N. 160 ORDINANZA 18 aprile - 8 maggio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Pensioni  -  Contributo  di
  solidarieta' sui trattamenti previdenziali obbligatori superiori ad
  un  determinato  importo  -  Ritenuta  violazione  dei  principi di
  ragionevolezza  ed  eguaglianza  in  relazione  al  principio della
  capacita'  contributiva  -  Sostanziale riproposizione di questione
  gia' decisa - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 37.
- Costituzione, artt. 2, 36 e 38.
(GU n.19 del 16-5-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), promosso
con  ordinanza  del  12 gennaio  2004 dalla Corte dei conti - sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da
Saraceno  Divo  e  altri  contro l'I.N.P.D.A.P., iscritta al n. 3 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Falcolini Enrico, Corazzini
Mario,   Chiaula  Giuseppe  e  Zocca  Adalberto,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
    Uditi  gli  avvocati  Adalberto  Zocca  per  se' medesimo, Enrico
Falcolini per se' medesimo e per Corazzini Mario e Chiaula Giuseppe e
l'avvocato   dello  Stato  Giuseppe  Nucaro  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  12 gennaio 2004 (pervenuta a
questa  Corte  il  5 gennaio  2005),  il giudice unico delle pensioni
presso  la  Corte  dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 2, 36 e 38 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 37
della  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2000),  nella  parte  in  cui dispone che: «da gennaio 2000, e per un
periodo  di  tre  anni,  sugli  importi dei trattamenti pensionistici
corrisposti  da  enti  gestori  di  forme di previdenza obbligatorie,
complessivamente  superiori  al massimale annuo previsto dall'art. 2,
comma 18,  della  legge  8 agosto  1995,  n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico  obbligatorio  e complementare), e' dovuto, nella parte
eccedente, un contributo di solidarieta', nella misura del 2%»;
        che   il   giudice   a   quo  riferisce  che  l'incidente  di
costituzionalita'  e'  sorto  nel  corso dei giudizi, successivamente
riuniti,  promossi da taluni magistrati in quiescenza della Corte dei
conti,  i  quali hanno lamentato che sull'importo della pensione loro
corrisposta  nell'anno 2000  sia  stata  effettuata la trattenuta per
contributo  di  solidarieta' di cui al denunciato art. 37, chiedendo,
di  conseguenza,  la  restituzione  di  quanto  trattenuto  dall'ente
previdenziale   ed  eccependo,  in  subordine,  in  riferimento  agli
artt. 3,  53,  36,  e  38 Cost., l'incostituzionalita' della predetta
norma;
        che il rimettente rammenta, altresi', di aver gia' sollevato,
con  ordinanza  emessa  il  10 gennaio  2002  nel  corso dei giudizi,
successivamente  riuniti,  proposti  da  due  soltanto dei magistrati
attualmente  ricorrenti,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dello  stesso  art. 37  della  legge  n. 488  del  1999,  per preteso
contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;
        che,  espone  ancora  il  giudice  a  quo,  questa Corte, con
ordinanza  n. 22  del  2003, «ha dichiarato la manifesta infondatezza
della   questione   di  legittimita'  sollevata,  assumendo  che  "il
contributo  di  solidarieta',  non potendo essere configurato come un
contributo  previdenziale,  in  senso  stretto  (sentenza  n. 421 del
1995), va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte
per  legge,  ...  avente  la  finalita'  di  contribuire  agli  oneri
finanziari  del regime patrimoniale dei lavoratori con la conseguenza
che  l'invocato  parametro  di  cui  all'art. 53 Cost. deve ritenersi
inconferente   siccome   riguardante   la   materia  dell'imposizione
tributaria in senso stretto"»;
        che,  con  la  stessa  ordinanza n. 22 del 2003, e' stata poi
ritenuta  «irrilevante  la censura di irragionevolezza», affermandosi
che  la  «scelta  del  legislatore e' stata operata in attuazione dei
principi   solidaristici   sanciti   dall'art. 2  della  Costituzione
attraverso  l'imposizione  di  una ulteriore prestazione patrimoniale
gravante  solo  su  alcuni  trattamenti previdenziali che superino un
certo importo stabilito dalla legge»;
        che  il  rimettente  evidenzia  inoltre  che, a seguito della
citata  decisione di questa Corte, taluni ricorrenti hanno «insistito
affinche'  fosse  sollevata  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2000)  anche con riferimento agli artt. 2, 36 e 38 della
Costituzione»;
        che,  tanto premesso, il giudice a quo, in punto di rilevanza
della  sollevata  questione, asserisce che «la disposizione contenuta
nell'art. 37  della  legge 23 dicembre 1999 n. 488 incide sicuramente
sulla  sorte  dei  ricorsi de quibus, destinati, in presenza di essa,
cosi' formulata e limitativa, al sicuro rigetto»;
        che,  quanto  alla  non manifesta infondatezza, il rimettente
assume  che  il contrasto del denunciato art. 37 con gli artt. 2 e 38
Cost.  sussista,  «in  quanto, considerata la natura patrimoniale del
contributo  di  solidarieta',  esso  si risolve in una imposizione in
contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza  e  di solidarieta'
equitativa (artt. 2 e 38 secondo comma Cost.)»;
        che,   a  tal  riguardo  -  si  argomenta  nell'ordinanza  di
rimessione   -  il  contributo  di  solidarieta'  costituirebbe  «una
contropartita  necessaria dell'esclusione delle contribuzioni a fondi
di   previdenza   complementare   dalla   base   imponibile   per  la
determinazione  dei  contributi di previdenza e di assistenza sociale
(sent.   Corte   costituzionale   n. 421/1995)»,   sicche'  «l'omessa
correlazione   ad   una   qualsiasi   controprestazione,  inficia  la
disposizione de quo di illegittimita' costituzionale per contrarieta'
agli  artt. 2  e  38  Cost. sia perche' la norma denunciata, utilizza
l'istituto  del  contributo  di  solidarieta'  in  luogo del prelievo
fiscale, con irragionevole pregiudizio proprio di quell'esiguo numero
di  lavoratori che hanno gia' finanziato il sistema previdenziale sia
in quanto essendo la contribuzione previdenziale a carico dello Stato
si   imporrebbe   un   irragionevole   aggravio  alla  posizione  dei
ricorrenti, non solo sacrificando l'affidamento da essi riposto nella
non  onerosita' dell'esodo pensionistico, ma anche imponendo loro una
prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa»;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  la disposizione censurata
violerebbe  anche «i principi di proporzionalita' della pensione e di
adeguatezza  della  stessa alle esigenze vitali dei lavoratori di cui
all'art. 36      della      Costituzione,      poiche'     discrimina
ingiustificatamente    i   trattamenti   previdenziali   obbligatori,
lasciando  indenni  gli emolumenti di pari importo derivanti da fonti
diverse»;
        che  si  sono  costituite  talune  delle parti ricorrenti nel
giudizio  a  quo,  le quali, rinviando alle argomentazioni svolte nei
rispettivi atti del procedimento principale, hanno espresso «perfetta
condivisione  con  le  considerazioni  di  stretta  natura  giuridica
formulate dal giudice rimettente»;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata,
anche  alla  luce  di  quanto  gia'  affermato  da  questa  Corte con
l'ordinanza n. 22 del 2003;
        che,  in prossimita' dell'udienza, una delle parti costituite
ha depositato memoria, con la quale insiste per l'incostituzionalita'
della denunciata disposizione;
        che  anche  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
depositato  una memoria, con cui ribadisce le ragioni della manifesta
infondatezza della questione.
    Considerato  che  il Giudice unico delle pensioni presso la Corte
dei  conti  -  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Lazio,  ha
sollevato,  in  riferimento agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 37 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - Legge finanziaria 2000), nella
parte  in  cui,  al comma 1, dispone che: «A decorrere dal 1° gennaio
2000  e  per  un  periodo  di tre anni, sugli importi dei trattamenti
pensionistici  corrisposti  da  enti  gestori  di forme di previdenza
obbligatorie  complessivamente  superiori al massimale annuo previsto
dall'art. 2,  comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto,
sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del
2 per cento [...]»;
        che  il  medesimo  rimettente aveva gia' sollevato, nel corso
dello  stesso grado di giudizio, questione di costituzionalita' dello
stesso art. 37, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
ed  assumendo,  in particolare, che la norma censurata «pone a carico
dei  pensionati,  per giunta solo a carico di una parte degli stessi,
il  contributo  di  solidarieta', lasciando indenni gli emolumenti di
pari  importo  o  addirittura di importi superiori derivanti da altre
diverse  fonti  (capitali,  imprese,  lavoro subordinato, trattamenti
pensionistici maturati con previdenze facoltative)»;
        che,  pertanto,  argomentava  ancora il rimettente, «siffatta
discriminatoria  limitazione  sembra  porsi  in  aperto contrasto col
principio   di   ragionevolezza  ed  eguaglianza  in  relazione  alla
capacita'  contributiva sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione
atteso  che  si  verifica in concreto che la prestazione patrimoniale
imposta  autoritativamente  viene ad incidere, come si e' detto, solo
su  alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un dato
limite,  senza  tener  conto  che l'imposizione fiscale e' generale e
progressiva»;
        che   la   questione  allora  proposta  e'  stata  dichiarata
manifestamente  infondata  da  questa  Corte  con ordinanza n. 22 del
2003;
        che  con  l'attuale  ordinanza di rimessione il giudice a quo
denuncia la stessa norma dell'art. 37 della legge n. 488 del 1999;
        che,  inoltre, pur richiamando parametri diversi da quelli in
precedenza  evocati,  il rimettente prospetta censure sostanzialmente
coincidenti  con quelle che erano a fondamento della questione decisa
con l'ordinanza n. 22 del 2003;
        che,  difatti,  in  entrambe  le  ordinanze  di rimessione il
nucleo   delle  censure  si  concentra,  ed  esaurisce,  nel  dedurre
l'ingiustificata  previsione  di  un prelievo forzoso sul trattamento
pensionistico  di  soltanto  taluni assicurati obbligatoriamente, per
cio'  stesso asseritamente discriminati rispetto alla generalita' dei
consociati;
        che,  dunque,  il  dubbio  di  costituzionalita'  attualmente
oggetto   di   scrutinio   si  configura,  nella  sostanza,  come  la
riproposizione  della  medesima  questione  in  precedenza  decisa da
questa  Corte  (si  veda,  in  tal  senso, ordinanza n. 48 del 2001 e
sentenza n. 12 del 1998);
        che,  pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente  inammissibile, giacche', in presenza di una decisione
fondata  su  motivi  non  rimuovibili  dal  rimettente, e' precluso a
quest'ultimo  proporre  una  seconda  volta la medesima questione nel
corso  dello  stesso  grado  di  giudizio,  la' dove essa, come nella
fattispecie, non venga riformulata in termini nuovi, «con riferimento
cioe'  ad un quadro normativo e argomentativo sostanzialmente diverso
[...]  e  cio'  per  evitare un bis in idem che si risolverebbe nella
impugnazione  della precedente decisione della Corte» (sentenza n. 12
del  1998  cit;  si vedano, inoltre, ex plurimis, le ordinanze n. 371
del 2004 e n. 63 del 2003).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 37  della  legge  23 dicembre
1999,  n. 488  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria 2000), sollevata, in
riferimento  agli  artt. 2,  36  e 38 della Costituzione, dal giudice
unico   delle   pensioni   presso   la  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale  per  la  Regione  Lazio, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria l'8 maggio 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0613