IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, a parita' di
gettito, le tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti per i
quali il comma 3 dello stesso art. 1 dispone l'estensione delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento interdirigenziale dei direttori delle
Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero
della giustizia, emanato il 6 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006;
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni
relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha
approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, recante disposizioni concernenti l'utilizzo di procedure
telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di
trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti
relativi a diritti sugli immobili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art.
3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha
apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure
telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ravvisata la necessita' di determinare, a parita' di gettito, gli
importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti
trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli
adempimenti ad essi correlati;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1 il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri
pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli
atti delle societa' e degli enti diversi dalle societa', sottoposti a
registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso
registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le
note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di
voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui
all'art. 2678 del codice civile:
1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la
costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese
le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonche' atti
aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;
2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche
formalita' nel registro delle imprese: euro 300,00;
3) per tutti gli altri atti che comportano formalita' nei
pubblici registri immobiliari: euro 155,00;
4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche
formalita' nel registro delle imprese: euro 225,00;
5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei
territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto
28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;
6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei
territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto
28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalita' nel registro
delle imprese: euro 195,00»;
b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1-bis
dell'art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo
comma 1-bis, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:
«1. Quando la formalita' ipotecaria e la voltura catastale
vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al
quale conseguono e' dovuto l'importo pari alla differenza tra
l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.
2. Quando la formalita' ipotecaria, la voltura catastale e
l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste
successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono e'
dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e
quanto corrisposto in sede di registrazione.»;
c) nell'art. 1, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da
altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure
telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:
1) per gli atti propri delle societa' e degli enti diversi
dalle societa' non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia
dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;
2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;
3) per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;
4) per tutti gli altri atti: euro 45,00»;
d) all'art. 3, comma 2-bis, dopo le parole «art. 1, comma 1-bis»,
sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2-ter del presente articolo»;
e) all'art. 3, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Formalita' richieste per via telematica, per gli atti
registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero
non soggetti a registrazione:
1) per ogni formalita' di trascrizione, iscrizione, annotazione
nei registri immobiliari, nonche' per la voltura catastale ad essa
collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalita' ipotecaria e
l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:
euro 108,00;
2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non
comportano formalita' nei registri immobiliari: euro 15,00»;
f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al
comma 2-ter dell'art. 3 e' inserito il seguente punto:
«1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalita'
previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione
delle formalita' per via telematica.»;
g) nella colonna delle note relativamente al comma 2-ter
dell'art. 3, e' inserito il seguente punto:
«1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto
e' stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2007
Il vice Ministro: Visco