AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2007 

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale
relativo alla societa' Acea S.p.a. dei ricavi ammessi a copertura dei
costi  di  distribuzione  per  l'anno 2004, di cui alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 giugno 2004, n.
96/04  come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n.
30/07).
(GU n.71 del 26-3-2007 - Suppl. Ordinario n. 84)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 15 febbraio 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
(di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001);
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 310/01 (di seguito:
deliberazione n. 310/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 5/04 (di
seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 giugno  2004,  n. 96/04 (di
seguito:  deliberazione  n. 96/04), come successivamente modificata e
integrata;
    le  modalita'  applicative  del  regime di perequazione specifico
aziendale  di  cui  all'art.  49  del  testo  integrato  - Periodo di
regolazione  2004-2007,  approvate  con  deliberazione  n.  96/04 (di
seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  Considerato che:
    il  comma 49.1  del  testo  integrato  istituisce  il  regime  di
perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti
dei  costi  di  distribuzione  effettivi  dai  costi di distribuzione
riconosciuti  dai  vincoli  tariffari, non coperti dai meccanismi del
regime  generale  di  perequazione, di cui alla parte III, sezione I,
del medesimo testo integrato;
    ai   fini   della  determinazione  dell'ammontare  relativo  alla
perequazione  specifica  aziendale, il comma 49.3 del testo integrato
prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
    la deliberazione n. 96/04:
      a)   ha   definito  le  modalita'  applicative  del  regime  di
perequazione  specifico  aziendale  di  cui  all'art.  49  del  testo
integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
      b)  ha  previsto  la  possibilita'  di  avvalersi  della  Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico (di seguito: la Cassa) per le
attivita'  propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita',
nonche'  per  l'organizzazione  della struttura tecnica attraverso la
quale   l'Autorita'   effettua   le  verifiche  di  ammissibilita'  e
l'attivita' istruttoria;
    ai  sensi  del  comma 4.1  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,   con  comunicazione  in  data  1° dicembre  2004  (protocollo
Autorita'  n.  026650)  Acea  S.p.a. (di seguito: Acea) ha presentato
istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
    ai  sensi  del  comma 3.2  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  la  Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per
la  verifica  dell'ammissibilita'  dell'istanza  di cui al precedente
alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
    ai  sensi  del  comma 4.4  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  la Cassa ha comunicato all'Autorita', in data 6 dicembre 2004
(protocollo  Autorita' n. 027073), le risultanze istruttorie relative
alla ammissibilita' dell'istanza di Acea;
    ai  sensi  del  comma 4.5  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  con  comunicazione  in  data  9 dicembre  2004 l'Autorita' ha
comunicato  ad  Acea l'ammissione al regime di perequazione specifico
aziendale   e   il  valore  dello  scostamento  rilevato  (protocollo
Autorita' VP/M04/4670);
    con  comunicazione  datata 30 dicembre 2004 (protocollo Autorita'
n.  000049 del 3 gennaio 2005) Acea, ha fatto pervenire all'Autorita'
ed  alla  Cassa  le  informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A
alla   deliberazione   n.   96/04;   dette  informazioni  sono  state
successivamente  integrate  con  comunicazioni della medesima Acea in
data   17 febbraio  2005  (protocollo  Autorita'  n.  003480  del  21
febbraio);
    ai  sensi  dell'art.  4, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica   n.  244/2001,  con  comunicazione  del  18 gennaio  2005
(protocollo  Autorita'  TSE/M05/154/ao)  l'Autorita' ha comunicato ad
Acea  l'avvio  del  procedimento per la determinazione del fattore di
correzione Csa;
    con   comunicazione  datata  17 febbraio  2005  Acea  ha  fornito
precisazioni  in  merito all'aggregazione delle reti di distribuzione
dell'energia elettrica nel comune di Roma;
    ai  sensi  del  comma 5.5  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  la Cassa ha comunicato all'Autorita' gli esiti dell'attivita'
istruttoria  sull'istanza di Acea (protocollo Autorita' n. 004628 del
7 marzo 2005);
    ai  sensi  del  comma 5.6  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04  l'Autorita'  ha  comunicato  ad Acea il valore provvisorio del
fattore  di  correzione  specifico  aziendale  (protocollo  Autorita'
VP/M05/1862 del 22 marzo 2005);
    ai  sensi  dell'art. 9 del testo integrato, Acea ha effettuato la
dichiarazione  dei  ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi
all'anno 2004 (protocollo Autorita' n. 016895 del 3 agosto 2005);
    la   Cassa   ha   comunicato   all'Autorita'   gli  ammontari  di
perequazione  generale  relativi  ad  Acea,  per  l'anno  2004 (prot.
Autorita' 006049 del 13 marzo 2006);
    con  nota  in data 21 marzo 2006 (prot. Autorita' EF/M06/1469/fg)
la  direzione tariffe ha comunicato ad Acea le risultanze istruttorie
del procedimento;
    con  comunicazione  datata  28 marzo 2006 (prot. Autorita' 007492
del  29 marzo  2006)  Acea ha chiesto di essere ammessa all'audizione
finale;
    ai  sensi  dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 244/2001, si e' tenuta in Roma in data 11 aprile 2006,
l'audizione formale della Acea;
    a  seguito  dell'audizione  formale  Acea  ha  fornito  ulteriore
documentazione  finalizzata  a dimostrare che lo scostamento rilevato
deriva  da  variabili esogene fuori dal proprio controllo (protocollo
Autorita' 013921 del 12 giugno 2006);
    con  nota  in  data 10 luglio 2006 l'Autorita' ha chiesto ad Acea
ulteriori   approfondimenti   in  merito  alle  informazioni  fornite
nell'ambito  dell'audizione  di  cui al precedente alinea (protocollo
Autorita' EF/M06/3384/fg);
    Acea  ha  fornito  gli  elementi  richiesti  di cui al precedente
alinea  con  nota in data 14 luglio 2006 (protocollo Autorita' 017363
del 21 luglio 2006);
    con  comunicazione in data 13 settembre 2006 la direzione tariffe
ha  provveduto  a comunicare ad Acea l'aggiornamento delle risultanze
istruttorie (protocollo Autorita' EF/M06/4178/fg);
    ai  sensi  dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  244/2001,  in  data  16 ottobre  2006 si e' tenuta la
seconda  audizione  di Acea di fronte al collegio dell'Autorita', nel
corso   della   quale   Acea   ha  fornito  ulteriore  documentazione
finalizzata  a  dimostrare  che  lo  scostamento  rilevato  derivi da
variabili  esogene  fuori dal proprio controllo (protocollo Autorita'
025870 del 18 ottobre 2006);
  Ritenuto:
    che la documentazione acquisita nel corso della seconda audizione
di  Acea  di  fronte al collegio dell'Autorita' possa essere presa in
considerazione  ai  fini  della  determinazione  del coefficiente Csa
senza  che  cio'  renda  necessario  la  riapertura  del procedimento
istruttorio;
    sulla  base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle
osservazioni   e   informazioni   fornite  da  Acea,  di  fissare  il
coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1875;
    di fissare un decremento del 3,73% annuo del coefficiente Csa, in
considerazione  della  eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete
storica  di Acea e quella acquisita da Enel S.p.a. nel territorio del
comune  di  Roma,  da  applicare  in  sede di aggiornamento annuo del
coefficiente   Csa   di   cui  al  paragrafo 6  dell'allegato A  alla
deliberazione n. 96/04;
                              Delibera:
  1.  di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei
ricavi  ammessi  a  copertura  dei  costi di distribuzione, di cui al
comma 49.3  del  testo  integrato,  per  la societa' Acea S.p.a., per
l'anno 2004, pari a 0,1875.
  2. di  fissare  un  decremento  del fattore di correzione di cui al
punto 1 del 3,73% annuo, da applicare in sede di aggiornamento di cui
al paragrafo 6 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04.
  3. di  disporre  che  la  Cassa conguaglio per il settore elettrico
corrisponda  alla  societa'  Acea  S.p.a.  l'ammontare  relativo alla
perequazione  specifica  aziendale  per  l'anno  2004  sulla base del
fattore  di cui al punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato
dall'Autorita'.
  4. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della
sua pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
    Milano, 15 febbraio 2007
                                                 Il presidente: Ortis