N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2006
Ordinanza emessa il 19 ottobre 2006 dal tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Grado Simone Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Competenza per materia determinata dalla connessione - Ipotesi di persona imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Esclusione della connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio di ragionevole durata del processo. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.(GU n.19 del 16-5-2007 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del proc. pen. n. 599/2006 R.G. Dib. (n. 3174/05 R.G.N.R.), iscritto a nome di Grado Simone, O s s e r v a A tenore dell'art. 6, comma l del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 «tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione», vale a dire in concorso formale. Cio' vuoi dire che, per espressa volonta' della legge, non v'e' connessione allorquando un reato di competenza del giudice di pace sia stato commesso, con una distinta azione od omissione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso nell'ambito del quale sia stato commesso altro reato di competenza del tribunale (o della Corte d'assise). In altri termini, stando al testo della norma citata, il reato continuato (e cioe' l'ipotesi di una pluralita' di reati che siano stati commessi, vuoi in tempi diversi, vuoi nel medesimo contesto temporale con piu' azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso) non da' luogo a connessione dei procedimenti agli effetti della modificazione della competenza per materia allorquando uno dei reati in concorso appartenga alla competenza per materia del giudice di pace. In applicazione di detta disposizione, questo giudice dovrebbe dichiarare la propria incompetenza per materia, in ordine all'imputazione di lesione volontaria lievissima, dovendosi escludere che tale reato sia stato commesso in concorso formale con taluno dei reati ulteriori ascritti al grado (vale a dire con la stessa azione costitutiva di uno di essi). Sulla scorta di tale premessa e' lecito dubitare della ragionevolezza della disposizione dettata dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 274/2000. A tal fine basti porre mente alle conseguenze che, di fatto e di diritto, discenderebbero dalla dichiarazione d'incompetenza per materia relativamente al reato di lesione volontaria e dalla successiva, eventuale, condanna dell'imputato per gli altri reati ascrittigli. Invero, vuoi nel caso che una sentenza di condanna fosse pronunciata dal Tribunale prima di quella pronunciata dal giudice di pace, vuoi nel caso inverso, il giudice che si accingesse a pronunciare la seconda sentenza non potrebbe ignorare la circostanza che il reato (o i reati) oggetto della prima sentenza e' stato (sono stati) commesso (commessi) in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e non potrebbe astenersi dal determinare la pena in conformita' della disciplina relativa. E' bensi' vero che, in difetto, si potrebbe comunque provvedere in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma e' innegabile che in tal modo si darebbe luogo ad una gratuita complicazione, con conseguente ritardo nella definizione del processo. Si aggiunga che il giudice di pace non puo' infliggere le pene della reclusione o dell'arresto, cosicche' e' sommamente dubbio che possa applicare un aumento della pena inflitta dal tribunale, e lo stesso rilievo varrebbe, mutatis mutandis, nel caso che la sentenza del tribunale intervenisse dopo quella del giudice di pace. In conclusione e' lecito dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1 decreto legislativo 274/2000 nella parte in cui esclude che ricorra connessione tra procedimenti di competenza del g.d.p. e procedimenti di competenza di altro giudice nei casi di persona imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e cio' per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma Cost., per le ragioni sopra esposte. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio poiche', diversamente questo giudice dovrebbe dichiararsi incompetente per materia in ordine ad uno dei reati contestati, ancorche' commesso in evidente esecuzione del medesimo disegno criminoso nell'ambito del quale sono stati commessi tutti gli altri reati contestati (o quantomeno quelli di minaccia e danneggiamento).
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge n. 11/3/1953 n. 87 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma Cost., per le ragioni esposte in motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto, sospende il giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Albano Laziale, addi' 19 ottobre 2006 Il giudice: Ferraiuolo 07C0630