Disposizioni di vigilanza
Nel 2006 la Banca d'Italia ha avviato una revisione della
disciplina di vigilanza applicabile alle banche, allo scopo di
eliminare istituti non armonizzati, contenere gli oneri a carico dei
destinatari, semplificare e razionalizzare l'attivita' di
supervisione. In coerenza con tale impostazione, il presente
provvedimento reca disposizioni che modificano:
1) la procedura di accertamento delle modifiche statutarie;
2) l'apertura di succursali di banche e i relativi obblighi
informativi.
Gli interventi sui profili procedurali tengono anche conto delle
innovazioni che hanno recentemente riguardato l'assetto delle
competenze decisionali nella Banca d'Italia.
1. Modificazioni dello statuto.
1.1. Il procedimento di accertamento sulle modificazioni
statutarie delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo,
disciplinato dalla Circ. n. 229 (Titolo III, Cap. 1, Sez. II, parr. 1
e 2) e da altre successive disposizioni (1), si articola in due fasi:
la prima, soltanto eventuale, consiste in una informativa
preventiva sui progetti di modificazione aventi a oggetto aspetti
specificamente rilevanti per le valutazioni di vigilanza, da rendere
entro breve tempo dalla deliberazione del progetto da parte
dell'organo amministrativo e comunque prima dell'approvazione dello
stesso da parte dell'assemblea dei soci; sulla base di tale
comunicazione la Banca d'Italia puo' formulare osservazioni, che
devono essere valutate dall'organo amministrativo prima che il
progetto sia sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
la seconda, necessaria per tutte le modifiche, e' avviata
successivamente a detta assemblea con la comunicazione alla Banca
d'Italia del verbale nel quale sono contenute le modificazioni
apportate; in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con
il rilascio (entro novanta giorni dal ricevimento della
documentazione) di un provvedimento «di accertamento», necessario per
dar corso all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese
(cfr. art. 56, comma 2, TUB).
1.2. Cio' premesso, le richiamate disposizioni vengono modificate
nel senso di anticipare il rilascio del provvedimento di accertamento
alla fase anteriore alla deliberazione assembleare, sulla base del
progetto di modificazione dello statuto comunicato preventivamente
alla Banca d'Italia. Tale procedura riguarda tutte le modificazioni
statutarie (2) e non solo quelle per le quali le previgenti
Istruzioni stabilivano l'obbligo di informativa preventiva.
La Banca d'Italia, ove accerti che le modificazioni statutarie
proposte non contrastano con una sana e prudente gestione, rilascia
il citato provvedimento entro novanta giorni dalla ricezione della
comunicazione effettuata dalla banca, condizionandone l'efficacia
alla conformita' delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci
al progetto esaminato e alle eventuali osservazioni formulate dalla
stessa Banca d'Italia all'esito dell'esame (3).
Detta verifica di conformita' - che rientra nella competenza
primaria del notaio incaricato degli adempimenti pubblicitari - sara'
effettuata anche dalla Filiale della Banca d'Italia (4) al fine di
segnalare all'azienda interessata eventuali difformita'; se
richieste, le Filiali potranno rilasciare un'attestazione di
conformita' in tal senso.
Restano invariate le modalita' di rilascio del parere vincolante
della Banca d'Italia nel caso di provvedimenti di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
Le modificazioni statutarie di banche di credito cooperativo in
linea con gli «statuti tipo esaminati dalla Banca d'Italia - e da
intendersi valutati, in via preventiva e generale, come non
contrastanti con le esigenze di sana e prudente gestione ai sensi
dell'art. 56 TUB - sono soggette soltanto ad una attestazione di
conformita' successiva alla deliberazione assembleare.
2. Succursali di banche.
2.1. La disciplina in materia di succursali di banche e societa'
finanziarie, contenuta nel Titolo III, Cap. 2, della Circ. n. 229
(5), prevede che l'iniziativa di apertura di una nuova dipendenza sia
comunicata (attraverso il modello 3 SIOTEC) (6) alla Banca d'Italia,
la quale puo', entro novanta giorni, sospenderne l'attuazione per
motivi attinenti all'adeguatezza organizzativa o della situazione
finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del relativo
gruppo bancario. In mancanza di sospensione, la banca puo' dar corso
all'apertura della dipendenza, che deve essere effettuata entro
dodici mesi. L'inizio dell'attivita', la chiusura e le rettifiche di
dati gia' trasmessi sono oggetto di specifiche segnalazioni alla
Banca d'Italia (7).
L'evoluzione dei canali distributivi delle banche e lo sviluppo
dei sistemi aziendali di gestione e controllo dei rischi inducono a
modificare la disciplina dell'apertura di succursali in un'ottica di
razionalizzazione degli adempimenti e di sostanziale liberalizzazione
dell'attivita' (8).
Sotto il profilo procedurale, viene rivista l'impostazione delle
attuali istruzioni basata su un procedimento di tipo autorizzativo e
su meccanismi di «silenzioassenso» (9); secondo le presenti
disposizioni, infatti, le banche possono liberamente dar corso alle
iniziative di espansione territoriale alla data prevista, fermo il
potere della Banca d'Italia di avviare d'ufficio - ove nel corso del
processo di analisi delle situazioni aziendali rilevi profili di
problematicita' - un procedimento diretto a vietare l'apertura di una
o piu' succursali (10).
2.2. In particolare, la comunicazione dell'apertura di nuove
succursali da parte delle banche e delle societa' capogruppo puo'
essere effettuata secondo una delle seguenti modalita'.
a) Progetto di sviluppo territoriale.
Le strategie di espansione territoriale dell'azienda sono
illustrate in un «progetto di sviluppo territoriale», nell'ambito del
quale sono puntualmente indicate le determinazioni concernenti
l'apertura di nuove succursali e le altre modifiche della rete
territoriale. Il «progetto» e' approvato dall'organo amministrativo
della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, della
capogruppo e contiene un'illustrazione dei riflessi delle iniziative
programmate sulla situazione tecnica.
I «progetti» sono predisposti in una logica di programmazione
dello sviluppo della rete territoriale, su orizzonti temporali di
norma non superiori a due anni e sono comunicati (11) alla Banca
d'Italia almeno novanta giorni prima della data prevista per l'avvio
della realizzazione della prima delle iniziative in esso descritte.
Con il medesimo anticipo devono essere comunicate anche le eventuali
variazioni e integrazioni decise nel corso dell'esecuzione del
progetto.
In sede di presentazione del «progetto» non dovra' essere
trasmesso il modello 3 SIOTEC; quest'ultimo sara' inviato, al fine di
fornire alla Vigilanza un quadro informativo aggiornato
sull'articolazione territoriale delle banche, esclusivamente per
segnalare in via successiva le avvenute aperture, chiusure e
rettifiche relative a succursali e uffici di rappresentanza (12).
b) Comunicazione specifica.
Le banche e i gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia la
decisione di apertura di una o piu' succursali, utilizzando il mod. 3
SIOTEC per la comunicazione preventiva secondo quanto previsto dalla
Circ. n. 229 (13); la comunicazione deve essere effettuata almeno
novanta giorni prima della data prevista per la realizzazione
dell'iniziativa. La comunicazione specifica risulta indicata per
l'apertura di singole dipendenze al di fuori di un «progetto» come
definito sub a).
In relazione alla diversa ampiezza e complessita', la modalita'
sub a) appare particolarmente idonea per le banche e i gruppi bancari
di grandi e medie dimensioni o caratterizzati da un'operativita'
diversificata; la soluzione sub b) si attaglia maggiormente alle
esigenze delle banche di minori dimensioni e ad operativita'
tradizionale (in particolare, alle banche di credito cooperativo),
che accompagnano la comunicazione con una relazione - approvata
dall'organo amministrativo della banca o, per le banche appartenenti
a un gruppo bancario, della capogruppo - illustrativa degli impatti
dell'iniziativa sulla situazione finanziaria, economica e
patrimoniale della banca (14). Ciascun intermediario puo' comunque
optare per la modalita' ritenuta piu' idonea alle proprie specifiche
esigenze.
Le banche non appartenenti a gruppi bancari operanti da meno di
due anni potranno procedere all'apertura di succursali in coerenza
con quanto indicato nel programma di attivita' esaminato dalla Banca
d'Italia in sede di autorizzazione all'attivita' bancaria; l'apertura
delle succursali indicate nel programma sara' comunicata in via
successiva con modello 3 SIOTEC.
2.3. Le iniziative di ampliamento della rete territoriale
costituiscono parte integrante delle strategie aziendali. La Banca
d'Italia esamina i relativi progetti e comunicazioni, di cui alle
presenti disposizioni, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di
analisi tecnica dei soggetti vigilati e verifichera', nel quadro del
processo di valutazione e revisione prudenziale (SREP), completezza e
accuratezza dell'autovalutazione effettuata dalle banche e dai gruppi
bancari.
La Banca d'Italia, qualora nel corso del processo di analisi
delle situazioni aziendali rilevi profili di problematicita', avvia
d'ufficio un procedimento diretto a vietare, ai sensi dell'art. 15
del testo unico bancario, lo stabilimento di una o piu' succursali.
Tale procedimento si conclude entro sessanta giorni; l'unita'
organizzativa responsabile e' il Servizio vigilanza sugli Enti
creditizi (15).
Resta fermo il potere della Banca d'Italia di adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici riguardanti anche la
restrizione della struttura territoriale ai sensi degli articoli 53,
comma 3, lettera d), e 67, comma 2-ter, del testo unico bancario.
2.4. Per quanto concerne l'apertura di sedi distaccate da parte
di banche di credito cooperativo, i relativi adempimenti procedurali
vengono razionalizzati al fine di coordinare, nell'ambito del
medesimo procedimento, le valutazioni inerenti l'adeguatezza delle
strutture organizzative e della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale della banca ai sensi dell'art. 15 del TUB con
l'accertamento della conformita' della connessa modifica statutaria
al criterio di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del
TUB.
L'apertura delle sedi distaccate - consentita in presenza dei
requisiti previsti dal Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, paragrafo 4 della
Circ. n. 229 - viene comunicata preventivamente alla Banca d'Italia
con apposita istanza, corredata da una relazione dell'organo
amministrativo che illustra gli impatti dell'iniziativa sulla
situazione economico-patrimoniale e sull'assetto organizzativo della
banca, nonche' dall'elenco degli aspiranti soci e dal progetto di
modifica dello statuto. La Banca d'Italia valuta l'iniziativa di
espansione territoriale sia ai sensi dell'art. 15 del TUB sia ai fini
dell'accertamento di cui all'art. 56 del medesimo Testo unico. Il
relativo provvedimento viene rilasciato entro novanta giorni dalla
ricezione della comunicazione effettuata dalla banca, secondo le
modalita' di cui al paragrafo 1 delle presenti disposizioni; l'unita'
organizzativa responsabile e' il Servizio vigilanza sugli Enti
creditizi.
Le presenti disposizioni sostituiscono, per l'apertura in Italia
di succursali da parte di banche italiane, le istruzioni contenute
nel Titolo III, Cap. 2, Sez. II, parr. 1 e 4 (16) della Circ. n. 229
e, per quanto concerne l'apertura di sedi distaccate da parte di
banche di credito cooperativo, l'ultimo capoverso del paragrafo 4 del
Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, della stessa Circolare.
Resta fermo quanto previsto dalla Circ. n. 229 in materia di
apertura di succursali di banche italiane in Paesi comunitari ed
extracomunitari, nonche' di apertura di succursali in Italia da parte
di banche e societa' finanziarie comunitarie e di autorizzazione
all'insediamento di succursali da parte delle banche extracomunitarie
gia' insediate in Italia.
In via transitoria, si fa presente che le modificazioni
statutarie e l'apertura di nuove dipendenze gia' comunicate alla
Banca d'Italia in data anteriore alle presenti disposizioni rimangono
soggette alla disciplina previgente di cui alla Circ. n. 229.
Roma, 21 marzo 2007
Il Governatore: Draghi