N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 10 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 febbraio 2007) dal tribunale di sorveglianza di Catanzaro sulle istanze proposte da Bevilacqua Rinaldo Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche normative comportanti un regime piu' restrittivo per i recidivi - Divieto di concessione di misure alternative alla detenzione al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 7-bis, come sostituito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 27.(GU n.14 del 4-4-2007 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti relativi alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis L.P. e di semiliberta' presentate da Bevilacqua Rinaldo, nato a Lamezia Terme il 16 ottobre 1934, in relazione alla condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7, 99 c.p., inflitta con sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 29 ottobre 2002; Rilevato che le istanze sono state trasmesse ai sensi dell'art. 656, comma 6 c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, previa sospensione dell'ordine di carcerazione, in data l'8 giugno 2004; Premesso che il Bevilacqua e' stato condannato alla pena sopra indicata per aver sottratto al proprietario, in data 25 novembre 1999, una saldatrice: fatto aggravato dall'esposizione a pubblica fede del bene e dalla recidiva reiterata specifica gravante sul reo e ritenuta dal giudice; Considerato che il condannato e' gravato da precedenti penali risalenti nel tempo (truffa nel '57; rissa nel '62; ricettazione nel '68; furto nel '71; rissa nel '74, estorsione nel '96) e che, in relazione all'ultima condanna passata in giudicato, ha goduto dell'affidamento in prova ai servizi sociali non provvedimento del tribunale di sorveglianza del 15 marzo 1999 ed esito positivo; Rilevato che il Bevilacqua non risulta gravato da carichi pendenti; Considerato che l'Uepe ha relazionato positivamente sul soggetto, riferendo che lo stesso, ottenuto alloggio popolare, si e' allontanato dall'ambiente criminogeno di provenienza e svolge attivita' lavorativa, con la quale sostiene il nucleo familiare; Considerato che tali complessivi elementi, unitamente alla risalenza nel tempo del fatto in esecuzione, fanno superare le valutazioni espresse dalla P.S. in ordine agli evidenziati meri sospetti che il condannato appartenga a gruppi delinquenziali della zona; Considerato che, alla stregua dei dati prognostici elencati, valutati unitamente all'eta' del condannato (ultrasettantenne), puo' ragionevolmente presumersi che l'invocato beneficio dell'affidamento in prova del servizio sociale, anche attraverso le prescrizioni che possono essere imposte, contribuira' alle rieducazione del reo, assicurando al contempo la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato, per converso, che, a seguito dell'introduzione dell'art. 58-quater comma 7-bis l.p., ad opera dell'art. 7, legge n. 251/2005, precetto immediatamente applicabile non versandosi in ipotesi di norme penali sostanziali, «l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma del codice penale», sicche' il Bevilacqua, gravato da recidiva reiterata ai sensi del novellato art. 99, comma IV c.p. in relazione al titolo in esecuzione, non potrebbe nuovamente accedere alla sopra indicata misura alternativa, avendone gia' goduto una volta in passato; Ritenuto che la novella introdotta determini violazione del principio costituzionale della finalita' rieducativo della pena sancito dall'art. 27 Costituzione, in quanto, pur nella ragionevolezza delle scelte del legislatore volte a far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, le esigenze di prevenzione generale e difesa sociale (e dunque afflittivita' e retributivita' della pena) o quelle di prevenzione speciale e rieducazione (e dunque flessibilita' e risocializzazione del reo), v'e' che il primo obiettivo non puo' spingersi sino ad «autorizzare il pregiudizio della finalita' rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena» (Corte costituzionale sentenza n. 313 del 1990); Ritenuto che il limite soggettivo sancito, connesso allo status di recidivo del condannato riconosciuto tale nella sentenza in esecuzione, finisca per disegnare un tipo di autore, al quale applicare conseguentemente un modello di trattamento esecutivo/penitenziario che prescinde dai principi di proporzione ed individualizzazione della pena e nega che la rieducazione possa avvenire fuori dal percorso carcerario; Ritenuto che non sia possibile avanzare interpretazione alternativa costituzionalmente orientata del richiamato precetto, in quanto: a) se si ritenesse il limite applicabile solo alla singola pena in esecuzione, si perverrebbe ad una interpretazione che rende la norma priva di concreta valenza, sino ad abrogarne la portata, finendo per favorire, rispetto ai limiti imposti ex art. 58-quater l.p., i recidivi rispetto ai non recidivi (i primi potrebbero, cosi' intesa la norma, godere di altra misura alternativa diversa rispetto a quella ottenuta); b) non puo' ritenersi che il limite valga in riferimento al tipo di misura alternativa gia' goduta, sicche' non sarebbe precluso concedere al recidivo, ad esempio, la detenzione domiciliare qualora lo stesso abbia, in passato ed in riferimento ad altro titolo, goduto di affidamento in prova al servizio sociale, poiche' tanto contrasta con il dato letterale, che opera riferimento al condannato ed alle misure alternative, e non a ciascuna di queste; Considerato che, nel caso di cui trattasi, il vizio denunciato si manifesta rilevante in ordina all'oggetto del giudizio, poiche' dalla disposizione dell'art. 58-quater, comma 7-bis l.p. discende, nell'applicazione al caso concreto, il divieto legale di concedere la misura alternativa al condannato, alla quale lo stesso potrebbe invece essere ammesso, per quanto sopra complessivamente esposto, nel caso di accoglimento della sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 58-quater, comma 7-bis l.p., introdotto dall'art. 7, legge n. 251/2005 nella parte in cui prevede il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso. Catanzaro, addi' 2 febbraio 2006 Il Presidente: Liguori Il magistrato di sorveglianza estensore: Bravin 07C0363