AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2007 

Disciplina  dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati
e  le  notizie  relative alle minusvalenze e alle differenze negative
indicate all'articolo 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, come previsto dall'articolo 5-quinquies,
comma 3,  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
(GU n.86 del 13-4-2007)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, di
cui  all'art.  109,  comma 3-bis,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006,
di  ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni
su  azioni  o  altri  titoli  negoziati,  anche  a  seguito  di  piu'
operazioni,   in   mercati   regolamentati   italiani  o  esteri,  il
contribuente  comunica  i  dati  e  le  notizie  di cui al successivo
comma 3  alla  Direzione regionale competente in relazione al proprio
domicilio fiscale mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio
postale in plico raccomandato e con avviso di ricevimento.
  2.  La  comunicazione, redatta in carta libera, e' effettuata entro
quarantacinque giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
dei  redditi  relativa  al  periodo  d'imposta nel corso del quale le
minusvalenze  e  le  differenze negative di cui al comma 1 sono state
realizzate.  La  comunicazione  si  intende effettuata all'atto della
consegna  o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione
tardiva si considera omessa.
  3. La comunicazione deve contenere:
    a) i   dati   identificativi,   il  domicilio  fiscale,  la  sede
dell'amministrazione  e  il codice fiscale del contribuente e del suo
legale rappresentante;
    b) l'elenco,  in  ordine cronologico, degli atti di disposizione,
raggruppati  per  tipo  di  azione  o  titolo,  con  indicazione, per
ciascuno degli atti stessi, dei seguenti dati ed informazioni:
      - data dell'atto di disposizione;
      - azione o titolo quotato oggetto di disposizione;
      - classificazione   dell'azione   o   titolo   quotato  tra  le
immobilizzazioni o l'attivo circolante e data di sua prima iscrizione
in  bilancio,  intendendosi  per  tale  la  data  della operazione di
acquisizione;
      - numero   delle   azioni  o  dei  titoli  quotati  oggetto  di
disposizione;
      - tipologia dell'atto realizzativo;
      - corrispettivo  complessivo percepito per effetto dell'atto di
disposizione;
      - ammontare della minusvalenza o della differenza realizzata;
      - dati identificativi della controparte;
    ovvero
      l'anzianita'  dei titoli ceduti nonche' l'importo dei dividendi
percepiti  in relazione a questi ultimi nei trentasei mesi precedenti
il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per
la  movimentazione  e la valutazione del proprio magazzino titoli non
preveda  la  memorizzazione  delle  date  di  acquisto  dei titoli in
portafoglio;
    c) l'indicazione  del domicilio del contribuente o dell'eventuale
domiciliatario  presso  il  quale  devono essere effettuate eventuali
comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate;
    d) la   sottoscrizione   del   contribuente   o  del  suo  legale
rappresentante.
  4.  In  caso  di  comunicazione  omessa,  incompleta o infedele, le
minusvalenze  e  la  differenze  negative realizzate sono fiscalmente
indeducibili.
  5.  In  caso  di  avvenuta  presentazione  della  dichiarazione dei
redditi  prima  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente  provvedimento,  la  comunicazione  di  cui  al comma 1 deve
essere  effettuata,  con  le  modalita'  previste  al  comma 2, entro
sessanta giorni dalla data della predetta pubblicazione.
  6.  Relativamente  alle  minusvalenze  e  alle  differenze negative
realizzate antecedentemente al 1° gennaio 2006, nei periodi d'imposta
a  partire  da quello in cui si applicano le disposizioni del decreto
legislativo  12 dicembre  2003, n. 344, la comunicazione prevista nei
precedenti  punti  e'  inoltrata,  per  ciascuno dei predetti periodi
d'imposta, entro il termine di cui al punto 2 ovvero entro il termine
di  cui  al  punto 5 del presente provvedimento, coerentemente con le
ipotesi ivi previste.
                            Motivazioni.
  L'art.  5-quinquies,  comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005,
n.  203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito
che  il  contribuente comunichi all'Agenzia delle entrate i dati e le
notizie  relative  alle  minusvalenze  e  alle  differenze  negative,
indicate all'art. 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  di  ammontare superiore a cinquantamila
euro,  derivanti  da  operazioni  su azioni o altri titoli negoziati,
anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani
o  esteri  e  realizzate  a  decorrere  dal  periodo d'imposta cui si
applicano  le  disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344.
  Con  la  medesima  norma  e' previsto che il Direttore dell'Agenzia
delle  entrate emani apposito provvedimento per stabilire i dati e le
notizie  oggetto  di  comunicazione, nonche' le procedure e i termini
della stessa.
  Cio'  al  fine di consentire l'accertamento della conformita' delle
operazioni  con  le  disposizioni  dell'art.  37-bis  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Si riportano i riferimenti normativi del provvedimento.
              Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
                      Normativa di riferimento.
  Art.  5-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  Art.   37-bis   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
    Roma, 29 marzo 2007
                                    Il direttore dell'agenzia: Romano