N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 2006

Ordinanza   emessa   il   10   luglio   2006  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  31 gennaio 2007) dalla Corte di assise di appello
di Firenze nel procedimento penale a carico di Lio Massimo

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per la
  parte   civile   di   proporre   appello   contro  le  sentenze  di
  proscioglimento  - Preclusione - Disparita' di trattamento rispetto
  all'imputato - Lesione del principio della parita' delle parti.
- Codice  di  procedura penale, art. 576, come modificato dall'art. 6
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(GU n.10 del 7-3-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Pronuncia  la  seguente  ordinanza  nei confronti di Lio Massimo,
gia'  generalizzato  in atti, difeso dall'avv. Paolo Munafo' del Foro
di  La  Spezia;  con  la parte civile Andrea Pulcini difeso dall'avv.
Lucia Mereu del Foro di Prato;
    Ritenuto  che  con  sentenza  12  febbraio  2004  il Tribunale di
Firenze  ha  assolto  Lio  Massimo  dal  delitto di lesioni personali
aggravate  nei  confronti  di Pulcini Andrea per non aver commesso il
fatto;
    Rilevato  che  questa  Corte  con  sentenza  28  gennaio  2005 ha
dichiarato  inammissibile  l'impugnazione proposta dalla parte civile
Pulcini contro detta sentenza e che tale pronuncia e' stata annullata
con  sentenza  8  febbraio  2006  della  Corte  di  cassazione che ha
rinviato  ad  altra  sezione di questa Corte per nuovo giudizio e che
pertanto  occorre  esaminare  in  questa  sede  l'appello  come sopra
proposto dalla parte civile;
    Ritenuto  che  a  seguito  della  legge  n. 46/2006 espressamente
applicabile  ai  giudizi  in  corso  deve  ritenersi  che  non vi sia
attualmente una norma che attribuisca positivamente alla parte civile
il  mezzo  di impugnazione dell'appello posto che l'attuale testo del
primo  comma  dell'art. 576  c.p.p.  ha  sganciato la posizione della
parte civile da quella del p.m., ma d'altra parte nessuna modifica e'
stata introdotta all'art. 593 c.p.p. che prevedendo i casi di appello
stabilisce  la possibilita' di appellare solo per l'imputato e per il
p.m.  dimodoche',  per  il  principio  di  tassativita'  dei mezzi di
impugnazione  (art. 578  c.p.p.),  deve ritenersi che la parte civile
non possa proporre appello;
    Ritenuto che tale normativa risulta contraria sia al principio di
parita'  dell'art. 3  della Costituzione sia piu' specificatamente al
secondo  comma dell'articolo 111 della Costituzione «ogni processo si
svolge in condizioni di parita»;
    Ritenuto  infatti  che  le condizioni di parita' devono riferirsi
anche ai gradi del giudizio e alle impugnazioni esperibili e ritenuto
che  la  nuova  normativa della predetta legge crea disparita' tra le
parti del giudizio civile riparatorio inserito nel processo penale in
quanto  alla parte civile non sono consentiti gli stessi tre gradi di
giudizio che sono consentiti all'imputato - obbligato civilmente;
    Ritenuto   che   con   riferimento  alle  situazioni  processuali
anteriori  all'entrata in vigore della legge n. 46/2006 la disparita'
si  presenta  stridente  perche'  con  effetto retroattivo alla parte
civile  viene  tolto ogni diritto di impugnazione compreso il ricorso
per  Cassazione che e' mezzo di impugnazione generalmente ammesso nel
nostro ordinamento contro le sentenze di merito;
    Ritenuta l'ovvia rilevanza delle questioni sollevate nel presente
giudizio   trattandosi   di  valutare  l'ammissibilita'  dell'appello
proposto dalla parte civile;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto
art. 23.
        Firenze, addi' 10 luglio 2006
                     Il Presidente: De Pasquale
07C0237