N. 58 SENTENZA 19 febbraio - 2 marzo 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Servizio  militare - Servizio Civile Nazionale - Accreditamento degli
  enti  di servizio civile nazionale - Circolare della Presidenza del
  Consiglio  dei  ministri-Ufficio Nazionale per il servizio civile -
  Limitazioni  imposte  a  Regioni e Province autonome all'iscrizione
  all'albo  nazionale  e  agli albi regionali e provinciali - Ricorso
  della  Regione autonoma Valle d'Aosta - Violazione del principio di
  leale collaborazione con conseguente menomazione delle attribuzioni
  costituzionalmente  tutelate  -  Non  spettanza  allo  Stato  della
  potesta' in contestazione in assenza di intesa - Annullamento della
  circolare  ministeriale impugnata in parte qua - Assorbimento degli
  ulteriori profili di censura.
- Circolare  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Ufficio
  Nazionale  per  il  servizio  civile  nazionale,  2 febbraio  2006,
  paragrafo 2.
- Costituzione,  artt. 2,  3,  5,  52, 97, 114, 116, 117 e 118; legge
  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 4  (Statuto  speciale per la
  Valle  d'Aosta),  artt. 2,  3  e  4;  d.lgs.  5 aprile 2002, n. 77,
  artt. 2, 5 e 6; legge 6 marzo 2001, n. 64, artt. 1 e 3.
(GU n.10 del 7-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio
nazionale   per   il  servizio  civile  del  2 febbraio  2006  (Norme
sull'accreditamento   degli   enti  di  servizio  civile  nazionale),
promosso  con  ricorso  della  regione  autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste  notificato  il  31 marzo  2006, depositato in cancelleria il
12 aprile 2006 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23 gennaio  2007  il  giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
    Uditi  l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la regione autonoma
Valle  d'Aosta  e  l'avvocato  dello  Stato  Vittorio Cesaroni per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  con  ricorso
notificato  il 31 marzo 2006 e depositato il successivo 12 aprile, ha
proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello Stato in
relazione  alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri
- ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme
sull'accreditamento  degli  enti  di  servizio civile nazionale), per
l'accertamento della non spettanza allo Stato del potere di escludere
la  possibilita' per le regioni di essere accreditate, essere sede di
attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato ed
essere   iscritte  agli  albi  regionali  e  provinciali  o  all'albo
nazionale  degli  enti  di  servizio  civile,  e  per  il conseguente
annullamento  del  terzo  punto  del paragrafo 2 della circolare, per
violazione  degli  artt. 2,  3,  5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della
Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3 e 4 della legge costituzionale
26 febbraio  1948,  n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con
riferimento  agli artt. 2, 5 e 6 del decreto legislativo del 5 aprile
2002,  n. 77  (Disciplina  del  servizio  civile  nazionale  a  norma
dell'art. 2  della  legge  6 marzo  2001,  n. 64), e agli artt. 1 e 3
della  legge  6 marzo  2001,  n. 64  (Istituzione del servizio civile
nazionale).
    1.1.  -  La ricorrente premette che, con la legge n. 64 del 2001,
e'   stato  istituito  il  servizio  civile  nazionale  «al  fine  di
consentire   di  concorrere,  in  alternativa  al  servizio  militare
obbligatorio,  alla  difesa  della patria, con mezzi ed attivita' non
militari» e che l'art. 2 della suddetta legge ha conferito al governo
delega  per  l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi aventi ad
oggetto   «l'individuazione   dei   soggetti   ammessi   a   prestare
volontariamente  servizio  civile,  la definizione delle modalita' di
accesso  a detto servizio, la durata del servizio stesso in relazione
alle  differenti  tipologie  di  progetti  di impiego - e i correlati
trattamenti  giuridici ed economici, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1  e  secondo i criteri guida di cui al comma 3 del medesimo
art. 2».
    Nell'esercizio  della  delega,  il  governo  ha emanato il d.lgs.
n. 77  del  2002  con il quale, da un lato, ha attribuito all'ufficio
nazionale  per il servizio civile l'organizzazione, l'attuazione e lo
svolgimento del servizio civile nazionale e, dall'altro, ha demandato
alle  regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
«l'attuazione   degli   interventi  di  servizio  civile  secondo  le
rispettive   competenze».  Inoltre,  l'art. 5  dello  stesso  decreto
legislativo  ha istituito, presso l'ufficio nazionale per il servizio
civile,  l'albo  nazionale degli enti di servizio civile, cui possono
iscriversi  enti  e organizzazioni in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 3  della  legge  n. 64  del  2001.  E' stata prevista anche
l'istituzione,  da  parte  delle regioni e delle province autonome di
Trento  e di Bolzano, degli albi regionali e provinciali, cui possono
iscriversi  gli  enti  e  le  organizzazioni  che  svolgono attivita'
esclusivamente  in  ambito  regionale  o  provinciale  e che siano in
possesso  degli  stessi requisiti previsti dall'art. 3 della legge di
delegazione.
    La regione aggiunge che, in sede di conferenza Stato-regioni, del
26 gennaio  2006,  e'  stata sancita l'intesa sul protocollo relativo
alle  modalita' di attuazione del citato d.lgs. n. 77 del 2002. Nella
premessa,   costituente   parte   integrante   dell'intesa,   si   e'
testualmente  specificato  che  «le  regioni,  nell'odierna seduta di
questa  conferenza,  hanno  espresso  il  loro  avviso  favorevole al
conseguimento dell'intesa, con la richiesta di stralciare il seguente
comma    dell'art. 5    del   protocollo:   «I   soggetti   coinvolti
nell'attuazione  del  SNC  (ufficio,  regioni, province autonome) non
potendo  rivestire  contemporaneamente  il  ruolo  di  controllori  e
controllati,  non potranno gestire progetti di SNC», richiesta che e'
stata accolta dal governo».
    Dopo  che  era stata raggiunta la citata intesa, e' stata emanata
la  circolare  2 febbraio 2006 dell'ufficio nazionale per il servizio
civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale,
secondo  la  regione, si e' illegittimamente disposto, al terzo punto
del  paragrafo 2, che «non possono essere accreditate, essere sede di
attuazione  di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e
iscritte  agli  albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, le
stesse  regioni o province autonome. Possono essere iscritte all'albo
nazionale  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome al
solo  fine  di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle
materie,  negli  ambiti  e  nei  servizi di loro competenza, ai sensi
degli  statuti  speciali  e  delle  relative norme di attuazione, nei
quali,  nel  restante  territorio  nazionale, le correlative funzioni
sono svolte dalle amministrazioni dello Stato».
    1.2.  -  La  regione ritiene che tale parte della circolare violi
gli  artt. 2,  3,  5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118 della Costituzione,
nonche' gli artt. 2, 3 e 4 dello statuto della regione Valle d'Aosta,
in  relazione  agli  artt. 2,  5 e 6 del d.lgs. n. 77 del 2002 e agli
artt. 1 e 3 della legge n. 64 del 2001.
    Secondo  la ricorrente tutto il sistema del servizio civile, come
delineato dal d.lgs. n. 77 del 2002, e' improntato al principio della
leale  collaborazione tra enti parimenti costitutivi della Repubblica
(art. 114  Cost.).  Infatti,  pur essendo coinvolta principalmente la
materia  «difesa e Forze armate», di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera d),  della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato,
cio'  non  comporta  l'attrazione nell'ambito della medesima di tutti
gli aspetti del servizio civile.
    A  tale  proposito la regione evidenzia come l'art. 1 della legge
n. 64 del 2001 indichi tra le finalita' del servizio civile nazionale
la realizzazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale,
di  salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale e della formazione
civica,  sociale,  culturale  e  professionale  dei  giovani,  ambiti
materiali di competenza delle regioni. Analoga prospettiva ispira gli
artt. 2,  comma 2,  e  6,  comma 6, del d.lgs. n. 77 del 2002 i quali
prevedono  rispettivamente  che «Le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio
civile  secondo le rispettive competenze», e che «l'ufficio nazionale
e  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano curano,
nell'ambito    delle    rispettive   competenze,   il   monitoraggio,
il controllo  e  la verifica dell'attuazione dei progetti di servizio
civile».
    Secondo  la  regione,  dalle  norme  richiamate  emerge con tutta
evidenza  l'importanza  del  ruolo  che  il  legislatore  statale  ha
attribuito  alle  regioni,  impostazione  accolta  anche  dalla Corte
costituzionale nelle sentenze n. 228 del 2004 e n. 431 del 2005, dove
si  e'  precisato  che  allo Stato spettano in «via esclusiva solo le
determinazioni  organizzative  meritevoli  di  disciplina uniforme su
tutto  il  territorio nazionale» tenuto conto che il servizio civile,
pur   rientrando  nella  materia  «difesa  della  patria»,  coinvolge
comunque   ambiti  quali  «l'assistenza  sociale  e  sanitaria»,  «la
protezione   civile»,   «la   valorizzazione  dei  beni  culturali  e
ambientali», «la promozione e organizzazione di attivita' culturali»,
«la  tutela  dell'ambiente»  e  «l'istruzione»,  di  competenza delle
regioni.
    Per  la  difesa  della  ricorrente la circolare impugnata avrebbe
dovuto  salvaguardare  le  prerogative  regionali  in modo da rendere
concreta  la partecipazione delle regioni all'attuazione del servizio
civile    in    applicazione    dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione  e  adeguatezza  di  cui  all'art. 118  Cost.  e dei
principi   di  leale  collaborazione,  e  «di  favor  per  il  valore
dell'autonomia» di cui all'art. 5 Cost.
    La  regione,  a  tale  proposito,  richiama  il  proprio  statuto
speciale,  che  all'art. 4  riserva  alla  Valle  d'Aosta le funzioni
amministrative nelle materie nelle quali essa ha potesta' legislativa
ai  sensi  degli  artt. 2 e 3 dello statuto stesso. In particolare fa
riferimento  alle  seguenti materie: «agricoltura e foreste» (art. 2,
lettera d);  «turismo  e  tutela del paesaggio», (art. 2, lettera o);
«biblioteche   e   musei   di   enti   locali»  (art. 2,  lettera q);
«istruzione» (art. 3, lettera g); «assistenza e beneficenza pubblica»
(art. 3,  lettera i);  «antichita' e belle arti» (art. 3, lettera k).
Inoltre,  per  le  materie  «agricoltura»,  «turismo», «assistenza» e
«istruzione»,   a   norma  dell'art. 10  della  legge  costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della Costituzione), la regione invoca quanto previsto nell'art. 117,
terzo  e  quarto  comma,  Cost. che, in tali ambiti, prevede forme di
autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dallo statuto.
    La  circolare,  pertanto, violerebbe le disposizioni e i principi
costituzionali sopra indicati.
    Inoltre,  secondo  la  ricorrente,  il divieto di iscrizione agli
albi,  determinando  l'impossibilita'  per  la regione di partecipare
all'attivita'  esecutiva  dei progetti di servizio civile, violerebbe
gli  artt. 5,  114 e 117, secondo comma, lettera d), Cost., dai quali
«si  ricava  la volonta' del legislatore costituente di garantire uno
stretto  collegamento  tra  il  soggetto deputato all'intervento e la
realta'   di  riferimento,  volonta'  ben  recepita  dal  legislatore
nazionale».  Infatti,  l'art. 5 del d.lgs. n. 77 del 2002 dispone che
presupposto  per  l'iscrizione  agli  albi  nazionale,  provinciale e
regionale  e'  il  possesso  dei requisiti previsti dall'art. 3 della
legge  n. 64 del 2001, vale a dire : a) assenza di scopo di lucro; b)
capacita'  organizzativa  e  possibilita'  di  impiego in rapporto al
servizio  civile  volontario;  c)  corrispondenza  tra  i propri fini
istituzionali  e  le  finalita'  di cui all'art. 1; d) svolgimento di
un'attivita'  continuativa  da  almeno  tre  anni.  Requisiti  di cui
certamente  e'  in possesso la Valle d'Aosta, come del resto tutte le
altre regioni.
    Ne consegue - sempre secondo la ricorrente - che l'ingiustificato
divieto per le regioni di essere soggetti attivi del servizio civile,
non  fondato  su  un  principio  legislativo di riferimento, comporta
anche  la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto esclude dalla
possibilita'  di  partecipare  alla  concreta erogazione dei servizi,
enti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, con danno
per  lo  stesso destinatario finale del servizio e con ricadute anche
in  termini  di efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo
(art. 97 Cost.).
    1.3.  -  La  regione motiva la sussistenza della violazione delle
proprie  attribuzioni  costituzionali  anche  in  relazione al quadro
delineatosi  a  seguito  delle sentenze della Corte costituzionale in
materia.  In  particolare,  evidenzia che, con le sentenze n. 228 del
2004  e n. 431 del 2005, la Corte ha precisato che, pur rientrando il
servizio civile nella materia della difesa della patria di competenza
esclusiva   dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera d),  Cost.,  non  e' esclusa la legittimita' di un intervento
della  legislazione  regionale  qualora siano coinvolte attivita' che
riguardino   l'assistenza  sociale,  la  tutela  dell'ambiente  e  la
protezione  civile,  fatte  salve  le  sole specificita' direttamente
connesse  alla  struttura  organizzativa  del  servizio e alle regole
previste per l'accesso al servizio stesso e che, nell'esercizio delle
funzioni  amministrative  spettanti agli organi centrali, deve essere
garantita la partecipazione degli altri livelli di governo coinvolti,
attraverso strumenti di cooperazione.
    La  ricorrente deduce, inoltre, la lesione del principio di leale
collaborazione in considerazione del diretto contrasto della parte di
circolare  impugnata  con  l'intesa  sancita  in  sede  di conferenza
Stato-regioni  in data 26 gennaio 2006, non potendosi porre nel nulla
con atto amministrativo quanto stabilito in tale intesa.
    La ricorrente sottolinea poi che la lesione delle sue prerogative
e  del  suo  ruolo, cosi' come previsti dai principi costituzionali e
dal  legislatore  nazionale,  emerge  con particolare evidenza ove si
consideri  il  divieto  per  le  regioni  di  accedere  ad accordi di
partenariato.  Tali  accordi costituiscono lo strumento attraverso il
quale  un  ente  privo  di  accreditamento affida ad un ente capofila
accreditato  la presentazione e la gestione per suo conto di progetti
di  servizio civile nazionale. Le regioni, con detto divieto, vengono
private  in  radice  della  possibilita'  di  partecipare attivamente
all'attuazione  di  progetti di servizio civile anche nell'ipotesi in
cui  siffatti progetti afferiscano a materie di propria competenza ed
abbiano  diretto  collegamento  con  il  territorio.  In tal modo, la
regione  non solo non puo' essere soggetto attivo di partenariato, in
quanto   privata  della  possibilita'  di  accreditarsi,  ma  nemmeno
soggetto  passivo.  Cio'  sarebbe  in contrasto con «l'art. 116 della
Costituzione oltre che con il quadro statutario e con l'intero titolo
V per la parte che introduce forme di autonomia piu' ampie».
    Sulla  base  di  tali argomentazioni, la regione chiede che venga
dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri - ufficio nazionale per il servizio civile -
regolare  con  propria circolare la materia dell'accreditamento degli
enti di servizio civile, escludendo la possibilita' per le regioni di
essere  accreditate,  essere  sede  di attuazione di progetto, essere
soggetto  di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e
provinciali  o  all'albo  nazionale,  limitando l'iscrizione all'albo
nazionale  alle  sole  regioni  a  statuto  speciale  e alle province
autonome,  al  solo  fine  di  presentare progetti di servizio civile
nazionale   nelle  materie,  negli  ambiti  e  nei  servizi  di  loro
competenza  ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione nei quali nel restante territorio nazionale le correlative
funzioni  sono  svolte  dalle  amministrazioni  dello  Stato,  e, per
l'effetto, che venga annullata la parte impugnata della circolare.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
    Secondo  la  difesa erariale va prima di tutto evidenziato che il
servizio  civile, anche dopo la sospensione della obbligatorieta' del
servizio  militare  (art. 7  del  decreto  legislativo 8 maggio 2001,
n. 215,  «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma dell'art. 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»), pur configurato come
scelta  volontaria,  costituisce  una forma di adempimento del dovere
costituzionale  di  difesa  della  Patria  in  relazione  ai principi
costituzionali  di  solidarieta' e di mutuo soccorso. Al riguardo, e'
significativo  il  dettato  dell'art. 1 del d.lgs. n. 77 del 2002 che
considera  il  «servizio  civile  nazionale quale modalita' operativa
concorrente  ed  alternativa  alla  difesa  dello  Stato, con mezzi e
attivita'   non  militari».  Pertanto  il  titolo  costituzionale  di
legittimazione  dell'intervento statale va individuato nell'art. 117,
secondo  comma,  lettera d),  Cost.,  che  riserva  alla legislazione
esclusiva dello Stato non solo la materia delle forze armate ma anche
la difesa (sentenza n. 228 del 2004).
    A  parere dell'Avvocatura dello Stato il servizio civile non puo'
essere ricondotto nell'ambito delle materie trasversali in quanto non
suscettibile di una collocazione mobile all'interno di plurimi ambiti
materiali.  Tale  interpretazione,  secondo  l'Avvocatura,  e'  stata
accolta  anche  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del
2004  che  fonda  la  competenza  legislativa  statale sull'art. 117,
secondo comma, lettera d), Cost.
    Il  resistente rileva, inoltre, che, alla luce della sopra citata
sentenza,   e'   errato   il   richiamo   al  principio  della  leale
collaborazione.    Non    puo'   confondersi,   infatti,   la   leale
collaborazione  tra  lo  Stato  e  le regioni o le province autonome,
realizzata mediante il riconoscimento della possibilita' di istituire
un  autonomo  servizio civile volontario nel proprio ristretto ambito
territoriale,  «con  un  intervento  diretto  nella autonoma unitaria
disciplina   normativa  del  servizio  civile  nazionale,  intervento
costituzionalmente  illegittimo  in quanto la materia e' di esclusiva
competenza  statale».  In  virtu'  di  tale  ricostruzione, l'ufficio
nazionale  per  il servizio civile, nel redigere la circolare oggetto
di  impugnazione,  avrebbe agito nei limiti delle prerogative ad esso
riconosciute  dal d.lgs. n. 77 del 2002, restando di sua competenza i
profili   procedurali   e   organizzativi   tra   i   quali   rientra
l'individuazione   degli   enti   destinatari   del  procedimento  di
accreditamento.  In  tal senso, afferma il resistente, si e' espressa
anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 431 del 2005.
    Pertanto,  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  l'intesa  con le
regioni  e  le province autonome avrebbe avuto lo scopo di dare piena
attuazione  al  d.lgs.  n. 77  del  2002,  per  la  parte concernente
l'assunzione  di  responsabilita'  in  materia  di servizio civile da
parte   delle   stesse  regioni  e  province  autonome  in  relazione
all'accreditamento  degli enti, alla valutazione dei loro progetti di
servizio   civile,   al   monitoraggio,   alla   formazione   e  alla
comunicazione.
    La parte dell'intesa riguardante l'esclusione dell'ufficio, degli
enti  e  delle province autonome dalla procedura di accreditamento di
per se' stessa rispondeva semplicemente al criterio logico-giuridico,
di  comune  buon  senso,  di  non consentire la sovrapposizione delle
figure  del  controllante e del controllato. Al riguardo, lo stralcio
deciso  anche  a  seguito delle richieste della regione Valle d'Aosta
non   aveva   lo   scopo  di  affermare  il  diritto  degli  enti  ad
autoaccreditarsi   ma,   non   diminuendo   le   prerogative  proprie
dell'ufficio  nazionale  in materia di organizzazione e di procedure,
rimandava  la  definizione  della  questione  ad  ulteriori eventuali
approfondimenti  e,  comunque,  alla  circolare  stessa,  che - senza
innovare  - ha tenuto conto delle specifiche competenze delle regioni
e province autonome.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  la  regione Valle
d'Aosta   ha   depositato  memoria,  con  la  quale  ha  ribadito  le
argomentazioni esposte nel ricorso, insistendo nel suo accoglimento.

                       Considerato in diritto

    1.  - La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha proposto ricorso
per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione
alla  circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio
nazionale   per   il  servizio  civile  del  2 febbraio  2006  (Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale).
    Di  questa  circolare  la  ricorrente  contesta specificamente la
seguente  parte  del  paragrafo  2:  «Non possono essere accreditate,
essere  sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di
partenariato  e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo
nazionale,  le  (...)  regioni  o  province  autonome. Possono essere
iscritte  all'albo  nazionale le sole regioni a statuto speciale e le
province  autonome  al  solo  fine di presentare progetti di servizio
civile  nazionale  nelle  materie, negli ambiti e nei servizi di loro
competenza  ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di
attuazione,   nei   quali,  nel  restante  territorio  nazionale,  le
correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni dello Stato».
    Secondo  la  regione ricorrente, lo Stato, con tale disposizione,
avrebbe  violato  il  principio  di  leale collaborazione fra Stato e
regioni  nonche' le attribuzioni costituzionali ad essa riservate sia
dagli  artt. 2,  3,  e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4  (Statuto  speciale per la Valle d'Aosta), sia dagli artt. 2, 3,
5,  52,  97,  114,  116,  117,  terzo  e  quarto  comma,  e 118 della
Costituzione.
    2.   -  L'ordine  logico  delle  questioni  sollevate  impone  di
esaminare  prioritariamente  la  censura relativa alla violazione del
principio  di  leale  collaborazione  che  attiene  allo stesso modus
procedendi per l'adozione dell'atto impugnato.
    Sotto  questo  profilo, poiche' la questione richiedeva che fosse
garantita  la  partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti
nella gestione del servizio civile, il ricorso e' fondato.
    La   regione   lamenta   la   lesione   del  principio  di  leale
collaborazione  in  considerazione  del diretto contrasto della parte
impugnata della circolare con l'intesa, sancita in sede di conferenza
Stato-regioni in data 26 gennaio 2006, avente ad oggetto l'attuazione
del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio
civile  nazionale  a  norma  dell'art. 2  della  legge  6 marzo 2001,
n. 64).
    Nella  premessa  dell'intesa,  costituente parte integrante della
stessa,  si  afferma  che  «le regioni, nell'odierna seduta di questa
conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento
dell'intesa  con la richiesta di stralciare il seguente secondo comma
dell'art. 5 del protocollo: «I soggetti coinvolti nell'attuazione del
SNC  (ufficio,  regioni,  province  autonome),  non potendo rivestire
contemporaneamente   il  ruolo  di  controllori  e  controllati,  non
potranno gestire progetti di SNC», richiesta che e' stata accolta dal
governo».
    Successivamente,  l'ufficio  nazionale  per  il  servizio civile,
ignorando  l'accordo  raggiunto  tra  le  regioni  e  il  governo, ha
inserito  nel  testo  della  circolare  infine  adottato il punto del
paragrafo  2  innanzi  citato  che  si pone in contrasto con l'intesa
raggiunta.
    Tale  comportamento  concretizza  senza dubbio una violazione del
principio  di leale collaborazione. Questo, infatti, opera in tutti i
casi  in  cui  sussista  una  connessione  tra  funzioni attribuite a
diversi  livelli  di  governo  costituzionalmente rilevanti e non sia
possibile  una  netta separazione nell'esercizio delle competenze. Il
legislatore,  nel  disciplinare  il  servizio  civile  nazionale,  ha
allocato  le funzioni amministrative tanto a livello centrale, presso
l'ufficio   nazionale  per  il  servizio  civile,  quanto  a  livello
regionale (artt. 2, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 77 del 2002).
Le  regioni,  dunque,  sono direttamente coinvolte nella gestione del
servizio  civile  nazionale, di qui «l'esigenza di addivenire a forme
di   esercizio  delle  funzioni  stesse  attraverso  le  quali  siano
efficacemente  rappresentati  tutti  gli  interessi  e  le  posizioni
costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 308 del 2003).
    Questa  Corte, infatti, pur avendo riconosciuto che e' attribuita
allo  Stato in via esclusiva la competenza a disciplinare il servizio
civile  nazionale, trattandosi di una forma di adempimento del dovere
di  difesa  della Patria, ha tuttavia precisato che cio' non comporta
«che  ogni  aspetto  dell'attivita'  dei cittadini che svolgono detto
servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli
aspetti   organizzativi   e  procedurali  del  servizio.  Questo,  in
concreto,  comporta  lo svolgimento di attivita' che investono i piu'
diversi  ambiti  materiali,  come  l'assistenza  sociale,  la  tutela
dell'ambiente,  la  protezione civile: attivita' che, per gli aspetti
di  rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata
dall'ente  rispettivamente  competente,  e  dunque, se del caso, alla
legislazione  regionale  o  alla  normativa  degli enti locali, fatte
salve  le  sole  specificita'  direttamente  connesse  alla struttura
organizzativa  del  servizio  e alle regole previste per l'accesso ad
esso» (sentenza n. 228 del 2004).
    Ne  consegue  che,  al  fine  di assicurare la partecipazione dei
diversi  livelli  di  governo  coinvolti,  nelle  ipotesi  in  cui il
compimento  delle attivita' attraverso le quali si svolge il servizio
civile  ricada  entro  ambiti  di  competenza  delle  regioni o delle
province  autonome di Trento e di Bolzano, l'esercizio delle funzioni
spettanti,  rispettivamente,  allo  Stato  ed ai suddetti enti dovra'
improntarsi al rispetto del principio della leale collaborazione.
    Nel  caso  in  esame,  pertanto,  nel  dare attuazione al decreto
legislativo  n. 77  del 2002, era necessario, al fine di garantire la
partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti nella gestione
del  servizio  civile, adottare «strumenti di leale collaborazione o,
comunque,  (..)  adeguati meccanismi di cooperazione» (sentenza n 431
del   2005).   In  effetti  tali  strumenti  si  erano  concretizzati
nell'intesa   stipulata  in  sede  di  conferenza  Stato-regioni  del
26 gennaio  2006.  Intesa  che, cosi' come indicato nel ricorso dalla
regione  Valle  d'Aosta, prevedeva lo stralcio della parte contenente
il  divieto,  per  le  regioni  e  le  province  autonome,  di essere
accreditate,  essere  sede di attuazione di progetto, essere soggetto
di  accordi  di  partenariato,  nonche' della parte che impediva alle
stesse  l'iscrizione  agli  albi  regionali  e provinciali o all'albo
nazionale.
    La   reintroduzione  di  tale  divieto,  senza  l'attivazione  di
ulteriori  meccanismi di cooperazione necessari per superare l'intesa
gia'   raggiunta,  determina  una  lesione  del  principio  di  leale
collaborazione.  Questa  Corte ha piu' volte precisato che «le intese
in  sede di conferenza Stato-regioni rappresentano la via maestra per
conciliare  esigenze  unitarie  e governo autonomo del territorio. Ne
deriva  che  il  principio  di  leale  collaborazione che si realizza
mediante  tali  accordi, anche in una accezione minimale, impone alle
parti   che   sottoscrivono   un   accordo   ufficiale  in  una  sede
istituzionale  di  tener  fede ad un impegno assunto» (sentenza n. 31
del 2006).
    Alla  luce  di tale giurisprudenza, deve concludersi che la parte
impugnata  della  circolare,  essendo  in  palese  contrasto  con  il
contenuto  dell'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni,
e' lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione e, per
cio'  solo,  anche  delle  attribuzioni, costituzionalmente tutelate,
rientranti nell'ambito delle competenze della regione Valle d'Aosta.
    Va  pertanto  dichiarato  che  non spetta allo Stato e, per esso,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio nazionale per il
servizio   civile,  di  regolare  la  materia  dell'accreditamento  e
dell'iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio
civile, disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di
cooperazione,  l'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni
e,  conseguentemente,  va  annullato  il  paragrafo 2 della circolare
2 febbraio  2006,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
ufficio  nazionale per il servizio civile, nella parte in cui dispone
che  «Non  possono  essere  accreditate, essere sede di attuazione di
progetto,  essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli
albi  regionali e provinciali o all'albo nazionale, le stesse regioni
o  province  autonome.  Possono essere iscritte all'albo nazionale le
regioni  a  statuto  speciale  e le province autonome al solo fine di
presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli
ambiti  e  nei  servizi  di  loro  competenza  ai sensi degli statuti
speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante
territorio  nazionale  le  correlative  funzioni  sono  svolte  dalle
amministrazioni dello Stato».
    3.  -  Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti
dalla ricorrente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - ufficio nazionale per i servizio civile,
di  regolare  la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso
gli  albi nazionali e regionali per il servizio civile disattendendo,
senza  l'attivazione  di  ulteriori  meccanismi  di  cooperazione, le
intese  raggiunte  in sede di conferenza Stato-regioni del 26 gennaio
2006;
    annulla, per l'effetto, il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio
2006  della Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio nazionale
per  i  servizio  civile, nella parte in cui dispone che «Non possono
essere  accreditate,  essere  sede  di attuazione di progetto, essere
soggetto  di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e
provinciali  o  all'albo  nazionale,  le  stesse  regioni  o province
autonome.  Possono  essere  iscritte  all'albo nazionale le regioni a
statuto  speciale  e  le province autonome al solo fine di presentare
progetti  di  servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e
nei  servizi  di  loro  competenza  ai sensi degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio
nazionale  le  correlative funzioni sono svolte dalle amministrazioni
dello Stato».
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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