N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2007 (della Regione Veneto)

Disabile  -  Norme  della legge finanziaria 2007 - Abbattimento delle
  barriere  architettoniche  negli esercizi commerciali - Istituzione
  di  un  fondo ministeriale destinato all'erogazione di contributi -
  Ricorso  della  Regione  Veneto -  Lamentata istituzione di fondo a
  destinazione   vincolata  nella  materia  dei  servizi  sociali  di
  competenza  legislativa  regionale  residuale  - Denunciata lesione
  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa  e  finanziaria  della
  Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 389.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119.
Istruzione  - Norme della legge finanziaria 2007 - Scuole non statali
  -  Scuole paritarie - Incremento dello stanziamento di bilancio, da
  destinare  prioritariamente  alle  scuole  dell'infanzia  - Ricorso
  della  Regione  Veneto - Lamentata introduzione di norma statale di
  dettaglio  e  istituzione  di  fondo a destinazione vincolata nella
  materia  di  legislazione  concorrente dell'istruzione - Denunciata
  lesione  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa e finanziaria
  della  Regione,  e  in  subordine violazione del principio di leale
  collaborazione tra Stato e Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 635.
- Costituzione,  artt. 5,  117,  comma  terzo,  118, 119 e 120, comma
  secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Famiglia  -  Norme  della  legge  finanziaria  2007  -  Fondo  per le
  politiche   della  famiglia  -  Incremento  dello  stanziamento  di
  bilancio - Previsione dettagliata delle attivita', delle iniziative
  e  degli  interventi  sociali  da sostenere - Ricorso della Regione
  Veneto  -  Lamentata  introduzione  di  norma statale disciplinante
  finanziamenti   a   destinazione   vincolata  nella  materia  delle
  politiche  sociali  di competenza legislativa regionale residuale -
  Denunciata  lesione  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa e
  finanziaria della Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1250, 1251, 1252.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119.
Donna  e  pari  opportunita'  -  Norme della legge finanziaria 2007 -
  Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
  -  Incremento  dello  stanziamento  di  bilancio,  con  vincolo  di
  destinazione  di  una  quota  al Fondo nazionale contro la violenza
  sessuale  e  di  genere  e  alla  istituzione  di  un  Osservatorio
  nazionale  contro  la violenza sessuale e di genere - Ricorso della
  Regione   Veneto   -   Lamentata   introduzione  di  norma  statale
  disciplinante  finanziamenti a destinazione vincolata nella materia
  delle   politiche   sociali  di  competenza  legislativa  regionale
  residuale   -   Denunciata   lesione   dell'autonomia  legislativa,
  amministrativa e finanziaria della Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1261.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119.
Famiglia  -  Norme  della  legge  finanziaria  2007  -  Fondo  per le
  politiche della famiglia - Fondo per le politiche giovanili - Fondo
  per  le  politiche  relative  ai diritti e alle pari opportunita' -
  Incremento  dello  stanziamento di bilancio - Ricorso della Regione
  Veneto  -  Lamentata  introduzione  di  norma statale disciplinante
  finanziamenti   a   destinazione   vincolata  nella  materia  delle
  politiche  sociali  di competenza legislativa regionale residuale -
  Denunciata  lesione  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa e
  finanziaria della Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1290.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 118 e 119.
Straniero  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 - Istituzione del
  Fondo  per  l'inclusione sociale degli immigrati - Previsione di un
  piano  per  l'accoglienza  degli  alunni  stranieri con utilizzo di
  mediatori  culturali  -  Ricorso  della  Regione Veneto - Lamentata
  istituzione  di  fondo  ministeriale a destinazione vincolata nella
  materia  dei  servizi  sociali  di competenza legislativa regionale
  residuale   -   Denunciata   lesione   dell'autonomia  legislativa,
  amministrativa   e   finanziaria  della  Regione,  e  in  subordine
  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato e
  Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1267.
- Costituzione,  artt. 5,  117,  comma  quarto, 118, 119 e 120, comma
  secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  legge finanziaria 2007 - Servizio
  sanitario  nazionale  -  Misure  di contenimento della spesa per il
  personale  -  Limite di spesa fissato con riferimento all'ammontare
  dell'analoga  spesa  nell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento -
  Disciplina  delle attivita' che devono essere intraprese a tal fine
  dagli  enti  del  S.s.n. - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata
  introduzione   di   norma   statale,   ampiamente   di   dettaglio,
  disciplinante  finanziamenti a destinazione vincolata nella materia
  concorrente  «armonizzazione  dei  bilanci pubblici e coordinamento
  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario» - Denunciata
  lesione  della  sfera  di  autonomia  legislativa, amministrativa e
  finanziaria regionale.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118 e 119.
Amministrazione  pubblica  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 -
  Misure  per  il  contenimento  della spesa pubblica nelle Regioni -
  Previsione  di  riduzione  degli  oneri  degli organismi politici e
  degli  apparati  amministrativi,  dei  compensi  e  indennita'  dei
  componenti degli organi rappresentativi, e del numero dei medesimi,
  soppressione   degli   enti   inutili,   fusione   delle   societa'
  partecipate,  ridimensionamento  delle  strutture  organizzative  -
  Qualificazione  della  previsione  quale  principio fondamentale di
  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  fini  del rispetto dei
  parametri  europei  -  Ricorso  della  Regione  Veneto  - Lamentata
  introduzione di norma statale nella materia di competenza regionale
  residuale  dell'«organizzazione amministrativa della Regione», o in
  via  subordinata,  introduzione  di  disciplina  di ampio dettaglio
  nella  materia  concorrente  «armonizzazione dei bilanci pubblici e
  coordinamento  della  finanza  pubblica e del sistema tributario» -
  Denunciata  lesione della sfera di autonomia legislativa regionale,
  amministrativa e finanziaria.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 721 e 722.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.
Amministrazione  pubblica  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 -
  Societa'  partecipate dalle Regioni - Disciplina dei compensi degli
  amministratori e del numero massimo dei componenti del consiglio di
  amministrazione  -  Qualificazione della previsione quale principio
  fondamentale  di  coordinamento  della  finanza  pubblica - Ricorso
  della  Regione  Veneto  -  Lamentata  introduzione di norma statale
  nella   materia   di   competenza   regionale  residuale  «societa'
  partecipate  dalle  Regioni», o in via subordinata, introduzione di
  disciplina   di   ampio   dettaglio   nella   materia   concorrente
  «armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
  pubblica  e  del  sistema  tributario»,  lesione della autonomia di
  spesa  -  Denunciata  lesione  della sfera di autonomia legislativa
  regionale, amministrativa e finanziaria.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 730.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.
Demanio  e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della legge
  finanziaria 2007 - Concessioni con finalita' turistico-ricreative -
  Classificazioni,   determinazione  e  riduzioni  di  canoni  annui,
  obblighi  dei concessionari, valori delle superfici - Ricorso della
  Regione  Veneto - Lamentata soppressione del diretto coinvolgimento
  delle   Regioni   gia'   previsto  dalla  precedente  disciplina  -
  Denunciato  contrasto  con il principio di leale collaborazione tra
  Stato e Regioni.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251.
- Costituzione,  artt. 5  e  120, comma secondo; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Istruzione  -  Norme  della  legge  finanziaria  2007 - Istituzione e
  disciplina  dell'Agenzia  nazionale  per lo sviluppo dell'autonomia
  scolastica  -  Contestuale soppressione degli Istituti regionali di
  ricerca    educativa    (IRRE)   e   dell'Istituto   nazionale   di
  documentazione  per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) -
  Ricorso della Regione Veneto - Lamentata mancanza di coinvolgimento
  delle    Regioni   competenti   in   materia   di   programmazione,
  organizzazione  e  gestione  del  servizio  scolastico - Denunciato
  contrasto  con  il  principio  di  leale collaborazione tra Stato e
  Regioni.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 610 e 611.
- Costituzione,  artt. 5  e  120, comma secondo; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Istruzione  -  Norme  della  legge  finanziaria  2007  -  Istituti di
  istruzione  secondaria  di  primo  grado e superiore - Abbattimento
  delle  barriere  architettoniche e adeguamento delle strutture alle
  prescrizioni  per  la  sicurezza e igiene del lavoro - Promozione e
  finanziamento  di  progetti ad opera dell'INAIL e dei Ministeri del
  lavoro e dell'istruzione - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata
  adozione   di  norme  di  dettaglio  nelle  materie  di  competenza
  legislativa    concorrente    della    «tutela    del   lavoro»   e
  dell'«istruzione»,   di   norme  di  finanziamento  a  destinazione
  vincolata,  nonche' mancanza di accordo con le Regioni - Denunciata
  lesione  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa e finanziaria
  della  Regione  e  in  subordine  violazione del principio di leale
  collaborazione tra Stato e Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 626.
- Costituzione,  artt. 5,  117,  comma  terzo,  118, 119 e 120, comma
  secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Universita'  -  Norme  della  legge  finanziaria 2007 - Istituzione e
  attivazione   di   facolta'   o   corsi  di  studio  -  Divieto  di
  delocalizzare  in  comuni  diversi  da  quello  della sede legale e
  amministrativa - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza
  nella  materia  di  potesta' legislativa concorrente della «ricerca
  scientifica  e  tecnologica»  -  Denunciata  lesione dell'autonomia
  legislativa  della  Regione e del principio di leale collaborazione
  tra Stato e Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 653.
- Costituzione,  artt. 5,  117,  comma  terzo,  e 120, comma secondo;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Sanita'   pubblica   -   Norme   della   legge   finanziaria  2007  -
  Ristrutturazione  edilizia  e  ammodernamento tecnologico - Aumento
  dello  stanziamento  di  bilancio  e assegnazione delle risorse con
  vincoli  di destinazione - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata
  incidenza  nella  materia  di  competenza concorrente della «tutela
  della   salute»   e   nella   materia   di   competenza   residuale
  dell'«edilizia  sanitaria»,  lamentata  preferenza  per  le regioni
  meridionali   e   insulari   ritenute  dissipatrici  di  risorse  -
  Denunciata  lesione  dell'autonomia  legislativa,  amministrativa e
  finanziaria della Regione, violazione dei principi di eguaglianza e
  di  buon  andamento  della pubblica amministrazione, e in subordine
  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato e
  Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. n).
- Costituzione,  artt. 3,  5, 97, 117, 118, 119 e 120, comma secondo;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  legge finanziaria 2007 - Servizio
  sanitario  nazionale  -  Prestazioni  di  assistenza  specialistica
  ambulatoriale  -  Pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a
  10  euro  -  Ricorso della Regione Veneto - Lamentata incidenza con
  norma  di  dettaglio  nella materia di competenza concorrente della
  «tutela  della  salute»  e  in materia di reperimento delle risorse
  regionali   -   Denunciata  lesione  dell'autonomia  legislativa  e
  finanziaria della Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. p).
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  legge finanziaria 2007 - Servizio
  sanitario  nazionale  -  Finanziamenti  finalizzati  all'intervento
  speciale per la diffusione degli accertamenti preventivi oncologici
  nelle regioni meridionali e insulari - Ricorso della Regione Veneto
  -  Lamentata  incidenza  con  norme  di  dettaglio nella materia di
  competenza  concorrente  della «tutela della salute», previsione di
  finanziamenti  a  destinazione  vincolata,  lamentata disparita' di
  trattamento   rispetto   alle  regioni  meridionali  e  insulari  -
  Denunciata  lesione  dell'autonomia legislativa e finanziaria della
  Regione, violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento
  della  pubblica  amministrazione,  e  in  subordine  violazione del
  principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 808.
- Costituzione,  artt. 3, 5, 97, 117, 119 e 120, comma secondo; legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Ambiente  -  Norme della legge finanziaria 2007 - Foreste - Programma
  quadro per il settore forestale finalizzato alla gestione forestale
  sostenibile  e alla multifunzionalita' degli ecosistemi forestali -
  Azioni  e  accesso alle risorse finanziarie - Ricorso della Regione
  Veneto  - Lamentata incidenza nella materia di competenza regionale
  residuale  delle  «foreste»,  mancata  preventiva  intesa  per  gli
  aspetti   ricadenti   nella  materia  trasversale  dell'«ambiente»,
  finanziamento  statale  a  destinazione  vincolata  in  materia  di
  competenza    regionale   -   Denunciata   lesione   dell'autonomia
  legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione, violazione
  del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1082.
- Costituzione,  artt. 5,  117,  118, 119 e 120, comma secondo; legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Turismo  - Norme della legge finanziaria 2007 - Promozione e sviluppo
  -  Stanziamento  di  bilancio  -  Ricorso  della  Regione  Veneto -
  Lamentata incidenza nella materia di competenza regionale residuale
  del  «turismo»,  finanziamento  statale  a  destinazione vincolata,
  omessa   preventiva  intesa  -  Denunciata  lesione  dell'autonomia
  legislativa,  amministrativa  e  finanziaria  della  Regione,  e in
  subordine  violazione  del  principio  di  leale collaborazione tra
  Stato e Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228.
- Costituzione,  artt. 5,  117,  118, 119 e 120, comma secondo; legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Impresa  -  Norme  della  legge  finanziaria  2007  -  Fondo  per  il
  finanziamento  degli  interventi  consentiti  dagli Orientamenti UE
  sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
  imprese  in  difficolta'  -  Interventi  da  disporsi sulla base di
  criteri  e  modalita'  fissati dal CIPE e da attuarsi attraverso le
  societa'  per azioni Sviluppo Italia - Ricorso della Regione Veneto
  -   Lamentata  incidenza  nella  materia  di  competenza  regionale
  residuale  dell'«impresa»,  accentramento  non  giustificato  e  in
  carenza  di intesa, illogicita' - Denunciata lesione dell'autonomia
  legislativa   e   amministrativa   della  Regione,  violazione  del
  principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 853.
- Costituzione,  artt. 3,  5,  117,  118  e 120, comma secondo; legge
  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
Ambiente  -  Norme  della legge finanziaria 2007 - Siti di importanza
  comunitaria,  zone  speciali  di  conservazione, zone di protezione
  speciale incluse nella rete «Natura 2000» - Misure di conservazione
  -  Adempimento  delle Regioni sulla base di criteri minimi uniformi
  definiti  con apposito decreto ministeriale - Ricorso della Regione
  Veneto  -  Lamentata mancanza di coinvolgimento delle Regioni nella
  materia  trasversale  dell'«ambiente» - Denunciato contrasto con il
  principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1226.
- Costituzione,  artt. 5  e  120, comma secondo; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
(GU n.11 del 14-3-2007 )
    Ricorso  della  regione  Veneto,  in  persona  del Presidente pro
tempore  della  giunta  regionale, autorizzato mediante deliberazione
della giunta stessa 13 febbraio 2007, n. 285, rappresentata e difesa,
come  da  procura  speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti
prof.   Mario  Bertolissi  del  Foro  di  Padova,  Franca  Caprioglio
dell'Avvocatura  regionale  e  Andrea  manzi del Foro di Roma, presso
quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso
la  quale  e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per  la  declaratoria di illegittimita' costituzionale per violazione
degli   artt. 3,   97,  117,  118,  119  e  del  principio  di  leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Cost. e 11 della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3; dell'art. 1, commi 251, 389,
565,  610,  611,  626,  635,  653,  721,  722, 730, 796, lettera n) e
lettera p), 808, 853, 1082, 1226, 1228, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267,
1290  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

                              F a t t o

   e   d i r i t t o      1.  -  La  legge  27 dicembre 2006, n. 296,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2007)»,  contiene
disposizioni  che,  secondo  la  regione  Veneto,  contrastano con la
Costituzione  e  ledono  l'autonomia  legislativa  (art.  117 Cost.),
amministrativa  (art.  118  Cost.)  e  finanziaria  (art.  119 Cost.)
regionale, oltre che il principio di leale collaborazione tra Stato e
regione,  desumibile,  in  particolare,  dagli artt. 5 e 120, secondo
comma,  Cost.  e  dall'art.  11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
    La  lesione dell'autonomia regionale e' tanto piu' grave la' dove
tali norme non recepiscono consolidati orientamenti giurisprudenziali
di codesto ecc.mo Collegio.
    Di essi si dara' continuo riscontro, anche in modo sovrabbondante
e  ripetitivo,  per  ragioni di linearita' espositiva, suggerita, per
non  dire  imposta,  dalla struttura propria della legge finanziaria,
non solo del 2007.
    2.  -  Una prima serie di disposizioni prevede l'istituzione e la
disciplina  di  fondi a destinazione vincolata in materie di potesta'
legislativa  concorrente  (art.  117, terzo comma, Cost.) o residuale
(art. 117, quarto comma, Cost.).
    2.1.  -  Il comma 389 dell'unico articolo della legge finanziaria
2007  dispone:  «Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello
sviluppo  economico  e'  istituito  un  fondo  con una dotazione di 5
milioni  di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di
attivita'  commerciali  per  le  spese  documentate  e  documentabili
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere
architettoniche  nei locali aperti al pubblico. Entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa
con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale,
definisce   modalita',   limiti  e  criteri  per  l'attribuzione  dei
contributi di cui al presente comma».
    E'   necessario,   preliminarmente,  individuare  la  materia  di
riferimento.
    La   norma   va  collocata  nell'ambito  della  materia  «servizi
sociali»,  sebbene  sia  innegabile una sua interferenza anche con la
materia «commercio».
    Sia  i  «servizi  sociali»,  sia  il  «commercio», comunque, sono
materie   non   elencate   ne'  all'art. 117,  secondo  comma,  Cost.
(fattispecie  di  potesta'  legislativa  esclusiva  dello Stato), ne'
all'art. 117, terzo comma, Cost. (riguardante la potesta' legislativa
concorrente),  e  da  cio'  consegue,  quindi,  che  esse,  ai  sensi
dell'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  sono attribuite alla potesta'
legislativa residuale della regione.
    Secondo   il  costante  orientamento  di  codesta  ecc.ma  Corte,
l'art. 119  Cost. non consente allo Stato di istituire e disciplinare
finanziamenti  a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta'
legislativa  concorrente  (art. 117,  terzo  comma, Cost.), ne' nelle
materie  di  potesta'  legislativa residuale della regione (art. 117,
quarto  comma,  Cost.),  sia  che  questi  fondi prevedano la diretta
attribuzione  di  risorse a regioni, province, citta' metropolitane o
comuni  (Corte  cost.,  sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost.,
sent.,  16  gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004,
n. 49),  sia  che  prevedano  la  diretta  attribuzione  di risorse a
soggetti  privati,  persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent.,
29  dicembre  2004,  n. 423;  Corte  cost.,  sent., 18 febbraio 2005,
n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent.,
24  marzo  2006,  n. 118), poiche' «il ricorso a finanziamenti ad hoc
rischierebbe  di  divenire  uno strumento indiretto, ma pervasivo, di
ingerenza  dello  Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e
degli  enti  locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi
governati  centralmente  a quelli legittimamente decisi dalle regioni
negli  ambiti  materiali  di  propria competenza» (cosi' Corte cost.,
sent., 16 gennaio 2004, n. 16).
    Nel   contesto   dell'art. 119   Cost.,  infatti,  sono  previste
solamente  due  tipologie  di  fondi: (i) un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale
per  abitante (art. 119, terzo comma, Cost.), che, insieme ad entrate
e  tributi  propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibile  al  proprio  territorio (art. 119, secondo comma, Cost.),
serve  a  finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a
regioni  ed  enti  locali  (art. 119,  quarto  comma,  Cost.)  e (ii)
«risorse   aggiuntive»   ed   «interventi   speciali»  in  favore  di
determinate regioni, province, citta' metropolitane e comuni, al fine
di  «promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  (...)  rimuovere  gli  squilibri economici e sociali, (...)
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della  persona, (...)
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»
(art. 119, quinto comma, Cost.).
    In  ordine a questi ultimi, codesto ecc.mo Giudice delle leggi ha
precisato  che  essi  «non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al
finanziamento  integrale  (...)  delle funzioni spettanti ai comuni o
agli  altri  enti,  e  riferirsi  alle finalita' di perequazione e di
garanzia  enunciate  nella  norma  costituzionale, o comunque a scopi
diversi  dal  normale  esercizio  delle  funzioni,  ma debbono essere
indirizzati  a  determinati comuni o categorie di comuni (o province,
citta'  metropolitane,  regioni)»  e che «l'esigenza di rispettare il
riparto  costituzionale  delle  competenze  legislative  fra  Stato e
regioni  comporta  altresi' che, quando tali finanziamenti riguardino
ambiti   di  competenza  delle  regioni,  queste  siano  chiamate  ad
esercitare   compiti   di  programmazione  e  di  riparto  dei  fondi
all'interno  del  proprio  territorio»  (cosi' Corte cost., sent., 16
gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 8 giugno 2005, n. 222).
    Codesto  ecc.mo  Collegio  ha riconosciuto, inoltre, che lo Stato
puo'  istituire  e  disciplinare fondi a destinazione vincolata nelle
materie  di  sua  competenza  legislativa  esclusiva (in questo senso
Corte  cost.,  sent.,  16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29
gennaio 2004, n. 49).
    Si  potrebbe  sostenere,  allora, in senso contrario a quanto qui
affermato,  che la norma di cui si discute si inquadri nella potesta'
legislativa  esclusiva  dello Stato in materia di «determinazione dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»
(art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).
    Tuttavia,  la  pregressa  giurisprudenza  di codesta ecc.ma Corte
costituisce valido ausilio al fine di confutare tale tesi.
    Essa,  infatti,  nel  dichiarare, costituzionalmente illegittima,
tra  le  altre,  la  disposizione di cui all'art. 3, comma 116, della
legge  24  dicembre  2003,  n. 350,  che ha integrato quanto previsto
dall'art. 21,  commi  6  e  7,  del  decreto-legge  n. 269  del 2003,
stabilendo  che  l'incremento della dotazione del fondo nazionale per
le  politiche  sociali  di  cui all'art. 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, disposta, per l'anno 2004, dall'art. 21, comma
6,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269, convertito, con
modificazioni,  in  legge  24  novembre  2003,  n. 326,  deve  essere
utilizzato,  nel  medesimo anno 2004, per una serie di finalita', tra
cui l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9
gennaio  1989,  n. 13,  per  un  importo  pari  a 20 milioni di euro,
(finalita'  di cui alla lettera b)), ha affermato che essa violava le
competenze  regionali  concernenti  i  «servizi  sociali», in quanto,
«escluso  che  il  comma 116» costituisse «determinazione di "livelli
essenziali delle prestazioni" cui fa riferimento l'art. 117, comma 2,
lettera  m)  Cost.»,  esso  stabiliva  «con  quali  finalita» dovesse
«essere  utilizzato  l'incremento  del fondo disposto per l'anno 2004
dall'art. 21,  commi  6 e 7, d.-l. n. 269 del 2003», ponendo, quindi,
«precisi   vincoli  di  destinazione  delle  risorse  nelle  suddette
materie,  con  palese  violazione dell'autonomia finanziaria di spesa
delle regioni». Esso, pertanto, non era conforme «al nuovo modello di
finanza    regionale    delineato    dall'art. 119    della   Cost.».
Conseguentemente,  venendo  meno  il «vincolo di scopo», «le suddette
somme»   dovevano   «confluire   nei  bilanci  regionali  in  maniera
"indistinta"  e»  potevano, «pertanto, essere impiegate dalle regioni
stesse  secondo  autonome  scelte  di  politica sociale» (cosi' Corte
cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423).
    Da  quanto fin qui detto, consegue, de plano, anche la violazione
dell'art. 118 Cost., sull'autonomia amministrativa.
    Pertanto  si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 389, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296  per  contrasto  con gli artt. 117, quarto
comma, 118 e 119 della Costituzione.
    2.2.  -  Il comma 635 dell'unico articolo della legge finanziaria
2007  dispone:  «Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione
pubblica  svolta  dalle  scuole  paritarie  nell'ambito  del  sistema
nazionale   di   istruzione,   a   decorrere   dall'anno   2007,  gli
stanziamenti,  iscritti nelle unita' previsionali di base "Scuole non
statali"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero della pubblica
istruzione,  sono  incrementati  complessivamente  di  100 milioni di
euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia».
    E'  necessario, preliminarmente, qui pure, individuare la materia
in cui si inquadra la fattispecie in esame.
    La  norma  ricade  nella materia «istruzione», materia menzionata
dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  e,  pertanto,  riguardante  la
potesta' legislativa concorrente.
    Nelle  materie  di potesta' legislativa concorrente lo Stato deve
limitarsi  a  fissare  i principi fondamentali, spettando, invece, la
individuazione della normativa di dettaglio alle singole regioni.
    Nel caso di specie, invece, ci si trova, palesemente, in presenza
di una norma di dettaglio.
    In  particolare,  con  questa  norma,  lo Stato, sostanzialmente,
incrementa  gli  stanziamenti previsti per le «scuole non statali» al
fine  di  finanziare  «prioritariamente»  le scuole dell'infanzia: si
tratta,  senza  dubbio, di uno stanziamento a destinazione vincolata,
equivalente ad un finanziamento a destinazione vincolata.
    Ebbene,  come  si  e' gia' evidenziato, nelle materie di potesta'
legislativa   residuale   delle  regioni  e  in  quelle  di  potesta'
legislativa  concorrente, quale e', per l'appunto, l'«istruzione», lo
Stato  non puo' istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione
vincolata,  perche'  essi  si  traducono in un'indebita lesione delle
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e tutelate.
    Codesto  ecc.mo  Collegio,  infatti, chiamato, qualche anno fa, a
pronunciarsi  sulla  legittimita' costituzionale di una norma analoga
alla  presente,  ne  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
(Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423).
    Da  quanto  fin qui detto consegue, de plano, anche la violazione
dell'art. 118 Cost., sull'autonomia amministrativa.
    In  subordine,  peraltro,  la  regione Veneto censura la norma in
esame   per   violazione   del  principio  di  leale  collaborazione,
desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost.
e  dall'art. 11  della  legge  costituzionale n. 3 del 2001, poiche',
ammesso  e  non  concesso  che lo stanziamento di cui sopra non possa
essere  equiparato ad un finanziamento con vincolo di destinazione in
materia  di  potesta'  legislativa  concorrente («istruzione»), esso,
comunque,  incide  su  una  materia  in  cui  alla  regione spetta la
fissazione  delle  norme  di  dettaglio,  e,  pertanto, la Regione ha
diritto  di  esigere  dallo Stato che il disposto di cui trattasi sia
articolato  in  modo  tale da prevedere «forme di cooperazione con le
regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse» (cosi', in un caso
analogo,  Corte  cost.,  sent., 21 aprile 2005, n. 162), in sede, per
esempio,  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    Si   chiede,   pertanto,   che  codesto  ecc.mo  Collegio  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 635,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117,
terzo  comma, 118 e 119 della Costituzione e, in via subordinata, per
contrasto  con  il  principio  di  leale  collaborazione  tra Stato e
regione,  principio  desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120,
secondo   comma,   della  Costituzione  e  dall'art. 11  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    2.3.  -  I commi 1250, 1251, 1252 dell'unico articolo della legge
finanziaria  2007  dispongono:  «Il  Fondo  per  le  politiche  della
famiglia  di  cui  all'art.  19,  comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n. 223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007
e  di  180  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia  utilizza il Fondo: per
istituire   e  finanziare  l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia
prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali
da  un  lato  e delle regioni, delle Province autonome di Trento e di
Bolzano  e  degli  enti  locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo   e   del   terzo  settore;  per  finanziare  le
iniziative  di  conciliazione  del  tempo  di vita e di lavoro di cui
all'articolo  9  della  legge  8  marzo 2000, n. 53; per sperimentare
iniziative  di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con
numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio   per   il   contrasto   della  pedofilia  e  della
pornografia  minorile  di  cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998,
n. 269,  e  successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia  e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative  che  diffondano  e  valorizzino le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per
sostenere   le   adozioni   internazionali   e   garantire  il  pieno
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali [comma
1250].
    Il  Ministro  delle  politiche per la famiglia si avvale altresi'
del  Fondo  per le politiche della famiglia al fine di a) finalizzare
l'elaborazione,  realizzata  d'intesa  con  le  altre amministrazioni
statali  competenti  e  con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale
per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo  degli  interventi  relativi  all'attuazione  dei diritti
della famiglia, nonche' acquisire proposte e indicazioni utili per il
Piano   e  verificarne  successivamente  l'efficacia,  attraverso  la
promozione  e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della
salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.
8,  comma  6,  della  legge  5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto
criteri e modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari,
finalizzata  a  potenziarne  gli  interventi  sociali in favore delle
famiglie;  c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di
cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
d'intesa  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il  Ministro  della  pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari [comma 1251].
    Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto,
ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia
tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251 [comma 1252].
    Il  comma  1261  dell'articolo  1  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296 dispone: «Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari  opportunita',  di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n. 223,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n. 248,  e'  incrementato  di  40  milioni di euro per
ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno
degli  anni  2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro
la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunita',  con  decreto  emanato di concerto con i Ministri della
solidarieta'  sociale,  del  lavoro e della previdenza sociale, della
salute  e  delle  politiche  per la famiglia, stabilisce i criteri di
ripartizione  del  Fondo,  che  dovra'  prevedere  una quota parte da
destinare  all'istituzione  di  un  Osservatorio  nazionale contro la
violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano
d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere».
    Il  comma  1290  dell'unico articolo della legge finanziaria 2007
dispone:  «L'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 2 dell'art. 19
del   decreto-legge   4   luglio   2006,   n. 223,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
    Va  premesso  che la regione Veneto, con ricorso datato 2 ottobre
2006,  depositato  in  cancelleria  il successivo giorno 11, pendente
dinnanzi  a  codesto ecc.mo Collegio sub R. ric. n. 103/2006, ha gia'
impugnato  l'art. 19  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, come
convertito  nella  legge  4  agosto  2006,  n. 248, con il quale, per
l'appunto,  il  legislatore ha istituito fondi per le politiche della
famiglia,  per  le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'.
    Il  predetto  articolo  19  dispone:  «Al  fine  di  promuovere e
realizzare  interventi  per la tutela della famiglia, in tutte le sue
componenti   e   le  sue  problematiche  generazionali,  nonche'  per
supportare   l'Osservatorio   nazionale  sulla  famiglia,  presso  la
Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  e'  istituito  un  fondo
denominato  "Fondo  per  le  politiche  della  famiglia", al quale e'
assegnata  la  somma  di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 [comma 1].
    Al  fine  di  promuovere  il  diritto dei giovani alla formazione
culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche
attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo
per  le  politiche  giovanili",  al  quale e' assegnata la somma di 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007 [comma 2].
    Al  fine  di  promuovere  le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito  un  fondo  denominato  "Fondo per le politiche relative ai
diritti  e alle pari opportunita'", al quale e' assegnata la somma di
3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni euro a decorrere
dall'anno 2007 [comma 3].
    Le  censure  gia'  rivolte nei confronti dell'art. 19 della legge
n. 248   del   2006,  possono  essere  integralmente  riproposte  nei
confronti dei commi 1250, 1251, 1252, 1261 e 1290 dell'unico articolo
della legge finanziaria 2007.
    Le  previsioni  di  cui  ai  commi appena richiamati, infatti, si
devono inquadrare nella materia «politiche sociali», materia che, non
essendo  elencata  ne' all'art. 117, secondo comma, Cost. (materie di
potesta'  legislativa esclusiva dello Stato), ne' all'art. 117, terzo
comma,  Cost.  (materie  di  potesta'  legislativa concorrente), deve
necessariamente  essere  ricompresa  tra quelle ricadenti nell'ambito
della  potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto
comma, Cost.).
    Esse,  di  conseguenza,  ledono la potesta' legislativa residuale
della   regione   Veneto,  e  le  relative  autonomie  amministrativa
(art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.).
    In  particolare, per quanto riguarda la violazione dell'autonomia
finanziaria  regionale,  non puo' che richiamarsi quanto gia' esposto
sopra  a  margine dell'impugnazione del comma 389 dell'unico articolo
della legge finanziaria 2007. Si e' gia' detto, infatti, che lo Stato
non   puo'   dettare  norme  volte  ad  istituire  e  a  disciplinare
finanziamenti  a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta'
legislativa  concorrente  (art. 117,  terzo  comma, Cost.), ne' nelle
materie  di  potesta'  legislativa residuale della regione (art. 117,
quarto  comma,  Cost.),  sia  che  questi  fondi prevedano la diretta
attribuzione  di  risorse a regioni, province, citta' metropolitane o
comuni  (Corte  cost.,  sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost.,
sent.,  16  gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004,
n. 49),  sia  che  prevedano  la  diretta  attribuzione  di risorse a
soggetti  privati,  persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent.,
29  dicembre  2004,  n. 423;  Corte  cost.,  sent., 18 febbraio 2005,
n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent.,
24   marzo  2006,  n. 118),  poiche'  disposizioni  del  genere  sono
gravemente lesive dell'autonomia finanziaria regionale.
    Codesta  ecc.ma Corte, chiamata, qualche tempo fa, a pronunciarsi
sulla  legittimita'  costituzionale  di  una  previsione analoga alla
presente,  ne  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale (Corte
cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118).
    Pertanto  si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi 1250, 1251, 1252,
1261  e  1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con
gli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.
    2.4.  - Il comma 1267 dell'unico articolo della legge finanziaria
2007  dispone: «Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti
e  dei  loro  familiari,  e'  istituito  presso  il  Ministero  della
solidarieta'  sociale  un  fondo  denominato  "Fondo per l'inclusione
sociale  degli  immigrati",  al  quale  e'  assegnata  la somma di 50
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo
e'   altresi'   finalizzato   alla  realizzazione  di  un  piano  per
l'accoglienza  degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto
scuola-  famiglia,  mediante  l'utilizzo  per  fini  non didattici di
apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali».
    Anche  tale  norma  puo'  inquadrarsi  nella  materia  «politiche
sociali», materia che, non essendo elencata ne' all'art. 117, secondo
comma, Cost. (materie di potesta' legislativa esclusiva dello Stato),
ne' all'art. 117, terzo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa
concorrente),  deve  necessariamente  rientrare  tra  le  materie  di
potesta'  legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma
4, Cost.).
    Essa,  di conseguenza, lede sia la potesta' legislativa residuale
della  regione  Veneto,  sia  le  relative  autonomie  amministrativa
(art. 118  Cost.)  e  finanziaria (art. 119 Cost.) costituzionalmente
garantite e tutelate.
    Anche    qui   vale   quanto   gia'   detto   sopra   a   margine
dell'impugnazione  del  comma  389  dell'unico  articolo  della legge
finanziaria  2007,  e cioe' che lo Stato non puo' dettare norme volte
ad  istituire e a disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata
ne'  nelle  materie  di  potesta'  legislativa concorrente (art. 117,
terzo  comma,  Cost.),  ne'  nelle  materie  di  potesta' legislativa
residuale  della  regione  (art. 117,  quarto  comma, Cost.), sia che
questi  fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a regioni,
province,  citta'  metropolitane  o  comuni  (Corte  cost., sent., 23
dicembre  2003,  n. 370;  Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16;
Corte  cost.,  sent.,  29  gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la
diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o
giuridiche  (Corte  cost.,  sent.,  29  dicembre  2004, n. 423; Corte
cost.,  sent.,  18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo
2005,  n. 107;  Corte  cost.,  sent., 24 marzo 2006, n. 118), poiche'
norme  del  genere  sono gravemente lesive dell'autonomia finanziaria
regionale.
    In   subordine,   peraltro,  viste  e  considerate  le  possibili
interferenze   che   si   realizzano  tra  la  materia  in  questione
(«politiche  sociali»)  e  le  materie «diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»
(art. 117,  secondo  comma,  lettera  a)  e «immigrazione» (art. 117,
secondo  comma,  lettera  b),  materie,  queste  ultime,  di potesta'
legislativa  esclusiva  dello Stato, si impugna la norma in questione
anche   per   violazione   del   fondamentale   principio   di  leale
collaborazione tra Stato e regione, desumibile, in particolare, dagli
artt. 5   e   120,   comma   2,  Cost.  e  dall'art. 11  della  legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3.  Codesto  ecc.mo  Collegio,
infatti, ha gia' rilevato che, dal momento che «la complessita' della
realta'  sociale da regolare comporta che, di frequente, le normative
non  possano  essere  riferite  nel loro insieme ad una sola materia,
perche'  concernono  situazioni  non  omogenee, ricomprese in materie
diverse  sotto il profilo della competenza legislativa», in tali casi
si deve fare applicazione, «secondo le peculiarita' dell'intreccio di
discipline, del criterio della prevalenza di una materia sull'altra e
del  principio  di  leale  collaborazione  (sentenze n. 370 del 2003,
n. 50,  n. 219, n. 231 del 2005)» (cosi' Corte cost., sent., 31 marzo
2006,  n. 133; nello stesso senso anche Corte cost., sent., 1° giugno
2006,  n. 213).  E  il principio di leale collaborazione implica, per
esempio,  un  coinvolgimento  delle  regioni,  in  sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano nella ripartizione del fondo.
    A  tal  proposito,  non  puo'  essere  dimenticato,  poi, che, di
recente,  codesto  ecc.mo  Collegio,  al  fine  di giustificare certa
legislazione  regionale  volta  a disciplinare l'integrazione sociale
degli  immigrati,  ha  affermato  che, a ben vedere, la legge statale
stessa  (si  trattava  del  d.lgs.  25 luglio 1998, n. 286, e ss. mm.
ii.), correttamente interpretando - ci si permette di aggiungere - la
Costituzione,   «disciplina   la   materia   dell'immigrazione  e  la
condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una serie
di attivita' pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli
effetti  sociali  di  quest'ultimo  vengano esercitate dallo Stato in
stretto  coordinamento  con  le  regioni, ed affida alcune competenze
direttamente   a   queste   ultime»,  «secondo  criteri  che  tengono
ragionevolmente  conto  del  fatto  che  l'intervento pubblico non si
limita  al  doveroso  controllo  dell'ingresso  e del soggiorno degli
stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri
ambiti,  dall'assistenza all'istruzione, dalla salute all'abitazione,
materie  che  intersecano ex Costituzione, competenze dello Stato con
altre  regionali,  in  forma  esclusiva  o  concorrente» (cosi' Corte
cost., sent., 22 luglio 2005, n. 300).
    Si   chiede,   pertanto,   che  codesto  ecc.mo  Collegio  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1267,
della   legge   27 dicembre  2006,  n. 296,  per  contrasto  con  gli
artt. 117,  quarto  comma,  118  e  119  della Costituzione e, in via
subordinata,  per  contrasto con il principio di leale collaborazione
tra  Stato  e  regione,  principio  desumibile, in particolare, dagli
artt. 5 e 120, comma 2, della Costituzione e dall'art. 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    3.  -  Si puo' passare, ora, all'analisi delle disposizioni della
finanziaria  2007  volte  a  garantire  il  rispetto  degli  obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
    3.1.  -  Il comma 565 dell'unico articolo della legge finanziaria
2007  dispone: «Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009,  in  attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto
nazionale  per  la  salute,  sul  quale la Conferenza delle regioni e
delle  province  autonome,  in data 28 settembre 2006, ha espresso la
propria  condivisione:  a) gli enti del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo
1,  commi  98  e  107,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per
l'anno  2006,  dall'art.  1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi di finanza
pubblica  adottando  misure  necessarie  a garantire che le spese del
personale,   al   lordo   degli   oneri   riflessi   a  carico  delle
amministrazioni  e  dell'IRAP,  non  superino per ciascuno degli anni
2007,   2008  e  2009  il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito dell'1,4 per cento.
    A  tale  fine  si considerano anche le spese per il personale con
rapporto   di   lavoro   a   tempo   determinato,  con  contratto  di
collaborazione  coordinata  e continuativa, o che presta servizio con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai
fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le
spese  di  personale  sono  considerate al netto: 1) per l'anno 2004,
delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei
contratti  collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni
2007,  2008  e  2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti
collettivi  nazionali  di lavoro intervenuti successivamente all'anno
2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia
per  l'anno  2004  sia  per ciascuno degli armi 2007, 2008 e 2009, le
spese  di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato
e  ai  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa per
l'attuazione  di  progetti  di  ricerca finanziati ai sensi dell'art.
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla
lettera  a),  nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella
loro  autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento
della  spesa  previsti  dalla  medesima  lettera:  1)  individuano la
consistenza  organica  del personale dipendente a tempo indeterminato
in  servizio  alla  data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2)
individuano  la  consistenza del personale che alla medesima data del
31 dicembre  2006  presta  servizio  con  rapporto  di lavoro a tempo
determinato,   con   contratto   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni
e  la  relativa  spesa;  3)  predispongono  un  programma  annuale di
revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
spesa  complessiva  di  personale.  In  tale  ambito  e  nel rispetto
dell'obiettivo  di  cui  alla  lettera  a),  puo'  essere valutata la
possibilita'  di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da
personale   precario  in  posizioni  di  lavoro  dipendente  a  tempo
indeterminato.  A  tale  fine  le  regioni  nella  definizione  degli
indirizzi  di  cui alla presente lettera possono nella loro autonomia
far  riferimento  ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai
commi  da  513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei
fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa, alle
disposizioni recate dall'art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei
fondi  stessi  con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva
di  personale  e di rideterminazione della consistenza organica; d) a
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge per
gli  enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli
anni 2007 e 2008 dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,  e  dall'art.  1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e)   alla  verifica  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi,
previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007,
2008  e  2009,  nonche'  di  quelli  previsti per i medesimi enti del
Servizio sanitario nazionale dall'art. 1, commi 98 e 107, della legge
30  dicembre  2004,  n. 311,  per gli anni 2005 e 2006 e dall'art. 1,
comma  198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si
provvede  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti  di  cui  all'art.  12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le   Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n. 83  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo
conseguimento  degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione
e'   considerata   adempiente  solo  ove  abbia  comunque  assicurato
l'equilibrio economico».
    Va   evidenziato,  preliminarmente,  che  la  Regione  Veneto  e'
pienamente legittimata ed ha pieno interesse ad impugnare la suddetta
norma:  questa, infatti, e' finalizzata a garantire il rispetto degli
obblighi  comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  obblighi  ed  obiettivi che,
ovviamente,  riguardano  le  regioni  in  quanto  soggetti  tenuti al
rispetto   del   Patto   di  stabilita'  interno  (disciplinato,  per
quest'anno,  per quanto riguarda le regioni, dai commi dal 655 al 672
dell'unico   articolo   della   legge   finanziaria  2007).  Siffatta
conclusione,  peraltro,  e'  confermata anche dall'ultima parte della
norma  stessa,  ove  si legge che «la regione e' giudicata adempiente
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti», e che,
in  caso  di  mancato  raggiungimento di questi, «essa e' considerata
adempiente   solo   ove   abbia   comunque   assicurato  l'equilibrio
economico».
    Tanto  premesso, la previsione deve essere inquadrata nell'ambito
della  materia  «armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento
della  finanza pubblica e del sistema tributario», che, come noto, e'
materia  di  potesta'  legislativa concorrente, nella cui disciplina,
quindi,  allo  Stato  spetta la fissazione dei principi fondamentali,
mentre alla Regione spetta la fissazione della normativa di dettaglio
(art. 117, terzo comma, Cost.).
    La predetta norma, tuttavia, non puo' essere considerata norma di
principio volta al coordinamento della finanza pubblica, visto, anzi,
il  suo  carattere estremamente dettagliato, particolarmente evidente
laddove  essa  fissa  un  preciso limite alla spesa per il personale.
Essa, pertanto, e' in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
    Lasciando temporaneamente da parte il suo carattere indebitamente
dettagliato,  va  sottolineato,  poi,  che la norma in questione, nel
prevedere  che  «gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale (...)
concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi di finanza pubblica
adottando  misure  necessarie a garantire che le spese del personale,
al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle amministrazioni e
dell'IRAP,  non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il
corrispondente   ammontare  dell'anno  2004  diminuito  dell'1,4  per
cento»,  e  che,  a  tal  fine, «si considerano anche le spese per il
personale  con  rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di  collaborazione  coordinata  e continuativa, o che presta servizio
con  altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni»,
introduce  un limite puntuale ad una singola voce di spesa, violando,
cosi',  oltre  all'art. 117,  terzo  comma,  Cost., anche l'autonomia
finanziaria  regionale  di  spesa  garantita e tutelata dall'art. 119
Cost.
    Codesto  ecc.mo  Collegio,  infatti, ha ritenuto che le misure di
coordinamento  della  finanza  pubblica  finalizzate  al rispetto dei
vincoli  comunitari  di  politica  economica  di  cui  al Trattato di
Maastricht  (artt. 98  e  ss.),  prima,  e  al  Patto di stabilita' e
crescita  (Risoluzione  del  Consiglio  europeo  di  Amsterdam del 17
giugno  1997  e  Regolamenti  Ce  nn. 1466 e 1467 del 1997, e ss. mm.
ii.),   poi,  in  tanto  possano  considerarsi  conformi  al  dettato
costituzionale,  ed,  in  particolare,  agli  artt. 117  e  119 della
Costituzione,  in  quanto  abbiano  ad  oggetto il saldo di bilancio,
potendosi ammettere, eventualmente, limiti alla crescita della spesa,
solo  ed  esclusivamente,  «in  via  transitoria  ed  in  vista degli
specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti
dal  legislatore  statale»  (in  questo senso, Corte cost., sent., 26
gennaio 2004, n. 36).
    Esso  ha riconosciuto, inoltre, che, ove previsto, il limite alla
spesa, al fine di essere conforme a Costituzione, deve tradursi in un
«limite  complessivo,  che  lascia agli enti stessi ampia liberta' di
allocazione  delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»
(cosi' Corte cost., sent., 26 gennaio 2004, n. 36).
    Di  conseguenza,  quando,  come  avviene  nel caso di specie, una
norma  statale  preveda  limiti  all'entita'  di  una singola voce di
spesa,  essa  e' in palese contrasto sia con l'art. 117, terzo comma,
Cost.,  da  cui  si  ricava che lo Stato deve fissare solo i principi
fondamentali  della  materia  «coordinamento della finanza pubblica»,
sia  con  l'art. 119  Cost.,  da  cui  si ricava che le regioni hanno
autonomia  di  spesa  (Corte  cost., sent., 17 dicembre 2004, n. 390;
Corte  cost., sent., 14 novembre 2005, n. 417; Corte cost., sent., 15
dicembre 2005, n. 449; Corte cost., sent., 10 marzo 2006, n. 88).
    Da  quanto fin qui detto, consegue, de plano, anche la violazione
dell'art. 118 Cost.
    Si   chiede,   pertanto,   che  codesto  ecc.mo  Collegio  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli artt. 117,
terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
    3.2.  -  I  commi  721  e  722 dell'unico articolo della legge 27
dicembre  2006,  n. 296,  dispongono: «Ai fini del contenimento della
spesa  pubblica,  le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  adottano  disposizioni,  normative o
amministrative,  finalizzate  ad  assicurare la riduzione degli oneri
degli   organismi  politici  e  degli  apparati  amministrativi,  con
particolare  riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi
e  delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del
numero  di  questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione  delle  societa'  partecipate  e  al  ridimensionamento delle
strutture organizzative [comma 721].
    La  disposizione  di  cui  al  comma  721  costituisce  principio
fondamentale  di  coordinamento  della  finanza pubblica, ai fini del
rispetto  dei  parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea [comma 722].
    La  norma  in  esame  e'  riferibile alla materia «organizzazione
amministrativa  della regione», materia che, non essendo elencata ne'
all'art.  117,  secondo comma, Cost. (materie di potesta' legislativa
esclusiva dello Stato), ne' all'art. 117, terzo comma, Cost. (materie
di potesta' legislativa concorrente), appartiene necessariamente alla
competenza  legislativa  residuale  della  regione  (art. 117, quarto
comma, Cost.).
    E'  palese,  quindi,  la  violazione dell'art. 117, quarto comma,
Cost.  e,  conseguentemente, degli artt. 118 e 119 Cost., concernenti
rispettivamente l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale.
    Ciononostante,  il  comma  722 qualifica la norma di cui al comma
721  come  principio  di coordinamento della finanza pubblica e, come
noto,  l'«armonizzazione  dei  bilanci pubblici e coordinamento della
finanza  pubblica  e  del sistema tributario» e' materia di postesta'
legislativa  concorrente,  relativamente alla quale allo Stato spetta
la  fissazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni compete
la  determinazione  delle  norme di dettaglio (art. 117, terzo comma,
Cost.).
    Ebbene,  sorvolando sul fatto che l'autoqualificazione, comunque,
e'  dato assolutamente irrilevante, poiche' il legislatore statale e'
tenuto  a  rispettare  nella sostanza i limiti costituzionali ad esso
imposti  a  tutela  dell'autonomia  regionale,  e  ammettendo (ma non
concedendo)  che  la norma in questione debba essere inquadrata nella
materia  «armonizzazione  dei  bilanci pubblici e coordinamento della
finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario»,  va subordinatamente
osservato,   comunque,   che   essa   non  si  atteggia  a  principio
fondamentale,   bensi'   a   norma  dettagliata  fortemente  invasiva
dell'autonomia (legislativa, amministrativa e finanziaria) regionale,
poiche'  impone di adottare norme legislative o regolamentari volte a
ridurre una tipologia ben definita di spesa.
    Valgono, allora, le stesse considerazioni delineate in precedenza
a  margine  dell'impugnazione  del  comma  565,  e, pertanto, si puo'
ragionevolmente  affermare  che  la  norma  di cui al comma 721 e' in
contrasto  sia  con l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, che
impone allo Stato di limitarsi alla sola legislazione di principio in
materia  di  coordinamento della finanza pubblica, sia con l'art. 119
della Costituzione, che, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza
costituzionale,  impedisce  allo Stato di individuare le singole voci
di  spesa  da  limitare,  pur  se  in  vista del rispetto dei vincoli
comunitari  di politica economica e monetaria, poiche' cio' lederebbe
l'autonomia  finanziaria  di spesa delle regioni, che, invece, devono
essere  lasciate libere di scegliere quali spese limitare a vantaggio
di  altre (Corte costituzionale, sent., 26 gennaio 2004, n. 36; Corte
costituzionale,    sent.,    17    dicembre   2004,   n. 390;   Corte
costituzionale,    sent.,    14    novembre   2005,   n. 417;   Corte
costituzionale,  15  dicembre  2005, n. 449; Corte costituzionale, 10
marzo 2006, n. 88).
    Da  quanto  da  ultimo  detto,  consegue,  comunque, de plano, la
violazione    deIl'art. 118    della   Costituzione,   sull'autonomia
amministrativa.
    Pertanto  si chiede che codesto ecc.mo collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 721 e 722, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296  per  contrasto con gli artt. 117,
quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e, in via subordinata, per
contrasto   con   gli   artt. 117,  terzo  comma,  118  e  119  della
Costituzione.
    3.3.  -  Il comma 730 dell'unico articolo della legge finanziaria
2007  dispone:  «Le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di
Bolzano  adeguano  ai  principi  di  cui  ai  commi  da  725 a 735 la
disciplina  dei  compensi degli amministratori delle societa' da esse
partecipate,  e  del  numero  massimo dei componenti del consiglio di
amministrazione  di  dette  societa'. L'obbligo di cui al periodo che
precede   costituisce   principio   di  coordinamento  della  finanza
pubblica».
    I  commi  da  725  a  729 stabiliscono, in buona sostanza, limiti
puntuali   sia   al   numero   dei   componenti   del   consiglio  di
amministrazione,   sia  al  compenso  degli  stessi  e  del  relativo
presidente,  nelle societa' a totale partecipazione di comuni o nelle
province,  nelle  societa'  a  totale  partecipazione pubblica di una
pluralita'  di  enti locali, nelle societa' a partecipazione mista di
enti locali e altri soggetti pubblici o privati.
    I  commi  731  e  732  modificano,  rispettivamente  l'art. 82  e
l'art. 234  del  d.lgs.  n. 267  del  2000  «Testo  unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali». In conseguenza della modifica
dell'art. 82,  l'indennita'  di funzione di cui al combinato disposto
dei  commi  1 e 8 del medesimo art. 82 sara' dovuta ai presidenti dei
consigli  circoscrizionali  dei  soli comuni capoluoghi di provincia;
analogamente  il gettone di presenza di cui al combinato disposto dei
commi 2 e 8 dell'art. 82 sara' dovuto ai consiglieri circoscrizionali
limitatamente  ai comuni capoluogo di provincia. In conseguenza della
modifica  dell'art. 234,  la  revisione  economico-finanziaria  sara'
affidata  ad  un  solo  revisore  anche  nei  comuni  con popolazione
compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.
    I commi da 733 a 735 dispongono: «Le disposizioni di cui ai commi
da  725  a 730 non si applicano alle societa' quotate in borsa [comma
733].
    Non  puo'  essere  nominato  amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi [comma 734].
    Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da
725  a  734  conferiti  da  soci  pubblici e i relativi compensi sono
pubblicati  nell'albo e nel sito informativo dei soci pubblici a cura
del  responsabile  individuato  da  ciascun  ente.  La pubblicita' e'
soggetta  ad  aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di
pubbligazione e' punita con la sanzione amministrativa pecunaria fino
a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede
la  societa'.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli amministratori
societari  che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le  indennita'  di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni
dal percepimento [comma 735].
    La norma di cui al comma 730 disciplina una materia, quella delle
«societa'  partecipate  dalla  regioni»,  che  non rientra ne' tra le
materie  di  potesta'  legislativa  esclusiva  dello Stato (art. 117,
secondo  comma  della  Costituzione),  ne' tra le materie di potesta'
legislativa concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione).
    Essa,  quindi,  e'  palesemente lesiva della potesta' legislativa
residuale  della  regione (art. 117, quarto comma della Costituzione)
e,   conseguentemente,   viola  anche  gli  artt.  118  e  119  della
Costituzione    sull'autonomia    amministrativa    e    finanziaria,
rispettivamente.
    Essa  afferma,  peraltro, che l'obbligo da essa previsto, e cioe'
l'adeguamento  della  disciplina  dei  compensi  degli amministratori
delle  societa'  partecipate  dalle  regioni e del numero massimo dei
componenti  del consiglio di amministrazione delle stesse ai principi
di cui ai commi da 725 a 735, «costituisce principio di coordinamento
della finanza pubblica».
    Ebbene,  ammesso e non concesso che la materia nella quale questa
norma    debba    essere   inquadrata   sia   effettivamente   quella
dell'«armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e  coordinamento  della
finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario»,  materia di potesta'
legislativa  concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione),
essa  solo  apparentemente  potrebbe  sembrare legittima, poiche', lo
Stato,  imponendo  alle  regioni  di  adeguarsi ai principi di cui ai
commi  dal  725  al  735 dell'unico articolo della legge finanziaria,
finisce,  nei  fatti,  per  individuare  una singola voce di spesa da
limitare,  in palese contrasto sia con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione,  che  impone  che  lo  Stato  nelle materie di potesta'
legislativa  concorrente,  quale e', per l'appunto, il «coordinamento
della  finanza pubblica», si limiti a fissare norme di principio, sia
con  l'art. 119 della Costituzione, che garantisce piena autonomia di
spesa  alle  regioni,  autonomia che si traduce nello scegliere quali
spese  limitare a vantaggio di altre. Infatti, come si e' detto sopra
a  margine dell'impugnazione dei commi 565, 721 e 722, codesto ecc.mo
Collegio  ha  piu'  volte  ribadito  che lo Stato, pur nell'esercizio
della  potesta'  legislativa concorrente in materia di «coordinamento
della  finanza pubblica», in vista del raggiungimento degli obiettivi
comunitari  di  politica economica, non puo' individuare singole voci
di  spesa  da limitare poiche' cio' lederebbe l'autonomia finanziaria
di spesa delle regioni (Corte costituzionale, sent., 26 gennaio 2004,
n. 36;  Corte  costituzionale,  sent. 17 dicembre 2004, n. 390; Corte
costituzionale,    sent.,    14    novembre   2005,   n. 417;   Corte
costituzionale,    sent.,    15    dicembre   2005,   n. 449;   Corte
costituzionale, sent., 10 marzo 2006, n. 88).
    Da  quanto  da  ultimo  detto,  consegue,  comunque, de plano, la
violazione    dell'art.   118   della   Costituzione   sull'autonomia
amministrativa.
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 730, della legge
27  dicembre  2006,  n. 296  per  contrasto con gli artt. 117, quarto
comma,  118  e  119  della  Costituzione  e,  in via subordinata, per
contrasto   con   gli  artt.  117,  terzo  comma,  118  e  119  della
Costituzione.
    4.  -  Oltre  a  quelle  considerate per gruppi omogenei, vi sono
norme ulteriori da prendere in esame distintamente.
    4.4.  -  E'  il  caso del comma 251 dell'ultimo articolo di legge
finanziaria  2007,  il  quale  dispone:  «Il comma 1 dell'art. 03 del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente: "i
canoni  annui  per  concessioni  rilasciate o rinnovate con finalita'
turistico-ricreative   di  aree,  pertinenze  demaniali  marittime  e
specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei
seguenti  criteri:  a)  classificazione,  a  decorrere dal 1° gennaio
2007,  delle  aree,  manufatti,  pertinenze  e  specchi  acquei nelle
seguenti  categorie:  1)  categoria  A: aree, manufatti, pertinenze e
specchi  acquei,  o  parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico  ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti,
pertinenze   e   specchi  acquei,  o  parti  di  essi,  concessi  per
utilizzazione   ad   uso   pubblico   a  normale  valenza  turistica.
L'accertamento  dei  requisiti di alta e normale valenza turistica e'
riservato   alle   regioni  competenti  per  territorio  con  proprio
provvedimento.
    Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di
riferimento  e'  da  intendersi  la B. Una quota pari al 10 per cento
delle  maggiori  entrate  annue  rispetto alle previsioni di bilancio
derivanti  dall'utilizzo  delle  aree,  pertinenze  e  specchi acquei
inseriti  nella  categoria  A e' devoluta alle regioni competenti per
territorio;  b)misura del canone annuo determinata come segue: 1) per
le  concessioni  demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei,  per  gli  anni  2004,  2005  e  2006  si applicano le misure
unitarie  vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e  non  operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e
23   dell'art.  32  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni;  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, si
applicano  i  seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati
alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per
la  categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2)
area  occupata  con  impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro
quadrato  per  la  categoria  A;  euro  1,55 al metro quadrato per la
categoria  B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
euro  4,13  al  metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro
quadrato  per  la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato
di  mare  territoriale  per  specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'art. 5 del testo unico di
cui  al  regio  decreto  2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100
metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra
100  e  300  metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei
oltre  300  metri  dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei
utilizzati  per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle
navi  al  di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per
le  concessioni  comprensive  di  pertinenze  demaniali  marittime si
applicano,  a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1)
per    le    pertinenze    destinate    ad   attivita'   commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e'
determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per
la  media  dei  valori  mensili  unitari  minimi  e  massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
    L'importo  ottenuto  e'  moltiplicato  per un coefficiente pari a
6,5. Il canone annuo cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle
seguenti  percentuali,  da  applicare  per  scaglioni  progressivi di
superficie  del  manufatto:  fino  a 200 metri quadrati, 0 per cento;
oltre  200  metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento;
oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento;
oltre   1.000   metri  quadrati,  60  per  cento.  Qualora  i  valori
dell'Osservatorio  del  mercato immobiliare non siano disponibili, si
fa  riferimento  a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al
manufatto  nell'ambito  territoriale della medesima regione; 2.2) per
le  aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006
si  applicano  le misure vigenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge  e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai
commi  21,  22 e 23 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,  e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007,
si  applicano  quelle di cui alla lettera b), numero 1); c) riduzione
dei  canoni  di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1)
in  presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita' che comportino
una  minore  utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo
accertamento  da  parte delle competenti autorita' marittime di zona;
2)  nel  caso  di  concessioni  demaniali  marittime  assentite  alle
societa'  sportive  dilettantistiche  senza  scopo di lucro affiliate
alle  Federazioni  sportive  nazionali con l'esclusione dei manufatti
pertinenziali  adibiti  ad  attivita'  commerciali;  d) riduzione dei
canoni  di  cui  alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le
concessioni  indicate  al  secondo  comma dell'articolo 39 del codice
della  navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione
del  codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle
concessioni  di  consentire  il libero e gratuito accesso e transito,
per  il  raggiungimento  della  battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione; f) riduzione, per le
imprese  turistico-ricettive  all'aria aperta, dei valori inerenti le
superfici del 25 per cento"».
    La  norma - che, al pari delle altre, si e' voluta qui riprodurre
anche   per  rendere  evidente  a  qual  punto  la  legge  sia  stata
amministrativizzata  e,  quindi,  intrinsecamente  impoverita nel suo
ruolo  e nella sua funzione regolatrice - viola il principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile, in particolare, dagli
artt. 5  e  120  Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3
del 2001.
    Va  osservato,  innanzitutto,  che  essa introduce una disciplina
che,  rispetto  a quella pregressa, e' molto piu' penalizzante per le
Regioni.
    Infatti, prima delle modifiche apportate dalla norma in esame, il
comma  1  dell'art. 03  del  decreto-legge  5 ottobre  1993,  n. 400,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
stabiliva   che   «i  canoni  annui  per  concessioni  con  finalita'
turistico-ricreative   di  aree,  pertinenze  demaniali  marittime  e
specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal
1° gennaio  1994,  con  decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, nel
rispetto  dei  seguenti criteri direttivi: (...)», e, di conseguenza,
prevedeva  un  diretto  coinvolgimento delle Regioni e delle Province
autonome.
    Diversamente, invece, la norma impugnata, che modifica, nel senso
di  cui  si  e'  detto,  il  comma  1  dell'art. 03 del decreto-legge
5 ottobre  1993,  n. 400,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre  1993,  n. 494,  determina automaticamente i canoni, senza
prevedere  ne'  l emanazione di alcun decreto ministeriale attuativo,
ne', soprattutto, il benche' minimo coinvolgimento delle Regioni.
    Ebbene,  la  Regione  e'  perfettamente consapevole del fatto che
codesto  ecc.mo  giudice, «a proposito della spettanza della potesta'
di  imposizione  e  riscossione del canone per la concessione di aree
del  demanio marittimo, ha sancito che determinante e' la titolarita'
del  bene  e  non  invece  la  titolarita'  di funzioni legislative e
amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei
beni  stessi  (sentenze n. 150 del 2003, n. 343 del 1995 e n. 326 del
1989)»  (cosi' Corte cost., sent., 28 luglio 2004, n. 286), come, per
esempio,   la   titolarita'  in  capo  alla  Regione  della  potesta'
legislativa residuale in materia di «turismo».
    Oltre  che  di questo, pero', la Regione e' anche consapevole del
fatto  che  codesto  ecc.mo  Collegio,  in  relazione  alla pregressa
disciplina  di  determinazione  dei  canoni per concessioni demaniali
marittime   a   finalita'   turistico-ricreative,   ha  espressamente
sottolineato   l'esigenza   del   rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione,  la'  dove  ha  evidenziato  che  «il procedimento di
determinazione  dei  canoni  d'uso  per  le  concessioni  dei beni in
questione  prevede  espressamente  il  coinvolgimento  diretto  delle
regioni,  le  quali  (...)  sono  chiamate a classificare le aree del
demanio  marittimo  in  ragione della diversa valenza turistica delle
stesse  e  debbono  essere  sentite  attraverso  lo  strumento  della
Conferenza  Stato-Regioni» (cosi' Corte cost., sent., 28 luglio 2004,
n. 286).
    Argomentando  a  contrariis, quindi, si puo' ben affermare che la
norma di cui al comma 251 dell'unico articolo della legge finanziaria
2007, modificando, nel senso che si e' visto, l'art. 03, comma 1, del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 494, viola palesemente il principio
di  leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni,  il  cui  rispetto
imporrebbe,  per  esempio, un coinvolgimento delle regioni in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 251, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296  per  contrasto  con il principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile, in particolare, dagli
artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 11 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    5.  -  Ulteriori disposizioni riguardano l'istruzione, l'edilizia
scolastica e l'Universita'.
    5.1 - Il comma 610 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il
2007   dispone  che:  «Allo  scopo  di  sostenere  l'autonomia  delle
istituzioni  scolastiche  nella  dimensione  dell'Unione europea ed i
processi  di  innovazione  e  di  ricerca  educativa  delle  medesime
istituzioni,  nonche'  per favorirne l'interazione con il territorio,
e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi
degli  articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la  «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di
seguito  denominata  «Agenzia»,  avente  sede  a Firenze, articolata,
anche  a  livello  periferico,  in  nuclei allocati presso gli uffici
scolastici  regionali  ed  in  raccordo  con  questi  ultimi,  con le
seguenti    funzioni:    a)    ricerca    educativa    e   consulenza
pedagogico-didattica;  b)  formazione  e  aggiornamento del personale
della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica,
didattica  e  di  ricerca  e  sperimentazione; d) partecipazione alle
iniziative   internazionali   nelle   materie   di   competenza;   e)
collaborazione  alla  realizzazione delle misure di sistema nazionali
in  materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione
tecnica  superiore;  f)  collaborazione  con  le  regioni  e gli enti
locali».
    Il   comma   611   prosegue   precisando  che:  «L'organizzazione
dell'Agenzia,  con  articolazione  centrale e periferica, e' definita
con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 4, del
decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle
funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di
ricerca  educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione
per   l'innovazione   e  la  ricerca  educativa  (INDIRE),  che  sono
contestualmente  soppressi.  Al  fine  di  assicurare  l'avvio  delle
attivita'  dell'Agenzia,  e in attesa della costituzione degli organi
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  nomina  uno o piu' commissari
straordinari.  Con  il  regolamento  di  cui  al  presente  comma  e'
individuata  la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle
sue  articolazioni  territoriali  nel  limite  complessivo del 50 per
cento  dei  contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per
gli   IRRE,   che  in  fase  di  prima  attuazione,  per  il  periodo
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico
in  godimento.  Il  predetto  regolamento  disciplina,  altresi',  le
modalita'   di   stabilizzazione,  attraverso  prove  selettive,  dei
rapporti  di  lavoro  esistenti  anche  a  titolo  precario,  purche'
costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale».
    Le  disposizioni  impugnate  prevedono  l'istituzione di un nuovo
organismo    denominato    «Agenzia   nazionale   per   lo   sviluppo
dell'autonomia   scolastica»,  presso  il  Ministero  della  pubblica
istruzione, rimandando ad un regolamento la sua organizzazione.
    Tale  Agenzia,  istituita  allo  scopo  di «sostenere l'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche  nella dimensione dell'Unione europea
[...]  nonche'  favorirne  l'interazione con il territorio», subentra
nelle  funzioni  e  nei  compiti svolti, prima dell'entrata in vigore
della  legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dagli Istituti regionali di
ricerca  educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), ora soppressi.
    Se  e'  ben  vero che anche IRRE e INDIRE erano enti statali, non
puo'  in  alcun modo ritenersi che le disposizioni impugnate si siano
limitate  a  modificare l'articolazione organizzativa degli organismi
statali    funzionali    all'amministrazione   scolastica.   Tra   le
attribuzioni,  in  particolare,  dell'IRRE  - ora, ai sensi del comma
611,  della  nuova  «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica   -   si   trovano,   infatti,   funzioni   relative  alla
programmazione   dell'offerta   scolastica,   all'organizzazione  del
servizio  scolastico  e  alla formazione del personale della scuola e
all'innovazione  degli  ordinamenti  didattici  (cfr.,  specialmente,
l'art. 1  del  d.P.R.  6 marzo  2001,  n. 190,  recante  «Regolamento
concernente  l'organizzazione  degli  Istituti  regionali  di ricerca
educativa»).  Si  tratta di funzioni gia' attribuite alle Regioni per
effetto della delega di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 in
materia  di  «programmazione  e  gestione amministrativa del servizio
scolastico»,  ed  oggi  consacrate come regionali dal testo del nuovo
articolo  117  Cost.  A  conferma di quanto appena affermato, codesta
ecc.ma   corte  ha  piu'  volte  considerato  un  dato  acquisito  la
competenza   legislativa  regionale  in  materia  di  programmazione,
organizzazione  e  gestione del servizio scolastico (cfr., ex multis,
Corte cost., sent., 13 gennaio 2004, n. 13).
    Nella  misura  in  cui l'operato di detta Agenzia e' destinato ad
incidere  e  gia'  incide  su funzioni di spettanza regionale, la sua
istituzione  necessitava  di  una  preventiva  intesa con la regione.
Quest'ultima, al contrario, non e' neppure stata sentita, in evidente
spregio del principio di leale collaborazione.
    Giova  qui  ricordare che il principio di leale collaborazione ha
una  rilevanza  fondamentale  nel  settore  di  cui si discute, ossia
quello,    alla   fine,   dell'istruzione.   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  non  ha  mancato di rilevare, infatti, che, in questa
materia,  numerose  «questioni di legittimita' costituzionale possono
[...]  insorgere  per le interferenze tra norme rientranti in materie
di  competenza  esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed altre, come
l'istruzione  e  formazione  professionale,  alle regioni» e come, in
tali ipotesi, si debba parlare di «concorrenza di competenze e non di
competenza  ripartita  o  concorrente».  La  sentenza  alla  quale in
particolare  qui  ci si richiama, ossia la n. 50 del 28 gennaio 2005,
prosegue,  poi,  chiarendo  che  «per  la  composizione  di  siffatte
interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed
e'  quindi  necessaria  l'adozione  di principi diversi», tra cui, in
primis,  «quello  di  leale  collaborazione»  (cosi',  inoltre, Corte
cost.,   sent.,   23 dicembre   2003,  n. 370;  Corte  cost.,  sent.,
28 gennaio  2005,  n. 50;  Corte cost., sent., 8 giugno 2005, n. 219;
Corte  cost.,  sent.,  16 giugno  2005,  n. 231;  Corte cost., sent.,
31 marzo 2006, n. 133 e Corte cost., sent., 1° giugno 2006, n. 213).
    Tanto chiarito, per prevedere la nascita di un organismo pubblico
con  le competenze disegnate per l'Agenzia in esame, nel rispetto del
dettato  costituzionale, si sarebbe dovuta disporre una qualche forma
di  dialogo e, ancor meglio, un'intesa con le regioni che sono sempre
«in  materia  di  istruzione,  il naturale interlocutore dello Stato»
(cfr. Corte cost., sent., 15 luglio 2005, n. 279).
    Pertanto  si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 610 e 611, della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296  per  contrasto con il principio di
leale  collaborazione  di  cui  agli articoli 5 e 120, secondo comma,
Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    5.2  -  Il  comma  626 dell'unico articolo in cui si struttura la
legge  finanziaria  per  il  2007 stabilisce che: «Nella logica degli
interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al
decreto   legislativo   23 febbraio   2000,   n. 38,   e   successive
modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
definisce,  in  via  sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, con il
Ministro  della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti,
indirizzi  programmatici  per  la  promozione  ed il finanziamento di
progetti  degli  istituti  di  istruzione secondaria di primo grado e
superiore   per   l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  o
l'adeguamento  delle  strutture  alle vigenti disposizioni in tema di
sicurezza  e  igiene  del  lavoro.  Il  consiglio  di  indirizzo e di
vigilanza  dell'INAIL  determina  altresi' l'entita' delle risorse da
destinare  annualmente  alle  finalita'  di  cui  al  presente comma,
utilizzando   a   tale  fine  anche  le  risorse  che  si  rendessero
disponibili    a   conclusione   delle   iniziative   di   attuazione
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla
base  degli  indirizzi  definiti,  il  consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL  definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei
singoli  progetti  e  provvede all'approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti».
    La  norma  qui  oggetto  di censura pone una disciplina a cavallo
delle   seguenti   materie:   «tutela   e  sicurezza  del  lavoro»  e
«istruzione», entrambe previste all'art. 117, terzo comma, e, dunque,
di competenza legislativa concorrente. In queste materie «spetta alle
regioni  la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
    Nonostante  questo,  le  disposizioni  impugnate stabiliscono una
disciplina   che   non  puo'  certo  dirsi  costituita  di  «principi
fondamentali»,  giacche'  esse si sono occupate della programmazione,
dell'approvazione  e del finanziamento di progetti per l'abbattimento
di  barriere  architettoniche  e  l'adeguamento  delle strutture alle
vigenti  disposizioni  in  tema  di  sicurezza e igiene sul lavoro ad
opera di istituti di istruzione secondaria di primo grado e supenore,
con cio' evidentemente violando l'art. 117 Cost.
    Di  piu',  prevedendo  di  finanziare  i progetti di cui al comma
impugnato,   il  legislatore  della  finanziaria  2007  ha  compresso
l'autonomia prevista per le regioni dall'art. 119 della Costituzione.
    Secondo  il  costante  orientamento  di  codesto  ecc.mo Collegio
infatti  -  lo  si  ripete  fino  alla  noia, e di cio' ci si scusa -
l'art. 119  Cost. non consente allo Stato di istituire e disciplinare
finanziamenti  a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta'
legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) - quali quelle
delle quali qui si parla -, ne' nelle materie di potesta' legislativa
residuale  della regione (art. 117, quarto comma, Cost.). La Corte ha
poi  chiarito  che nessuna differenza potrebbe sul punto fare la loro
destinazione,  in  quanto  sia  che questi fondi prevedano la diretta
attribuzione  di  risorse a regioni, province, citta' metropolitane o
comuni  (Corte  cost.,  sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost.,
sent.,  16  gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004,
n. 49),  sia  che  prevedano  la  diretta  attribuzione  di risorse a
soggetti  privati,  persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent.,
29  dicembre  2004,  n. 423;  Corte  cost.,  sent., 18 febbraio 2005,
n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent.,
24   marzo   2006,   n. 118)   devono   ritenersi  costituzionalmente
illegittimi.  Il ricorso a finanziamenti ad hoc, infatti, rischia «di
divenire  uno  strumento  indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello
Stato  nell'esercizio  delle  funzioni  delle  regioni  e  degli enti
locali,  e  di  sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati
centralmente  a  quelli  legittimamente  decisi  dalle  regioni negli
ambiti materiali di propria competenza» (cosi' Corte cost., sent., 16
gennaio   2004,   n. 16).   Ne  consegue,  de  plano,  la  violazione
dell'art. 118 Cost.
    In  relazione  al comma in esame, infine e in via subordinata, si
deduce  il  contrasto  con  il principio di leale collaborazione, dal
momento che la determinazione dell'entita' delle risorse da destinare
annualmente  ai  progetti  degli istituti di istruzione secondaria di
primo   grado   e   superiore   per   l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche   o   l'adeguamento   delle  strutture  alle  vigenti
disposizioni  in  tema di sicurezza e igiene sul lavoro, come pure la
definizione  di  criteri  e  modalita'  per  l'approvazione  di detti
progetti e del relativo finanziamento, sono demandati al consiglio di
indirizzo  e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  il  quale agisce senza
necessita'  di  consultare  o  di  addivenire  ad  un  accordo con le
regioni.
    L'intesa  con  gli  enti  locali  competenti, tra cui senza alcun
dubbio  la  regione,  e'  richiesta  solo  per  la  definizione degli
indirizzi  programmatici  per  la  promozione  e il finanziamento dei
progetti  di  cui  sopra,  che,  come  facilmente  appare, non e' che
un'attivita' prodromica a quelle che, invece, come evidenziato sopra,
davvero  rilevano  sotto  il  profilo  dell'autonomia organizzativa e
finanziaria dell'ente regione.
    Si   chiede,   pertanto,   che  codesto  ecc.mo  Collegio  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 626,
della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli
117,  118, 119 Cost. e, in via subordinata, con il principio di leale
collaborazione  di  cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e
11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    5.3  -  Il  comma  653 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poi,
testualmente recita: «Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto
divieto  alle  universita'  statali  e  non  statali,  autorizzate  a
rilasciare  titoli  accademici  aventi  valore legale, di istituire e
attivare  facolta'  o corsi di studio in comuni diversi da quello ove
l'ateneo  ha  la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di
comune  confinante  o  di  razionalizzazione  dell'offerta  didattica
mediante accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nella Regione
Valle  d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, o di
istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive
della regione».
    La  Regione  Veneto  sa  bene  che l'art. 33, ultimo comma, Cost.
riserva  alle  leggi  dello  Stato  il  compito  di  disciplinare gli
ordinamenti  autonomi  delle  Universita' e interpreta, in ogni caso,
l'inciso  finale  della  disposizione  impugnata «o di istituzione di
centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione»
come  fattispecie  consentita dalla clausola - che fa salva, appunto,
tale  circostanza  - «salvo che si tratti di». Dunque, le Universita'
possono  provvedere  all'«istituzione di centri di ricerca funzionali
alle  attivita' produttive della regione». Tuttavia, cio' non basta a
salvare  dall'illegittimita'  costituzionale il comma 653, in quanto,
sempre  stando  alla legge fondamentale, oltre all'«innovazione per i
settori  produttivi»,  ricade  nell'ambito della potesta' legislativa
concorrente  la  «ricerca scientifica e tecnologica» (art. 117, terzo
comma),   il  cui  sostegno  e  potenziamento,  anche  a  motivo  del
disimpegno  dello Stato, passano attraverso una stretta connessione e
strategie  condivise,  frutto  della  cooperazione  tra universita' e
regione.  Ad  esempio, nel Veneto si sta progettando la realizzazione
di  un  politecnico, impensabile, come e' stato affermato ed e' noto,
senza  l'apporto,  non  solo  di  risorse,  della  regione. Naturale,
dunque,  eccepire la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. nei
termini  accennati,  e pure del principio di leale collaborazione, di
cui  agli  articoli  5  e  120, secondo comma, Cost. e 11 della legge
costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3. Il fatto e' che - come sempre
accade  -  lo  Stato  non  distingue,  nel  senso che detta un regime
giuridico unitario, che colpisce chi dovrebbe colpire (le universita'
che  seminano universita' un po' dovunque) e pure realta' economiche,
sociali  e istituzionali che operano attuando, certo imperfettamente,
la regola del buon governo.
    La   Regione   Veneto   si   sforza   di   seguirla,   unitamente
all'Universita'  di Padova, prima nella graduatoria Censis del 2004 e
del 2005, e alle altre venete di sicuro valore.
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 653, della legge
27  dicembre  2006, n. 296 per contrasto con l'art. 117, terzo comma,
Cost.,  nonche'  con il principio di leale collaborazione di cui agli
articoli   5   e   120,   secondo  comma,  Cost.  e  11  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    6.  -  Censure  di  costituzionalita'  si debbono formulare, ora,
relativamente  ad  alcuni  disposti  incidenti  nella materia «tutela
della salute», di cui ai commi 796, lett. n) e lett. p), e 808.
    6.1  -  La  norma  di  cui  al  comma  796, nella sua complessa e
articolata  formulazione,  sostanzialmente  da'  attuazione al «Patto
nazionale  per  la  salute»,  sul  quale  Governo, regioni e province
autonome  hanno  trovato  l'accordo il 28 settembre 2006, il tutto al
fine  di  «garantire  il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica», mediante una
serie variegata di previsioni.
    6.1.1.  - Tra queste ultime impugnata e', innanzitutto, quella di
cui  alla  lett.  n),  nella  quale  si  stabilisce che: «ai fini del
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia   e   di   ammodernamento   tecnologico,  l'importo  fissato
dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988, n. 67, e successive
modificazioni,  come  rideterminato  dall'articolo 83, comma 3, della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro,
fermo  restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le
regioni  e  l'assegnazione  di  risorse  agli  altri enti del settore
sanitario  interessati,  il  limite annualmente definito in base alle
effettive  disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla
presente   lettera   e'  vincolato  per  500  milioni  di  euro  alla
riqualificazione   strutturale   e   tecnologica   dei   servizi   di
radiodiagnostica  e  di  radioterapia  di  interesse  oncologico  con
prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100
milioni  di  euro  ad  interventi  per  la realizzazione di strutture
residenziali   dedicate   alle   cure   palliative   con  prioritario
riferimento   alle   regioni  che  abbiano  completato  il  programma
realizzativo  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio  1999,  n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare  nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione  e  all'ammodernamento  dei  sistemi  informatici
delle   aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e  all'integrazione  dei
medesimi  con  i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100
milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra  le  regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e'
effettuato  con  riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai
seguenti  criteri  e  linee  prioritarie:  1) innovazione tecnologica
delle  strutture  del  Servizio  sanitario nazionale, con particolare
riferimento  alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie  rare;  2) superamento del divario Nord-Sud; 3) possibilita'
per   le  regioni  che  abbiano  gia'  realizzato  la  programmazione
pluriennale,  di  attivare  una programmazione aggiuntiva; 4) messa a
norma  delle  strutture  pubbliche  ai sensi dell'atto di indirizzo e
coordinamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio   1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 37  alla
Gazzetta  Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 5) premialita' per le
regioni sulla base della tempestivita' e della qualita' di interventi
di   ristrutturazione  edilizia  e  ammodernamento  tecnologico  gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento».
    La  disposizione  di  cui al comma 796, lett. n), eleva fino a 20
miliardi  di  euro il budget di finanziamenti per la ristrutturazione
edilizia  e  l'ammodernamento  tecnologico  in sanita', gia' previsti
dall'art. 20   della   legge   11   marzo   1988,  n. 67,  vincolando
contestualmente tale maggiore somma nel seguente modo: 500 milioni di
euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di
radiodiagnostica  e  radioterapia di interesse oncologico, con corsia
preferenziale  per  «regioni  meridionali e insulari»; 100 milioni di
euro per le strutture per le cure palliative; altri 100 per i sistemi
informatici di aziende sanitarie e ospedaliere e 100 per strutture di
assistenza odontoiatrica.
    Giova,  innanzitutto,  definire  quale  sia  l'ambito  di materia
interessato   dalla   previsione   legislativa  impugnata:  con  ogni
evidenza,  si  tratta,  qui,  di  «tutela  della  salute» e «edilizia
sanitaria»,  la  prima espressamente menzionata nell'elenco di cui al
terzo  comma dell'art. 117 Cost. e, dunque, di competenza legislativa
concorrente  tra  Stato  e  regioni,  la seconda non prevista ne' dal
secondo, ne' dal terzo comma del medesimo articolo e, quindi, materia
residuale  di  competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117,
quarto comma.
    La  norma  di cui alla lett. n) del comma 796 dell'unico articolo
della  legge  finanziaria  per  il  2007, aumentando uno stanziamento
preesistente, e vincolandolo alle summenzionate precise destinazioni,
perpetua  e  aggrava  l'esistenza  di  un  intervento statale che, in
materie  di  competenza  esclusiva  o  concorrente  della  Regione, a
seguito  della  riforma  del Titolo V, non e' piu' compatibile con il
dettato  costituzionale  degli  artt. 117 e 119 Cost. (cfr. sul punto
Corte  cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16
gennaio  2004,  n. 16;  Corte  cost.,  sent., 29 gennaio 2004, n. 49;
Corte  cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18
febbraio  2005,  n. 77;  Corte  cost.,  sent., 18 marzo 2005, n. 107;
Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118).
    L'art. 119  della  Costituzione, infatti, consente l'esistenza di
due sole tipologie di fondi statali, in materie che esulano dalla sua
competenza  esclusiva:  (i)  un  fondo  perequativo, senza vincoli di
destinazione,  per  i  territori  con  minore  capacita'  fiscale per
abitante  (art. 119,  comma  terzo, Cost.), che, insieme ad entrate e
tributi  propri  e  compartecipazione  al gettito di tributi erariali
riferibile  al  proprio  territorio (art. 119, comma secondo, Cost.),
serve  a  finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a
regioni  ed  Enti  locali  (art. 119,  comma  quarto,  Cost.)  e (ii)
«risorse   aggiuntive»   ed   «interventi   speciali»  in  favore  di
determinate  regioni, province, citta' metropolitane, comuni, al fine
di  «promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  (...)  rimuovere  gli  squilibri economici e sociali, (...)
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della  persona, (...)
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»
(art. 119,  comma  quinto, Cost.). In relazione a questi ultimi si e'
anche  precisato, pero', che essi «non solo debbono essere aggiuntivi
rispetto al finanziamento integrale (...) delle funzioni spettanti ai
comuni  o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di perequazione
e  di  garanzia  enunciate  nella  norma costituzionale, o comunque a
scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere
indirizzati  a  determinati comuni o categorie di comuni (o province,
citta' metropolitane, regioni)» (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio
2004, n. 16).
    Appare  evidente,  quindi,  che  il  finanziamento a destinazione
vincolata  qui  in  esame,  non  essendo  intervenuto  in  materia di
competenza  esclusiva dello Stato e non possedendo le caratteristiche
ne'  dei  fondi perequativi ne' degli speciali stanziamenti di cui al
quinto  comma  dell'art. 119,  deve  considerarsi  incompatibile  con
l'art. 119  della  Carta costituzionale cosi' come riformata nel 2001
e,  di  conseguenza,  lesivo del riparto di competenza legislativa di
cui  all'art. 117  Cost.,  e  di conseguenza dell'art. 118, in quanto
tali  finanziamenti  ad  hoc  rischiano  di  divenire  uno «strumento
indiretto,  ma  pervasivo,  di  ingerenza  dello Stato nell'esercizio
delle   funzioni   delle   regioni   e   degli   enti  locali,  e  di
sovrapposizione  di politiche e di indirizzi governati centralmente a
quelli  legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di
propria  competenza»  (cosi'  Corte  cost.,  sent.,  16 gennaio 2004,
n. 16).
    In  via  subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che si
considerasse  la  fattispecie  di  cui  alla  lett.  n) del comma 796
sussumibile  in  quella  dell'art. 119,  quinto  comma,  si rileva la
violazione del principio di leale collaborazione. Come codesta ecc.ma
Corte  ha piu' volte affermato, infatti, «l'esigenza di rispettare il
riparto  costituzionale  delle  competenze  legislative  fra  Stato e
Regioni  comporta  altresi'  che,  quando  tali finanziamenti [n.d.a.
quelli  di  cui  all'art. 119,  quinto  comma]  riguardino  ambiti di
competenza delle regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti
di  programmazione  e  di  riparto  dei fondi all'interno del proprio
territorio»  (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte
cost., sent., 21 aprile 2005,n. 162).
    E'   necessario,   infine,   rilevare  un  ulteriore  profilo  di
illegittimita'  costituzionale  della lettera n) del comma 796, ossia
quello  relativo  all'irrazionale  preferenza accordata alle «regioni
meridionali  e  insulari»  nella destinazione dei 500 milioni di euro
per  la  riqualificazione  strutturale  e  tecnologica dei servizi di
interesse  oncologico.  Tale  riparto  privilegiato  dei fondi non si
basa,  infatti,  su una valutazione oggettiva circa eventuali carenze
di  materiale  radiodiagnostico  e  radioterapeutico  o differenze di
fabbisogno  dei  cittadini nelle diverse regioni del Paese, bensi' su
di  una  irragionevole  e, in concreto, ingiustificata presunzione di
inferiorita',  in  termini  di  strutture  sanitarie,  delle suddette
regioni  (in  ogni  caso  si  prende  atto della diversa caratura dei
servizi  erogati  senza  considerare quanto cio' sia ascrivibile alla
cattiva  amministrazione). Una cosi' consistente previsione di favore
(il  budget da ripartirsi tra le regioni con corsia preferenziale per
Sud  e  Isole  e',  infatti,  il  piu' alto tra quelli a destinazione
vincolata:  500  milioni  di euro), basata su di un presupposto tanto
debole,  e',  poi, in assoluto contrasto con il buon andamento stesso
delle  amministrazioni, sancito all'art. 97 Cost., buon andamento che
presuppone, dovendosi realizzare in concreto, che lo Stato attui, nei
confronti  di  chi  non  spende  o  dissipa  risorse, il principio di
responsabilita'  finanziaria, dal momento che, in senso contrario, le
risorse  aggiuntive  possono  accrescere lo sperpero e impedire ad un
tempo  il  corretto  impiego  di  cio'  che proviene dalla fiscalita'
generale.
    Pertanto,   si   chiede  che,  codesto,  ecc.mo  Collegio  voglia
dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 796,
lett.  n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli
articoli  3,  97,  117,  118  e  119 Cost. e, in via subordinata, per
violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli
5  e  120,  secondo  comma,  Cost. e 11 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
    6.1.2.  - Il comma 796, alla lett. p), prevede, a sua volta, che:
«a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di
partecipazione  al  costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa
sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di
pronto   soccorso   ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
condizione  e'  stata  codificata come codice bianco, ad eccezione di
quelli  afferenti  al  pronto  soccorso  a  seguito di traumatismi ed
avvelenamenti   acuti,  gli  assistiti  non  esenti  sono  tenuti  al
pagamento  di  una  quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le
prestazioni  erogate  in  regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta  dagli  assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte  salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che,
per  l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli
assistiti oneri piu' elevati».
    La  norma  posta  dalla  disposizione  appena richiamata - che la
Regione  Veneto censura nella parte in cui impone, per le prestazioni
di  assistenza  specialistica  ambulatoriale,  una  quota fissa sulla
ricetta  pari  a 10 euro - e' palesemente in contrasto con il sistema
di  riparto  di competenze legislative disegnato dall'art. 117 Cost.,
cosi'  come  riformato  dalla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
    Ai  sensi  del  terzo  comma  del menzionato articolo della Carta
costituzionale,  infatti,  la  «tutela  della salute» - materia nella
quale  senza alcun dubbio ricadono le previsioni oggetto di censura -
e'   di   competenza  legislativa  concorrente  delle  regioni.  Cio'
significa  che,  per  quanto attiene ad essa, «spetta alle regioni la
potesta'  legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
fondamentali,  riservata  alla  competenza  dello  Stato»  (art. 117,
comma 4).
    L'aver  determinato  e,  per  di  piu'  in una quota fissa (di 10
euro), il corrispettivo dovuto dai cittadini assistiti non esenti per
le  prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale, non puo'
certo  dirsi  principio fondamentale, bensi' disciplina di dettaglio,
per  questo  incostituzionale.  E  disciplina  che  comunque  mal  si
concilia con l'art. 119 Cost., che ovviamente riguarda il reperimento
delle risorse regionali.
    Infine,  poiche'  pare  che  il  Senato  abbia  in  questi giorni
formalmente  approvato  un  emendamento  soppressivo del ticket di 10
euro previsto dalla disposizione impugnata, in sede di conversione in
legge  del  decreto-legge  n. 300  del  2006  (o «Milleproroghe»), si
precisa  che  permane, quanto meno fino all'entrata in vigore di tale
modifica,  e  fatta  salva  ogni  ulteriore  valutazione  sul  punto,
l'interesse  della  Regione  Veneto  all'odierna  impugnazione  e che
quest'ultima  si riserva di ulteriormente e/o diversamente dedurre se
e  qualora  il quadro normativo attualmente vigente dovesse realmente
mutare.
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  796, lett. p),
della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli
117 e 119 Cost.
    6.2.  - Per quanto attiene al comma 808, giova qui, innanzitutto,
richiamarne  il testo: «Per il proseguimento dell'intervento speciale
per  la  diffusione  degli  screening  oncologici di cui all'articolo
2-bis   del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 81,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata la
spesa  di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2008  e  2009, per la concessione da parte del
Ministero  della  salute  di  finanziamenti  finalizzati alle regioni
meridionali ed insulari.».
    Si  tratta  di  un finanziamento statale a destinazione vincolata
alla  diffusione degli screening oncologici, che interviene su di una
materia  -  la  «tutela  della  salute»  -  di  competenza  regionale
concorrente ex art. 117, terzo comma Cost.
    Vale  in  proposito  quanto  gia'  piu'  volte dedotto in tema di
applicazione  degli  artt. 119  e  117  Cost.  circa  i finanziamenti
statali a destinazione vincolata.
    Neppure   il   tentativo  di  far  rientrare  la  fattispecie  di
finanziamento  di  cui  al  comma  impugnato,  in  quella  prevista e
consentita  al quinto comma dell'art. 119 Cost., ritenendola sorretta
da   uno  dei  particolari  fini  richiamati  da  quest'ultimo,  poi,
riuscirebbe  a  salvarla  da  una censura di incostituzionalita'. Gli
speciali fondi di cui parla tale disposto, infatti, per esser davvero
conformi   al   dettato   costituzionale,   non  solo  devono  essere
«aggiuntivi  rispetto al finanziamento integrale (...) delle funzioni
spettanti  ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di
perequazione  e  di  garanzia enunciate nella norma costituzionale, o
comunque  a  scopi  diversi  dal normale esercizio delle funzioni, ma
debbono  essere  indirizzati  a  determinati,  comuni  o categorie di
comuni  (o  province,  citta' metropolitane, regioni)» cosa che nella
disposizione  impugnata  non  avviene  (cfr.  Corte  cost., sent., 16
gennaio 2004, n. 16).
    L'unico riferimento ad un destinatario e' assolutamente generico,
poiche' parla di «regioni meridionali e insulari».
    A  tal  riguardo, l'aver destinato un finanziamento solo a queste
realta'  regionali  costituisce,  inoltre, una violazione dell'art. 3
della Carta costituzionale, giacche' in questo modo si viene a creare
un'irragionevole disparita' di trattamento tra regioni, con nocumento
anche  per  il buon andamento, previsto e sancito all'art. 97 Cost. A
questo  proposito,  vale  l'ulteriore  puntualizzazione delineata sub
6.1.1.
    A  cio'  si  aggiunge  che  ammesso  - e non concesso - che detto
finanziamento  debba  ritenersi  inquadrabile  tra i fondi speciali e
aggiuntivi  di  cui  all'art. 119,  quinto  comma Cost., esso sarebbe
costituzionalmente  illegittimo per violazione del principio di leale
concorrenza.
    Perche'  possano  esser  ritenuti  conformi  a Costituzione e, in
particolare,  rispettosi  del riparto costituzionale delle competenze
legislative,  gli  stanziamenti  di cui al quinto comma dell'art. 119
Cost.,  infatti,  quando  riguardino ambiti di competenza legislativa
delle regioni, come certamente avviene nel caso di specie - che giova
ricordare  -  si  muove  nell'ambito  della «tutela della salute», e'
necessario  che  nella  loro  programmazione e nel loro riparto siano
coinvolte  le  regioni  (cosi'  Corte  cost., sent., 16 gennaio 2004,
n. 16). Cio' non e' avvenuto per la fattispecie in esame.
    Pertanto,  si  chiede  che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 808, della legge
27  dicembre  2006,  n. 296 per contrasto con l'articolo 3, 97, 117 e
119  Cost.,  nonche',  in  via subordinata, con il principio di leale
collaborazione  di  cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e
11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    7. - Vi e', quindi, una serie di disposizioni normative contenute
nella  legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto stanziamenti
statali  a  destinazione  vincolata,  ricadenti in diversi settori di
competenza regionale.
    7.1.  -  Il  comma  1082  prevede  che:  «Al  fine di armonizzare
l'attuazione  delle disposizioni sovranazionali in materia forestale,
in  aderenza  al  Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e
nel  rispetto  delle  competenze  istituzionali,  il  Ministero delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali   e   il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sulla base
degli  strumenti  di pianificazione regionale esistenti e delle linee
guida  definite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n. 227,  propongono  alla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni e Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai fini di un accordo ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un
programma  quadro  per il settore forestale finalizzato a favorire la
gestione  forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita'
degli  ecosistemi  forestali. Le azioni previste dal programma quadro
possono  accedere  alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre   2002,   n. 289,   nei   limiti  definiti  dal  CIPE  nella
deliberazione  di  cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata
legge n. 289 del 2002.».
    Giova,   innanzitutto,   chiarire  che  la  materia  della  quale
precipuamente si occupa la disposizione normativa impugnata e' quella
delle «foreste».
    Tale  materia  deve  ritenersi  di  competenza  regionale e, piu'
precisamente,   di   competenza  residuale-esclusiva  regionale,  dal
momento che essa non e' espressamente prevista nell'art. 117, secondo
comma, e nell'art. 117 terzo comma della Costituzione.
    Tuttavia,  innegabile  che la materia «foreste» e' destinata, per
certi  versi, ad intersecarsi con quella della tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema,   di  competenza  statale  ai  sensi  dell'art. 117,
secondo  comma  lettera  s),  come in effetti sembra avvenire proprio
nella  disposizione impugnata dal momento che il programma quadro del
quale  ivi  si  parla e' finalizzato a favorire la gestione forestale
sostenibile  e  a  valorizzare la multifunzionalita' degli ecosistemi
forestali.».
    Come  questa Corte ha autorevolmente affermato in piu' occasioni,
nell'ipotesi  di  interferenze  tra  materie  di competenza esclusiva
statale   e   regionale,   il  principio  regolatore  al  quale  fare
riferimento  deve  esser  quello  di  leale collaborazione (cosi', ad
esempio,  Corte  cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost.,
sent., 28 gennaio 2005, n. 50. cfr., poi, con particolare riferimento
a  fattispecie di competenze regionali attraversate «trasversalmente»
dalla materia - valore «ambiente» Corte cost., sent., 26 luglio 2002,
n. 407;  Corte  cost., sent., 20 dicembre 2002, n. 536 e Corte cost.,
sent., 24 giugno 2003, n. 222).
    La mancata applicazione di tale principio, infatti, consentirebbe
altrimenti  allo Stato di avocare a se' competenze regionali, ponendo
una  disciplina  a  carattere  assolutamente centralista, in evidente
spregio del disegno costituzionale sulle autonomie regionali.
    Sulla  base  di  quanto  fin  qui  sostenuto,  si rileva, quindi,
l'illegittimita'    costituzionale    della   disposizione   di   cui
all'impugnato  comma 1082 dell'unico articolo della legge finanziaria
2007   nella   parte   in   cui  non  ha  previsto  alcuna  forma  di
collaborazione con le regioni per la definizione del programma quadro
in materia forestale, per violazione degli artt. 117, 118 Cost. e del
principio di leale collaborazione.
    Inoltre,  si denuncia la difformita' dalla Costituzione del comma
impugnato nella parte in cui, rendendo possibile alle azioni previste
dal  suddetto  programma quadro l'accesso al fondo di cui all'art. 61
della  legge  n. 289 del 2002 (fondo per le aree sottoutilizzate), ha
in  sostanza  previsto  un  finanziamento a destinazione vincolata in
materia   di  competenza  regionale.  Allo  Stato,  infatti,  non  e'
consentito  istituire  e  disciplinare  finanziamenti  a destinazione
vincolata  ne'  nelle  materie  di  potesta'  legislativa concorrente
(art. 117,  terzo  comma,  Cost.),  ne'  nelle  materie  di  potesta'
legislativa  residuale  della regione (art. 117, quarto comma Cost.),
sia  che  questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a
regioni,  province citta' metropolitane o comuni (Corte cost., sent.,
23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16;
Corte  cost.,  sent.,  29  gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la
diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o
giuridiche  (Corte  cost.,  sent.,  29 dicembre  2004,  n. 423; Corte
cost.,  sent.,  18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo
2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118), poiche' «il
ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento
indiretto,  ma  pervasivo,  di  ingerenza  dello Stato nell'esercizio
delle   funzioni   delle   regioni   e   degli   enti  locali,  e  di
sovrapposizione  di politiche e di indirizzi governati centralmente a
quelli  legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di
propria  competenza»  (cosi'  Corte  cost.,  sent.,  16 gennaio 2004,
n. 16).
    La   qui   prevista  forma  di  finanziamento  non  e',  inoltre,
sussumibile  neppure  nella fattispecie astratta di cui all'art. 119,
quinto  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  priva  di  tutti  i
requisiti  da  codesto  ecc.mo  Giudice delle leggi richiesti per gli
speciali fondi ivi previsti e per l'esposizione dei quali si rinvia a
quanto gia' ricordato nel testo del ricorso e alla sentenza n. 16 del
16 gennaio 2004.
    La  previsione  di  cui  al  comma  1082 e', dunque, sotto questo
profilo, lesiva degli artt. 117 e 119 Cost.
    E'  necessario,  infine,  rilevare  un'ulteriore  violazione  del
dettato  costituzionale con riferimento al disposto di cui all'ultimo
periodo  del comma 1082. In esso si prevede, infatti, che i limiti di
accesso  alle  risorse  finanziarie siano definiti dal solo CIPE, con
propria   delibera.   Anche  sotto  questo  profilo  la  disposizione
normativa e' da ritenersi illegittima per violazione del principio di
leale  collaborazione,  che - come si e' prima evidenziato - deve nel
contesto di cui si tratta - porsi a «faro-guida».
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1082, della legge
27  dicembre  2006,  n. 296 per contrasto con gli articoli 117, 118 e
119  Cost.,  nonche'  con il principio di leale collaborazione di cui
agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
    7.2.  -  Per  ragioni  sistematiche  minimali,  vale  la  pena di
trattare delle censure relative al comma 1228 qui impugnato, il quale
stabilisce che: «Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo
e  per  il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di
interesse  nazionale,  anche in relazione all'esigenza di incentivare
l'adeguamento  dell'offerta  delle imprese turistico-ricettive la cui
rilevanza  economica  nazionale necessita di nuovi livelli di servizi
definiti  in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di
favorire  l'unicita'  della titolarita' tra la proprieta' dei beni ad
uso  turistico-ricettivo  e  la  relativa  attivita' di gestione, ivi
inclusi   i  processi  di  crescita  dimensionale  nel  rispetto  del
patrimonio  paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile,
e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007,   2008  e  2009.  Per  l'applicazione  del  presente  comma  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adotta, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un  decreto recante
l'individuazione  dei  criteri,  delle procedure e delle modalita' di
attuazione.».
    Non  puo'  esser  messo  in dubbio il fatto che tale disposizione
esplica i suoi effetti nell'ambito della materia «turismo».
    Tale materia non risulta ricompresa ne' nell'elenco di materie di
competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.), ne' in
quello  di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni; si deve,
pertanto, ritenere che in materia di «turismo» la regione e' titolare
di    una   potesta'   legislativa   esclusiva-residuale   ai   sensi
dell'art. 117,  quarto  comma (a conforto di questa tesi si riportano
gli  estremi  di alcune recentissime pronunce: Corte cost., sent., 10
marzo  2006, n. 90; Corte cost., sent., 5 giugno 2003, n. 197 e Corte
cost., sent., 1° giugno 2006, n. 214).
    Tanto  chiarito,  consegue,  de  plano  l'impossibilita'  per  il
legislatore statale di stabilire, in questa materia, un finanziamento
a  destinazione  vincolata  (quale e' quello del comma impugnato, dal
momento  che sono dettagliatamente previste le finalita' per le quali
devolvere  tali  risorse),  circostanza,  questa,  che  determina  la
violazione  degli  artt. 117,  118  e  119  della Costituzione per le
ragioni ripetutamente delineate in questo ricorso.
    E a salvare il comma 1228 da una pronuncia di incostituzionalita'
non  possono  bastare  i  richiami  all'«interesse  nazionale» e alla
«rilevanza  economica nazionale» in esso contenuti, giacche' non sono
sufficienti  mere  clausole  di  stile o vuote autoqualificazioni del
legislatore  statale  a  consentire a quest'ultimo di porre nel nulla
l'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria delle regioni.
    Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui si considerasse legittimo
l'intervento  dello  Stato con un finanziamento ad hoc in una materia
di competenza esclusiva-residuale, quale e' il «turismo», si censura,
in  subordine,  la disposizione in esame per violazione del principio
di  leale  collaborazione. Come una recente pronuncia di questa Corte
ha,   infatti,   affermato,  nell'ambito  di  materie  di  competenza
esclusiva  regionale, per salvare la norma del legislatore statale da
una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, e' necessario che
in  essa  si  preveda  il ricorso a una preventiva intesa tra Stato e
Regioni,  non  a  un mero parere come qui, invece, accade (cfr. Corte
cost., sent., 8 giugno 2005, n. 222).
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1228, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 per contrasto con gli articoli 117, 118, 119
Cost.,  nonche',  in  via  subordinata,  con  il  principio  di leale
collaborazione  di  cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e
11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    7.3.  -  Il  comma  853 prevede, invece, che: «Gli interventi del
Fondo  di  cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80,  sono  disposti  sulla base di criteri e modalita' fissati con
delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformita'
agli  orientamenti  comunitari  in  materia,  le  tipologie  di aiuto
concedibile, le priorita' di natura produttiva, i requisiti economici
e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale
coordinamento    delle   altre   amministrazioni   interessate.   Per
l'attuazione  degli  interventi di cui al presente comma il Ministero
dello  sviluppo  economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per
il  bilancio  dello  Stato,  di  Sviluppo Italia S.p.A. I commi 5 e 6
dell'art. 11  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati».
    Con  questa  disposizione  il legislatore statale ha previsto che
gli  interventi  del  Fondo  per  il  finanziamento  degli interventi
consentiti  dagli  Orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio  e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' siano
disposti  sulla  base  di  criteri  e modalita' fissati dal CIPE, con
propria  delibera,  e  che, per la loro attuazione, il Ministro possa
avvalersi della societa' per azioni Sviluppo Italia.
    Tale     disciplina    non    puo',    innanzitutto,    ritenersi
costituzionalmente  legittima  nella parte in cui attribuisce al CIPE
il  compito  di  fissare  «criteri  e modalita» degli interventi e di
determinare  «le  tipologie  di  aiuto  concedibile,  le priorita' di
natura  produttiva,  i requisiti economici e finanziari delle imprese
da  ammettere  ai  benefici»,  e  successivamente  nella parte in cui
stabilisce  che,  nell'attuazione degli interventi, il Ministro dello
sviluppo  economico  possa  avvalersi  di Sviluppo Italia S.p.A., per
violazione  degli  artt. 3,  117 e 118 Cost. e del principio di leale
collaborazione.
    La  previsione  di  cui  all'impugnato comma 853, infatti, incide
sulla  materia  «impresa»,  che  non essendo espressamente annoverata
negli  elenchi  di  cui  al secondo e terzo comma dell'art. 117, deve
ritenersi  di  competenza residuale e, dunque, esclusiva regionale ex
art. 117, quarto comma.
    Ma, negli ambiti di normale competenza regionale, la possibilita'
dello  Stato  di  «chiamare  in  sussidiarieta»  alcune funzioni deve
ritenersi  -  come  codesto ecc.mo Collegio ha ritenuto - rigidamente
limitato.  Cosi',  «e'  ammissibile  una deroga al normale riparto di
competenze   "solo   se   la   valutazione   dell'interesse  pubblico
sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato
sia  proporzionata",  e "non risulti affetta da irragionevolezza alla
stregua  di  uno  scrutinio stretto di costituzionalita'"», in quanto
«"perche'  nelle  materie  di cui all'art. 117, terzo e quarto comma,
Cost.,  una  legge  statale  possa legittimamente attribuire funzioni
amministrative  a  livello  centrale  ed  al  tempo  stesso regolarne
l'esercizio,  e' necessario che essa innanzitutto rispetti i principi
di  sussidiarieta',  differenziazione e adeguatezza nella allocazione
delle  funzioni  amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio
unitario  di  tali  funzioni.  E' necessario, inoltre, che tale legge
detti  una  disciplina  logicamente  pertinente,  dunque  idonea alla
regolazione  delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto
strettamente  indispensabile a tale fine"» (cosi' Corte cost., sent.,
24 giungo 2005, n. 242; Corte cost., sent., 1° ottobre 2003, n. 303 e
Corte cost., sent., 13 gennaio 2004, n. 6).
    Tale  esigenza  di  esercizio  unitario  della  competenza non e'
prevista  nemmeno  in accenno nella disposizione in oggetto, non deve
considerarsi   esistente   nella  fattispecie  in  essa  prevista  e,
comunque,  non  e'  soddisfatta da una disciplina pertinente e logica
con  il fine che lo Stato avesse eventualmente preteso di perseguire,
e cio' in violazione pure dell'art. 3 Cost.
    Anche  nella  denegata e non creduta ipotesi, tuttavia, in cui si
dovesse riconoscere la sussistenza della necessita' di una disciplina
accentrata nel settore di cui si discute e si volesse ritenere quella
posta  con  il  comma  853 idonea e proporzionata a soddisfare simile
necessita',  resterebbe  palese  la violazione del principio di leale
collaborazione.  Come  la  Corte adita ha in piu' occasioni chiarito,
infatti,  perche'  l'esigenza  di  esercizio unitario che consente di
attrarre,   insieme   alla   funzione  amministrativa,  anche  quella
legislativa,    possa    «aspirare    a   superare   il   vaglio   di
costituzionalita»,  risulta  presupposto imprescindibile la «presenza
di  una  disciplina  che  prefiguri un iter in cui assumano il dovuto
risalto  le  attivita'  concertative  e di coordinamento orizzontale,
ovverosia  le intese, che devono essere condotte in base al principio
di  lealta»  (cfr.  Corte cost., sent., 24 giungo 2005, n. 242; Corte
cost., sent., 1° ottobre 2003, n. 303).
    Nella  fattispecie astratta censurata, invece, la regione risulta
totalmente   pretermessa   dalla  programmazione,  dalla  gestione  e
dall'attuazione  delle misure ricollegabili ai fondi in essa previsti
da una disciplina a carattere spiccatamente «centralistico».
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 853, della legge
27  dicembre  2006,  n. 296  per  contrasto  con  3, 117 e 118 Cost.,
nonche' con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli
5  e  120,  secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
    8.  -  Infine  e'  costituzionalmente illegittima la disposizione
normativa  della finanziaria 2007 con la quale si e' stabilito che le
Regioni  e le Province autonome provvedano, entro il breve termine di
tre  mesi,  agli  adempimenti  stabiliti  per  la conservazione degli
habitat  naturali  e  le  zone  di protezione speciale, sulla base di
criteri   minimi   definiti   con   apposito   decreto  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    Il  comma  1226  prevede,  infatti,  che:  «Al  fine di prevenire
ulteriori  procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome
di  Trento  e  di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti
dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   8   settembre   1997,   n. 357,   e   successive
modificazioni,  o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi
uniformi  definiti  con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare».
    La   norma   richiamata  e'  costituzionalmente  illegittima  per
violazione del principio di leale collaborazione.
    Giova  ricordare  qui il disposto di cui al richiamato art. 4 del
d.P.R.  8  settembre 1997, n. 357, come successivamente modificato, e
rubricato  «Misure di conservazione». In esso, ai primi due commi, si
prevede  che:  «Le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di
Bolzano  assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria, le
opportune  misure  per  evitare  il  degrado degli habitat naturali e
degli  habitat  di  specie, nonche' la perturbazione delle specie per
cui   le  zone  sono  state  designate,  nella  misura  in  cui  tale
perturbazione  potrebbe  avere  conseguenze  significative per quanto
riguarda  gli  obiettivi  del  presente regolamento (primo comma). Le
Regioni  e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
linee  guida  per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da
adottarsi  con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano,
adottano  per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla
loro   designazione,   le  misure  di  conservazione  necessarie  che
implicano  all'occorrenza  appropriati piani di gestione specifici od
integrati   ad   altri  piani  di  sviluppo  e  le  opportune  misure
regolamentari,  amministrative o contrattuali che siano conformi alle
esigenze  ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato
A  e  delle  specie di cui all'allegato li presenti nei siti (secondo
comma)». L'art. 6 del medesimo d.P.R. rende applicabile la disciplina
di  cui  all'art. 4  anche  alle  zone di protezione speciale incluse
nella  rete  denominata «Natura 2000» e comprendente le zone previste
dalla  Direttiva  79/409/CEE  e  dall'art. 1, comma 5, della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
    Con  l'entrata  in vigore della disciplina impugnata i criteri in
base  ai  quali  regioni e province autonome sono tenute ad agire non
sono  piu'  determinati  mediante  forme  collaborative  con gli enti
territoriali di cui sopra.
    Questi  strumenti di dialogo e intesa tra Stato ed enti regionali
sono,   tuttavia,   assolutamente  necessari.  Se  e'  ben  vero  che
l'art. 117,  secondo  comma,  lett. s),  annovera  tra  le materie di
competenza   esclusiva   dello   Stato  la  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema»,  e'  altrettanto vero che codesta ecc.ma Corte - ci
sia  consentito  di dire in modo corretto e ragionevole - (a conferma
di una giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma del titolo
V  della  Costituzione)  ha escluso che quella ambientale possa esser
considerata  una  «materia  in  senso  tecnico» intesa quale sfera di
«competenza  statale  tale  da  escludere  ogni intervento regionale,
giacche', al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente
con altri interessi e competenze» (cfr. Corte cost., sent., 26 luglio
2002,  n. 407;  Corte  cost., sent., 20 dicembre 2002, n. 536 e Corte
cost., sent., 24 giuno 2003, n. 222).
    Se  cosi'  e', dunque, non puo' consentirsi allo Stato di imporre
alle  regioni,  anche  nella materia di cui all'impugnato comma 1226,
una  disciplina  dalla  definizione  della  quale  le  regioni  siano
totalmente   pretermesse,   in  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione.
    Pertanto, si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 853, della legge
27  dicembre  2006,  n. 296  per  contrasto con il principio di leale
collaborazione  di  cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. e
11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  l'ecc.ma  Corte costituzionale voglia dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi  251, 389, 565,
610,  611, 626, 635, 653, 721, 722, 730, 796 lett. n) e lett. p) 808,
853, 1082, 1226, 1228, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267, 1290 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 299 del 27 dicembre 2006 -
Supplemento  ordinario n. 244, per violazione degli artt. 3, 97, 117,
118,  119 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5
e  120,  secondo  comma,  Cost.  e  11  della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
        Padova-Roma, addi' 20 febbraio 2007
Avv.  Prof.  Mario  Bertolissi - Avv. Franca Caprioglio - Avv. Andrea
                                Manzi
07C0294