N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2006

Ordinanza  emessa  l'8  maggio  2006  dal giudice di pace di Pisa nel
procedimento penale a carico di Bertini Luca ed altri

Reati  e  pene  -  Prescrizione  - Modifiche normative comportanti un
  regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati
  -  Disciplina  transitoria  - Inapplicabilita' delle nuove norme ai
  processi  gia' pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in
  vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del
  dibattimento  - Disparita' di trattamento tra imputati - Violazione
  del  principio  di  ragionevolezza  - Contrasto con il principio di
  retroattivita' della norma penale piu' favorevole.
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.14 del 4-4-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Il  18  aprile  2006  ha  emesso  la seguente ordinanza avente ad
oggetto: Rimessione alla Corte costituzionale del procedimento penale
n. 1592/2002  R.G.N.R.,  nei  confronti  dei  signori  Bertini  Luca,
Bertini  Simone,  Landi Gabriella tutti difesi a fiducia dall'avv. A.
Senese del foro di Pisa, ai quali sono contestati reati di ingiuria e
minacce  ex att. 594 e 612 c.p. proferite nei confronti della signora
Beatrice  Benedetti,  come  da  memoria ex art. 121 c.p.p. depositata
nella cancelleria di questo ufficio in data 5 aprile 2006.
    Osserva  questo giudice che i fatti commessi risalirebbero a data
anteriore a 30 luglio 2002 come da capo d'imputazione e per cui anche
a  tener conto della interruzione, la prescrizione penale di tre anni
e  sei  mesi  sarebbe  avvenuta  nel termine e scaduta dal 30 gennaio
2006.   La   prescrizione  triennale  prevista  dalla  vigente  legge
5 dicembre  2005,  n. 251,  trova  applicazione  per  quelle sanzioni
alternative  a  pene  detentive quali la permanenza domiciliare ed il
lavoro  di  pubblica  utilita'  nella  misura da 6 a 30 giorni per la
prima  e  da  dieci  giorni  a  tre  mesi  per  la  seconda, che sono
concretamente irrogate e comminate dal giudice di pace per i reati di
cui agli artt. 594 e 612 c.p.
    Per  la  citata  legge sulla prescrizione, dall'art. 10, comma 3,
scaturisce  che  le  disposizioni  dell'art. 6 della medesima legge 5
dicembre 2005, n. 251, non si applicano ai processi di primo grado in
cui venga data apertura del dibattimento.
    Va   osservato   pertanto   che   la   suddetta   statuizione  va
concretamente  a ledere il principio della retroattivita' della legge
piu'  favorevole  che  per  rango costituzionale si riferisce solo ai
casi di leggi eccezionali o temporanee.
    Rilievo  pertanto  non  manifestamente  infondato alla stregua di
quanto disposto dai novellati artt. 157, 160 1161 c.p.;
    Altrimenti   viene   introdotta  una  limitazione  ed  un  iniquo
discrimine al principio di natura costituzionale della applicabilita'
della  normativa piu' favorevole, con eccezione dei processi di primo
grado in cui vi e' apertura del dibattimento.
    E  cio'  appare del tutto immotivato ed esiziale perche' viene ad
evidenziare  applicazioni  privilegiate. Cio' appare pertanto in modo
evidente  in  aperto  contrasto con i principi di uguaglianza sanciti
dall'art. 3 della Carta costituzionale.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale, per contrasti
con  gli artt. 3 e 25 Cost. per le 4 applicazioni dell'art. 10, comma
3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui statuisce che le
disposizioni  dell'art.  6  della  medesima legge non si applicano ai
processi   di   primo   grado  in  cui  vi  sia  stata  apertura  del
dibattimento.
    Dispone, conseguentemente, la sospensione del processo in corso.
    Ordina,  la  notificazione della presente ordinanza al p.m., alle
parti  private e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la
sua  comunicazione  ai  Presidenti  della  Camera  dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Dispone,  infine,  la  trasmissione della presente ordinanza alla
Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio e con la prova
delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Pisa, addi' 8 maggio 2006
                    Il giudice di pace: Saracino
07C0402