N. 389 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2006

Ordinanza  emessa  il  14  luglio  2006  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Bologna  sul  ricorso  proposto  da Liberatore Guido
contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 4 ed altra

Imposte   e   tasse   -  Riscossione  delle  imposte  -  Notifica  al
  contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante
  dalla  liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione
  dei  redditi  - Previsione del termine di decadenza del 31 dicembre
  del  quinto  anno successivo alla presentazione della dichiarazione
  con  specifico  riguardo  alle  dichiarazioni  presentate  fino  al
  31 dicembre   2001   -   Riferimento   alla  sentenza  della  Corte
  costituzionale n. 280/2005 - Denunciata violazione del principio di
  ragionevolezza  sotto  il profilo dell'ingiustificata previsione di
  un  termine  decadenziale  piu'  ampio  del termine previsto per il
  compimento  dell'attivita'  di accertamento e di quello fissato per
  la  notifica  delle cartelle di pagamento di imposte dovute in base
  alle  dichiarazioni  presentate  negli  anni 2002 e 2003 - Asserita
  lesione  del  diritto  di  difesa e del principio di buon andamento
  della pubblica amministrazione.
- Decreto-legge    17 giugno 2005,   n. 106,   art. 1,   comma 5-bis,
  lett. c), aggiunto dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.
(GU n.21 del 30-5-2007 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n. 1195/06,
depositato   il   4   aprile  2006,  avverso  cartella  di  pagamento
n. 02020040058320956  IRPEF  2000,  contro  Concessionario  Gest Line
S.p.a.,  difeso  da  Ferroni  avv. Francesco c/o studio Tirapani, via
Murri  n. 9  -  40137  Bologna - Agenzia entrate - Ufficio Bologna 4,
proposto  dal  ricorrente  Liberatore Guido, via San Biagio n. 4417 -
40024 Castel San Pietro Terme, difeso da Fontanelli dott. Andrea, via
IV Novembre n. 9 - 40100 Bologna.

                           Fatto e diritto

    Il  Collegio,  composto come da allegato verbale, all'esito della
discussione  svoltasi  all'udienza  pubblica  del  14 luglio  2006 ha
pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1195/06 R.G.R.
    Con  ricorso  depositato  in  data  4  aprile 2006 e diretto alla
Commissione   tributaria   provinciale  di  Bologna,  il  sig.  Guido
Liberatore,  nei  confronti dell'Agenzia delle entrate di Bologna 4 e
del  Concessionario  del  servizio  riscossione  di Bologna Gest Line
S.p.A.,  impugnava  la  cartella di pagamento n. 02020040058320956 di
Euro 5.913,33  per Irpef relativa all'anno 2000, notificata in data 2
febbraio 2006.
    Deduceva   il   ricorrente   che  la  cartella  impugnata  appare
illegittima  per difetto di adeguata motivazione in ordine al criteri
di  calcolo  operato  dall'Ufficio  onde pervenire alla entita' della
pretesa   tributaria   fatta  valere;  ma,  soprattutto  eccepiva  la
illegittimita'  costituzionale del termine di notifica della cartella
impugnata,  come  stabilito  dall'art. 1, comma 5-bis, lettera c) del
d.l.  17  giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156,  sotto  il  profilo  che  il  termine  di notificazione della
cartella  ivi  previsto  in  cinque  anni  e'  piu'  lungo  di quello
stabilito  in  anni  quattro  dal vigente art. 43, comma 1 del d.P.R.
n. 600/1973 per gli accertamenti analitici.
    Si  e'  costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Bologna
4, contestando nel merito le eccezioni sollevate da parte ricorrente.
    Si  e'  pure  costituito  in  giudizio  a  mezzo  di  memoria  il
Concessionario  della  riscossione  Gest  Line  S.p.A.,  eccependo la
propria  carenza  di  legittimazione  passiva sotto il profilo che la
cartella  viene  emessa  sulla base dell'estratto del ruolo formato e
trasmesso  dall'Ufficio  impositore  e,  quanto  alla  notifica della
cartella,  rilevando  che  alla data di consegna del ruolo esecutivo,
(25 settembre  2004)  ad  alcun  termine  di  decadenza era tenuto il
concessionario  per  la  notifica della cartella medesima, in ragione
della  mancata  previsione  dello  stesso  da  parte dell'art. 25 del
d.P.R. n. 602/1973, ratione temporis vigente.
    Tanto premesso, il Collegio osserva.
    La  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale  e' di
carattere   pregiudiziale  e  assorbente  rispetto  al  merito  della
controversia,  in  quanto  solo all'esito del giudizio incidentale di
costituzionalita'  della  norma  censurata, di competenza della Corte
costituzionale, e' possibile valutare e quindi decidere la fondatezza
della  eccezione  di  merito  dal ricorrente sollevata in ordine alla
adeguatezza  e  congruita' della motivazione dell'atto impugnato, nel
presupposto  appunto  dell'accertamento  che  la  notificazione della
cartella  di  pagamento  di che trattasi sia assoggettabile o meno al
termine  previsto  dalla  disposizione  per  la  quale e' invocato lo
scrutinio di costituzionalita'.
    A  tal  riguardo, invero, ai fini della questione che il collegio
e'  chiamato  a  decidere,  occorre  prendere le mosse dalla sentenza
della  Corte  cost.  n. 280  del 15 luglio 2005, in forza della quale
stata  dichiarata  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 25 del
d.P.R.  n. 602/1973,  come  modificato  dal d.lgs. n. 193/2001, nella
parte  in  cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza,
entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare la
cartella    di   pagamento   delle   imposte   liquidate   ai   sensi
dell'art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600/1973,  non  essendo  consentito
lasciare  il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco
per  un  tempo,  indeterminato, anche se corrispondente all'ordinario
termine di prescrizione.
    E'  vero  che il legislatore, nelle more del giudizio incidentale
di   costituzionalita',   aveva   modificato   l'art. 25   ad   opera
dell'art. 1,  comma  417  della  legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005)
stabilendo   un  termine  decadenziale  di  notifica  della  cartella
decorrente  dal giorno di consegna del ruolo al concessionario. Ma la
Corte  cost.  ha giustamente osservato che tale termine sarebbe stato
comunque  inefficace  perche'  privo del dies a quo, in assenza di un
termine certo fissato per la consegna del ruolo.
    A seguito della sentenza della Corte cost. citata, il legislatore
ha emanato la legge n. 156/2005 di conversione del d.l. n. 106/2005 e
con  l'art. 1,  commi  5-bis e ter ha modificato ancora l'art. 25 del
d.P.R.   n. 602/1973   dettando  nuove  disposizioni  in  materia  di
riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento.
    Lo  stesso  legislatore, con la citata legge n. 156/2005, art. 1,
comma 5-bis, ha dettato anche una apposita disciplina con riferimento
solo  alle  situazioni  pendenti  e non ancora defluite, in tal guisa
statuendo  che  la  stessa  disposizione  e'  correlata  «al  fine di
garantire  l'interesse  del  contribuente alla conoscenza, in termini
certi,  della  pretesa  tributaria derivante dalla liquidazione delle
dichiarazioni  e  di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione
dei  crediti  tributari»...  e  quindi  ha  fissato  varie  scansioni
temporali  per  la notifica delle cartelle di pagamento entro precisi
termini  di  decadenza,  con  riferimento  agli  anni  precedenti  di
presentazione  della  dichiarazione;  e,  pertanto,  tale  disciplina
acquista  carattere  transitorio  in  ordine  alla  applicabilita' di
termini  relativi alla notifica delle cartelle di pagamento afferenti
alle  situazioni pregresse e ai giudizi pendenti, cui si riferisce la
pronuncia di costituzionalita'.
    Invero, a supporto di tale interpretazione e proprio in relazione
a  tale  normativa  e'  gia' intervenuta la sentenza della Cassazione
n. 26104  del  30 novembre 2005 della sezione tributaria, la quale ha
confermato  che  i  giudizi  in corso andranno regolati sulla base di
tale disciplina transitoria, osservando che: «il giudice, nei giudizi
di  sua  spettanza,  deve verificare, in relazione alla dichiarazione
liquidata  dall'Ufficio  tributario,  se il termine di notifica, come
determinato  per  relationem  dal  nuovo  intervento legislativo, sia
stato  rispettato,  senza  che  sia  possibile  recuperare  i termini
precedentemente  fissati  dal legislatore nella diacronia legislativa
sopra richiamata. Termini che sono stati inesorabilmente travolti dal
meccanismo abrogativo del 2001».
    E  ancora: «la natura additiva di principio dell'intervento della
Consulta  e  la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la
fissazione   di   specifici   termini   di  notifica  della  cartella
esattoriale  comportano  l'applicazione di quegli stessi termini e di
quelli  dettati  in via transitoria ai rapporti ancora pendenti, come
se  l'azione  amministrativa  tributaria  fosse  stata regolata dagli
stessi ab initio».
    In  sostanza,  la  Cassazione  con  la  sentenza citata ha inteso
applicare la nuova disciplina dei termini alle controversie pendenti,
interpretandola  alla luce della sentenza additiva della Corte cost.,
avendo  ritenuto che il legislatore si e' voluto riferire non solo ai
giudizi  futuri,  ma  anche  a  quelli  pendenti  e  che la questione
sottoposta  allo scrutinio di legittimita' avesse rilevanza anche nei
giudizi a quibus.
    Pertanto,  si  spiega  cosi'  la valorizzazione della nuova legge
anche  con  riferimento  a  tutti i giudizi in corso, posto che se il
termine di notifica era stato abrogato nel 2001, da allora si rendeva
applicabile  solo  il  termine  di prescrizione ordinaria, e quindi:.
«l'avere   la   Corte   costituzionale  ripristinato  con  intervento
additivo,   il   termine   di  notifica,  ha  nuovamente  ristabilito
l'esistenza  di  esso  e  la  necessita'  da  parte  del  giudice  di
verficarne la sua osservanza».
    In  definitiva,  con l'intervento legislativo di che trattasi, il
legislatore ha innovato l'intera disciplina della riscossione a mezzo
ruolo,  provvedendo  a  riscrivere  il  testo dell'art. 25 del d.P.R.
n. 602/1973  e ad abrogare l'art. 17 stesso d.P.R. sulla esecutivita'
dei ruoli, oltre che a dettare una, disciplina transitoria.
    Pertanto,  la  data  degli atti di esecutivita' e di consegna del
ruolo  al  concessionario  non riveste piu' alcun valore giuridico ai
fini  della decorrenza del termine di notifica della cartella, atteso
che tali atti hanno unicamente carattere organizzativo interno.
    Ne  consegne che la cartella rimane l'unico atto avente rilevanza
giuridica  esterna che come tale deve essere portato a conoscenza del
contribuente,  mediante notifica entro un termine certo, posto a pena
di decadenza
    In   considerazione   di   quanto   sopra,   nel  pronunciare  la
illegittimita'  costituzionale  della  norma  de  qua,  la  Corte  ha
ritenuto  indispensabile  invitare  il  legislatore  a  un  sollecito
intervento  legislativo  al fine di colmare ragionevolmente la lacuna
venutasi a creare.
    E cosi' la Corte costituzionale con la stessa sentenza n. 280 del
2005, citata, ha ritenuto di affermare che «nel fissare il termine la
cui  mancanza  qui  si  dichiara incostituzionale, il legislatore non
potra'  non  considerare  che  il  vigente  art. 43, comma primo, del
d.P.R.  n. 600  del 1973 prevede che l'avviso di accertamento - quale
atto   conclusivo  di  un  ben  piu'  complesso  procedimento  -  sia
notificato  a  pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo  alla  presentazione della dichiarazione, e che solo entro
tale  limite  temporale  il contribuente e' obbligato a conservare la
documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione».
    Con   riferimento   alla   normativa  nella  specie  applicabile,
quest'ultima  raccomandazione  e' stata ignorata e quindi violata dal
legislatore,  in quanto in base alla norma transitoria citata, di cui
all'art. 1,  comma 5-bis, lettera c) del d.l. n. 106/2005, convertito
nella  legge n. 156/2005, il concessionario avrebbe potuto notificare
l'atto  di  riscossione coattiva entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo   a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione,  con
riguardo  alle  dichiarazioni, come quella di specie, presentate fino
al  31  dicembre  2001. Pertanto, nel caso in esame la notifica della
cartella  impugnata  e'  tempestiva  essendo  stata  effettuata  il 2
febbraio del 2006.
    Ne  consegue  che  la  notificazione  della cartella impugnata e'
stata   nella  specie  effettuata  sulla  base  di  una  disposizione
costituzionalmente  illegittima,  in  violazione del dettato espresso
dalla  stessa  Corte  costituzionale  con la sentenza n. 280/2005, in
ragione  della  irragionevolezza del termine di cinque anni stabilito
dalla norma censurata.
    Invero,   pur   nel   rispetto   della  discrezionalita'  che  al
legislatore e' istituzionalmente riservata, il termine prefissando di
carattere  decadenziale  ed  effettivo, e non vanificabile attraverso
l'indeterminatezza   del   dies   a   quo,   avrebbe   dovuto  essere
oggettivamente  contenuto  in  tempi  piu'  brevi, tenuto conto della
particolare   natura   dell'attivita'  di  liquidazione,  assai  meno
complessa  e  meno  impegnativa di quella accertativa vera e propria,
cosi'  da  postulare  la  previsione di termini in ogni caso ben piu'
limitati  rispetto  a quello previsto per l'attivita' di accertamento
di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
    Pertanto,  non  appare  giuridicamente  corretto  e  ragionevole,
secondo  i  parametri  costituzionali  di  cui agli artt. 3, 24 e 97,
primo  comma Cost., che per le dichiarazioni presentate fino al 2001,
il  termine di decadenza per la notifica della cartella, in contrasto
con  il  dettato  della  Corte costituzionale, debba essere di cinque
anni;  mentre per le dichiarazioni relative agli anni 2002 e 2003, lo
stesso  e'  di quattro anni, con la conseguenza che cosi' operando il
legislatore  ha  finito col vanificare i diritti di quei contribuenti
che  avevano  provocato  la  stessa  sentenza n. 280/2005 della Corte
cost.,  per  avere  ricevuto  notifiche,  a  seguito  di controllo ex
art. 36-bis,  per le dichiarazioni presentate negli anni 1998-1999, i
quali,  essendosi  sentiti assoggettati sine die all'azione esecutiva
del fisco, avevano agito a salvaguardia del proprio diritto di difesa
e  nel  contempo per provocare una piu' corretta ed efficiente azione
della  pubblica  amministrazione,  mentre ora si vedono puniti con la
previsione  di un termine molto ampio e comunque piu' lungo di quello
previsto a regime.
    Per   quanto   sopra,  la  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma  5-bis,  lettera  c)  del d.l. 17
giugno  2005,  n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156,
in  relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Carta costituzionale appare
rilevante  ai  fini  della  presente  decisione  e non manifestamente
infondata,  per  cui gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale
con la conseguente sospensione del giudizio in corso.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c) del
d.l.  17  giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005,
n. 156,   in   relazione   agli   artt. 3,   24   e  97  della  Carta
costituzionale, nella parte in cui e' stabilito che la notifica delle
cartelle  di  pagamento  deve  essere  effettuata a pena di decadenza
entro  il  31  dicembre del quinto anno successivo alla presentazione
della  dichiarazione,  con  riferimento alle dichiarazioni presentate
fino al 31 dicembre 2001.
    Per  l'effetto  dispone  l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Dato  atto  che  della  presente  ordinanza e' data lettura nella
pubblica  udienza  alle  parti  presenti,  dispone  che  a cura della
segreteria  la  presente ordinanza venga notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  venga comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Bologna, addi' 14 luglio 2006
            Il Presidente relatore ed estensore: Ferrau'
07C0695