N. 91 ORDINANZA 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati   e  pene  -  Prescrizione  -  Termini  -  Modifiche  normative
  comportanti   un   regime  piu'  favorevole  al  reo  -  Disciplina
  transitoria  -  Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in primo
  grado  ove  vi  sia  stata l'apertura del dibattimento - Denunciata
  violazione  del principio di eguaglianza - Omessa descrizione della
  fattispecie - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.12 del 21-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3,
della  legge  5 dicembre  2005,  n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla   legge   26 luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di  reato  per  i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con
ordinanza  del  16 dicembre  2005  dal  Tribunale  di  Patti, sezione
distaccata  di  Sant'Agata  di  Militello,  nel procedimento penale a
carico  di  M.  A.,  iscritta  al n. 76 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Patti,  sezione  distaccata  di
Sant'Agata  di  Militello,  ha  sollevato,  con l'ordinanza di cui in
epigrafe,  questione  di legittimita' costituzionale - in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione  - dell'art. 10, comma 3, della legge
5 dicembre  2005,  n. 251  (Modifiche  al  codice penale e alla legge
26 luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti  generiche, di
recidiva,  di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i recidivi, di usura e di prescrizione);
        che  il  rimettente censura la predetta norma, nella parte in
cui prevede che l'applicazione delle piu' favorevoli disposizioni per
il  reo  in  ordine  al  termine di prescrizione del reato, contenute
nell'art. 6  della  medesima  legge  n. 251  del  2005, sia limitata,
quanto  ai  processi  di primo grado, unicamente a quelli per i quali
non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo, la censurata disposizione
«introduce, di fatto, una diversita' di trattamento dei processi gia'
pendenti ed incardinati» (categoria alla quale appartiene - rileva il
rimettente  - il giudizio principale), rispetto a quelli «per i quali
il  dibattimento  in  primo  grado  non  e'  ancora  stato dichiarato
aperto»,   donde   la   conseguente   «violazione  dell'art. 3  della
Costituzione», atteso che i «benefici relativi alla maggiore brevita'
del  termine prescrizionale» sono circoscritti «ad alcuni processi e,
quindi ad alcuni cittadini».
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Patti, sezione distaccata di
Sant'Agata  di  Militello,  ha  sollevato,  con l'ordinanza di cui in
epigrafe,  questione  di legittimita' costituzionale - in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione  - dell'art. 10, comma 3, della legge
5 dicembre  2005,  n. 251  (Modifiche  al  codice penale e alla legge
26 luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti  generiche, di
recidiva,  di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i recidivi, di usura e di prescrizione);
        che  -  a  prescindere  dal  rilievo che questa Corte, con la
sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del
2005,  limitatamente alle parole «dei processi gia' pendenti in primo
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento,
nonche» - deve rilevarsi che il giudice a quo ha omesso di descrivere
la  fattispecie  concreta devoluta alla sua cognizione, di talche' la
questione  sollevata  va  dichiarata manifestamente inammissibile per
difetto  di  motivazione sulla rilevanza (in tal senso, si vedano, da
ultimo, le ordinanze n. 49 del 2007 e n. 459 del 2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 10,  comma 3,  della  legge
5 dicembre  2005,  n. 251  (Modifiche  al  codice penale e alla legge
26 luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti  generiche, di
recidiva,  di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
i  recidivi,  di usura e di prescrizione), sollevata - in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione  -  dal  Tribunale  di Patti, sezione
distaccata  di  Sant'Agata  di  Militello,  con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0332