N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2006
Ordinanza emessa il 14 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Liberatore Guido contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 4 ed altra Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione con specifico riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata previsione di un termine decadenziale piu' ampio del termine previsto per il compimento dell'attivita' di accertamento e di quello fissato per la notifica delle cartelle di pagamento di imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis, lett. c), aggiunto dalla legge 31 luglio 2005, n. 156. - Costituzione, artt. 3, 24 e 97.(GU n.21 del 30-5-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1195/06, depositato il 4 aprile 2006, avverso cartella di pagamento n. 02020040058320956 IRPEF 2000, contro Concessionario Gest Line S.p.a., difeso da Ferroni avv. Francesco c/o studio Tirapani, via Murri n. 9 - 40137 Bologna - Agenzia entrate - Ufficio Bologna 4, proposto dal ricorrente Liberatore Guido, via San Biagio n. 4417 - 40024 Castel San Pietro Terme, difeso da Fontanelli dott. Andrea, via IV Novembre n. 9 - 40100 Bologna. Fatto e diritto Il Collegio, composto come da allegato verbale, all'esito della discussione svoltasi all'udienza pubblica del 14 luglio 2006 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1195/06 R.G.R. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2006 e diretto alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, il sig. Guido Liberatore, nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Bologna 4 e del Concessionario del servizio riscossione di Bologna Gest Line S.p.A., impugnava la cartella di pagamento n. 02020040058320956 di Euro 5.913,33 per Irpef relativa all'anno 2000, notificata in data 2 febbraio 2006. Deduceva il ricorrente che la cartella impugnata appare illegittima per difetto di adeguata motivazione in ordine al criteri di calcolo operato dall'Ufficio onde pervenire alla entita' della pretesa tributaria fatta valere; ma, soprattutto eccepiva la illegittimita' costituzionale del termine di notifica della cartella impugnata, come stabilito dall'art. 1, comma 5-bis, lettera c) del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, sotto il profilo che il termine di notificazione della cartella ivi previsto in cinque anni e' piu' lungo di quello stabilito in anni quattro dal vigente art. 43, comma 1 del d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti analitici. Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Bologna 4, contestando nel merito le eccezioni sollevate da parte ricorrente. Si e' pure costituito in giudizio a mezzo di memoria il Concessionario della riscossione Gest Line S.p.A., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sotto il profilo che la cartella viene emessa sulla base dell'estratto del ruolo formato e trasmesso dall'Ufficio impositore e, quanto alla notifica della cartella, rilevando che alla data di consegna del ruolo esecutivo, (25 settembre 2004) ad alcun termine di decadenza era tenuto il concessionario per la notifica della cartella medesima, in ragione della mancata previsione dello stesso da parte dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, ratione temporis vigente. Tanto premesso, il Collegio osserva. La sollevata questione di legittimita' costituzionale e' di carattere pregiudiziale e assorbente rispetto al merito della controversia, in quanto solo all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita' della norma censurata, di competenza della Corte costituzionale, e' possibile valutare e quindi decidere la fondatezza della eccezione di merito dal ricorrente sollevata in ordine alla adeguatezza e congruita' della motivazione dell'atto impugnato, nel presupposto appunto dell'accertamento che la notificazione della cartella di pagamento di che trattasi sia assoggettabile o meno al termine previsto dalla disposizione per la quale e' invocato lo scrutinio di costituzionalita'. A tal riguardo, invero, ai fini della questione che il collegio e' chiamato a decidere, occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte cost. n. 280 del 15 luglio 2005, in forza della quale stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, non essendo consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo, indeterminato, anche se corrispondente all'ordinario termine di prescrizione. E' vero che il legislatore, nelle more del giudizio incidentale di costituzionalita', aveva modificato l'art. 25 ad opera dell'art. 1, comma 417 della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) stabilendo un termine decadenziale di notifica della cartella decorrente dal giorno di consegna del ruolo al concessionario. Ma la Corte cost. ha giustamente osservato che tale termine sarebbe stato comunque inefficace perche' privo del dies a quo, in assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo. A seguito della sentenza della Corte cost. citata, il legislatore ha emanato la legge n. 156/2005 di conversione del d.l. n. 106/2005 e con l'art. 1, commi 5-bis e ter ha modificato ancora l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 dettando nuove disposizioni in materia di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento. Lo stesso legislatore, con la citata legge n. 156/2005, art. 1, comma 5-bis, ha dettato anche una apposita disciplina con riferimento solo alle situazioni pendenti e non ancora defluite, in tal guisa statuendo che la stessa disposizione e' correlata «al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari»... e quindi ha fissato varie scansioni temporali per la notifica delle cartelle di pagamento entro precisi termini di decadenza, con riferimento agli anni precedenti di presentazione della dichiarazione; e, pertanto, tale disciplina acquista carattere transitorio in ordine alla applicabilita' di termini relativi alla notifica delle cartelle di pagamento afferenti alle situazioni pregresse e ai giudizi pendenti, cui si riferisce la pronuncia di costituzionalita'. Invero, a supporto di tale interpretazione e proprio in relazione a tale normativa e' gia' intervenuta la sentenza della Cassazione n. 26104 del 30 novembre 2005 della sezione tributaria, la quale ha confermato che i giudizi in corso andranno regolati sulla base di tale disciplina transitoria, osservando che: «il giudice, nei giudizi di sua spettanza, deve verificare, in relazione alla dichiarazione liquidata dall'Ufficio tributario, se il termine di notifica, come determinato per relationem dal nuovo intervento legislativo, sia stato rispettato, senza che sia possibile recuperare i termini precedentemente fissati dal legislatore nella diacronia legislativa sopra richiamata. Termini che sono stati inesorabilmente travolti dal meccanismo abrogativo del 2001». E ancora: «la natura additiva di principio dell'intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale comportano l'applicazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio». In sostanza, la Cassazione con la sentenza citata ha inteso applicare la nuova disciplina dei termini alle controversie pendenti, interpretandola alla luce della sentenza additiva della Corte cost., avendo ritenuto che il legislatore si e' voluto riferire non solo ai giudizi futuri, ma anche a quelli pendenti e che la questione sottoposta allo scrutinio di legittimita' avesse rilevanza anche nei giudizi a quibus. Pertanto, si spiega cosi' la valorizzazione della nuova legge anche con riferimento a tutti i giudizi in corso, posto che se il termine di notifica era stato abrogato nel 2001, da allora si rendeva applicabile solo il termine di prescrizione ordinaria, e quindi:. «l'avere la Corte costituzionale ripristinato con intervento additivo, il termine di notifica, ha nuovamente ristabilito l'esistenza di esso e la necessita' da parte del giudice di verficarne la sua osservanza». In definitiva, con l'intervento legislativo di che trattasi, il legislatore ha innovato l'intera disciplina della riscossione a mezzo ruolo, provvedendo a riscrivere il testo dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e ad abrogare l'art. 17 stesso d.P.R. sulla esecutivita' dei ruoli, oltre che a dettare una, disciplina transitoria. Pertanto, la data degli atti di esecutivita' e di consegna del ruolo al concessionario non riveste piu' alcun valore giuridico ai fini della decorrenza del termine di notifica della cartella, atteso che tali atti hanno unicamente carattere organizzativo interno. Ne consegne che la cartella rimane l'unico atto avente rilevanza giuridica esterna che come tale deve essere portato a conoscenza del contribuente, mediante notifica entro un termine certo, posto a pena di decadenza In considerazione di quanto sopra, nel pronunciare la illegittimita' costituzionale della norma de qua, la Corte ha ritenuto indispensabile invitare il legislatore a un sollecito intervento legislativo al fine di colmare ragionevolmente la lacuna venutasi a creare. E cosi' la Corte costituzionale con la stessa sentenza n. 280 del 2005, citata, ha ritenuto di affermare che «nel fissare il termine la cui mancanza qui si dichiara incostituzionale, il legislatore non potra' non considerare che il vigente art. 43, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'avviso di accertamento - quale atto conclusivo di un ben piu' complesso procedimento - sia notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale il contribuente e' obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione». Con riferimento alla normativa nella specie applicabile, quest'ultima raccomandazione e' stata ignorata e quindi violata dal legislatore, in quanto in base alla norma transitoria citata, di cui all'art. 1, comma 5-bis, lettera c) del d.l. n. 106/2005, convertito nella legge n. 156/2005, il concessionario avrebbe potuto notificare l'atto di riscossione coattiva entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riguardo alle dichiarazioni, come quella di specie, presentate fino al 31 dicembre 2001. Pertanto, nel caso in esame la notifica della cartella impugnata e' tempestiva essendo stata effettuata il 2 febbraio del 2006. Ne consegue che la notificazione della cartella impugnata e' stata nella specie effettuata sulla base di una disposizione costituzionalmente illegittima, in violazione del dettato espresso dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 280/2005, in ragione della irragionevolezza del termine di cinque anni stabilito dalla norma censurata. Invero, pur nel rispetto della discrezionalita' che al legislatore e' istituzionalmente riservata, il termine prefissando di carattere decadenziale ed effettivo, e non vanificabile attraverso l'indeterminatezza del dies a quo, avrebbe dovuto essere oggettivamente contenuto in tempi piu' brevi, tenuto conto della particolare natura dell'attivita' di liquidazione, assai meno complessa e meno impegnativa di quella accertativa vera e propria, cosi' da postulare la previsione di termini in ogni caso ben piu' limitati rispetto a quello previsto per l'attivita' di accertamento di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Pertanto, non appare giuridicamente corretto e ragionevole, secondo i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma Cost., che per le dichiarazioni presentate fino al 2001, il termine di decadenza per la notifica della cartella, in contrasto con il dettato della Corte costituzionale, debba essere di cinque anni; mentre per le dichiarazioni relative agli anni 2002 e 2003, lo stesso e' di quattro anni, con la conseguenza che cosi' operando il legislatore ha finito col vanificare i diritti di quei contribuenti che avevano provocato la stessa sentenza n. 280/2005 della Corte cost., per avere ricevuto notifiche, a seguito di controllo ex art. 36-bis, per le dichiarazioni presentate negli anni 1998-1999, i quali, essendosi sentiti assoggettati sine die all'azione esecutiva del fisco, avevano agito a salvaguardia del proprio diritto di difesa e nel contempo per provocare una piu' corretta ed efficiente azione della pubblica amministrazione, mentre ora si vedono puniti con la previsione di un termine molto ampio e comunque piu' lungo di quello previsto a regime. Per quanto sopra, la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c) del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Carta costituzionale appare rilevante ai fini della presente decisione e non manifestamente infondata, per cui gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale con la conseguente sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c) del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Carta costituzionale, nella parte in cui e' stabilito che la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001. Per l'effetto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Dato atto che della presente ordinanza e' data lettura nella pubblica udienza alle parti presenti, dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 14 luglio 2006 Il Presidente relatore ed estensore: Ferrau' 07C0695