N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2006

Ordinanza   emessa   il   10  febbraio  2006  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il 21 febbraio 2007) dal tribunale di sorveglianza di
Catanzaro sulle istanze proposte da Bevilacqua Rinaldo

Ordinamento   penitenziario   -  Benefici  penitenziari  -  Modifiche
  normative  comportanti  un regime piu' restrittivo per i recidivi -
  Divieto  di  concessione  di  misure alternative alla detenzione al
  condannato  al  quale  sia  stata  applicata  la  recidiva prevista
  dall'art. 99,  quarto  comma,  cod.  pen.  (recidiva  reiterata)  -
  Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena.
- Legge  26 luglio  1975,  n. 354,  art. 58-quater, comma 7-bis, come
  sostituito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27.
(GU n.14 del 4-4-2007 )
                    IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti relativi alle istanze di affidamento in prova al
servizio  sociale,  di  detenzione  domiciliare ex art. 47-ter, comma
1-bis L.P. e di semiliberta' presentate da Bevilacqua Rinaldo, nato a
Lamezia  Terme il 16 ottobre 1934, in relazione alla condanna ad anni
uno  e  mesi  tre  di reclusione per il delitto di furto aggravato ai
sensi  degli  artt. 624, 625 n. 7, 99 c.p., inflitta con sentenza del
Tribunale di Catanzaro in data 29 ottobre 2002;
    Rilevato  che  le istanze sono state trasmesse ai sensi dell'art.
656,  comma  6  c.p.p.  dalla  Procura della Repubblica di Catanzaro,
previa  sospensione  dell'ordine  di carcerazione, in data l'8 giugno
2004;
    Premesso  che  il  Bevilacqua e' stato condannato alla pena sopra
indicata  per  aver  sottratto  al  proprietario, in data 25 novembre
1999,  una  saldatrice:  fatto  aggravato dall'esposizione a pubblica
fede del bene e dalla recidiva reiterata specifica gravante sul reo e
ritenuta dal giudice;
    Considerato  che  il  condannato  e' gravato da precedenti penali
risalenti  nel tempo (truffa nel '57; rissa nel '62; ricettazione nel
'68;  furto  nel  '71;  rissa  nel '74, estorsione nel '96) e che, in
relazione   all'ultima  condanna  passata  in  giudicato,  ha  goduto
dell'affidamento  in  prova  ai servizi sociali non provvedimento del
tribunale di sorveglianza del 15 marzo 1999 ed esito positivo;
    Rilevato  che  il  Bevilacqua  non  risulta  gravato  da  carichi
pendenti;
    Considerato che l'Uepe ha relazionato positivamente sul soggetto,
riferendo   che   lo   stesso,  ottenuto  alloggio  popolare,  si  e'
allontanato   dall'ambiente   criminogeno  di  provenienza  e  svolge
attivita' lavorativa, con la quale sostiene il nucleo familiare;
    Considerato   che  tali  complessivi  elementi,  unitamente  alla
risalenza  nel  tempo  del  fatto  in  esecuzione,  fanno superare le
valutazioni  espresse  dalla  P.S.  in  ordine  agli evidenziati meri
sospetti  che  il condannato appartenga a gruppi delinquenziali della
zona;
    Considerato  che,  alla  stregua  dei  dati prognostici elencati,
valutati  unitamente all'eta' del condannato (ultrasettantenne), puo'
ragionevolmente  presumersi che l'invocato beneficio dell'affidamento
in  prova  del servizio sociale, anche attraverso le prescrizioni che
possono  essere  imposte,  contribuira'  alle  rieducazione  del reo,
assicurando al contempo la prevenzione del pericolo che egli commetta
altri reati;
    Ritenuto,    pertanto,   che   sussistono   le   condizioni   per
l'accoglimento  della  domanda  di  affidamento  in prova al servizio
sociale;
    Rilevato,   per   converso,   che,  a  seguito  dell'introduzione
dell'art.  58-quater  comma  7-bis  l.p., ad opera dell'art. 7, legge
n. 251/2005,  precetto  immediatamente  applicabile non versandosi in
ipotesi  di  norme  penali  sostanziali,  «l'affidamento  in prova ai
servizi  sociali,  la  detenzione  domiciliare  e la semiliberta' non
possono  essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia
stata  applicata  la  recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma del
codice  penale», sicche' il Bevilacqua, gravato da recidiva reiterata
ai  sensi del novellato art. 99, comma IV c.p. in relazione al titolo
in  esecuzione,  non potrebbe nuovamente accedere alla sopra indicata
misura alternativa, avendone gia' goduto una volta in passato;
    Ritenuto  che  la  novella  introdotta  determini  violazione del
principio  costituzionale  della  finalita'  rieducativo  della  pena
sancito   dall'art.   27   Costituzione,   in   quanto,   pur   nella
ragionevolezza   delle   scelte   del   legislatore   volte   a   far
tendenzialmente   prevalere,  di  volta  in  volta,  le  esigenze  di
prevenzione  generale  e  difesa  sociale  (e  dunque afflittivita' e
retributivita'  della  pena)  o  quelle  di  prevenzione  speciale  e
rieducazione  (e  dunque  flessibilita' e risocializzazione del reo),
v'e'  che  il primo obiettivo non puo' spingersi sino ad «autorizzare
il  pregiudizio  della finalita' rieducativa espressamente consacrata
dalla  Costituzione  nel  contesto  dell'istituto  della pena» (Corte
costituzionale sentenza n. 313 del 1990);
    Ritenuto  che  il limite soggettivo sancito, connesso allo status
di  recidivo  del  condannato  riconosciuto  tale  nella  sentenza in
esecuzione,  finisca  per  disegnare  un  tipo  di  autore,  al quale
applicare     conseguentemente     un    modello    di    trattamento
esecutivo/penitenziario  che prescinde dai principi di proporzione ed
individualizzazione  della  pena  e  nega  che  la rieducazione possa
avvenire fuori dal percorso carcerario;
    Ritenuto   che   non   sia   possibile  avanzare  interpretazione
alternativa  costituzionalmente orientata del richiamato precetto, in
quanto:
        a)   se  si ritenesse il limite applicabile solo alla singola
pena  in  esecuzione, si perverrebbe ad una interpretazione che rende
la  norma  priva  di  concreta valenza, sino ad abrogarne la portata,
finendo  per  favorire,  rispetto ai limiti imposti ex art. 58-quater
l.p.,  i recidivi rispetto ai non recidivi (i primi potrebbero, cosi'
intesa  la norma, godere di altra misura alternativa diversa rispetto
a quella ottenuta);
        b) non  puo'  ritenersi che il limite valga in riferimento al
tipo  di misura alternativa gia' goduta, sicche' non sarebbe precluso
concedere  al recidivo, ad esempio, la detenzione domiciliare qualora
lo stesso abbia, in passato ed in riferimento ad altro titolo, goduto
di  affidamento in prova al servizio sociale, poiche' tanto contrasta
con  il  dato  letterale, che opera riferimento al condannato ed alle
misure alternative, e non a ciascuna di queste;
    Considerato che, nel caso di cui trattasi, il vizio denunciato si
manifesta rilevante in ordina all'oggetto del giudizio, poiche' dalla
disposizione   dell'art. 58-quater,   comma   7-bis   l.p.  discende,
nell'applicazione al caso concreto, il divieto legale di concedere la
misura  alternativa  al  condannato,  alla  quale  lo stesso potrebbe
invece essere ammesso, per quanto sopra complessivamente esposto, nel
caso  di  accoglimento  della  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale della norma;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale,  in  riferimento  all'art.  27  Cost.,
dell'art.  58-quater, comma 7-bis l.p., introdotto dall'art. 7, legge
n. 251/2005  nella  parte in cui prevede il divieto di concessione di
misure  alternative  alla detenzione al condannato al quale sia stata
applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
immediatamente   comunicata   ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento;
    Sospende il giudizio in corso.
        Catanzaro, addi' 2 febbraio 2006
                       Il Presidente: Liguori
          Il magistrato di sorveglianza estensore: Bravin
07C0363