N. 112 ORDINANZA 19 - 29 marzo 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Accertamenti peritali - Incapacita' processuale dell'imputato - Irreversibilita' - Possibilita' per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacita' a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio della ragionevole durata del processo nonche' del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale e del principio di uguaglianza - Questione priva di rilevanza nel procedimento a quo - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 70. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 111, comma secondo, e 112. Processo penale - Incapacita' processuale dell'imputato - Irreversibilita' - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilita' per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacita' a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - Richiesta di pronuncia in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. pen., art. 71. - Costituzione, art. 111, comma secondo. Processo penale - Incapacita' processuale dell'imputato - Irreversibilita' - Conseguente obbligatoria sospensione del procedimento - Possibilita' per il giudice di emettere sentenza per sopravvenuta incapacita' a partecipare al dibattimento - Mancata previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale nonche' del principio di uguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 71. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 112.(GU n.14 del 4-4-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 20 febbraio 2006 dal Tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di G.B., iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2006; Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo; Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 20 febbraio 2006 e pervenuta a questa Corte il 10 giugno 2006, il Tribunale di Latina in composizione collegiale, chiamato a pronunciarsi in sede dibattimentale sulla responsabilita' penale di un imputato colpito da infermita' mentale, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione; che, premette il giudice a quo, l'infermita' mentale dell'imputato e' stata accertata tramite perizia ed e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo; che essa, aggiunge il rimettente, e' inoltre «cronica e non transeunte», vale a dire non superabile con il decorso del tempo; che in tali condizioni, prosegue il Tribunale di Latina, le norme censurate impongono di sospendere il processo con ordinanza, e di rinnovare ogni sei mesi gli accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato, senza stabilire invece che si debba «emettere sentenza per sopravvenuta incapacita' a partecipare attivamente al dibattimento»; che tale omissione normativa pare al giudice a quo in contrasto anzitutto con gli artt. 24, 111 e 112 della Costituzione, poiche' consentirebbe una «durata illimitata» del processo penale, che, viceversa, dovrebbe concludersi «in tempi ragionevoli», per di piu' sospendendo il corso della prescrizione; che essa verrebbe percio' a confliggere con lo stesso esercizio del diritto di difesa e comunque con la garanzia costituzionale di ragionevole durata del processo, vanificando la propria ratio, «dettata a tutela dell'imputato»; che, in secondo luogo, le norme oggetto di censura violerebbero l'art. 3 della Costituzione, poiche' equiparerebbero irragionevolmente «due situazioni ontologicamente diverse», quali gli effetti dell'infermita' mentale «cronica» e di quella «transeunte»; che la soluzione costituzionalmente obbligata per superare tale dedotta illegittimita' costituzionale consisterebbe, conclude il rimettente, nel «consentire al giudice di emettere sentenza (...) meramente processuale e non produttiva di effetti preclusivi compresi quelli di cui all'art. 649 cod. proc. pen.». Considerato che il Tribunale di Latina dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimita' costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui essi impongono al giudice di sospendere il procedimento penale, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per infermita' mentale, anziche' di pronunciare sentenza «meramente processuale» e «non produttiva di effetti preclusivi»; che la questione avente ad oggetto l'art. 70 cod. proc. pen. e' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiche' tale disposizione, che si limita a disciplinare gli «accertamenti sulla capacita' dell'imputato», anteriori e prodromici all'eventuale adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento, e' gia' stata applicata dal giudice a quo, che infatti dichiara di avere preliminarmente accertato l'infermita' mentale dell'imputato, tramite perizia psichiatrica; che, quanto alla questione concernente l'art. 71 cod. proc. pen., il rimettente lamenta anzitutto che la sospensione del procedimento lede la garanzia costituzionale della ragionevole durata del processo, assicurata dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nonche' il diritto di difesa dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) e il principio di obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della Costituzione); che, quale soluzione ritenuta costituzionalmente obbligata, il giudice a quo invoca l'introduzione, da parte di questa Corte, di una regola processuale alternativa e sostitutiva di quella vigente, consistente nella pronuncia di una non meglio precisata sentenza dotata di effetti «meramente processuali»; che analoga questione di costituzionalita', cosi' sollevata con riguardo all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 33 del 2003, ove si e' rilevato che un intervento di tal natura, «oltre a rientrare, quanto a casi e disciplina, nella esclusiva sfera della discrezionalita' legislativa», «riverbererebbe i suoi effetti anche sul piano del decorso dei termini di prescrizione del reato», «cosi' vanificando l'eventuale futura "ripresa" del procedimento, ove, in ipotesi risultasse errata la prognosi di irreversibilita' della incapacita' processuale dell'imputato» (si veda anche l'ordinanza n. 298 del 1991); che questa Corte ha parimenti gia' ritenuta non fondata analoga questione, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, affermando che non e' «ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non e' in grado di difendersi», poiche' «fra il diritto di essere giudicato (che non esclude che all'esito del giudizio venga pronunciata condanna) e il diritto di autodifendersi deve, infatti, ritenersi prevalente quest'ultimo» (sentenza n. 281 del 1995); che questa Corte ha in tale sentenza ritenuto altresi' che «non appare vulnerato neppure il principio di obbligatorieta' dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, terzo comma, del codice di procedura penale, l'esercizio dell'azione penale e' solo sospeso a tutela del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa»; che, infine, il rimettente ritiene violato l'art. 3 della Costituzione, poiche' la norma denunciata equiparerebbe «due situazioni ontologicamente diverse», quali l'infermita' mentale «cronica» e quella «transeunte»; che, viceversa, tale assimilazione appare del tutto corrispondente alla ratio sottesa all'art. 70 cod. proc. pen., posto che in entrambe le ipotesi l'imputato si trova menomato, fino a che perdura immutata l'infermita' di mente, nella propria «liberta' di autodeterminazione» (sentenza n. 281 del 1995 cit.), coessenziale all'esercizio del diritto di difesa, sicche' il legislatore ha ritenuto di prevedere la sospensione del procedimento; che, pertanto, anche tale questione appare manifestamente infondata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007. Il cancelliere:Fruscella 07C0409