N. 57 SENTENZA 19 febbraio - 2 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Professioni  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Istituzione  del
  registro   degli   amministratori   di  condominio  -  Facolta'  di
  iscrizione  dei  soggetti  che hanno esercitato per almeno due anni
  tale  attivita' - Evocazione generica di parametri costituzionali -
  Inammissibilita' della questione.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Siciliana 20  gennaio  2006,
  stralcio VIII.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, e 120.
Professioni  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Istituzione  del
  registro   degli   amministratori   di  condominio  -  Facolta'  di
  iscrizione  dei  soggetti  che hanno esercitato per almeno due anni
  tale  attivita' - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza della
  questione.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Siciliana 20  gennaio  2006,
  stralcio VIII.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Professioni  -  Norme della Regione Marche - Istituzione del registro
  degli  amministratori  di condominio e di immobili - Individuazione
  dei  requisiti  professionali  per  l'iscrizione  -  Violazione dei
  principi  fondamentali in materia di «professioni» - Illegittimita'
  costituzionale    -    Illegittimita'    costituzionale    in   via
  consequenziale della restante parte della legge impugnata.
- Legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28.
- Costituzione,  art. 117,  comma  terzo; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 127.
(GU n.10 del 7-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della delibera
legislativa  della  Regione  Siciliana  del  20 gennaio 2006, recante
«Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli
amministratori di condominio», e degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1
e  3,  della  legge  della  Regione  Marche  9 dicembre  2005,  n. 28
(Istituzione  del  registro  degli  amministratori di condominio e di
immobili),  promossi  con  ricorsi del Commissario dello Stato per la
Regione  Siciliana  e  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
notificati  il  27 gennaio  e  il  13 febbraio  2006,  depositati  in
cancelleria  il  3  ed  il  16 febbraio 2006 ed iscritti al n. 8 e al
n. 22 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti  di costituzione della Regione Siciliana e della
Regione Marche;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23 gennaio  2007  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Sergio Sabelli per il Commissario
dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  e  per  il  Presidente del
Consiglio  dei  ministri e gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni
Carapezza  Figlia  per  la  Regione Siciliana e Stefano Grassi per la
Regione Marche.

                          Ritenuto in fatto

    1.1.  -  Con  ricorso  notificato il 27 gennaio 2006 e depositato
nella  cancelleria di questa Corte il 3 febbraio 2006, il Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli
articoli 117,   secondo  comma,  3,  97  e  120  della  Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale della delibera legislativa
20 gennaio  2006, con la quale e' stato approvato il disegno di legge
n. 1095 - stralcio VIII, recante «Riproposizione di norma concernente
l'istituzione del registro degli amministratori di condominio».
    La  delibera legislativa impugnata istituisce presso le Camere di
commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura di ogni Provincia
regionale  il  registro  degli amministratori di condominio, al quale
possono  iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuativamente
ed in maniera documentata per almeno due anni tale attivita'.
    Riferisce  il  Commissario  ricorrente  che  la  norma  impugnata
costituisce  la  sostanziale  riproposizione di altra norma (art. 20,
comma 18,   del   disegno  di  legge  n. 1084),  gia'  impugnata  per
violazione  dell'art. 117  della  Costituzione  ed espunta in sede di
promulgazione della legge 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie
urgenti  e  variazioni  al  bilancio  della  Regione  per l'esercizio
finanziario 2005. Disposizioni varie).
    Ad  avviso  del  Commissario,  la  disposizione  impugnata non si
sottrae  ai  dubbi di costituzionalita' gia' formulati col precedente
ricorso, al quale l'attuale impugnativa fa integrale rinvio. Difatti,
la Corte costituzionale ha affermato che nel vigore della riforma del
Titolo V, parte II, della Costituzione continua a spettare allo Stato
la   determinazione   dei  principi  fondamentali  nelle  materie  di
competenza concorrente e che, ove non ne siano formulati di nuovi, la
legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque
risultanti dalla normativa statale gia' in vigore, dalla quale non si
trarrebbe alcuno spunto che possa consentire l'iniziativa legislativa
regionale nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata.
    La  norma,  inoltre,  poiche' prevede l'iscrizione in un apposito
registro  per lo svolgimento dell'attivita' in questione, attualmente
non  soggetta  ad  alcuna  regolamentazione,  qualora fosse applicata
costituirebbe  un limite al suo esercizio, ponendosi in contrasto con
l'art. 120 della Costituzione.
    Il   Commissario  dello  Stato  ritiene  infine  la  disposizione
impugnata  inficiata  da  intrinseca  irragionevolezza. Vi si prevede
infatti  l'istituzione  di un registro al quale gli interessati hanno
facolta'   di  iscriversi,  in  assenza  della  determinazione  delle
conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione. La formulazione della
norma  sarebbe  pertanto priva di quella pur minima regolamentazione,
necessaria per il funzionamento del registro in questione.
    1.2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si e' costituita la
Regione  Siciliana, concludendo per l'inammissibilita' o la manifesta
infondatezza del ricorso.
    La  ragione  di  inammissibilita'  discenderebbe dal fatto che le
censure  sarebbero  apoditticamente formulate, ancorate a motivazioni
apparenti,  in  quanto  effettuate  richiamando il contenuto di altro
ricorso  proposto dal medesimo Commissario, e sorrette esclusivamente
da  inadeguate e scarne argomentazioni. La carenza di motivazione non
consentirebbe  di  valutare  gli specifici profili di contrasto con i
parametri  evocati,  nonche',  conseguentemente,  di  individuare con
precisione i termini della questione.
    Nel  merito,  la  Regione  Siciliana  non  ignora che, secondo la
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 355 del 2005), esula dalla
competenza  legislativa  concorrente  delle  Regioni  in  materia  di
professioni  l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli
istituiti   dalle   leggi   statali)  per  l'esercizio  di  attivita'
professionali.
    Osserva,  peraltro,  che  nella specie non si sarebbe in presenza
dell'istituzione  di  un  albo  o  di un registro la cui funzione sia
quella   di  individuare  una  professione,  limitandone  l'esercizio
soltanto  agli iscritti o riservando soltanto ad essi altre facolta',
facilitazioni   e   particolari   benefici   correlati  all'esercizio
dell'attivita'  in  questione. Infatti, diversamente dalla norma gia'
impugnata   dal  Commissario  dello  Stato  ed  espunta  in  sede  di
promulgazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (la quale
dettava   la   disciplina   delle   modalita'  e  dei  requisiti  per
l'iscrizione, con la determinazione dei compensi per l'attivita' e la
previsione  di  un  esame abilitativo), la norma oggi all'esame della
Corte  si limiterebbe a prendere atto della realta' della sussistenza
dell'attivita',  spesso  di  lavoro  autonomo,  di  amministratore di
condominio, per prevedere l'iscrizione in un registro di tutti coloro
che   esercitino   continuativamente,   per  almeno  due  anni,  tale
attivita'. Tale iscrizione non sarebbe neppure correlata direttamente
alla ricorrenza di altri parametri che connotino l'attivita' medesima
in  termini di lavoro autonomo, ben potendosi richiedere l'iscrizione
da  parte  di  soggetti  che amministrano gratuitamente condomini nei
quali sono direttamente interessati come proprietari o conduttori.
    Si avrebbe riguardo, pertanto, non gia' ad una professione, ma ad
un'attivita'  lecita non regolamentata, con la creazione di un elenco
avente una funzione meramente conoscitiva.
    La legittimita' della norma regionale - nella limitata portata ad
essa  attribuibile in forza di una corretta interpretazione - sarebbe
confermata  dal  d.lgs.  2 febbraio  2006,  n. 30  (Ricognizione  dei
principi   fondamentali   in   materia   di   professioni,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).
    Cio'   varrebbe  ad  escludere  qualsiasi  violazione,  non  solo
dell'art. 117,  secondo  comma,  della  Costituzione,  ma anche degli
artt. 3  e  120  della  Costituzione  (parametri,  questi ultimi, che
sarebbero evocati senza alcuna argomentazione).
    Ad  avviso  della  Regione, l'applicazione della disposizione non
ostacolerebbe  in  alcun  modo l'esercizio del diritto al lavoro, dal
momento  che  l'iscrizione  o  meno nel registro non determina alcuna
preclusione  all'esplicazione  delle  attivita' di amministrazione di
condominio quale prestazione di lavoro autonomo.
    Del   pari   infondato   sarebbe  il  richiamo  all'art. 3  della
Costituzione,  giacche' nessuna discriminazione puo' discendere dalla
previsione   di  iscrizione  in  un  elenco  che  non  determina  ne'
preclusioni ne' ampliamenti di facolta'.
    Ne'   sarebbe  configurabile  la  violazione  dell'art. 97  della
Costituzione:  la norma denunciata non disciplina una professione, ma
tende   alla   istituzione   di   registri   con  funzione  meramente
conoscitiva,  anche per consentire ai soggetti che volontariamente vi
si  iscrivono  di  contattare altri iscritti, con cui relazionarsi ai
fini di un normale interscambio di esperienze e conoscenze.
    Di  qui  un  ulteriore  motivo  di  inammissibilita' del ricorso,
derivante  dalla  circostanza che esso si fonderebbe in realta' su un
travisamento  della portata applicativa della norma denunciata. Prima
di   investire   la   Corte   costituzionale   di  una  questione  di
costituzionalita',  il  ricorrente  avrebbe  dovuto  procedere ad una
verifica della possibilita' di giungere ad una lettura della norma in
armonia con la Costituzione.
    2.1.  -  Con  ricorso notificato il 13 febbraio 2006 e depositato
nella  Cancelleria di questa Corte il 16 febbraio 2006, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso questione di legittimita'
costituzionale  degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge
della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro
degli  amministratori  di  condominio  e di immobili), deducendone il
contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
    Con  la  suddetta  legge,  la  Regione  ha  istituito il registro
regionale  degli amministratori di condominio e di immobili (art. 1),
subordinando, tra l'altro, l'iscrizione nel suddetto registro, per un
verso,  al  possesso  di  un  attestato  di  qualifica  professionale
(art. 2,  comma 1,  lettera a),  che viene rilasciato dalla Regione a
seguito  del  superamento  di  un  esame  da  tenersi  al termine del
relativo corso di formazione (art. 3, comma 3, e connesso art. 9), e,
per   altro  verso,  all'iscrizione  in  diversi  ed  ulteriori  albi
professionali   considerati   affini  a  quello  degli  operatori  in
questione (art. 2, comma 1, lettera b).
    Premesso  che  la  figura  e  le  funzioni dell'amministratore di
condominio  sono  regolate  dagli  artt. 1129  e  seguenti del codice
civile; che, anche secondo la giurisprudenza di legittimita', nessuna
norma   dell'ordinamento  statale  prevede  l'esistenza  di  un  albo
professionale  degli amministratori di condominio; e che una precorsa
iniziativa  di  legge nazionale volta a prevedere l'istituzione di un
apposito  albo  non  ha avuto esito positivo, anche in relazione alla
posizione  assunta  dall'Autorita'  garante  della  concorrenza e del
mercato,  secondo la quale l'albo in questione sarebbe non necessario
e  violerebbe  le norme sulla concorrenza; il ricorrente sostiene che
la  Regione  Marche, con la legge impugnata, avrebbe istituito, senza
alcun   riferimento   a  norme  statali  di  principio,  un  registro
regionale,   l'accesso   al  quale  e'  negato  a  chi  non  possieda
determinati   requisiti   e   non  superi  un  particolare  esame  di
abilitazione.
    Siffatta  previsione  contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma,
della  Costituzione.  Difatti,  il  riconoscimento,  da  parte  della
legislazione regionale, di una professione non prevista ne' istituita
da  leggi  statali  eccederebbe  la competenza regionale, dal momento
che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 424, 405,
355  e  319  del 2005 e nn. 359 e 353 del 2003), resta riservata alla
legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali in
materia  di  professioni, tra cui l'individuazione delle varie figure
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici.
    In  assenza,  dunque, della previa individuazione, da parte dello
Stato, della figura professionale dell'amministratore di condominio e
di  immobili  e  della  definizione  dei  contenuti  e  dei requisiti
culturali    e    tecnico-professionali    afferenti   la   qualifica
dell'operatore di cui trattasi, la potesta' concorrente delle Regioni
dovrebbe   rispettare   il   principio   fondamentale   secondo   cui
l'istituzione  di  nuovi  e  diversi  albi  (rispetto  a  quelli gia'
istituiti   dalle   leggi   statali)  per  l'esercizio  di  attivita'
professionali  e'  prerogativa  esclusiva  del legislatore nazionale,
avendo  gli  stessi  una  funzione  individuatrice delle professioni,
preclusa in quanto tale alla competenza regionale.
    Infine,  il  ricorrente ricorda che analoghe previsioni contenute
nella legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, sono state
dichiarate  costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 355 del
2003.
    2.2. - Si e' costituita la Regione Marche, concludendo per la non
fondatezza della questione.
    Ad  avviso  della Regione, la normativa impugnata non inciderebbe
nella  materia  delle  professioni, ma interverrebbe a sostegno della
formazione  professionale,  materia  che  comprende,  tra l'altro, il
complesso   degli   interventi   volti   al   perfezionamento,   alla
riqualificazione   e   all'orientamento   professionale,  secondo  la
disciplina  data dall'art. 141 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Tale
materia  appartiene,  nell'assetto  definito dal nuovo art. 117 della
Costituzione,  alla  competenza  residuale  delle  Regioni  (sentenze
nn. 384, 175, 51 e 50 del 2005 e n. 13 del 2004).
    Osserva  la  Regione  che  la legge regionale non intende affatto
individuare  una  figura professionale, perche' la mancata iscrizione
nel  registro  non  preclude  il  libero  esercizio dell'attivita' di
amministratore  di  condominio  e  di  immobili.  Cio'  confermerebbe
l'assunto in base al quale si tratterebbe, nel caso di specie, di una
normativa  rientrante  nell'area  della formazione professionale, che
trova  il  suo fondamento nella competenza residuale della Regione in
materia,  legittimando  la  Regione  stessa  a  disciplinare  anche i
profili necessari ad assicurare la tutela dell'affidamento dei terzi.
Del  resto,  lo  stesso  d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, nel recare la
ricognizione  dei  principi  fondamentali  in materia di professioni,
delimita  il  proprio  ambito  di applicazione escludendo gli albi, i
registri,   gli  elenchi  o  i  ruoli  nazionali  previsti  a  tutela
dell'affidamento del pubblico.
    Di  conseguenza,  inconferente  sarebbe il richiamo alla sentenza
n. 355   del   2005,   la   quale   ha   dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Abruzzo n. 17 del 2003,
giacche' quest'ultima legge, al contrario di quanto prevede l'art. 2,
comma 4,  della legge della Regione Marche n. 28 del 2005, precludeva
l'esercizio della professione ai non iscritti nel registro regionale.
    Viceversa,  l'analogia  sarebbe  prospettabile con la legge della
Regione  Lazio 12 novembre 2002, n. 40 - non impugnata dallo Stato -,
la  quale  ha istituito il registro regionale degli amministratori di
condominio  e  di  immobili  «a garanzia della professionalita' della
relativa  attivita',  nonche'  dei  diritti  dei  proprietari e degli
inquilini»,  e dettato le norme relative all'iscrizione nel registro,
alla sua tenuta, alle forme di pubblicita'.
    Parimenti  inconferente  sarebbe il richiamo dell'Avvocatura alla
posizione  assunta  dall'Autorita'  garante  della  concorrenza e del
mercato,  secondo la quale l'albo in questione sarebbe non necessario
e   violerebbe  le  norme  sulla  concorrenza.  Difatti,  l'Autorita'
antitrust,  nel  parere  del  9 gennaio 2006, ha ritenuto restrittivo
della  concorrenza  l'elenco previsto nel testo unificato dei disegni
di  legge  recanti  modifiche alla normativa in materia di condominio
perche'  «non  appare idoneo ad assicurare all'utente-consumatore dei
servizi   in   esame  la  capacita'  tecnica  e  professionale  degli
amministratori iscritti. La norma infatti non attribuisce alle Camere
di   commercio   il   compito   di  promuovere  la  formazione  degli
amministratori  di  condominio  al fine di garantirne l'aggiornamento
delle  conoscenze,  ne'  di  vigilare  sui  loro  comportamenti».  In
definitiva,  secondo  la Regione, per l'Autorita' garante non sarebbe
lesiva  dei principi della concorrenza l'istituzione di un elenco che
abbia  la  finalita',  come nella specie, di promuovere la formazione
professionale degli iscritti.
    2.3.   -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Marche  ha
depositato una memoria illustrativa.
    Secondo la difesa della Regione, con riferimento alle professioni
non  ordinistiche  (per  accedere  alle  quali non e' obbligatorio il
superamento  di  un  esame  di  Stato  e  per il cui esercizio non e'
obbligatoriamente  richiesta l'iscrizione ad un albo o ad un elenco),
alla   legge   regionale   sarebbero   riservati  spazi  maggiori  di
intervento,  naturalmente  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali
dettati  dalle  leggi-quadro  statali.  Questo  comporterebbe  che in
nessun  caso  la  legge  cornice  potrebbe  restringere  il  campo di
intervento  regionale  qualificando  come  inderogabili, in quanto di
principio, disposizioni che coprano la materia in ogni suo profilo.
    Nella memoria si richiama, in particolare, la sentenza n. 459 del
2005,  con  la quale la Corte ha dichiarato non fondata una questione
di  costituzionalita'  avente  ad  oggetto  la  legge  della  Regione
Emilia-Romagna 1° febbraio   2000,  n. 4,  recante  disciplina  delle
attivita'  turistiche di accompagnamento. Con tale sentenza, la Corte
ha  riconosciuto che la legge impugnata non erode l'area della figura
professionale  della  guida  alpina, ma opera nell'area lasciata alla
discrezionalita' del legislatore regionale dalla vigente legislazione
di cornice in materia turistica.
    Ribadisce  la  Regione  che  la  normativa impugnata interviene a
sostegno  della  formazione professionale e che la mancata iscrizione
nel   registro   regionale   non   preclude   il   libero   esercizio
dell'attivita' di amministratore di condominio e di immobili, per cui
con  la  normativa  introdotta  non si intende individuare una figura
professionale,  ne'  disciplinarne  l'autonomo  ordinamento. Infatti,
elemento    essenziale   per   la   rilevanza   giuridica   dell'albo
professionale  e' il carattere di esclusivita' proprio dell'attivita'
svolta  in  relazione  ad  una determinata professione, nel senso che
tale  attivita'  possa essere svolta solo dai soggetti appartenenti a
quella  professione  e  non  si  tratti  di lavoro autonomo che possa
formare  oggetto  di  libero esercizio da parte di qualsiasi soggetto
indipendentemente   dall'abilitazione   e  dall'iscrizione  nell'albo
professionale.
    L'attivita'  di amministratore di condominio e' pienamente libera
e   affidata   esclusivamente  all'autoregolamentazione  delle  varie
associazioni  di  categoria presenti nel mercato immobiliare. In tale
contesto  -  si  sostiene - e' ben ammissibile una disciplina diretta
alla qualificazione degli operatori del settore.
    Infine,  nella  memoria si ricorda che nel campo della formazione
professionale  sono state emanate diverse leggi regionali, istitutive
di   organi   consultivi   di   cui  fanno  parte  ordini  e  collegi
professionali,  regionali  e  provinciali.  Tali  leggi  - osserva la
Regione  - non sono state impugnate dallo Stato, che ha evidentemente
ritenuto  che  la  competenza  regionale  concorrente  in  materia di
professioni    permettesse   iniziative   dirette   a   favorire   la
valorizzazione e la qualificazione delle professioni.

                       Considerato in diritto

    1.1.  - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
Commissario  dello Stato per la Regione Siciliana investe la delibera
legislativa  dell'Assemblea  regionale Siciliana 20 gennaio 2006, con
la  quale,  in  sede  di  approvazione del disegno di legge n. 1095 -
stralcio   VIII,   recante   «Riproposizione   di  norma  concernente
l'istituzione  del  registro  degli amministratori di condominio», e'
stato istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato
ed   agricoltura  di  ogni  Provincia  regionale  il  registro  degli
amministratori  di  condominio, cui possono iscriversi i soggetti che
hanno  esercitato  continuativamente  ed  in  maniera documentata per
almeno due anni tale attivita'. Ad avviso del ricorrente, la delibera
legislativa  sarebbe  in  contrasto:  con  l'art. 117, secondo comma,
della  Costituzione,  per  mancato rispetto dei principi fondamentali
della  materia; con l'art. 120 della Costituzione, giacche' la legge,
ove  applicata, porrebbe limiti allo svolgimento dell'attivita' per i
non  iscritti  al  registro; con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
per  intrinseca  irragionevolezza,  in  quanto  la formulazione della
norma sarebbe priva di quella pur minima regolamentazione, necessaria
per il funzionamento del registro.
    1.2.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli
artt. 2,  comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche
9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori
di  condominio  e  di  immobili),  i  quali  individuano  i requisiti
necessari  per  l'iscrizione  nel  registro  degli  amministratori di
condominio e di immobili e prevedono l'organizzazione, da parte della
Regione,  di appositi corsi di formazione professionale, con relativi
esami  finali.  Ad  avviso del ricorrente, le disposizioni denunciate
violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, giacche' il
riconoscimento,   da  parte  della  legislazione  regionale,  di  una
professione  non  prevista ne' istituita da leggi statali eccederebbe
la competenza regionale.
    2.  -  I  due  giudizi  possono essere riuniti, vertendo entrambi
sulla   legittimita'   costituzionale   di  disposizioni  legislative
regionali  recanti l'istituzione del registro degli amministratori di
condominio.
    3.1.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale avente ad
oggetto  la delibera legislativa della Regione Siciliana, prospettata
dal Commissario dello Stato in riferimento agli articoli 117, secondo
comma,   e   120   della   Costituzione,   deve   essere   dichiarata
inammissibile.
    Tali   parametri   sono   infatti   invocati   genericamente.  In
particolare,  per  quanto riguarda l'art. 117 della Costituzione, non
sono  indicati  ne'  la  materia  di competenza legislativa esclusiva
statale  o quella di competenza legislativa concorrente - la' dove in
realta'  si  sia voluto fare riferimento, non al secondo, ma al terzo
comma  della  citata  norma  costituzionale  - che sarebbe lesa dalla
delibera  legislativa regionale, ne' i principi fondamentali ai quali
la  Regione  non  si sarebbe attenuta. L'art. 120 della Costituzione,
poi,  e'  richiamato  senza in alcun modo spiegare come la previsione
normativa   denunciata   sia  suscettibile  di  limitare  l'attivita'
lavorativa dei non iscritti.
    3.2. - Non fondata e' la questione di legittimita' costituzionale
della  medesima  delibera  legislativa  sollevata in riferimento agli
artt. 3  e  97  della  Costituzione.  Deve infatti escludersi che sia
configurabile  il  lamentato vizio di irragionevolezza solo perche' -
secondo  la  prospettazione  formulata  dal Commissario - la delibera
legislativa  si  limita  a  recare  l'istituzione  del registro degli
amministratori   di   condominio,  prevedendo  la  facolta'  per  gli
interessati,   che  abbiano  esercitato  per  almeno  due  anni  tale
attivita',  di  iscriversi ad esso, senza dettare la disciplina degli
ulteriori e conseguenti aspetti di dettaglio.
    4.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  avente ad
oggetto  gli  artt. 2,  comma 1,  e 3, commi 1 e 3, della legge della
Regione Marche n. 28 del 2005 e' fondata.
    4.1.  -  La  legge  regionale  istituisce,  presso  la  struttura
competente  della  giunta  regionale,  il  registro  regionale  degli
amministratori di condominio e di immobili (art. 1); prevede (art. 2,
comma 1) che nel registro possono essere iscritti coloro che siano in
possesso  di  determinati  requisiti  professionali (il conseguimento
dell'attestato  di qualifica professionale rilasciato dalla Regione o
l'iscrizione in altri albi di ordini o collegi professionali affini);
affida  alla Regione (art. 3, commi 1 e 3) il compito di promuovere e
organizzare  corsi  di  formazione professionale per il conseguimento
della  qualifica  di  amministratore  di  condominio  e  di immobili,
rimandando  ad  un successivo provvedimento della giunta regionale la
determinazione  delle  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  e  dei
relativi esami.
    4.2.  -  L'istituzione  di  detto  registro, l'individuazione dei
requisiti  professionali  per l'iscrizione in esso e la previsione di
corsi   ed   esami   finali   per   il  conseguimento  dell'attestato
professionale  necessario  a  tali fini rientrano nella materia delle
professioni,  e  cioe'  in  una  materia  di  competenza  legislativa
concorrente.
    Questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato  che, rispetto ad essa,
debbono  ritenersi  riservate  allo  Stato sia l'individuazione delle
figure   professionali,   con   i  relativi  profili  ed  ordinamenti
didattici,  sia  la  disciplina  dei titoli necessari per l'esercizio
delle  professioni,  sia  l'istituzione  di  nuovi  albi  (da ultimo,
sentenze  n. 449,  n. 424, n. 423 e n. 153 del 2006). In particolare,
con  la sentenza n. 355 del 2005 e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  della Regione Abruzzo 19 novembre 2003,
n. 17,  istitutiva  del  registro  generale  degli  amministratori di
condominio, affermandosi che «esula [...] dai limiti della competenza
legislativa  concorrente  delle  Regioni  in  materia  di professioni
l'istituzione  di  nuovi  e diversi albi (rispetto a quelli istituiti
dalle  leggi  statali)  per  l'esercizio  di attivita' professionali,
avendo  tali  albi  una  funzione  individuatrice  delle  professioni
preclusa in quanto tale alla competenza regionale».
    Nella  medesima  direzione si e' posto il d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 30   (Ricognizione   dei   principi  fondamentali  in  materia  di
professioni,  ai  sensi  dell'articolo 1  della  legge 5 giugno 2003,
n. 131),  il  quale  prevede, da un lato, che la potesta' legislativa
regionale  si esercita sulle professioni individuate e definite dalla
normativa  statale  (art. 1,  comma 3),  e,  dall'altro, che la legge
statale  definisce  i  requisiti  tecnico-professionali  e  i  titoli
professionali necessari per l'esercizio delle attivita' professionali
che  richiedono  una  specifica  preparazione a garanzia di interessi
pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).
    Non si puo' pervenire a conclusione diversa, come sostenuto dalla
Regione  Marche,  facendo  leva  sulla  circostanza che, per espressa
previsione  della  legge  regionale  in  esame  (art. 2, comma 4), la
mancata    iscrizione    al   registro   non   preclude   l'esercizio
dell'attivita' di amministratore di condominio e di immobili.
    Infatti   l'istituzione   di   un  registro  professionale  e  la
previsione  delle  condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, gia' di
per  se',  «una  funzione  individuatrice» (sentenza n. 355 del 2005)
della professione, preclusa alla competenza regionale.
    4.3.  - L'intera legge regionale e' inscindibilmente connessa con
le  disposizioni  specificamente  censurate  dal  ricorrente, essendo
priva  di  autonoma portata normativa senza le disposizioni medesime.
Di  conseguenza,  la  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale
delle  disposizioni  stesse comporta anche la caducazione dell'intero
testo della legge regionale nella sua restante parte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
        1) dichiara   inammissibile   la  questione  di  legittimita'
costituzionale    della    delibera    legislativa    della   Regione
Siciliana 20 gennaio   2006,   recante   «Riproposizione   di   norma
concernente   l'istituzione  del  registro  degli  amministratori  di
condominio», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
e  120 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
        2)   dichiara   non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  medesima  delibera  legislativa, sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3  e  97 della Costituzione, dal Commissario
dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  con il ricorso indicato in
epigrafe;
        3)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale degli artt. 2,
comma 1,  e  3,  commi 1  e  3,  della  legge  della  Regione  Marche
9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori
di  condominio  e  di  immobili),  e, per conseguenza, della restante
parte dell'intera legge.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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