N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 febbraio 2007

Ricorso  per conflitto tra enti depositato il 28 febbraio 2007 (della
Regione Valle d'Aosta)

Regioni  -  Variazioni territoriali - Ordinanza dell'Ufficio centrale
  per  il referendum presso la Corte di cassazione dichiarativa della
  legittimita'  della  richiesta  di  referendum  per il distacco del
  Comune   di  Carema  dalla  Regione  Piemonte  e  per  la  relativa
  aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Conseguenti deliberazione
  del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione
  del  referendum  e  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di
  indizione del referendum per il giorno 18 marzo 2007 - Conflitto di
  attribuzione  sollevato  dalla  Regione  Valle d'Aosta - Denunciata
  omessa  considerazione  delle norme statutarie poste a salvaguardia
  della  identita'  territoriale della Regione - Indebita alterazione
  dell'ambito  territoriale  regionale  -  Lesione della tutela delle
  minoranze linguistiche - Incidenza sul criterio di attribuzione dei
  seggi senatoriali su base regionale.
- Ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte
  di  cassazione  del  28 settembre 2006; deliberazione del Consiglio
  dei  ministri  del  22 dicembre  2006; decreto del Presidente della
  Repubblica del 22 dicembre 2006.
- Costituzione, artt. 6, 57, comma terzo, e 116, primo comma; Statuto
  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, e
  50.
Regioni  -  Variazioni territoriali - Deliberazione del Consiglio dei
  ministri  di  approvazione del decreto di indizione del referendum,
  per  il  giorno 18 marzo 2007, per il distacco del Comune di Carema
  dalla  Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione
  Valle  d'Aosta  - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione
  Valle  d'Aosta  -  Denunciata  lesione  delle competenze statutarie
  regionali  per la mancata convocazione del Presidente della Regione
  alla relativa seduta del Consiglio dei ministri.
- Deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del 22 dicembre 2006;
  decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2006.
- Statuto  speciale  per  la  Regione  Valle  d'Aosta, art. 44, comma
  terzo.
Regioni  -  Variazioni territoriali - Ordinanza dell'Ufficio centrale
  per  il referendum presso la Corte di cassazione dichiarativa della
  legittimita'  della  richiesta  di  referendum  per il distacco del
  Comune   di  Carema  dalla  Regione  Piemonte  e  per  la  relativa
  aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Conseguenti deliberazione
  del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione
  del  referendum  e  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di
  indizione del referendum per il giorno 18 marzo 2007 - Conflitto di
  attribuzione  sollevato  dalla Regione Valle d'Aosta - Richiesta di
  sospensione  dell'esecuzione  degli  atti oggetto del conflitto, in
  particolare   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di
  indizione del referendum.
- Ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte
  cassazione  del  28 settembre 2006; deliberazione del Consiglio dei
  ministri   del  22 dicembre  2006;  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica del 22 dicembre 2006.
- Legge  11 marzo  1953,  n. 87,  art. 40;  norme  integrative  per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 28.
(GU n.11 del 14-3-2007 )
    Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza
Deffeyes,  n. 1,  c.f.  80002270074  in  persona  del  presidente pro
tempore,  on. Luciano  Caveri,  rappresentato  e  difeso, in forza di
procura  a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione
della  giunta  regionale  n. 209  del 3 febbraio 2007, dal prof. avv.
Giovanni  Guzzetta  e  dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, anche
disgiuntamente  tra  loro,  presso  lo studio di quest'ultimo sito in
Roma, via Monti Parioli, n. 48, elettivamente domiciliato;

    Contro  il  Governo  in  persona del Presidente del Consiglio dei
ministri  pro  tempore,  con  sede  in  Roma,  Palazzo  Chigi, piazza
Colonna, n. 370, per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme
costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla
regione  ricorrente, in particolare degli artt. 6, 57, terzo comma, e
116,  primo  comma,  Cost.  e degli artt. 1, secondo comma, 44, terzo
comma,  e 50 della legge cost. n. 4 del 1948 (Statuto speciale per la
Valle d'Aosta), e per il conseguente annullamento:
        a)  della  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri del 22
dicembre 2006 con la quale e' stato approvato il decreto di indizione
del  referendum  sul  distacco  del  Comune  di  Carema dalla Regione
Piemonte  e  la  sua  aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta, da
svolgersi domenica 18 marzo 2007;
        b)  del  decreto  del Presidente della Repubblica, emanato in
data  22  dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n. 2  del 3 gennaio 2007, con il quale e' stato indetto,
per  il  giorno  18 marzo 2007, il referendum popolare nel territorio
del  Comune  di  Carema  per  il  distacco  del predetto comune dalla
Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta;
        c) di ogni atto presupposto o conseguente.

                                Fatto

    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  28  settembre  2006, l'Ufficio
Centrale  per  il  referendum  costituito  presso la Corte suprema di
Cassazione,   ha   dichiarato  la  legittimita'  della  richiesta  di
referendum  «per  il  distacco  del  Comune  di  Carema dalla Regione
Piemonte  e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta».
La  legittimita'  di tale richiesta e' stata argomentata dall'Ufficio
sulla  base  dell'art. 132,  secondo  comma,  Cost.,  come  novellato
dall'art. 9,   primo  comma,  legge  cost.  n. 3  del  2001,  nonche'
dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
    2.  -  In  data  22  dicembre  2006  il Consiglio dei ministri ha
approvato  il  decreto  per l'indizione del referendum consultivo, da
svolgersi  nella  giornata di domenica 18 marzo 2007, per il distacco
del  Comune  di  Carema dal Piemonte e la sua aggregazione alla Valle
d'Aosta.
    3.  - Con Decreto del Presidente della Repubblica, emanato sempre
in  data  22 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2
del  3  gennaio  2007,  il  referendum de quo e' stato effettivamente
indetto per il giorno 18 marzo 2007.
    4.  -  Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente, ritenuta la
lesione  delle  proprie attribuzioni costituzionali, impugna gli atti
indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di

                               Diritto

    1.  -  Violazione dell'art. 116, primo comma, Cost., dell'art. 1,
secondo  comma,  e  dell'art.  50 dello statuto speciale per la Valle
d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948).
    Una corretta considerazione della complessiva disciplina di rango
costituzionale  in  materia  di distacco-aggregazione di un comune da
una regione alla Regione Valle d'Aosta mostra, in maniera inequivoca,
che  tanto l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum del 28
settembre 2006, quanto la conseguente deliberazione del Consiglio dei
ministri  del  22  dicembre  2006  ed il decreto del Presidente della
Repubblica  dello  stesso  giorno,  come sopra individuati, risultano
affetti da gravi profili di illegittimita'.
    L'Ufficio  Centrale,  infatti,  secondo  quanto prospettato nella
stessa  motivazione  dell'ordinanza impugnata, nel pronunciarsi sulla
menzionata  richiesta  di  referendum  ha  utilizzato  come parametro
costituzionale esclusivamente l'art. 132, comma 2, Cost.
    Tuttavia,   cosi'  operando,  esso  ha  integralmente  omesso  di
considerare  che,  per  quanto  attiene all'aggregazione alla Regione
Valle  d'Aosta  di un comune situato in una diversa regione, le norme
di  livello  costituzionale  alla  cui  luce  valutare  la  richiesta
referendaria  vanno  primariamente  individuate  in  quelle derivanti
dallo  Statuto  speciale della regione medesima (legge cost. n. 4 del
1948).
    Non  si  contesta,  ovviamente  che  l'art. 132,  comma 2, Cost.,
disponga  che  «si  puo',  con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni  [...]  del  comune  o  dei  comuni  interessati espressa
mediante  referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli
regionali,  consentire  che  [...]  comuni che ne facciano richiesta,
siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra». Tuttavia, e'
altrettanto  incontestabile  che le norme della Costituzione relative
alle  autonomie  territoriali  possono,  con  riguardo alle regioni a
statuto  speciale, essere derogate dai relativi statuti allo scopo di
assicurare   «forme   e  condizioni  particolari  di  autonomia»,  ex
art. 116, primo comma, Cost.
    E  nel  caso di specie tale deroga e' lampante, poiche' l'art. 1,
secondo  comma,  dello  statuto  speciale  stabilisce che, per quanto
attiene alla Valle d'Aosta, il territorio della regione «comprende le
circoscrizioni   ed   i   comuni   ad  esso  appartenenti  alla  data
dell'entrata  in vigore della presente legge» [costituzionale], ossia
alla  data  dell'11 marzo 1948. Vale a dire, rientrano nel territorio
regionale, in tal modo «costituzionalizzato», esclusivamente i comuni
tassativamente   individuati   nella   tabella  allegata  al  decreto
legislativo  luogotenenziale  7 settembre 1945, n. 545, recante norme
sull' «Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta».
    Giova  ricordare,  peraltro, che l'art. 1 dello stesso d.lgs.lgt.
n. 545  del  1945 aveva, altresi', soppresso la Provincia di Aosta ed
aggregato  i comuni che, pur appartenendo ad essa, non ricadevano nel
territorio  valdostano (ad es. il Comune di Ivrea ed altri comuni del
canavesano),  alla  Provincia  di Torino. Tale soppressione si spiega
proprio  alla  luce  dell'esigenza  di  tutelare  e  salvaguardare le
peculiari  condizioni  geografiche,  economiche  e linguistiche della
Valle  d'Aosta;  si tratta, a ben vedere, della medesima esigenza che
ha  condotto  alla  costituzione  di  essa  prima  in  circoscrizione
autonoma e, successivamente, in regione ad autonomia speciale.
    E  dunque  lo  statuto  speciale,  con una norma - si ribadisce -
chiaramente  derogatoria  rispetto  alla  generale  regolazione delle
modificazioni  territoriali  regionali  per  distacco-aggregazione di
comuni  contenuta  nell'art. 132, secondo comma, Cost., ha introdotto
una  clausola  di  salvaguardia  della  identita'  territoriale della
regione,  negli  esatti termini in cui essa si presentava all'entrata
in vigore dello statuto speciale stesso.
    Sicche',  per  addivenire  ad  un cambiamento dell'estensione del
territorio  regionale,  anche  come risultato dell'aggregazione di un
comune  non  appartenente originanriamente ad esso, e' indispensabile
che  si  proceda ad una revisione dello statuto speciale, seguendo il
procedimento  fissato  all'art. 50  di  esso,  non  certamente quello
previsto all'art. 132 Cost. Non puo', pertanto, considerarsi corretto
esperire   la   sequenza  procedimentale  stabilita  in  tale  ultima
disposizione  per determinare la variazione territoriale in parola. A
cio'  consegue  che  gli atti in cui tale sequenza si articola, quali
quelli che qui si impugnano, sono da ritenersi illegittimi, in quanto
causalmente  idonei a determinare un risultato che incide lesivamente
sulle   competenze   della  Regione  Valle  d'Aosta,  attraverso  una
estensione  dell'ambito  territoriale  di  essa,  realizzata  secondo
modalita'  contrarie  a  quanto  imposto da specifiche norme di rango
costituzionale.
    Ed  e'  bene  precisare,  a  quest'ultimo proposito, che la sfera
competenziale  della  regione risulta invasa per il solo fatto che si
attivi  un procedimento destinato a produrre una variazione della sua
estensione  territoriale,  in spregio alle garanzie poste da norme di
rango   costituzionale  ed  al  di  fuori  delle  modalita'  all'uopo
richieste.  E'  noto,  infatti, che il quadro di competenze di cui la
regione puo' vantare, costituzionalmente, la titolarita' si pone come
il  risultato  della  concorrenza di due criteri: l'uno relativo alle
materie  -  o  porzioni  di  esse  -  e  l'altro territoriale, con la
conseguenza  che  un  atto  idoneo ad incidere (indifferentemente, in
senso  restrittivo  o  ampliativo)  sul territorio, si riflette, ipso
jure,  sulle  competenze costituzionali della regione stessa sotto il
profilo della relativa sfera spaziale di efficacia.
    Ne'  puo'  nutrirsi  alcun  dubbio sull'attualita' dell'interesse
regionale   leso  dall'illegittimo  avvio  del  procedimento  di  cui
all'art. 132,  secondo  comma,  Cost. A questo riguardo, infatti, sia
sufficiente   rilevare  come,  a  seguito  della  approvazione  della
proposta  sottoposta al referendum in tal modo indetto nel territorio
del  Comune di Carema per il 18 marzo p.v., il Ministro per l'interno
sarebbe  tenuto,  ai  sensi  dell'art. 45,  quarto comma, della legge
n. 352  del  1970,  a presentare alle Camere entro sessanta giorni il
relativo   disegno  di  legge  di  modificazione  territoriale  della
regione.
    2.  -  Violazione  degli  artt.  6,  116, primo comma, Cost. e 1,
secondo  comma,  dello  Statuto  speciale per la Valle d'Aosta (legge
cost. n. 4 del 1948).
    Inoltre,  gli atti censurati si pongono in evidente contrasto con
l'art. 6  Cost.,  dal  quale  si desume con nettezza il principio che
impegna  la Repubblica alla tutela delle minoranze linguistiche. Tale
disposizione   di   principio   e'  necessariamente  da  leggersi  in
coordinamento  con  l'art. 116,  primo  comma,  Cost.,  nel  quale il
riconoscimento  di  forme  e  condizioni  di peculiare autonomia alla
Valle   d'Aosta  va  interpretato  come  strettamente  connesso  alla
finalita'   di   predisporre,  mediante  le  garanzie  dello  Statuto
speciale,   degli  idonei  strumenti  di  tutela  delle  peculiarita'
linguistiche e culturali della comunita' valdostana.
    In  puntuale  attuazione  delle  due  norme costituzionali appena
richiamate,  lo  Statuto  speciale  della  Regione  Valle  d'Aosta ha
voluto,  dunque,  salvaguardare  da  alterazioni, in via generale, le
proporzioni  quantitative  tra  le  diverse  comunita'  linguistiche,
attraverso  la  precisa  individuazione  del territorio della regione
mediante  l'espresso  riferimento  ai comuni ad essa appartenenti nel
1948, operato dall'art. 1, secondo comma.
    In  altre parole, cio' che la norma statutaria ha in tale maniera
inteso     preservare     coincide     anche     con     l'equilibrio
linguistico-culturale   all'interno   della   comunita'   valdostana,
sussistente alla data di entrata in vigore della fonte statutaria. Al
fine  di  conseguire  tale  obiettivo,  si e' scelto di escludere che
l'equilibrio in parola potesse subire alterazioni e rimaneggiamenti a
seguito della successiva aggregazione di comuni appartenenti ad altre
regioni,  attraverso  il ricorso al procedimento ex art. 132, secondo
comma, Cost.
    Gli  atti  impugnati,  pertanto, nel momento in cui si pongono in
contrasto  con il principio di rango costituzionale appena richiamato
e  con  le  norme,  di  pari  grado,  che  ne  costituiscono puntuale
attuazione,   determinano   anche   da  questo  punto  di  vista  una
illegittima  invasione della sfera di garanzie ed attribuzioni di cui
la Regione Valle d'Aosta risulta costituzionalmente e statutariamente
investita,  la  quale  verrebbe  intaccata  dall'indebita alterazione
dell'ambito   territoriale  nel  quale  si  esplicano  le  competenze
regionali.
    3.  -  Violazione dell'art. 57, terzo comma, Cost. e dell'art. 1,
secondo  comma,  dello  Statuto  speciale per la Valle d'Aosta (legge
cost. n. 4 del 1948).
    Il  procedimento  nel  quale  si  inseriscono gli atti che con il
presente  ricorso si contestano appare, altresi', lesivo della tutela
che  la Costituzione riserva alla Regione Valle d'Aosta, all'art. 57,
secondo  comma.  Tale  disposizione,  com'e'  noto,  nel disciplinare
l'attribuzione  dei seggi senatoriali su base regionale, assegna alla
Regione  Valle  d'Aosta  un  solo senatore. Dunque, mediante siffatta
previsione  il  Costituente  ha  deliberato,  ponendo una norma dalla
valenza   indubbiamente  garantistica,  di  escludere  l'applicazione
dell'ordinario  criterio  della  proporzione  tra  numero di seggi al
Senato attribuiti a ciascuna regione e popolazione in essa residente,
ex art. 57, u.c., Cost.
    Ora,  anche  a  trascurare quanto gia' sopra rilevato, se dovesse
ritenersi  consentita  l'indiscriminata  possibilita' di aggregazione
alla  regione  di  ulteriori  comuni, ai sensi dell'art. 132, secondo
comma, Cost., cio' equivarrebbe a ritenere ammessa la possibilita' di
un  indiscriminato  aumento  della  popolazione  regionale  e  di una
corrispondente lesione del criterio proporzionale per la ripartizione
dei  seggi  al Senato. E' probabile, infatti, per non dire certo, che
l'ulteriore  avanzamento dei confini regionali avviato attraverso gli
atti   impugnati,   induca   altri   comuni  ad  attivare  lo  stesso
procedimento  di aggregazione, producendo un «effetto a catena» dagli
esiti imprevedibili.
    In  questa maniera, non solo si smarrirebbe la ratio garantistica
dell'art. 57,  terzo  comma,  Cost.,  ma  tale  norma  costituzionale
finirebbe    con   l'assumere   un   carattere   di   incomprensibile
penalizzazione proprio della Regione Valle d'Aosta.
    La  palese  assurdita' di una simile conseguenza, letta alla luce
dell'art. 1,  secondo comma, dello statuto speciale, da' conto, anche
lungo  questo  versante,  del  perche'  il legislatore costituzionale
statutario,  in  perfetta  linea  con il Costituente, abbia deciso di
«irrigidire»  con  specifica  norma  l'estensione  territoriale della
regione  individuata  nei  comuni  ad  essa  appartenenti ab origine,
sottraendola  cosi' alle variazioni ex art. 132, secondo comma, Cost.
Sicche', gli atti che qui si censurano, pretendendo di svincolarsi da
tale  disciplina garantistica, sono da ritenersi illegittimi e lesivi
delle  attribuzioni  di  cui la Regione Valle d'Aosta, ai sensi della
Costituzione e dello Statuto speciale, gode.
    4.  -  Violazione, da parte della deliberazione del Consiglio dei
ministri  e  degli  atti  conseguenti  impugnati, dell'art. 44, terzo
comma,  dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4
del 1948).
    La deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006,
che con il presente ricorso si impugna, e' da considerarsi, altresi',
illegittima  e  lesiva  delle  competenze  statutarie  della  Regione
valdostana  anche  per  quanto  concerne  il  profilo  relativo  alla
composizione   dell'organo  collegiale  da  cui  e'  stata  adottata.
L'art. 44,  terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
infatti,  stabilisce  espressamente  che  e' attribuito al presidente
della regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei
ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente
la regione».
    Ora, nessun dubbio puo' nutrirsi circa che il fatto che l'oggetto
su  cui, nella specie, il Consiglio era chiamato a pronunciarsi, vale
a  dire  la  decisione  relativa al referendum per l'aggregazione del
Comune  di  Carema  alla  Valle d'Aosta, rappresentasse una questione
riguardante,  in  maniera  quasi  paradigmatica,  particolarmente  la
regione.  Tuttavia,  nessuna comunicazione o convocazione in ordine a
tale  seduta  del  Consiglio  dei ministri e' pervenuta al presidente
della  regione,  ne'  ad  altro  organo regionale. Di conseguenza, la
regione  non  e'  stata  messa in condizione di far valere nella sede
collegiale  governativa  la  potesta'  di cui risulta statutariamente
investita.
    Pertanto,  l'assenza  di  comunicazione  della  data  in  cui  il
Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione de qua e la
mancata   espressa  convocazione  del  presidente  della  regione  si
risolvono  in  una  violazione  dell'attribuzione  regionale prevista
all'art. 44,  terzo  comma,  dello  statuto speciale. Tale violazione
determina, anche da questo ulteriore punto di vista, l'illegittimita'
della deliberazione in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad
essa  conseguente  e  in particolare del decreto del Presidente della
Repubblica,  parimenti  datato  22  dicembre  2006,  di indizione del
referendum nel Comune di Carema per il giorno 18 marzo 2007.
Istanza  di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, ex art.
40 della legge n. 87 del 1953 e art. 28 delle norme integrative per i
              giudizi davanti alla Corte costituzionale
    L'illegittimita' da cui gli atti impugnati risultano affetti e le
conseguenze  cui  la  loro esecuzione nelle more del giudizio darebbe
luogo  inducono,  altresi',  ad  avanzare richiesta, a codesta ecc.ma
Corte,   affinche'   disponga   la  sospensione  dell'esecuzione  dei
medesimi,   ed  in  particolare  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  indizione del referendum. Rappresentano gravi ragioni
che  depongono  in favore della sospensione, tra l'altro, il dato per
cui l'illegittima sollecitazione sulla questione del corpo elettorale
del Comune di Carema provocherebbe una risposta da parte del medesimo
che, a rigore, deve essere considerata - per quanto sopra argomentato
-  del  tutto  inane  ed  improduttiva di effetti. Infatti, al di la'
della  piu' che seria necessita' di evitare l'impegno finanziario per
l'allestimento  e  l'espletamento  di  una votazione referendaria non
assistita  dal carattere della legittimita', e necessario tener conto
del  principio  in base al quale il ricorso all'istituto referendario
puo'  avvenire  esclusivamente  in casi tassativamente indicati (come
ottimamente  chiarito  da  codesta  ecc.ma  Corte, ad es. nella sent.
n. 496  del  2000).  Cio', poiche' l'ordinamento attribuisce, a tutta
evidenza,  un  rilievo  talmente  marcato  alla pronunzia diretta del
corpo  elettorale  da  accordare  la  ricorribilita'  a tali forme di
consultazione soltanto a determinate condizioni e, comunque, sempre e
soltanto  nel  caso  in  cui  sia possibile ricollegare all'esito del
referendum  un  qualche  effetto  giuridico.  La ratio che informa il
sistema e', dunque, quella di non stimolare una presa di posizione da
parte degli elettori, in tutti i casi in cui essa sia necessariamente
destinata   (come  nel  presente  caso,  per  l'illegittimita'  della
medesima)  a  restare  improduttiva  di  qualsivoglia efficacia nella
sfera del diritto.
    Considerando,   allora,   l'incostituzionalita'   e  gli  effetti
finanziari   e   politico-istituzionali   che  discenderebbero  dallo
svolgimento  del  referendum  indetto  per  il  18 marzo 2007, sembra
palese  il ricorrere delle «gravi ragioni» che, ai sensi dell'art. 40
della legge n. 87 del 1953, dovrebbero indurre codesta ecc.ma Corte a
deliberare, altresi', la sospensione dell'efficacia degli atti contro
cui  e'  avanzato il presente ricorso, in particolare del decreto del
Presidente della Repubblica sopra citato.
                              P. Q. M.
    Con  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte  costituzionale,  in accoglimento del presente ricorso, voglia:
I)  dichiarare  che non spetta allo Stato attivare il procedimento di
modifica   del  territorio  della  Regione  Valle  d'Aosta  ai  sensi
dell'art. 132,   secondo   comma,  Cost.;  II)  accertare  l'avvenuta
violazione,  come  sopra  prospettata,  di  attribuzioni e competenze
costituzionalmente  e  statutariamente  fissate  in capo alla regione
ricorrente;  III)  annullare  conseguentemente  gli  atti in epigrafe
individuati,  ossia: a) l'Ordinanza emessa il Ufficio Centrale per il
referendum  presso  la  Corte  suprema di Cassazione, il 28 settembre
2006,  dichiarativa  della legittimita' della richiesta di referendum
per  il distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e per la
relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; b) la deliberazione
del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006 con la quale e' stato
approvato  il  decreto  di  indizione del referendum sul distacco del
Comune  di  Carema  dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla
Regione  Valle  d'Aosta,  da  svolgersi domenica 18 marzo 2007; c) il
decreto  del Presidente della Repubblica, emanato in data 22 dicembre
2006  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del
3 gennaio 2007, con il quale e' stato indetto, per il giorno 18 marzo
2007,  il  referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione
Piemonte  e  la  sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; d) ogni
atto presupposto o conseguente.
    Voglia,  inoltre,  codesta  ecc.ma  Corte,  per  le gravi ragioni
dianzi illustrate, disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti
impugnati   ed  in  particolare  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  22  dicembre  2006,  di indizione del referendum nel
Comune di Carema per il giorno 18 marzo 2007.
        Roma, addi' 5 febbraio 2007
 Prof. avv. Giovanni Guzzetta - Prof. avv. Francesco Saverio Marini
07C0256