N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2006

Ordinanza emessa il 6 giugno 2006 dal giudice di pace di Afragola nel
procedimento  civile  promosso  da  Bonavita Daniele contro Comune di
Afragola

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo) - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza
  sotto  il  profilo  della sproporzione della sanzione rispetto alla
  violazione commessa.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
(GU n.21 del 30-5-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata  l'istanza  del  ricorrente, tendente a trasmettere gli
atti   alla  Corte  costituzionale  per  la  sollevata  eccezione  di
illegittimita'  costituzionale dell'art. 213, secondo comma, quinques
e  sexies  c.d.s., con la contestuale sospensione del procedimento in
corso

                            O s s e r v a

    Con  ricorso depositato in data 3 novembre 2005, il sig. Bonavita
Daniele   proponeva  opposizione  avverso  il  verbale  n. 95222  del
9 settembre  2005  redatto  a  suo  carico dagli agenti della Polizia
municipale di Afragola (Napoli), «poiche' sorpreso a circolare con il
ciclomotore  Ataltic  50  tg.  9CZD9 con telaio n. VTHATLOEAYG154751,
privo del casco protettivo, accertato in Afragola il 9 settembre 2005
alle  ore  16.55»,  e  quindi,  per violazione dell'art. 171, primo e
secondo  comma,  c.d.s.,  disponendo  il sequestro amministrativo del
mezzo  meccanico  ex  art. 213,  secondo comma, quinquies e sexies, e
depositandolo in custodia presso la ditta Al-Car di Russo Teresa, con
sede in Afragola (Napoli) alla via Cinquevie, 67.
    Eccepiva,   in   particolare  l'incostituzionalita'  della  norma
applicata  nei  suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e
chiedendo  che  il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse
appunto tale eccezione di incostituzionalita'.
    All'udienza  dell'8 maggio  2006, questo giudicante, valutato che
ricorrevano  i  presupposti  previsti e che la sollevata eccezione di
legittimita'  costituzionale  non  appariva manifestamente infondata,
anche  per  la  sproporzione  tra  l'infrazione  e  la  sanzione,  si
riservava.   Deinde,  sciogliendo  la  riserva,  considerato  che  la
sollevata  eccezione riguarda una norma fondamentale per la decisione
finale;  e  che  la  stessa  venga  esaminata  per  la  non manifesta
infondatezza costituzionale, cosi' provvede:
        letto  gli  artt. 23  e 24 della legge n. 87/1953, l'art. 134
della  Costituzione  e  l.c. n. 1/1948; ritenutane la rilevanza e non
manifesta   infondatezza,   solleva   la  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 213,   secondo   comma,   sexies   c.d.s.,
introdotto  dalla  legge  di  conversione del d.l. n. 115/2005, legge
n. 168/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto
2005,   sospendendo   il   presente  giudizio  sino  all'esito  della
pronuncia.
                              P. Q. M.
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti costituite;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Afragola, l'8 maggio 2006
                 Il giudice di pace: Dalvi Corcione
07C0682