N. 396 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2006
Ordinanza emessa il 20 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Belardi Lorenzo contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3 Contenzioso tributario - Sanzioni amministrative per inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ricorso avverso provvedimento applicativo di sanzione pecuniaria, calcolata con riferimento all'importo del costo del lavoro risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Impossibilita' di provare per testi l'effettiva inferiore durata del rapporto di lavoro, ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005 - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'irrazionale contrasto del divieto legislativo di prova testimoniale nel processo tributario con la giurisprudenza costituzionale e dell'ingiustificata limitazione dei mezzi istruttori nel processo tributario in rapporto alla disciplina del processo amministrativo - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio costituzionale del giusto processo. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.(GU n.22 del 6-6-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 17324/05, depositato il 26 novembre 2005, avverso Provvedimento di irrigazione di sanzioni contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3, proposto da Belardi Lorenzo, elettivamente domiciliato in Milano, via Premuda n. 10, presso lo studio degli avv. Gaetano e Livio Capasso dai quali e' rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del ricorso. Belardi Lorenzo (titolare di un salone per parrucchiere) con ricorso notificato in data 10 novembre 2005 a mezzo ufficiale giudiziario all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3, impugnava il provvedimento - notificatogli in data 22 agosto 2005 - con il quale l'anzidetto Ufficio richiamando il processo verbale di constatazione redatto in data 1° ottobre 2004 da propri funzionari, gli irrogava, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l 22. febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, la sanzione pecuniaria di Euro 17.582,00 per l'impiego di una lavoratrice irregolare (Piraino Laura) «non risultante dalle scritture o altra documentazione obbligatoria». Il ricorrente affermava di aver asunto la sig.ra Piraino Laura con qualifica di «aiuto parrucchiera» in data 27 settembre 2004 e quindi soltanto alcuni giorni prima della contestata (e non smentita) infrazione. Il ricorrente evidenziava che la sanzione irrogatagli era stata calcolata in base al vigente CCNL per il periodo compreso «tra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione» e quindi con riferimento al periodo 1° gennaio 2004/1° ottobre 2004 e chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato (o sia pure implicitamente una congrua riduzione della sanzione inflittagli). A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente invocava la sentenza n. 144/2005 della Corte costituzionale che, a suo' dire, avrebbe dichiarato la totale illegittimita' della norma in base alla quale gli era stata irrogata la sanzione de qua ma, in subordine, chiedeva di poter provare con due testi (Santoro Fabrizio e Noli Tania) che il rapporto di lavoro con la Piraino Laura aveva avuto inizio successivamente al primo gennaio del 2004 ed esattamente il 27 settembre 2004. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3, si costituiva con comparsa in data 12 giugno 2006 con la quale eccepiva una presunta inammissibilita' del ricorso (per mancata sottoscrizione della copia del ricorso) e, nel merito, chiedeva il rigetto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio. Il ricorrente, in prossimita' dell'udienza, presentava ima memoria alla quale allegava una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un «terzo» a conferma di quanto affermato dal ricorrente sulla data di inizio «27 settembre 2004» del rapporto di lavoro della sig.na Laura Piraino. All'udienza di discussione dell'11 ottobre 2006, assente l'Agenzia delle Entrate, intervenivano il ricorrente ed il suo difensore, avv. Gaetano Capasso, il quale si richiamava al ricorso. Per la controversia oggetto d'esame concernente sanzione pecuniaria per lavoratori irregolari (art. 3, comma 3, d.l n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002) sussiste, a parere di questo Collegio, anche in base al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. «momento determinante della giurisdizione e della competenza», la giurisdizione delle Commissioni tributarie, gia' peraltro, sia pure implicitamente, riconosciuta dalla Corte costituzionale (Sent. n. 144/2005). Ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilita' per mancata sottoscrizione della copia del ricorso (notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c.) sia infondata, risultando l'originale debitamente sottoscritto. Ha stabilito la Cassazione in una fattispecie analoga, che «La mancanza di sottoscrizione del difensore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione, non incide sulla validita' di questa se e' sottoscritto l'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel difensore.» (Cass., sez. 2, sent. n. 3620 del 13104/1999; ed anche Cass., sez. V, n. 5257 del 15 marzo 2004). Ritiene anche il Collegio che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (prodotta dal ricorrente) non possa avere alcuna rilevanza probatoria, almeno fino a quando nel processo tributario viene esclusa la prova testimoniale. Diversamente opinando verrebbe facilmente «aggirato» il divieto della prova testimomale ... previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in assenza peraltro delle «garanzie» che sono connesse con la prova testimoniale (osservazioni delle parti sull'attendibiita' del teste, richiesta di chiarimenti, sanzioni penali etc). Il ricorrente invoca, a sostegno della sua domanda di annullamento dell'atto impugnato, la recente sentenza della Corte costituzionale (Sent. n. 144/2005) la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73. La citata sentenza, pero', come correttamente ha rilevato la parte opposta, non ha dichiarato in toto l'illegittimita' costituzionale della norma anzidetta, ma soltanto «nella parte in cui non ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata contestata la violazione» e quindi nella parte in cui la stessa prevedeva una presunzione assoluta. La Corte costituzionale ha riconosciuto quindi al trasgressore la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata contestata la violazione. Nel caso di specie il trasgressore-ricorrente ha chiesto espressamente di provare con testi che il rapporto di lavoro per quale gli e' stata irrogata la sanzione pecuniaria ha avuto inizio al 27 settembre 2004. L'istanza per l'ammissione dell'anzidetto mezzo istruttorio, pero', in base al chiaro disposto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, dovrebbe essere rigettata. Questo Collegio ritiene che (salva la valutazione del giudice sull'attendibilita' dei testi) il trasgressore possa provare soltanto con testi che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in epoca successiva al primo gennaio dell'anno in cui gli e' stata contestata la violazione. Quindi, a meno di non vanificare la recente pronuncia della Corte costituzionale (Sent. n. 144/2005), questo Collegio ritiene che la norma di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che nel processo davanti alle Commissioni tributarie esclude la prova testimoniale, sia, quanto meno, di dubbia legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 (ragionevolezza), 24, comma 2, (diritto di difesa) e 111, secondo comma, (giusto processo) della Costituzione. Trattasi di questione «rilevante» ai fini della definizione del presente giudizio perche' la prova testimoniale e' stata espressamente chiesta dal ricorrente (ved. ord. Corte costituzionale n. 375/2004) e perche' il rigetto dell'anzidetta istanza comporterebbe il rigetto del ricorso, mentre l'ammissione della prova testimoniale potrebbe portare al suo accoglimento e all'annullamento (totale o parziale) dell'atto impugnato. E di questione anche «non manifestamente infondata» in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3) perche' non si puo' in astratto riconoscere «la possibilita' di provare» una determinata circostanza e contemporaneamente negare l'unico mezzo di prova (testimonianza) che la parte puo' produrre; in relazione al diritto di difesa (art. 24, secondo comma) perche', nel caso di specie, il ricorrente puo' difendersi soltanto provando con testi il «fatto» sul quale ha fondato la sua domanda; in relazione all'art. 111, secondo comma (giusto processo), perche' le parti non sarebbero «in condizioni di parita», potendo o avendo potuto la pubblica amministrazione usufruire di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Ulteriori considerazioni inducono questo Collegio ad evidenziare che l'esclusione della prova testimoniale processo tributario, specialmente dopo alcune innovazioni legislative apportate al processo amministrativo, appare anacronistica e priva di concrete giustificazioni, Gli Organi di giurisdizione tributaria, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, sono organi di giurisdizione amministrativa (speciale) - art. 113 Cost. - perche' parte necessaria e' sempre la pubblica amministrazione. Quindi anche il giudice tributario, al pari dei magistrati contabili, e' un giudice amministrativo, in senso lato, sia pure con «competenza» limitata a determinate controversie. Il giudice amministrativo, pero', con la legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha sostituito l'art. 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, «puo' disporre l'ammissione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento». La mancata estensione al giudice tributario dei poteri istruttori riconosciuti al giudice amministrativo appare priva di una razionale giustificazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara, d'ufficio, «rilevante» ai fini della definizione del presente giudizio e «non manifestamente infondata» la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui esclude la prova testimoniale, in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3), al diritto di difesa (art. 24, comma 2), e al giusto processo (art. 111, secondo comma) della Costituzione; Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria alle parti (ricorrente e Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3), nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. Milano, addi' 1° ottobre 2006 Il Presidente: Piscitello 07C0703