N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  30  aprile  2007  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Paesaggio  (tutela  del)  -  Norme  della Regione Piemonte - Parchi e
  riserve  naturali  - Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura -
  Piano  d'area  -  Attribuzione  della valenza anche di piano per la
  salvaguardia  del  paesaggio  del territorio del Parco agli effetti
  dell'art. 143   del   d.lgs.  42/2004  e  dell'art. 2  della  legge
  regionale  n. 20/1989  - Ricorso del Governo - Lamentata attrazione
  della  pianificazione  del  paesaggio nell'ambito del sistema della
  pianificazione  del  territorio  in  contrasto con il principio che
  stabilisce   la  cogente  prevalenza  dei  piani  paesistici  sulla
  pianificazione  delle  aree  naturali protette - Denunciata lesione
  del   principio   fondamentale   di  cui  all'art. 145  del  d.lgs.
  n. 42/2004,  violazione  della  potesta'  esclusiva  dello Stato in
  materia di paesaggio, nonche' della potesta' concorrente in materia
  di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali.
- Legge  della  Regione  Piemonte  19 febbraio  2007,  n. 3, art. 12,
  comma 2.
- Costituzione,  art. 117,  commi 2,  lett. s) e 3; d.lgs. 22 gennaio
  2004, n. 42, art. 145.
(GU n.18 del 9-5-2007 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i
cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

    Contro  Regione  Piemonte, in persona del presidente della giunta
regionale   pro   tempore  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  d'articolo  12,  comma 2, legge regionale n. 3 del 19
febbraio  2007 recante «Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura»
(B.U.R. n. 8 del 22 febbraio 2007).
                         Si osserva in fatto
    1.  - Con la legge n. 3 del 2007 la regione ha istituito il Parco
Fluviale  Gesso  e  Stura,  nell'ambito  del  quale  sono individuate
riserve   naturali   orientate  per  la  conservazione  dell'ambiente
naturale,  aree attrezzate e zone di salvaguardia, i cui confini sono
indicati  nella  cartografia allegata (art. 2, Allegato a) e rispetto
alle  quali  sono  dettate  norme  di  tutela  (articoli 7  - 10). La
direzione  e  l'amministrazione  delle  attivita'  necessarie  per il
conseguimento  delle  finalita'  istitutive del Parco sono esercitate
dal  Comune  di Cuneo, il quale, insieme al Parco naturale delle Alpi
Marittime,  stipula  una  convenzione  che  definisce  i rapporti e i
compiti  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita' necessarie al
raggiungimento  delle  finalita'  istitutive  (art. 5).  La vigilanza
sull'area  attrezzata  del  Parco fluviale e' affidata agli agenti di
polizia  locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica
provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dell'Ente
Parco  naturale  Alpi  Marittime,  alle guardie ecologiche volontarie
(art. 11).   Il   Parco  fluviale  e'  regolato  dagli  strumenti  di
pianificazione  specifica  e  dal  piano d'area, il quale e' efficace
anche per la tutela del paesaggio (art. 12).
    2.  -  L'art. 12,  comma  2  della  legge regionale n. 3 del 2007
stabilisce  che  «Il piano d'area e' anche efficace per la tutela del
paesaggio  ai  fini  e  per  gli  effetti di cui all'articolo 143 del
d.lgs.  n. 42/2004  e  ai  sensi  dell'art. 2 della legge regionale 3
aprile  1989,  n. 20  (Norme  in materia di tutela di beni culturali,
ambientali e paesistici)».
    Sempre  l'art. 12,  comma  1  della legge regionale n. 3 del 2007
stabilisce che «Il Parco fluviale Gesso e Stura e' regolato dal piano
d'area  di  cui  all'art. 23  della  l.r. n. 12/1990, come modificato
dall'art. 7  della  legge  regionale  21  luglio  1992, n. 36 e dagli
strumenti di pianificazione specifica».
    Il  Piano  d'area,  per  le  aree  istituite  a  Parco  Naturale,
costituisce  il Piano per il Parco di cui all'art. 25, comma 1, legge
n. 394  del 1991 «Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di
gestione  del  parco  ed  e'  approvato dalla regione. Esso ha valore
anche  di  piano  paesistico  e  di piano urbanistico e sostituisce i
piani  paesistici  e  i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi
livello».
                        Si osserva in diritto
    1.  -  La  legge  regionale  prevede  che  il  Parco fluviale sia
regolato  dagli  strumenti  di  pianificazione  specifica e dal piano
d'area  il quale «...e' efficace anche per la tutela del paesaggio ai
fini   e   per   gli  effetti  di  cui  all'articolo 143  del  d.lgs.
n. 42/2004...».
    La  richiamata disposizione assegnando al piano d'area la valenza
anche  di  piano per la salvaguardia del paesaggio del territorio del
Parco,  determina  la equiparazione degli strumenti di pianificazione
territoriale,  intesi  a disciplinare i profili naturalistici, fino a
ricomprendere  in  se'  ogni  altra esigenza pianificatoria, compresa
anche quella paesaggistica.
    La  indistinta  attrazione  della  pianificazione  del  paesaggio
nell'ambito  del  sistema della pianificazione del territorio, altera
ed  annulla  la  sovraordinazione  funzionale,  ovvero la prevalenza,
della   pianificazione   paesaggistica   rispetto   non   solo   alla
pianificazione  territoriale  ed urbanistica degli enti territoriali,
ma  anche  agli  atti  di  pianificazione  ad  incidenza territoriale
previsti  dalle  normative di settore, ivi compresi quelli degli enti
gestori  delle  aree  naturali  protette,  come disposto dai principi
fondamentali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.
    2.  - Della legge regionale n. 3 del 2007 non e' indicata la base
costituzionale; si deve pertanto procedere per ipotesi, per ritornare
sull'argomento quando la regione avra' dispiegato le proprie ragioni.
    Si  prendono  pertanto in esame le possibili basi costituzionali,
per  poi  verificare  se la potesta' legislativa, nella ipotesi della
sua sussistenza, sia stata esercitata correttamente.
    La  legge Piemonte n. 3 del 2007 si richiama alla anteriore legge
regionale  n. 12  del  1990 1) che disciplinava l'analoga materia con
formulazione non dissimile nei contenuti, da quella qui impugnata; la
legge  Piemonte  qui censurata si richiama anche alla legge regionale
n. 20  del  1989 in materia di tutela di beni culturali, ambientali e
paesistici  2);  tuttavia le leggi regionali del 1989 e del 1990 cit.
colliderebbero  con il quadro di riparto delle attribuzioni tra Stato
e  regioni,  come  ridisegnato  dal  Titolo  V novellato della Carta,
nonche'  con i principi fondamentali di cui al d.lgs. 42 del 2004, se
non  fossero interpretate, ed adeguate, secondo il successivo modello
di   riparto   delle   competenze  esclusive  e  concorrenti  di  cui
all'art. 117 Cost., comma 2, lett. s) e 117, comma 3.
    Tale  adeguamento  non  significa  -  in  forza  del principio di
continuita'  dell'ordinamento  (v. C. cost. sent. n. 383 e n. 376 del
2002,   ord.   n. 270   del   2003)   -   l'automatica   sopravvenuta
incostituzionalita' della richiamata legislazione regionale (od anche
statale) previgente in materia, che pero' andra' adeguata alla mutata
disciplina  costituzionale  prevedendo procedure caratterizzate dalla
leale collaborazione tra Stato e regioni.
    Invece, la legge regionale n. 3 del 2007, successiva alla entrata
in vigore della novella costituzionale e dei principi fondamentali di
cui  al  d.lgs.  n. 42 del 2004, non puo' che essere in armonia con i
modelli di riparto di competenze ex art. 117 Cost.; tuttavia la legge
impugnata  non  detta  i  criteri e le modalita' per adeguarsi e dare
esecuzione al riparto di attribuzioni vigente. (v. C. cost. 21 luglio
2004, n. 25).
    3.  - L'art. 145, comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce la
cogente  prevalenza  dei  piani paesistici sulla pianificazione delle
aree naturali protette. 3)
    Le  disposizioni di cui all'art. 143, comma 3 4) ed all'art. 145,
comma 5   5)  disegnano  il  procedimento  di  formazione  dei  piani
paesaggistici   basato   sulla   possibilita'  della  previa  intesa,
sull'accordo  preliminare  tra Stato e regione e sulla partecipazione
degli organi ministeriali.
    Circa  la  compatibilita'  della censurata disposizione regionale
con  la  legislazione statale di principio, si osserva che l'articolo
145,  comma  3,  del  d.lgs.  n. 42 del 2004, per quanto attiene alla
tutela  del  paesaggio,  stabilisce  che  le  disposizioni  dei piani
paesaggistici siano comunque prevalenti sulle disposizioni degli atti
di  pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative
di  settore,  compresi  quelli degli enti gestori delle aree naturali
protette.
    La  richiamata  disposizione,  pertanto,  esclude non solo che la
salvaguardia  dei  valori paesaggistici di un territorio protetto sia
assicurata    da    strumenti   di   pianificazione   diversi   dalla
pianificazione  paesaggistica,  ma  anche  che possa essere recessiva
rispetto  ad  altre esigenze, urbanistiche o naturalistiche, regolate
da diversi strumenti di pianificazione.
    3.  -  Dal  contrasto  evidenziato tra legge regionale e principi
fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia di tutela del
paesaggio,  consegue,  in  parallelo,  la  violazione  della potesta'
legislativa  esclusiva  dello Stato in materia di paesaggio, ai sensi
dell'art. 117,   secondo   comma,  lett.  s)  e  terzo  comma,  della
Costituzione.
    La  legge regionale superando il principio della prevalenza della
pianificazione   paesaggistica   sulla   pianificazione   delle  aree
protette,  concretizza,  come appena dedotto, la violazione dell'art.
117,  secondo  comma,  lett.  s)  della  Costituzione,  nonche' della
legislazione di principio, come dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004, in
materia  di  «governo  del  territorio»  e  «valorizzazione  dei beni
culturali», di cui all'art. 117, terzo comma.
          1)   Secondo  l'art.  23,  comma  8  della  legge  Piemonte
          n. 12/1990,  «I piani di area sono approvati ed esplicano i
          loro  effetti  anche  a norma dell'art. 1-bis della legge 8
          agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989,
          n. 20».
          2)  Art.  2,  legge  Piemonte  n. 20  del 1989 con Norme in
          materia   di   tutela   di  beni  culturali,  ambientali  e
          paesistici  «1.  -  La  tutela  e  valorizzazione  dei beni
          culturali,  ambientali  e  paesistici e' promossa a livello
          regionale,  provinciale, comunale e si attua attraverso: a)
          la   promozione   di   studi   e   ricerche  tendenti  alla
          ricognizione  sistematica dei beni presenti sul territorio;
          b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa
          formazione  dei Piani dell'area a norma della l.r. 4 giugno
          1975,  n. 43,  e successive modifiche e integrazioni; c) la
          formazione   dei   Piani   Territoriali  e  loro  eventuali
          articolazioni   con  specifica  considerazione  dei  valori
          paesistici  ed  ambientali  a  norma  della l.r. 5 dicembre
          1977,  n. 56,  e successive modifiche e integrazioni; d) la
          formazione  dei  piani  paesistici  a  norma  della  l.r. 5
          dicembre    1977,   n. 56,   e   successive   modifiche   e
          integrazioni,  redatti in forza del d.P.R. 15 gennaio 1972,
          n. 8,  nonche'  ai  sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno
          1939,  n. 1497,  e  dell'art. 23  del  r.d.  3 giugno 1940,
          n. 1357,  secondo le precisazioni normative contenute nella
          presente  legge; e) la formazione dei Piani di Assestamento
          Forestale  e  dei  Piani Naturalistici a norma della l.r. 7
          settembre  1979,  n. 57,  e  successive  modifiche;  f)  la
          gestione  del  regime  disciplinato  dalla  legge 29 giugno
          1939,  n. 1497,  e  dal relativo Regolamento 3 giugno 1940,
          n. 1357,  integrata  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431; g)
          l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela
          dell'ambiente  e del paesaggio di cui all'art. 9 della l.r.
          5   dicembre   1977,   n. 56,   e  successive  modifiche  e
          integrazioni;  h)  la  emanazione  da  parte  della  giunta
          regionale,  sentita  la  Commissione  di cui all'art. 8, di
          criteri  ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di
          cui alla presente legge».
          3)  L'art. 145, comma 3 cit. stabilisce che: «Le previsioni
          dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono
          cogenti  per  gli  strumenti  urbanistici dei comuni, delle
          citta'  metropolitane e delle province, sono immediatamente
          prevalenti   sulle   disposizioni   difformi  eventualmente
          contenute  negli  strumenti urbanistici, stabiliscono norme
          di  salvaguardia  applicabili  in  attesa  dell'adeguamento
          degli  strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per
          gli  interventi  settoriali. Per quanto attiene alla tutela
          del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono
          comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti
          di  pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle
          normative  di  settore,  ivi  compresi  quelli  degli  enti
          gestori delle aree naturali protette.
          4)  Art.  143,  comma  3  «Le  regioni,  il Ministero ed il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          possono  stipulare  intese per l'elaborazione congiunta dei
          piani  paesaggistici.  Nell'intesa  e' stabilito il termine
          entro  il  quale  deve essere completata l'elaborazione del
          piano.  Il  contenuto  del  piano  elaborato congiuntamente
          forma  oggetto  di  apposito  accordo  preliminare ai sensi
          degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi
          all'accordo   il   piano   e  approvato  con  provvedimento
          regionale.  Decorso  inutilmente  tale  termine, il piano e
          approvato  in  via  sostitutiva  con  decreto del Ministro,
          sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio.  L'accordo  preliminare  stabilisce  altresi' i
          presupposti,  le  modalita' ed i tempi per la revisione del
          piano,    con    particolare    riferimento   all'eventuale
          sopravvenienza  di  provvedimenti  emanati  ai  sensi degli
          articoli 140 e 141.
          5) Art. 145, comma 5 «La regione disciplina il procedimento
          di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
          alle    previsioni   della   pianificazione   paesaggistica
          assicurando  la partecipazione degli organi ministeriali al
          procedimento medesimo».
                              P. Q. M.
    Si   conclude   perche'   le  norme  impugnate  siano  dichiarate
costituzionalmente illegittime.
    Si   produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 30 marzo 2007.
        Roma, addi' 14 aprile 2007
              L'Avvocato dello Stato: Francesco Lettera
07C0600