N. 56 ORDINANZA 7 - 23 febbraio 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia esercitato funzioni di contenuto pregiudicante in altro procedimento, anche non penale - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 37, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, secondo e quarto comma.(GU n.9 del 28-2-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'8 aprile 2004 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Donatella Guerrieri ed altro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena; Ritenuto che con ordinanza dell'8 aprile 2004 il Tribunale di Grosseto ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante»; che il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere sulla penale responsabilita' di due imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, ma di essere al contempo giudice di una causa civile (anteriormente instaurata) relativa al medesimo fatto, in cui e' parte convenuta una degli imputati del giudizio penale; che il rimettente riferisce di avere fatto istanza di astensione, nella fase preliminare del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, non appena rilevata, anche su indicazione delle parti, tale circostanza, ravvisando in essa gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera h), del codice di procedura penale, ma che l'istanza di astensione e' stata rigettata dal Presidente del Tribunale; che il rimettente precisa che nella successiva udienza il difensore dell'imputata «ha manifestato la volonta' di proporre istanza di ricusazione, prospettando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 2° comma, e 111, 2° comma, dell'art. 37, 1° comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalla parte il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' penale di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento non penale, funzioni giurisdizionali che in concreto abbiano contenuto pregiudicante» e che le altre parti hanno aderito a tale impostazione; che il rimettente chiarisce che il giudizio civile e' in avanzata fase istruttoria, essendo state gia' ammesse ed in parte espletate le prove costituende ed essendo state depositate le prove documentali. Tra i documenti acquisiti all'istruttoria civile risulterebbero vari estratti dal fascicolo del pubblico ministero ed anche copie di verbali resi da entrambi gli imputati senza assistenza del difensore, sicche' il giudice gia' avrebbe conoscenza di fatti e circostanze la cui prova andrebbe invece formata in dibattimento o avrebbe accesso a dichiarazioni che non avrebbero mai potuto essere da lui conosciute, in base alle regole del processo penale; che il Tribunale di Grosseto motiva in ordine alla non manifesta infondatezza della questione ricordando, anzitutto, la sentenza n. 113 del 2000, secondo cui le «altre gravi ragioni di convenienza», previste dall'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, quali cause di astensione del giudice, potrebbero riferirsi non solo a motivi di carattere personale, ma anche allo svolgimento di altre, precedenti attivita' giudiziarie, quando da esse risulti comunque compromessa la imparzialita' del giudice; che il rimettente richiama, poi, le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997, secondo cui gli istituti della astensione e della ricusazione servirebbero a garantire in concreto l'imparzialita' del giudice e ricorda come, tuttavia, non vi sia esatta corrispondenza tra questi due istituti, per il resto speculari, proprio per la mancata inclusione di questi «altri gravi motivi» tra le cause di ricusazione; che il rimettente richiama, infine, la sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, che, estendendo l'articolo 37 del codice di procedura penale, ha riconosciuto alle parti interessate la possibilita' di ricusare il giudice qualora questo abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto; che per il Tribunale di Grosseto, in coerente sviluppo della richiamata giurisprudenza, dovrebbe essere prevista la ricusabilita' del giudice non solo quando questo abbia gia' espresso una valutazione di merito, ma anche quando questo abbia svolto funzioni giudiziarie che abbiano comunque in concreto un contenuto pregiudicante; che, nel caso di specie, le avvenute ammissione ed espletamento da parte dello stesso giudice delle prove nel giudizio civile pregiudicherebbero la formazione della prova nel dibattimento penale, con conseguente violazione dell'articolo 111, quarto comma, della Costituzione, e consentirebbero al giudice di conoscere dichiarazioni non conoscibili secondo le regole del processo penale, con conseguente pregiudizio della sua imparzialita' (articolo 111, secondo comma, della Costituzione); che l'impossibilita' di ricusare il giudice che abbia avuto conoscenza dei fatti in un diverso dibattimento sarebbe poi irragionevole (art. 3 Cost.), tenuto conto che gli articoli 34, 36 e 37 del codice di procedura penale prevedono ragioni di incompatibilita' o ricusabilita' dello stesso in situazioni meno «gravi»; che sarebbe poi lesiva del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) la circostanza che una precedente attivita' del giudice in altro processo sullo stesso fatto possa costituire causa di astensione ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera h), del codice di procedura penale, cosi' come interpretato dalla sentenza n. 113 del 2000 di questa Corte, e non di ricusazione, dato che solo con la ricusazione, ma non con la astensione, si instaura un procedimento giurisdizionale incidentale nel quale l'interessato puo' fare valere le sue ragioni; che il giudice rimettente sostiene, infine, che la questione sia rilevante, dacche' senza l'accoglimento della stessa questo non potrebbe che «celebrare il processo con le possibili gravi (ed anche sicuramente piu' gravi, rispetto a talune delle altre ipotesi previste dagli artt. 34, 36 e 37 c.p.p.) lesioni di diritti costituzionalmente garantiti delle parti»; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in giudizio chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione; che la difesa erariale sostiene l'inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto nessuna delle parti risulterebbe avere ritualmente proposto istanza di ricusazione; che l'Avvocatura ritiene, poi, nel merito, che, alla luce della sentenza n. 283 del 2000 di questa Corte, sia possibile interpretare l'articolo 37 del codice di procedura penale nel senso richiesto dal giudice remittente. Da cio' l'infondatezza della questione proposta. Considerato che il Tribunale di Grosseto ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante»; che la questione si presenta meramente ipotetica ed astratta, dato che non risulta proposta rituale istanza di ricusazione del giudice rimettente, ma risulta solo manifestata dal difensore di una imputata l'intenzione di proporla; che la questione, ove pure l'istanza di ricusazione fosse stata presentata, sarebbe nondimeno inammissibile perche' priva di rilevanza, dato che, sulla stessa, il rimettente (che sarebbe, in ipotesi, il giudice ricusato) non avrebbe alcuna competenza a decidere (cfr. ex multis ordinanza n. 147 del 2003). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Maddalena Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0232