N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2006
Ordinanza emessa il 6 giugno 2006 dal giudice di pace di Afragola nel procedimento civile promosso da Bonavita Daniele contro Comune di Afragola Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.(GU n.21 del 30-5-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Esaminata l'istanza del ricorrente, tendente a trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213, secondo comma, quinques e sexies c.d.s., con la contestuale sospensione del procedimento in corso O s s e r v a Con ricorso depositato in data 3 novembre 2005, il sig. Bonavita Daniele proponeva opposizione avverso il verbale n. 95222 del 9 settembre 2005 redatto a suo carico dagli agenti della Polizia municipale di Afragola (Napoli), «poiche' sorpreso a circolare con il ciclomotore Ataltic 50 tg. 9CZD9 con telaio n. VTHATLOEAYG154751, privo del casco protettivo, accertato in Afragola il 9 settembre 2005 alle ore 16.55», e quindi, per violazione dell'art. 171, primo e secondo comma, c.d.s., disponendo il sequestro amministrativo del mezzo meccanico ex art. 213, secondo comma, quinquies e sexies, e depositandolo in custodia presso la ditta Al-Car di Russo Teresa, con sede in Afragola (Napoli) alla via Cinquevie, 67. Eccepiva, in particolare l'incostituzionalita' della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalita'. All'udienza dell'8 maggio 2006, questo giudicante, valutato che ricorrevano i presupposti previsti e che la sollevata eccezione di legittimita' costituzionale non appariva manifestamente infondata, anche per la sproporzione tra l'infrazione e la sanzione, si riservava. Deinde, sciogliendo la riserva, considerato che la sollevata eccezione riguarda una norma fondamentale per la decisione finale; e che la stessa venga esaminata per la non manifesta infondatezza costituzionale, cosi' provvede: letto gli artt. 23 e 24 della legge n. 87/1953, l'art. 134 della Costituzione e l.c. n. 1/1948; ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, secondo comma, sexies c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 115/2005, legge n. 168/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005, sospendendo il presente giudizio sino all'esito della pronuncia.
P. Q. M. Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti costituite; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Afragola, l'8 maggio 2006 Il giudice di pace: Dalvi Corcione 07C0682