AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 maggio 2007 

Approvazione   del   valore   del  fattore  di  correzione  specifico
aziendale, relativo   alla   societa'   Azienda   Energetica   S.p.a.
Etschwerke   AG,   dei  ricavi  ammessi  a  copertura  dei  costi  di
distribuzione   per   l'anno   2004,   di   cui   alla  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 22 giugno 2004, n.
96/04  come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n.
109/07).
(GU n.121 del 26-5-2007)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 9 maggio 2007,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244
(di seguito: d.P.R. n. 244/01);
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 310/01 (di seguito:
deliberazione n. 310/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 5/04 (di
seguito: deliberazione n. 5/04);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'art. 49;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  22 giugno  2004,  n. 96/04 (di
seguito:  deliberazione  n. 96/04), come successivamente modificata e
integrata;
    le  modalita'  applicative  del  regime di perequazione specifico
aziendale  di  cui  all'art.  49  del  Testo  integrato  - Periodo di
regolazione  2004-2007,  approvate  con  deliberazione  n.  96/04 (di
seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05.
  Considerato che:
    il  comma 49.1  del  Testo  integrato  istituisce  il  regime  di
perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti
dei  costi  di  distribuzione  effettivi  dai  costi di distribuzione
riconosciuti  dai  vincoli  tariffari, non coperti dai meccanismi del
regime  generale  di  perequazione, di cui alla parte III, sezione I,
del medesimo Testo integrato;
    ai   fini   della  determinazione  dell'ammontare  relativo  alla
perequazione  specifica  aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato
prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
    la deliberazione n. 96/04:
      a)   ha   definito  le  modalita'  applicative  del  regime  di
perequazione  specifico  aziendale  di  cui  all'art.  49  del  Testo
integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
      b)  ha previsto la possibilita' di avvalersi della Cassa per le
attivita'  propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita',
nonche'  per  l'organizzazione  della struttura tecnica attraverso la
quale   l'Autorita'   effettua   le  verifiche  di  ammissibilita'  e
l'attivita' istruttoria;
    ai  sensi  del  comma 4.1  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  con  comunicazione  del  27 dicembre 2004 (prot. n. Autorita'
028953   del   29 dicembre  2004)  l'Azienda  Energetica  Bolzano  ha
presentato  istanza di ammissione al regime di perequazione specifico
aziendale;
    ai  sensi  del  comma 3.2  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  la  Cassa ha istituito un'apposita commissione di esperti per
la  verifica  dell'ammissibilita'  dell'istanza  di cui al precedente
alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
    ai  sensi  dell'art.  9 del Testo integrato, l'Azienda Energetica
Bolzano  ha  effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi
ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorita' n. 016569 del
29 luglio 2005);
    ai  sensi  del  comma 4.4  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  la Cassa ha comunicato all'Autorita', in data 22 maggio 2006,
(prot.  Autorita'  n.  012627  del  24 maggio  2006),  le  risultanze
istruttorie  relative  alla  ammissibilita' dell'istanza dell'Azienda
Energetica Bolzano;
    ai  sensi  del  comma 4.5  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  in  data  8 giugno 2006 l'Autorita' ha comunicato all'Azienda
Energetica  Bolzano  l'ammissione al regime di perequazione specifico
aziendale  e  il  valore  dello scostamento rilevato (prot. Autorita'
EF/M06/2939/fg dell'8 giugno 2006);
    con  comunicazione  datata  10 luglio  2006  (prot.  Autorita' n.
016755  del  13 luglio  2006)  l'Azienda Energetica Bolzano, ha fatto
pervenire  all'Autorita'  ed  alla  Cassa  le  informazioni di cui al
comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
    ai   sensi  dell'art.  4,  comma 2  del  d.P.R.  n.  244/01,  con
comunicazione del 18 luglio 2006 (prot. Autorita' TSE/M06/3512/fg del
18 luglio  2006)  l'Autorita'  ha  comunicato  all'Azienda Energetica
Bolzano l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di
correzione Csa;
    con  comunicazione  datata  1° febbraio 2007 l'Azienda Energetica
Bolzano   ha   integrato   le   informazioni   di  cui  al  comma 4.7
dell'allegato  A  alla  deliberazione  n.  96/04  (prot. Autorita' n.
002964 del 6 febbraio 2007);
    la  Cassa  ha  comunicato  all'Autorita'  l'ammontare relativo al
regime di perequazione generale di competenza dell'Azienda Energetica
Bolzano,  per  l'anno  2004  (prot.  Autorita'  003038 del 7 febbraio
2007);
    ai  sensi  del  comma 5.5  dell'allegato  A alla deliberazione n.
96/04,  la Cassa ha comunicato all'Autorita' gli esiti dell'attivita'
istruttoria   sull'istanza  dell'Azienda  Energetica  Bolzano  (prot.
Autorita' n. 004429 del 23 febbraio 2007);
    ai  sensi  del  comma 5.6  dell'Allegato  A alla deliberazione n.
96/04  l'Autorita'  ha  comunicato  all'Azienda Energetica Bolzano il
valore   del   fattore   di  correzione  specifico  aziendale  (prot.
EF/M07/1631/fg-sl del 5 aprile 2007).
  Ritenuto:
    sulla  base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle
osservazioni  e informazioni fornite dall'Azienda Energetica Bolzano,
di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1146;
                              Delibera:
  1)  di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei
ricavi  ammessi  a  copertura  dei  costi di distribuzione, di cui al
comma 49.3  del  Testo  integrato, per la societa' Azienda Energetica
S.p.a. Etschwerke AG, per l'anno 2004, pari a 0,1146;
  2) di  disporre  che  la  Cassa conguaglio per il settore elettrico
corrisponda  alla  societa'  Azienda  Energetica S.p.a. Etschwerke AG
l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno
2004  sulla  base  del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso
perequato, comunicato dall'Autorita';
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal giorno della
sua pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

    Milano, 9 maggio 2007

                                                 Il presidente: Ortis