N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2006

Ordinanza  emessa  il  20  settembre  2006  dalla Corte di appello di
Torino nel procedimento penale a carico di Mostafa' Mohammed.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
  pubblico  ministero  di  proporre  appello  contro  le  sentenze di
  proscioglimento   -   Preclusione,   salvo  nelle  ipotesi  di  cui
  all'articolo 603,   comma 2,  se  la  nuova  prova  e'  decisiva  -
  Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore
  della  novella  -  Lesione  del  principio di parita' delle parti -
  Contrasto   con  il  principio  di  ragionevolezza  -  Lesione  del
  principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale.
- Codice  di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1,
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
  art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111, 112.
(GU n.14 del 4-4-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Vista  l'eccezione  di  legittimita' costituzionale sollevata dal
p.g.  d'udienza dell'art. 593 c.p.p. cosi' come novellato dalla legge
20  febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui limita l'appello del p.m.
contro  le  sentenze  di  proscioglimento alle ipotesi di cui all'at.
603, comma secondo c.p.p., nonche' dell'art. 10, comma secondo stessa
legge, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;
    La  Corte  osserva il testo dell'art. 593 c.p.p. cosi' come sopra
novellato  appare  in  contrasto  innanzitutto  con  il  principio di
parita'  della  parti  (art. 111  Cost.)  per effetto dell'introdotta
preclusione  all'appello  del  p.m.,  il p.m. stesso viene ridotto al
ruolo  di  mero  promotore dell'azione penale con potere estremamente
limitato  di  incidere  sulla  vicenda processuale penale quando essa
volga  alla  negazione  dell'accusa  mentre  nell'architettura  della
delega  per  l'emanazione  del  nuovo  c.p.p.  il  ruolo  del p.m. e'
identificato non come «accusatore», ma come organo di giustizia (cfr.
Direttiva 37, sentenza n. 88/2001 della Corte costituzionale).
    La   «finalita'   di  giustizia»  risulterebbe  irrimediabilmente
frustrata  se la presenza obbligatoria del p.m., stabilita' ex lege a
pena di nullita', si riducesse a vana perorazione, potendo il giudice
disattendere  le tesi di accusa senza esporsi a censure se non quelle
estremamente  limitate,  della  sopravvenienza  di  nuove  prove, e a
quelle  del  ricorso  per  cassazione  (mentre nessun limite incontra
l'appello dell'imputato quando la sentenza sia a lui favorevole).
    Appare  altresi' palesemente irrazionale (art. 3 Cost) un sistema
che  riconosce  al  p.m. il potere di appellare contro le sentenze di
condanna  se  ritenute  troppo  miti rispetto alla gravita' del fatto
contestato,  negandogli  al  contrario  il potere di proporre appello
contro  le pronunce assolutorie, persino se, eventualmente, del tutto
ingiustificate   alla   luce  delle  prove  gia'  acquisite  e  delle
circostanze  in  fatto  ed  in  diritto  gia'  emerse  dagli atti del
giudizio.   Ulteriore   profilo   di  incostituzionalita'  del  testo
novellato    dell'art. 593   c.p.p.   discende   dal   principio   di
obbligatorieta'  dell'azione  penale  (art. 112 Cost.) trattandosi di
precetto  da  riferire  proprio  al  p.m.  come  all'organo a cui gli
artt. 73  e 74 ord. giud. conferiscono le attribuzioni di repressione
dei  reati  e  di  tutela della collettivita' dalle aggressioni della
criminalita'.
    L'appello  contro  le  sentenze  di  assoluzione dell'imputato, a
torto  o a ragione ritenuto penalmente responsabile dal p.m., si pone
e  si  estrinseca  come  inequivoca espressione del potere-dovere del
p.m.  di  appellare  in vista delle attribuzioni ordinamentali di cui
sopra (cfr. sentenza n. 280/1995 Corte cost.).
    La  rilevanza della questione proposta e' altresi' incontestabile
perche'    dal    suo   accoglimento   deriverebbe   l'ammissibilita'
dell'appello  qui  proposto  dal p.m., che il nuovo testo legislativo
esclude.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   non   manifesta   infondatezza   e  la  rilevanza
dell'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale sollevata dal p.g.
d'udienza;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti  ed  al  p.g.,  al  Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  nella  camera di consiglio della IV sezione penale
della Corte di appello.
        Torino, addi' 20 settembre 2006
                      Il Presidente: Strazzuso
Il consigliere relatore: Poppa
07C0418