N. 56 ORDINANZA 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia
  esercitato   funzioni   di   contenuto   pregiudicante   in   altro
  procedimento,  anche  non  penale - Mancata previsione - Denunciata
  violazione  del  principio  di eguaglianza, del diritto di difesa e
  dei principi del giusto processo - Questione meramente ipotetica ed
  astratta - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. proc. pen., art. 37, comma 1.
- Costituzione,  artt. 3,  24, comma secondo, e 111, secondo e quarto
  comma.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1,
del  codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'8 aprile
2004  dal  Tribunale  di Grosseto nel procedimento penale a carico di
Donatella  Guerrieri  ed  altro,  iscritta  al  n. 144  del  registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  dell'8 aprile 2004 il Tribunale di
Grosseto  ha  sollevato  in  via  incidentale,  in  riferimento  agli
articoli 3,  24,  secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'articolo 37,  comma 1,  del  codice  di procedura penale, «nella
parte  in  cui  non prevede che possa essere ricusato il giudice che,
chiamato  a  decidere  sulla  responsabilita'  di  un imputato, abbia
esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che
in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante»;
        che  il  giudice  a  quo espone di essere chiamato a decidere
sulla  penale responsabilita' di due imputati in ordine al delitto di
omicidio  colposo,  ma  di  essere  al  contempo giudice di una causa
civile  (anteriormente instaurata) relativa al medesimo fatto, in cui
e' parte convenuta una degli imputati del giudizio penale;
        che  il  rimettente  riferisce  di  avere  fatto  istanza  di
astensione,  nella fase preliminare del giudizio, prima dell'apertura
del  dibattimento,  non  appena  rilevata, anche su indicazione delle
parti,   tale  circostanza,  ravvisando  in  essa  gravi  ragioni  di
convenienza  ai  sensi  dell'articolo 36,  comma 1,  lettera h),  del
codice  di  procedura penale, ma che l'istanza di astensione e' stata
rigettata dal Presidente del Tribunale;
        che  il  rimettente  precisa  che nella successiva udienza il
difensore  dell'imputata  «ha  manifestato  la  volonta'  di proporre
istanza  di ricusazione, prospettando la rilevanza e la non manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
relazione  agli artt. 3, 24, 2° comma, e 111, 2° comma, dell'art. 37,
1°  comma,  c.p.p.  nella  parte  in cui non prevede che possa essere
ricusato  dalla  parte  il  giudice  che,  chiamato  a decidere sulla
responsabilita' penale di un imputato, abbia esercitato in un diverso
procedimento  non  penale,  funzioni  giurisdizionali che in concreto
abbiano contenuto pregiudicante» e che le altre parti hanno aderito a
tale impostazione;
        che  il  rimettente  chiarisce  che  il giudizio civile e' in
avanzata  fase  istruttoria,  essendo  state gia' ammesse ed in parte
espletate  le  prove costituende ed essendo state depositate le prove
documentali.   Tra   i  documenti  acquisiti  all'istruttoria  civile
risulterebbero  vari estratti dal fascicolo del pubblico ministero ed
anche copie di verbali resi da entrambi gli imputati senza assistenza
del  difensore, sicche' il giudice gia' avrebbe conoscenza di fatti e
circostanze  la  cui  prova andrebbe invece formata in dibattimento o
avrebbe  accesso  a dichiarazioni che non avrebbero mai potuto essere
da lui conosciute, in base alle regole del processo penale;
        che  il  Tribunale  di  Grosseto  motiva  in  ordine alla non
manifesta  infondatezza  della  questione  ricordando,  anzitutto, la
sentenza  n. 113  del  2000,  secondo  cui le «altre gravi ragioni di
convenienza»,  previste  dall'articolo 36,  comma 1,  del  codice  di
procedura  penale,  quali cause di astensione del giudice, potrebbero
riferirsi  non  solo  a  motivi di carattere personale, ma anche allo
svolgimento  di  altre,  precedenti  attivita' giudiziarie, quando da
esse risulti comunque compromessa la imparzialita' del giudice;
        che il rimettente richiama, poi, le sentenze n. 306, n. 307 e
n. 308  del  1997,  secondo cui gli istituti della astensione e della
ricusazione  servirebbero a garantire in concreto l'imparzialita' del
giudice  e  ricorda  come, tuttavia, non vi sia esatta corrispondenza
tra  questi  due  istituti,  per  il  resto speculari, proprio per la
mancata  inclusione  di  questi  «altri gravi motivi» tra le cause di
ricusazione;
        che  il  rimettente  richiama, infine, la sentenza n. 283 del
2000  della  Corte  costituzionale, che, estendendo l'articolo 37 del
codice di procedura penale, ha riconosciuto alle parti interessate la
possibilita'  di ricusare il giudice qualora questo abbia espresso in
altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo
stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto;
        che  per il Tribunale di Grosseto, in coerente sviluppo della
richiamata  giurisprudenza, dovrebbe essere prevista la ricusabilita'
del   giudice   non  solo  quando  questo  abbia  gia'  espresso  una
valutazione  di  merito, ma anche quando questo abbia svolto funzioni
giudiziarie   che   abbiano   comunque   in   concreto  un  contenuto
pregiudicante;
        che,   nel   caso   di  specie,  le  avvenute  ammissione  ed
espletamento  da  parte dello stesso giudice delle prove nel giudizio
civile  pregiudicherebbero la formazione della prova nel dibattimento
penale,  con  conseguente violazione dell'articolo 111, quarto comma,
della   Costituzione,  e  consentirebbero  al  giudice  di  conoscere
dichiarazioni  non conoscibili secondo le regole del processo penale,
con  conseguente  pregiudizio  della sua imparzialita' (articolo 111,
secondo comma, della Costituzione);
        che  l'impossibilita'  di ricusare il giudice che abbia avuto
conoscenza   dei   fatti  in  un  diverso  dibattimento  sarebbe  poi
irragionevole  (art. 3 Cost.), tenuto conto che gli articoli 34, 36 e
37   del   codice   di   procedura   penale   prevedono   ragioni  di
incompatibilita'  o  ricusabilita'  dello  stesso  in situazioni meno
«gravi»;
        che  sarebbe  poi  lesiva  del  diritto  di  difesa (art. 24,
secondo comma, Cost.) la circostanza che una precedente attivita' del
giudice  in  altro processo sullo stesso fatto possa costituire causa
di  astensione  ai  sensi  dell'articolo 36, comma 1, lettera h), del
codice  di  procedura  penale, cosi' come interpretato dalla sentenza
n. 113  del 2000 di questa Corte, e non di ricusazione, dato che solo
con  la  ricusazione,  ma  non  con  la  astensione,  si  instaura un
procedimento giurisdizionale incidentale nel quale l'interessato puo'
fare valere le sue ragioni;
        che  il giudice rimettente sostiene, infine, che la questione
sia  rilevante,  dacche' senza l'accoglimento della stessa questo non
potrebbe  che «celebrare il processo con le possibili gravi (ed anche
sicuramente  piu'  gravi,  rispetto  a  talune  delle  altre  ipotesi
previste   dagli  artt. 34,  36  e  37  c.p.p.)  lesioni  di  diritti
costituzionalmente garantiti delle parti»;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio   chiedendo   che   sia   dichiarata   l'inammissibilita'  e
l'infondatezza della questione;
        che  la  difesa  erariale  sostiene  l'inammissibilita' della
questione per irrilevanza, in quanto nessuna delle parti risulterebbe
avere ritualmente proposto istanza di ricusazione;
        che  l'Avvocatura  ritiene,  poi,  nel merito, che, alla luce
della  sentenza  n. 283  del  2000  di  questa  Corte,  sia possibile
interpretare  l'articolo 37  del codice di procedura penale nel senso
richiesto  dal  giudice  remittente.  Da  cio'  l'infondatezza  della
questione proposta.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Grosseto ha sollevato in via
incidentale,  in  riferimento  agli  articoli 3, 24, secondo comma, e
111,  secondo  e  quarto  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di
procedura  penale,  «nella  parte in cui non prevede che possa essere
ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di
un  imputato,  abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non
penale,  funzioni  che  in  concreto  abbiano  avuto  e/o  abbiano un
contenuto pregiudicante»;
        che la questione si presenta meramente ipotetica ed astratta,
dato  che  non  risulta  proposta  rituale istanza di ricusazione del
giudice  rimettente, ma risulta solo manifestata dal difensore di una
imputata l'intenzione di proporla;
        che  la  questione,  ove  pure l'istanza di ricusazione fosse
stata  presentata,  sarebbe  nondimeno inammissibile perche' priva di
rilevanza,  dato  che,  sulla  stessa, il rimettente (che sarebbe, in
ipotesi,  il  giudice  ricusato)  non  avrebbe  alcuna  competenza  a
decidere (cfr. ex multis ordinanza n. 147 del 2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 37,  comma 1,  del  codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma,  e  111,  secondo  e  quarto  comma,  della  Costituzione, dal
Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
        Cosi'  deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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