N. 310 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2006
Ordinanza emessa il 14 aprile 2006 dal giudice di pace di Castrovillari nel procedimento civile promosso da Giorgio Umberto contro Prefettura di Cosenza Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparita' di trattamento e della sproporzione tra violazione e corrispondente sanzione - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi alla proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171, come modificato dall'art. 213, comma 2-sexies, della legge 17 agosto 2005, n. 168 [recte: Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 171, come modificato dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 42.(GU n.18 del 9-5-2007 )
IL GIUDICE DI PACE R i t e n u t o i n f a t t o Nel giudizio, iscritto al n. 529/c/05 R.G., introdotto con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981, depositato in data 13 dicembre 2005, Giorgio Umberto, nella qualita' di proprietario del motociclo Yamaha 180 tg. CP04107, proponeva opposizione al verbale di contestazione n. 51855319, redatto in data 3 novembre 2005 dai Carabinieri di Castrovillari, con il quale veniva inflitto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di Euro 68,00 nonche' disposta la decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida ed il sequestro amministrativo del motociclo perche' esso opponente circolava senza indossare il casco protettivo, con violazione dell'art. 171, comma 1 e 2, c.d.s., per come contestato nel verbale impugnato. Il ricorrente, pur non opponendosi nel merito alla infrazione contestatagli, impugnava comunque la sanzione accessoria della confisca del motociclo disposta nel richiamato verbale, sollevando in via preliminare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171 c.d.s., cosi' come modificato dalla legge n. 168/2005, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, chiedendo pertanto che il giudice adito, previa sospensione del giudizio, rimettesse gli atti alla Corte costituzionale, investendo essa Corte della decisione sulla proposta eccezione di incostituzionalita' cosi' come formulata. All'udienza del 28 marzo 2006, fissata per la comparizione delle parti, presente il solo difensore dell'opponente, avv. Leonardo Stasi, e non avendo la Prefettura di Cosenza svolto attivita' difensiva ne' provveduto al deposito della documentazione ex art. 23, secondo comma, legge n. 689/1981, questo giudice riservava la decisione sulla eccepita incostituzionalita' dell'art. 171 c.d.s. Indi, in accoglimento della sollevata questione di incostituzionalita', con separata ordinanza il procedimento veniva sospeso ed ordinato il dissequestro del motociclo in via provvisoria, salvo l'esito del giudizio promosso dinanzi alla Corte costituzionale. C o n s i d e r a i n d i r i t t o La confisca, disciplinata in via generale dagli artt. 20 e 21 legge n. 689/1981, e' prevista quale sanzione affittiva accessoria avente natura di misura di sicurezza patrimoniale, anche se ad essa viene riconosciuta una funzione preventivo-repressiva, con effetti di incidenza sul patrimonio che richiama, per certi versi, il depauperamento conseguente alla corresponsione delle sanzioni pecuniarie. La legge n. 168/2005, di conversione del d.l. n. 115/2005, ha esteso la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli a varie ipotesi di infrazioni al c.d.s., tra le quali quella prevista dall'art. 171 c.d.s. - guida del motociclo senza uso del casco protettivo - e nelle ipotesi in cui la violazione sia finalizzata alla commissione di un reato. Ritiene questo giudice di pace che la sanzione accessoria della confisca obbligatoria prevista dall'art. 171 c.d.s., cosi' come modificato dall'art. 213, comma 2-sexies, legge n. 168/2005, contrasta con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparita' di trattamento realizzata, a parita' di gravita' della violazione commessa, tra automobilisti e motociclisti, atteso che la sanzione accessoria della confisca risulta prevista in relazione a violazioni compiute a bordo di motocicli e non anche per altre violazioni analoghe commesse con altri mezzi di circolazione. Risulta da tanto che, in materia di circolazione stradale, nelle ipotesi di violazioni disciplinate da norme aventi la medesima ratio - guida di autoveicolo senza utilizzo delle cinture di sicurezza - la privazione della disponibilita' del mezzo viene disposta solo se trattasi di motociclo e non gia' di autoveicolo. Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione si ritiene ravvisarsi anche sotto l'ulteriore profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, costituendo la confisca obbligatoria del motociclo oltremodo gravosa ed affittiva, quale misura accessoria, in relazione alla condotta sanzionata dalla norma - guida di motociclo senza utilizzo del casco -. In proposito, l'adita Corte costituzionale ha piu' volte auspicato la necessita' di rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento (Corte costituzionale n. 349/1997 - 435/1997). Ritiene altresi' questo giudice di pace che l'art. 171 c.d.s., come modificato dalla legge n. 168/2005, sia in palese contrasto con l'art. 42 della Costituzione per l'illegittima compromissione del diritto di proprieta' dell'individuo garantito dalla norma costituzionale richiamata, non rispettando l'eccezionalita' dello strumento di confisca che limita il diritto fondamentale di proprieta' privata e risultando la scelta normativa quale espressione di un uso distorto della discrezionalita', in contrasto con il canone della ragionevolezza imposto al Legislatore. A tal fine si rileva che l'art. 20, legge n. 689/1981 ha previsto una confisca obbligatoria ed una confisca facoltativa in relazione alle diverse ipotesi di violazione, cui la sanzione accessoria consegue, operando in tal modo una diversa incidenza della misura accessoria affittiva in relazione alla gravita' della violazione commessa. Ritenuto dunque che il giudizio in opposizione proposto da Giorgio Umberto non possa essere definito nel merito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171 c.d.s., cosi' come modificato dall'art. 213, comma 2-sexies, legge n. 168/2005. Ritenuta altresi' la rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 171 c.d.s., cosi' come modificato dall'art. 213, comma 2-sexies, legge n. 169/2005, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere la violazione prevista dall'art. 171 c.d.s.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171 c.d.s., come modificato dall'art. 213, comma 2-sexies, legge n. 168/2005 per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; Sospende il giudizio iscritto al n. 529/c/05 R.G.; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Castrovillari, addi' 11 aprile 2006 Il giudice di pace: Passarelli 07C0572