N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2006

Ordinanza  emessa  il  23  marzo  2006  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di  Parma  sul  ricorso  proposto da Azzoni Mario contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Non  deducibilita'  ai  fini  della  determinazione  del reddito
  imponibile  IRPEF  -  Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su
  istanza  di rimborso di IRPEF asseritamente non dovuta - Denunciata
  lesione del principio di capacita' contributiva.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.
(GU n.14 del 4-4-2007 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 592/05, depositato
il 26 aprile 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998,
1999,  2000,  2001,  2002  e  2003,  contro Agenzia Entrate - Ufficio
Parma, proposto dal ricorrente Azzoni Mario, via Zaccarini, 3 - 43100
Parma, difeso da Zambello Giuseppe, s.da Zarotto, 86/A - 43100 Parma.

                              F a t t o

    Con  il  ricorso  in  oggetto  Azzoni  Mario,  socio al 30% della
societa'  «G  &  G.R.  di  Azioni  Mario  e  C.» S.n.c., come in atti
rappresentato  e  difeso,  ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi
sull'istanza  di  rimborso  dell'imposta  IRPEF  versata per gli anni
1998,  1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 chiedendone l'annullamento per i
seguenti motivi.
    La  difesa  ricorrente  eccepisce,  con articolata argomentazione
difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEF
versate  e  di  cui  ha  chiesto  il  rimborso,  sono  la conseguenza
dell'impossibilita'   di   dedurre  fiscalmente  l'IRAP  dal  reddito
imponibile ai fini IRPEF.
    In  altri  termini, poiche' l'IRAP si applica sul valore aggiunto
determinato  dalla  differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie
di  costi  indeducibii, la difesa ricorrente ritiene che si configuri
una lesione dell'art. 53 Cost. atteso che si puo' avere un versamento
d'imposta  IRPEF  su un reddito inesistente e poiche' l'IRAP non puo'
essere  detratta  dalla  base  imponibile  ai fini IRPEF quest'ultima
imposta  finisce  per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando
il pagamento di un imposta su di un'altra imposta.
    La  ricorrente  chiede  pertanto  che,  ritenuta  rilevante e non
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale  dell'IRAP  in  relazione  all'art.  53  Cost., questo
Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.
    Con  atto in data 16 maggio 2005, si e' ritualmente costituito in
giudizio  l'ufficio  resistente  eccependo,  in  via  preliminare  ed
assorbente,  l'inammissibilita',  dell'istanza  di rimborso IRPEF per
cui  e'  processo  per  intervenuta  decadenza  ex art. 38 del d.P.R.
n. 602/1973,  relativamente  al  rimborso  dei  versamenti effettuati
antecedentemente  il quarantottesimo mese dalla notifica dell'istanza
stessa.

                            D i r i t t o

    Questo  Collegio  ritiene  che  la  questione  di  illegittimita'
costituzionale  sollevata  dalla  difesa ricorrente per contrasto del
secondo   comma   dell'art.   1  del  d.lgs.  n. 446/1997  istitutivo
dell'IRAP,  che  prevede  l'indeducibilita'  dell'imposta  dalla base
imponibile  ai  fini  IRPEF,  con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    Quanto  alla  rilevanza,  la stessa era stata esclusa dalla Corte
costituzionale  con  sentenza  n. 156/2001,  in quanto la materia del
contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto
l'istanza di rimborso di un acconto IRAP.
    La fattispecie per cui e' l'odierno processo, viceversa, verte su
di un'istanza di rimborso dell'IRPEF e pertanto non si puo' negare la
rilevanza,   ai   fini  decisori,  della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata dal ricorrente.
    Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di
legittimita'  costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione
non sia manifestamente infondata.
    Infatti,  l'indeducibilita'  dell'IRAP  dalla  base imponibile ai
fini IRPEF del socio, confligge, con tutta evidenza, con il principio
di  capacita'  contributiva  espresso  dall'art.  53 Cost. atteso che
l'IRPEF  finisce  per  gravare,  non  gia'  su  di un reddito netto e
realmente  indicativo  della  capacita' contributiva, bensi' su di un
reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto
della mancata deduzione dell'IRAP gia' versata.
    Cio'   che  peraltro,  venendo  a  determinare  una  duplicazione
d'imposta,  atteso  che  l'imposta IRPEF viene ad essere pagata anche
sull'imposta    IRAP,   confligge   anche   con   il   principio   di
ragionevolezza.
                              P. Q. M.
    Sospende il presente giudizio e contestualmente;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  segreteria  per la notifica della presente ordinanza
alle  parti  in  causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la
comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
        Cosi' deciso in Parma, il 20 febbraio 2006
                        Il Presidente: Liveri
Il relatore: Volpi
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