ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2007 

Autorizzazione  alla  Converium  Italia - Rappresentanza generale per
l'Italia   della   Converium  Rückversicherung  AG.,  in  Milano,  ad
estendere  l'esercizio  dell'attivita'  riassicurativa  nel  ramo 16.
Perdite  pecuniarie  di vario genere, di cui all'articolo 2, comma 3,
del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n.
2512).
(GU n.79 del 4-4-2007)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 concernente
il  codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
comma 4, del medesimo decreto;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP n. 1992 del 13 dicembre 2001 con il
quale  Converium  Italia - Rappresentanza generale per l'Italia della
Converium  Rückversicherung AG. (gia' Zürich Rückversicherung AG.) e'
stata  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'  riassicurativa  in
tutti i rami vita e nei rami infortuni e malattia;
  Vista l'istanza del 6 dicembre 2006 con la quale Converium Italia -
Rappresentanza Generale per l'italia della Converium Rückversicherung
AG.,  con  sede  in  Milano,  ha  chiesto  di  essere  autorizzata ad
estendere  l'esercizio  dell'attivita'  riassicurativa  nel  ramo 16.
Perdite pecuniarie di vario genere;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 5 marzo
2007;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentati da Converium Italia - Rappresentanza Generale per l'Italia
della   Converium   Rückversicherung  AG.  soddisfano  le  condizioni
indicate nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del
13 febbraio 1959, n. 449;
  Vista  la  delibera  con  la  quale  il consiglio dell'ISVAP, nella
seduta  del  27 marzo  2007,  ha espresso parere favorevole in ordine
alla citata istanza;
                              Dispone:
  La  Converium  Italia  - Rappresentanza generale per l'Italia della
Converium  Rückversicherung  AG.  con sede in Milano, Viale Majno, n.
15,   e'   autorizzata   ad   estendere   l'esercizio  dell'attivita'
riassicurativa  nel  ramo  16. Perdite pecuniarie di vario genere, di
cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita'.
    Roma, 28 marzo 2007
                                              Il presidente: Giannini