N. 66 SENTENZA 21 febbraio - 9 marzo 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta  -  Ordinanza
  dell'Ufficio   centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di
  cassazione   dichiarativa  della  legittimita'  della  richiesta  -
  Conseguenti   deliberazione   del   Consiglio   dei   ministri   di
  approvazione  del decreto di indizione del referendum e decreto del
  Presidente  della  Repubblica  di  indizione  del referendum per il
  giorno 8  ottobre  2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla
  Regione  Valle  d'Aosta  - Asserita penalizzazione della Regione in
  sede  di  attribuzione  dei  seggi  senatoriali su base regionale -
  Violazione  prospettata  in modo ipotetico - Inammissibilita' della
  censura.
- Ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte
  di  cassazione  del 12 aprile 2006; deliberazione del Consiglio dei
  ministri del 7 luglio 2006; d.P.R. 10 luglio 2006.
- Costituzione, art. 57, comma terzo.
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta  -  Ordinanza
  dell'Ufficio   centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di
  cassazione   dichiarativa  della  legittimita'  della  richiesta  -
  Conflitto  di  attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta -
  Denunciato  omesso  ricorso  alla procedura di revisione statutaria
  per   le   modificazioni   del   territorio   -   Erroneita'  della
  ricostruzione  interpretativa - Spettanza allo Stato della potesta'
  esercitata.
- Ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum presso la Corte
  di cassazione del 12 aprile 2006.
- Costituzione,  artt. 6  e 116, primo comma; statuto speciale per la
  Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, e 50.
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione Valle d'Aosta - Deliberazione
  del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione
  del  referendum conseguente all'ordinanza dell'Ufficio centrale per
  il  referendum  presso  la  Corte  di cassazione dichiarativa della
  legittimita'  della richiesta - Conflitto di attribuzione sollevato
  dalla  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciato  omesso  ricorso alla
  procedura   di   revisione  statutaria  per  le  modificazioni  del
  territorio   -  Erroneita'  della  ricostruzione  interpretativa  -
  Spettanza allo Stato della potesta' esercitata.
- Deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006.
- Costituzione,  artt. 6  e 116, primo comma; statuto speciale per la
  Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, e 50.
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta - Decreto del
  Presidente  della  Repubblica  di  indizione  del referendum per il
  giorno 8   ottobre   2006  conseguente  all'ordinanza  dell'Ufficio
  centrale   per   il   referendum  presso  la  Corte  di  cassazione
  dichiarativa   della  legittimita'  della  richiesta  nonche'  alla
  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  approvazione  del
  decreto  di  indizione  del  referendum - Conflitto di attribuzione
  sollevato  dalla  Regione Valle d'Aosta - Denunciato omesso ricorso
  alla  procedura  di  revisione  statutaria per le modificazioni del
  territorio   -  Erroneita'  della  ricostruzione  interpretativa  -
  Spettanza allo Stato della potesta' esercitata.
- D.P.R. 10 luglio 2006.
- Costituzione,  artt. 6  e 116, primo comma; statuto speciale per la
  Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, e 50.
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione Valle d'Aosta - Deliberazione
  del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione
  del  referendum  per  il  giorno 8  ottobre  2006  -  Conflitto  di
  attribuzione  sollevato  dalla  Regione  Valle  d'Aosta  -  Mancata
  convocazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio
  dei  ministri  per  l'indizione del referendum - Denunciata lesione
  delle  competenze statutarie regionali - Non spettanza alla Regione
  della potesta' a partecipare.
- Deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2006.
- Statuto  speciale  per  la  Regione  Valle  d'Aosta, art. 44, comma
  terzo.
Regioni  -  Variazioni  territoriali - Richiesta di referendum per il
  distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione Piemonte e per la
  relativa  aggregazione  alla  Regione  Valle  d'Aosta  -  Ordinanza
  dell'Ufficio   centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di
  cassazione   dichiarativa  della  legittimita'  della  richiesta  -
  Conseguenti   deliberazione   del   Consiglio   dei   ministri   di
  approvazione  del decreto di indizione del referendum e decreto del
  Presidente  della  Repubblica  di  indizione  del referendum per il
  giorno 8  ottobre  2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla
  Regione  Valle  d'Aosta  -  Richiesta  alla Corte di autorimessione
  della questione relativa all'asserita illegittimita' costituzionale
  della normativa concernente la fase successiva allo svolgimento del
  referendum  consultivo  concluso con esito favorevole - Irrilevanza
  manifesta.
- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45.
- Costituzione, artt. 6, 57, comma terzo, e 116, primo comma; statuto
  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, e
  50;  legge  11 marzo  1953, n. 87, art. 40; norme integrative per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 28.
(GU n.11 del 14-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
dell'ordinanza  dell'Ufficio centrale per il referendum del 12 aprile
2006;  della  deliberazione  del  Consiglio dei ministri del 7 luglio
2006  e  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 luglio 2006
(Indizione  dei referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla
Regione  Piemonte  e  la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta,
nonche' per il distacco del Comune di Sovramonte dalla Regione Veneto
e  la  sua  aggregazione  alla  Regione  Trentino-Alto Adige, a norma
dell'art.  132,  secondo  comma,  della  Costituzione),  promosso con
ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta  notificato  il  27 luglio  e
l'11 novembre  2006,  depositato  in  cancelleria  il  2 agosto  e il
22 novembre 2006 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti
2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2007  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  gli  avvocati Giovanni Guzzetta e Francesco Saverio Marini
per la Regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Giovanni Pietro
de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 27 luglio 2006 e depositato il
successivo  2  agosto,  la  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee d'Aoste ha
proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato, in
relazione  agli  atti prodromoci alla celebrazione del referendum, di
cui  all'art. 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco
del  Comune  di  Noasca  dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione
alla Regione ricorrente.
    Il  conflitto  trae  origine dall'ordinanza dell'Ufficio centrale
per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione, depositata il
12 aprile  2006,  con  cui  e' stata dichiarata la legittimita' della
richiesta  di  referendum;  dalla delibera del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 7 luglio 2006, con cui e' stata approvata
l'indizione   del   referendum;  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 luglio  2006,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 luglio  2006,  con  cui  il  referendum  e'  stato  indetto per il
giorno 8 ottobre 2006.
    Secondo  la  ricorrente,  tali  atti lederebbero il riparto delle
competenze  costituzionali  e  statutarie, previste, rispettivamente,
dagli   artt. 6,   57,   terzo  comma,  e  116,  primo  comma,  della
Costituzione,  e  dagli artt. 1, secondo comma, 44, terzo comma, e 50
della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per  la  Valle  d'Aosta),  e  dovrebbero, pertanto, essere annullati,
previa  declaratoria  di  non  spettanza  allo  Stato  del  potere di
«attivare  il  procedimento  di modifica del territorio della Regione
Valle   d'Aosta   ai   sensi   dell'art. 132,  secondo  comma,  della
Costituzione».
    La  ricorrente  afferma  che  il proprio territorio sarebbe stato
sostanzialmente costituzionalizzato dall'art. 1, secondo comma, dello
statuto, con riferimento alle circoscrizioni comunali che ne facevano
parte  alla  data  dell'11 marzo  1948,  ovvero ai comuni individuati
nella   tabella   allegata  al  decreto  legislativo  luogotenenziale
7 settembre  1945,  n. 545  (Ordinamento  amministrativo  della Valle
d'Aosta).  Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che modificazioni
al territorio regionale potrebbero essere introdotte solo mediante il
procedimento  di  revisione dello statuto previsto dall'art. 50 dello
stesso,  anziche'  in  forza dell'art. 132, secondo comma, Cost. Tale
conseguenza  discenderebbe  anche  dalla  considerazione,  secondo la
quale  la  salvaguardia  dell'equilibrio  linguistico-culturale nella
comunita'  valdostana  farebbe  escludere  che  tale equilibrio possa
subire alterazioni per effetto della aggregazione di ulteriori comuni
mediante una legge statale.
    Inoltre,   sempre   secondo   la   prospettazione  della  Regione
ricorrente,    consentire    la   «indiscriminata   possibilita'   di
aggregazione»  alla Valle d'Aosta implicherebbe la possibilita' di un
aumento della popolazione residente, con conseguente «incomprensibile
penalizzazione»  della  Regione  in  sede  di  attribuzione dei seggi
senatoriali  su  base  regionale, posto che l'art. 57, secondo comma,
Cost. assegna alla Valle d'Aosta un solo senatore.
    Infine,  in  violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto,
il   Consiglio   dei  ministri  avrebbe  deliberato  l'indizione  del
referendum  senza  consentire che il Presidente della Regione potesse
partecipare alla seduta.
    In     considerazione     degli     «effetti     finanziari     e
politico-istituzionali»  che  deriverebbero  dallo  svolgimento della
consultazione   referendaria,   la   ricorrente  chiede  altresi'  la
sospensione  dell'efficacia degli atti oggetto di conflitto, ai sensi
dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
    Innanzitutto,     l'Avvocatura    osserva    che    la    pretesa
«costituzionalizzazione»  del  territorio  valdostano non impedirebbe
l'applicazione  dell'art. 132  Cost.  Il procedimento ivi contemplato
dovrebbe,   tuttavia,   concludersi  con  una  legge  costituzionale,
anziche'  con  una  legge  ordinaria,  secondo  quanto  gia' deciso a
livello  governativo in seguito al referendum concernente il distacco
del  Comune  di Lamon dalla Regione Veneto e la conseguente richiesta
di aggregazione dello stesso alla Regione Trentino-Alto Adige.
    Ad   avviso   dell'Avvocatura,   l'art. 132,  secondo  comma,  si
riferirebbe  a  tutte le regioni, come emergerebbe dalla correlazione
sia  con  il primo comma, che con l'art. 131 Cost., che reca l'elenco
di tutte le regioni.
    Inoltre,  la  stessa  sentenza  n. 334  del 2004 di questa Corte,
relativa  ad  un  caso  di  richiesta  di distacco di un comune dalla
Regione  Veneto  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia, confermerebbe
l'applicabilita'  a  tutte  le  regioni dell'art. 132, secondo comma,
Cost.
    Tale   disposizione   costituzionale   sarebbe  tesa  a  tutelare
«l'autonomia   delle   popolazioni   locali»,  anche  in  riferimento
all'autonomia  regionale; anche per le regioni a statuto speciale, il
procedimento  di  cui  all'art. 132  della  Costituzione  varrebbe  a
garantire  l'autonomia  locale,  fermo  restando  che  gli  interessi
regionali  trovano  spazio nella fase successiva allo svolgimento del
referendum.
    Dato  che  il  procedimento  referendario  interessa la «sfera di
autonomia» della sola comunita' locale, sarebbe naturale escludere il
Presidente  della  Regione  dalla  seduta  del Consiglio dei ministri
nella quale si debba deliberare l'indizione del referendum.
    3.  -  La  Regione Valle d'Aosta, in prossimita' dell'udienza del
9 novembre  2006,  ha  depositato  memoria, con la quale ribadisce le
proprie  tesi  e  replica  analiticamente  alle argomentazioni svolte
dall'Avvocatura dello Stato.
    4.  -  Con  ordinanza  pronunciata nella predetta udienza, questa
Corte  ha  deciso  che  la  Regione  ricorrente dovesse notificare il
ricorso  anche all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di   cassazione,  ai  sensi  del  comma 2  dell'art. 27  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    5.  -  Regolarmente effettuata detta notifica senza che l'Ufficio
centrale per il referendum provvedesse poi a costituirsi in giudizio,
in  prossimita' dell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007, la Regione
Valle  d'Aosta  ha  depositato  ulteriore  memoria,  con la quale da'
conto, anzitutto, che il referendum nel Comune di Noasca si e' svolto
con esito positivo e che il Governo ha successivamente deliberato uno
schema  di  disegno  di legge costituzionale, ai sensi dell'art. 132,
secondo  comma,  Cost.,  sul  quale  ha sollecitato l'espressione del
parere da parte del Consiglio regionale.
    Tale   procedimento,  ad  avviso  della  Regione  Valle  d'Aosta,
prevedendo un mero parere non vincolante del Consiglio regionale, non
sarebbe  in  grado  di  soddisfare  in  modo adeguato le esigenze del
coinvolgimento regionale.
    La  incongruita'  dell'applicazione  dell'art. 132, secondo comma
Cost.  con  il  successivo  innesto  dell'approvazione  di  una legge
costituzionale,  sarebbe  evidente  anche  sotto  ulteriori  punti di
vista:  anzitutto,  «si finirebbe per ritenere una normativa di rango
costituzionale  "speciale"  - quella statutaria, per l'appunto - come
incomprensibilmente  "derogata"  da  una norma di portata "generale",
quale  e'  quella  recata dall'art. 132 Cost.»; in secondo luogo, nel
secondo  comma dell'art. 132 Cost. il riferimento ad «una legge della
Repubblica»  sarebbe  da  intendere «com'e' fatto palese dal contesto
della   disposizione,  nel  senso  di  legge  ordinaria»,  mentre  la
utilizzazione  dell'art. 138 Cost. porterebbe a «fondere e confondere
due  differenziati  procedimenti,  nonostante il Costituente li abbia
invece voluti distinti».
    Addirittura,  osserva  la  ricorrente, la variazione territoriale
cosi'  prodotta,  dovrebbe  essere  ritenuta  «non  piu' modificabile
nell'unica  forma di revisione statutaria ammessa dal sistema, vale a
dire   quella  ex  art. 50  dello  Statuto  speciale»,  che  pure  fa
riferimento al procedimento dell'art. 138 Cost.
    La  Regione  ricorrente  si  sofferma,  altresi',  sulla asserita
«illegittimita'   costituzionale»   degli   atti   posti   in  essere
successivamente   alla  proposizione  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio,  dei  quali  gli  atti  impugnati sarebbero evidentemente i
necessari  presupposti:  anzitutto,  lo stesso referendum - svoltosi,
con  esito  positivo,  nel  Comune  di  Noasca - non sarebbe previsto
nell'art. 50  dello  statuto  speciale per la Valle d'Aosta, il quale
escluderebbe  lo  svolgimento di qualunque consultazione referendaria
nell'ambito  del  procedimento di revisione dello statuto; in secondo
luogo,  il disegno di legge costituzionale per il distacco del Comune
di  Noasca  dal  Piemonte  e  la  sua aggregazione alla Valle d'Aosta
sarebbe  in contrasto con l'art. 71, primo comma, Cost. In proposito,
sarebbe  costituzionalmente illegittimo lo stesso art. 45 della legge
25 maggio   1970,   n. 352   (Norme  sui  referendum  previsti  dalla
Costituzione  e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte
in  cui  stabilisce che - qualora la proposta sottoposta a referendum
di  cui  all'art. 132  Cost.  sia  stata approvata - «il Ministro per
l'interno,   entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale»   dell'esito  referendario,  «presenta  al  Parlamento  il
disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della
Costituzione»:  cio'  perche'  in  questa  disposizione  di  legge si
configurerebbe una vincolante iniziativa legislativa dei partecipanti
al  referendum e si attribuirebbe un potere di iniziativa legislativa
ad un singolo Ministro.
    La  ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte sollevi davanti
a  se'  la  prospettata questione di legittimita' costituzionale, dal
momento   che   la   presentazione   del  disegno  di  legge  avrebbe
«determinato    un   ulteriore   avanzamento   dell'intera   sequenza
procedimentale  oggetto  del  presente  conflitto di attribuzione», e
dunque  «il  suo permanere nel sistema appare rilevante ai fini della
decisione della controversia».
    Da    ultimo,    la   difesa   regionale   ribadisce   l'asserita
illegittimita'   della  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
approvativa  dell'  indizione  del  referendum, a causa della mancata
partecipazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio
dei ministri, in violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha  sollevato
conflitto  di  attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione a
tre   atti  prodromici  alla  celebrazione  del  referendum,  di  cui
all'art. 132,  secondo comma, della Costituzione, per il distacco del
Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la conseguente aggregazione
dello  stesso alla Regione ricorrente: cioe' l'ordinanza dell'Ufficio
centrale  per  il referendum presso la Corte di cassazione con cui e'
stata  dichiarata  la  legittimita' della richiesta di referendum; la
deliberazione  del Consiglio dei ministri, con cui e' stata approvata
l'indizione   del   referendum;   il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,   con   cui   il  referendum  e'  stato  indetto  per  il
giorno 8 ottobre 2006.
    Secondo  la  ricorrente,  tali  atti lederebbero il riparto delle
competenze  costituzionali  e  statutarie, previste, rispettivamente,
dagli   artt. 6,   57,   terzo  comma,  e  116,  primo  comma,  della
Costituzione,  e  dagli artt. 1, secondo comma, 44, terzo comma, e 50
della  legge  cost.  26 febbraio  1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle   d'Aosta),  e dovrebbero  pertanto  essere  annullati,  previa
declaratoria  di  non spettanza allo Stato del potere di «attivare il
procedimento  di  modifica del territorio della Regione Valle d'Aosta
ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione».
    La  ricorrente  afferma  che  il proprio territorio sarebbe stato
sostanzialmente costituzionalizzato dall'art. 1, secondo comma, dello
statuto, con riferimento alle circoscrizioni comunali che ne facevano
parte  alla  data  dell'11 marzo  1948,  ovvero ai comuni individuati
nella   tabella   allegata  al  decreto  legislativo  luogotenenziale
7 settembre  1945,  n. 545  (Ordinamento  amministrativo  della Valle
d'Aosta).  Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che modificazioni
al   territorio   potrebbero   essere  introdotte  solo  mediante  il
procedimento  di  revisione dello statuto previsto dall'art. 50 dello
stesso, anziche' in forza dell'art. 132, secondo comma Cost.
    Tale   conseguenza   discenderebbe   anche  dalla  necessita'  di
salvaguardare   l'equilibrio  linguistico-culturale  nella  comunita'
valdostana, da ritenere non alterabile attraverso una ordinaria legge
statale.
    Inoltre,   sempre   secondo   la   prospettazione  della  Regione
ricorrente,    consentire    la   «indiscriminata   possibilita'   di
aggregazione»  alla  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  comporterebbe un
aumento  della  popolazione residente, con conseguente penalizzazione
della  Regione  in sede di attribuzione dei seggi senatoriali su base
regionale, dato l'art. 57, secondo comma, Cost.
    Infine,  in  violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto,
il   Consiglio   dei  ministri  avrebbe  deliberato  l'indizione  del
referendum  senza  consentire che il Presidente della Regione potesse
partecipare alla seduta in cui tale deliberazione e' stata assunta.
    2.  -  In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilita' della
censura  fondata sulla presunta violazione dell'art. 57, terzo comma,
Cost.,  che  attribuisce  un  seggio  senatoriale  alla Regione Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  prescindendo  dal  calcolo della popolazione
residente:  tale norma - ad avviso della ricorrente - potrebbe essere
anche   fortemente  alterata  da  «un  indiscriminato  aumento  della
popolazione  regionale»  conseguente al diffondersi della tendenza ad
aggregarsi   alla  Regione  ricorrente,  tendenza  che  non  verrebbe
adeguatamente  contenuta  dalla  procedura  di  cui  al secondo comma
dell'art. 132 Cost.
    L'affermata  violazione  risulta  meramente  ipotetica (oltre che
collegata  a  incerti  elementi  di  fatto),  mentre  questa Corte ha
costantemente  affermato  che  nei conflitti di attribuzione fra enti
occorre che gli atti impugnati producano effetti lesivi attuali nella
sfera  di attribuzioni del ricorrente (ex plurimis, le sentenze n. 72
del 2005, n. 137 del 1998, n. 211 del 1994, n. 153 del 1986).
    3.  -  L'argomentazione  fondamentale della ricorrente a sostegno
delle proprie doglianze ruota intorno alla affermata inapplicabilita'
del secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  poiche'  il territorio della Regione, quale
deducibile  dall'art. 1,  secondo  comma,  dello  statuto speciale (e
quindi  con  riferimento al territorio regionale alla data di entrata
in  vigore  dello statuto o all'elenco dei comuni allegato al decreto
legislativo   luogotenenziale   n. 545   del   1945),   non   sarebbe
modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di
cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera
dell'art. 2   della   legge   costituzionale  31 gennaio  2001,  n. 2
(Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  dei Presidenti delle
Regioni  a  statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano).   Cio'   sarebbe   coerente   con   la  necessita'  di  non
compromettere  la salvaguardia dell'equilibrio linguistico, culturale
e  storico  della  comunita'  valdostana, a garanzia della quale sono
state  riconosciute  alla  Regione  forme e condizioni particolari di
autonomia.
    Tale  ricostruzione  interpretativa  risulta erronea, dal momento
che   l'art. 132,   primo   e   secondo  comma,  Cost.  si  riferisce
pacificamente  a  tutte  le  Regioni  (quelle indicate nel precedente
art. 131),  mediante  l'individuazione  di  procedure che coinvolgono
tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali
come  attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati
(enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento).
Cio',  mentre evidentemente nessuna procedura normativa interna ad un
singolo  ordinamento  regionale  potrebbe  produrre  effetti  su  due
diversi  enti  regionali,  come  e'  palese  nello stesso caso che ha
originato   il  presente  giudizio,  nel  quale  il  procedimento  di
distacco-aggregazione investe ovviamente due Regioni.
    Dinanzi  ad  una  disposizione costituzionale riferita a tutte le
Regioni, e comunque tale da garantire un ipotetico effetto finale sui
territori di entrambe le Regioni interessate, appare quindi meramente
assertivo  affermare,  come  fa  la  ricorrente,  che l'art. 50 dello
statuto speciale sarebbe «norma chiaramente derogatoria rispetto alla
generale  regolazione delle modificazioni territoriali regionali, per
distacco-aggregazione di Comuni, contenuta nell'art. 132».
    Ne'  puo'  essere accolta l'opinione della ricorrente, secondo la
quale  la  indubbia  necessita'  di  assicurare  piena  tutela ad una
particolare  comunita'  etnico-linguistica puo' essere garantita solo
da   procedure  interne  allo  speciale  ordinamento  regionale,  pur
appositamente  configurato,  almeno  in alcuni casi, anche per meglio
rappresentarla  e  tutelarla,  dal  momento  che  a  questo fine sono
previste  e  concretamente  utilizzate  a livello statale anche fonti
ordinarie e costituzionali «fra queste ultime, basti pensare - fra le
piu' recenti - proprio alle leggi costituzionali 31 gennaio 2001 n. 2
(Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  dei Presidenti delle
Regioni  a  statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano)  e  18 ottobre  2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda  della  Costituzione),  che  complessivamente hanno apportato
molteplici  modificazioni  agli  ordinamenti  di  tutte le Regioni ad
autonomia speciale».
    Inoltre,  come  osservato  anche  dall'Avvocatura  generale dello
Stato,  il  secondo  comma  dell'art. 132  della  Costituzione mira a
garantire   un  ruolo  significativo  alle  popolazioni  locali,  nel
complesso  rapporto  fra  interessi locali, regionali e nazionali nei
processi  di  distacco-aggregazione  di  un  comune da una regione ad
un'altra,  con conseguente ridisegno del territorio delle regioni. La
stessa  parziale  modificazione  di questo comma ad opera della legge
cost.  n. 3  del  2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase
iniziale  del  procedimento  configurato, il ruolo fondamentale della
popolazione    del    singolo    ente    locale    interessato    dal
distacco-aggregazione e questa Corte, nella sentenza n. 334 del 2004,
ha   fatto   riferimento   al  diritto  di  autodeterminazione  delle
collettivita' locali.
    4.  - Residua la censura di violazione dell'art. 44, terzo comma,
dello  statuto  speciale,  il  quale  prevede che il Presidente della
Regione «interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si
trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione».
    La censura non e' fondata per tre differenziati motivi.
    In  primo  luogo,  l'art. 44  della  legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme  sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo), configura in termini del tutto vincolati sul
piano  sostanziale  e  temporale il contenuto della deliberazione del
Consiglio  dei ministri, senza che possa prospettarsi una valutazione
discrezionale dell'oggetto in questione.
    In  secondo luogo, proprio la recente modifica costituzionale del
secondo  comma  dell'art. 132  Cost.  ad  opera dell'art. 9, comma 1,
della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, ha ulteriormente
chiarito  che  il  soggetto  interessato  in  questa  fase  del tutto
«prodromica»   del  procedimento  e'  la  sola  collettivita'  locale
appartenente    al    comune    interessato    dalla    proposta   di
distacco-aggregazione.
    In  terzo  luogo,  la  stessa disposizione costituzionale prevede
che,  dopo lo svolgimento del referendum, acquisito l'eventuale esito
positivo  dello  stesso  e  prima  dei lavori legislativi che avranno
inizio   con   l'eventuale   presentazione   del   disegno  di  legge
governativo,  si  provveda  allo  specifico  e solenne coinvolgimento
delle  Regioni  interessate  attraverso la richiesta ai loro Consigli
regionali del parere sulla proposta.
    5.  -  Questa Corte non ritiene di dover sollevare dinanzi a se',
nel  presente  giudizio,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970, come invece richiesto dalla
Regione ricorrente.
    La  suddetta  richiesta  si  basa  sulla  considerazione  che  la
richiamata  disposizione - nella parte in cui stabilisce che, qualora
la proposta sottoposta a referendum ai sensi dell' art. 132 Cost. sia
stata  approvata, il Ministro per l'interno presenta al Parlamento il
disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della
Costituzione  -  configurerebbe una vincolante iniziativa legislativa
degli  elettori  partecipanti al referendum e attribuirebbe un potere
di  iniziativa  legislativa ad un singolo Ministro. Poiche' l'art. 45
avrebbe  «determinato  un  ulteriore avanzamento dell'intera sequenza
procedimentale  oggetto  del presente conflitto di attribuzione», «il
suo  permanere nel sistema» sarebbe rilevante ai fini della decisione
della controversia.
    In  realta',  l'art. 45 della legge n. 352 del 1970 disciplina la
fase  successiva  allo svolgimento del referendum consultivo previsto
dall'art. 132,  secondo  comma,  Cost. nell'ipotesi in cui esso abbia
avuto  esito favorevole. Il presente conflitto, invece, ha ad oggetto
atti  anteriori e prodromici allo stesso referendum e si inserisce in
una  fase  precedente  alla  attivazione  dell'iniziativa legislativa
disciplinata dalla disposizione in parola.
    Appare,  pertanto,  manifestamente  irrilevante  la  questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970,
dal momento che tale disposizione non viene in considerazione ai fini
della decisione del presente conflitto.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara che spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio centrale
per   il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione,  pronunciare
l'ordinanza,   depositata   il  12 aprile  2006,  con  cui  e'  stata
dichiarata  la  legittimita'  della richiesta di referendum, ai sensi
dell'art. 132,   secondo   comma,  della  Costituzione,  relativa  al
distacco  del  Comune  di  Noasca  dalla  Regione  Piemonte  ed  alla
aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
    Dichiara  che  spettava  allo  Stato, e per esso al Consiglio dei
ministri,  la deliberazione 7 luglio 2006, con cui e' stata approvata
l'indizione del suddetto referendum;
    Dichiara  che spettava allo Stato, e per esso al Presidente della
Repubblica,  emanare  il  decreto  10 luglio  2006,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12 luglio  2006,  con cui il referendum nel
Comune di Noasca e' stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006;
    Dichiara  che  non  spettava  al  Presidente  della Regione Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  partecipare  alla  seduta  del Consiglio dei
ministri  7 luglio  2006  per  deliberare  l'indizione  del  predetto
referendum.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato

                              Ordinanza

    Visto  l'art. 27,  comma 2, delle Norme integrative per i giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  impregiudicata  ogni ulteriore
decisione sia in punto di ammissibilita' che di merito.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dispone  che  l'atto  introduttivo  sia, a cura della ricorrente,
notificato  all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione,  entro  il termine di venti giorni da oggi per essere poi
depositato, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di
questa  Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 27,
comma 3,  delle  Norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
    Rinvia la causa a nuovo ruolo.
                    F.to Franco Bile, Presidente
07C0282