N. 400 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2006
Ordinanza emessa il 3 novembre 2006 dal giudice di pace di Torino sul ricorso proposto da Ftoutou Abdelhamid contro il Prefetto di Torino Straniero - Espulsione amministrativa - Ricorso in opposizione al decreto di espulsione - Presentazione a mezzo posta - Mancata previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto previsto per il ricorso alla Commissione tributaria e per il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione, in seguito, rispettivamente, alle sentenze della Corte costituzionale n. 520/2002 e n. 98/2004 - Incidenza sul diritto di difesa. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.22 del 6-6-2007 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 ottobre 2006, nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione promosso da Ftoutou Abdelhamid, assistito d'ufficio dall'avv. Gianluca Nargiso, contro il Prefetto di Torino. P r e m e s s o Con ricorso presentato a mezzo posta e protocollato in arrivo dalla cancelleria di questo giudice in data 28 settembre 2006 il sig. Ftoutou Abdelhamid ha impugnato il decreto di espulsione n. 3032/06 emesso il 1° settembre 2006 dal Prefetto della Provincia di Torino. Il ricorso e' stato sottoscritto personalmente dal ricorrente, che al momento della spedizione si trovava trattenuto presso il Centro di permanenza temporanea «Brunelleschi» di Torino, in forza del provvedimento del Questore di Torino emesso il 1° settembre 2006. Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso il 5 ottobre 2006 il giudice di pace, rilevato che lo straniero aveva sottoscritto personalmente il ricorso e non aveva rilasciato mandato alle liti ad alcun legale, ha disposto la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998. All'udienza di comparizione del 26 ottobre 2006 il difensore del ricorrente ha insistito per l'ammissibilita' del ricorso presentato dallo straniero e, nel merito, ne ha chiesto l'accoglimento. La Prefettura di Torino non si e' costituita. La Questura di Torino - Ufficio immigrazione, il giorno stesso dell'udienza ha trasmesso note illustrative a mezzo telefax, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Alle note ha allegato copia dei decreti di espulsione e di trattenimento, nonche' copia del verbale delle sommarie informazioni rese dallo straniero il 31 agosto 2006 al momento del fermo presso la Questura di Torino. Per la decisione della controversia sottoposta al suo esame, il giudice di pace e' preliminarmente tenuto a valutare se sia o meno ammissibile il ricorso presentato dallo straniero a mezzo del servizio postale invece che con il deposito presso la cancelleria dell'ufficio. Nel caso si negasse legittimita' alla presentazione del ricorso a mezzo posta, la controversia si risolverebbe con una pronuncia sulla inammissibilita' della domanda ed al giudice sarebbe precluso l'esame del merito della controversia. Poste le suindicate premesse, questo giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede che il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione possa essere presentato anche con il mezzo del servizio postale, per le ragioni che si vanno ad esporre. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale L'art. 13, comma 8 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede che lo straniero possa sottoscrivere personalmente il ricorso in opposizione al decreto di espulsione, ma non dispone espressamente che il ricorso possa essere inoltrato anche a mezzo del servizio postale. Il giudice di pace rimettente e' chiamato ad applicare l'ottavo comma del citato articolo 13 al fine di valutare se il ricorso presentato dal sig. Ftoutou a mezzo posta sia da considerarsi ammissibile o meno. In mancanza di una espressa previsione normativa che contempli la possibilita' di presentazione del ricorso a mezzo del servizio postale, il giudice dovrebbe ritenere che l'opposizione al decreto di espulsione sia ritualmente proposta soltanto con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice territorialmente competente. Sotto questo profilo, la questione di legittimita' costituzionale appare rilevante, dal momento che la disposizione che si intende sottoporre al vaglio della Corte costituzionale deve trovare applicazione nel giudizio de quo e si configura come determinante ai fini della decisione. Sulla non manifesta infondatezza La Corte costituzionale ha in passato affrontato con la sentenza n. 520/2002 la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 246 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevedeva che il ricorso alla Commissione tributaria potesse essere presentato oltre che con il deposito in cancelleria anche con l'invio a mezzo del servizio postale. Successivamente, con la sentenza n. 98/2004, ha esaminato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione. Con entrambe le sentenze la Corte ha dichiarato l'illegittimita' delle disposizioni sottoposte al suo esame, ribadendo «l'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano l'inammissibilita' degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata» (Corte cost., sent. 18 marzo 2004, n. 98). L'estrema semplicita' delle forme procedurali, che nel sistema degli artt. 22 e seguenti della legge n. 689/1981 consentono al ricorrente di proporre il ricorso personalmente e di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, oltreche' la completa esenzione da ogni tassa e imposta, ha condotto la Corte a ritenere irragionevole la mancata previsione della proponibilita' del ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione a mezzo del servizio postale. Analogamente, la Corte ha ritenuto «del tutto privo di qualsiasi razionale giustificazione assoggettare nel processo tributario (attesa la sua configurazione sia nella semplificazione delle sue attivita' processuali sia nel sistema di assistenza tecnica e delle ipotesi di legittimazione diretta e personale della parte sia soprattutto nella ripartizione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede dell'ufficio fiscale convenuto) il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicita' di forma consistente nella presentazione personale brevi manu; verrebbe escluso l'utilizzo del servizio postale, invece ampiamente utilizzato per le comunicazioni e notifiche specie dalla parte pubblica. Cio' soprattutto quando l'intero sistema dei processi civili, amministrativi e contabili ammette l'uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costituzione in giudizio e la presentazione di atti e documenti.». Modellandosi su forme non dissimili da quelle del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e di quello dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, il procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione e' improntato alla massima semplicita' di forme, al punto che il legislatore si limita ad individuare il giudice competente per territorio (il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione) e a prevedere esclusivamente il termine entro il quale il ricorso deve essere presentato, senza dettare alcuna disposizione procedurale circa il successivo svolgimento del giudizio («Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con un unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso»). Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dall'interessato e soltanto dopo la sua presentazione e' previsto che, se sprovvisto di difensore, il ricorrente sia assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. con ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 13, comma 8). Il processo, inoltre, e' completamente esente da tasse e imposte. La ratio della disposizione sembra essere quella di rendere il piu' semplice possibile l'instaurazione del giudizio di impugnazione al fine di consentire allo straniero di ottenere una pronuncia sulla legittimita' del provvedimento di espulsione nel piu' breve tempo possibile. L'esigenza di garantire la semplicita' e l'immediatezza dell'accesso alla giustizia risulta oltremodo necessaria e si considera che lo straniero cui sia stato notificato il decreto di espulsione viene contestualmente raggiunto dall'ordine del questore di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica dell'espulsione (art. 14, comma 5-bis) - termine al cui decorso consegue il reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5-ter con la reclusione da uno a quattro anni - ovvero viene trattenuto presso un centro di permanenza temporaneo in attesa che siano acquisiti dalle autorita' consolari i documenti per l'espatrio e si procuri il vettore necessario per il viaggio di rientro (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998). Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi stante l'estrema ristrettezza dei termini entro cui lo straniero e' tenuto a lasciare il territorio nazionale ovvero viene trattenuto presso il Centro di permanenza temporanea in attesa del suo rimpatrio ad opera della forza pubblica («per il tempo strettamente necessario» art. 14, comma 1), al ricorrente deve essere garantita la possibilita' di adire nel modo piu' rapido possibile l'autorita' giudiziaria territorialmente competente a valutare la legittimita' del provvedimento di espulsione sul cui presupposto sono emessi l'ordine di allontanamento o il decreto di trattenimento presso il C.P.T. A cio' si aggiunga che sovente il giudice di pace competente a ricevere il ricorso si trova geograficamente distante dal luogo in cui lo straniero ha la propria residenza ovvero da quello in cui viene trattenuto presso un Centro di permanenza temporanea ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Proprio avuto riguardo alla peculiare situazione degli stranieri trattenuti presso un Centro di permanenza temporanea - ai quali il divieto di uscire dal Centro rende impossibile eseguire il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice di pace - l'inoltro a mezzo del servizio postale sembra costituire l'unico modo di presentazione del ricorso stesso. Considerazioni non dissimili valgono per i ricorsi sottoscritti personalmente dal ricorrente che si trovi gia' all'estero e proponga l'impugnazione per il tramite delle autorita' consolari o diplomatiche italiane. In tal caso, l'ottavo comma del citato articolo 13 prevede che «la sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria». Inoltro che, ragionevolmente non sembra poter essere eseguito se non attraverso il servizio postale, a meno di non voler gravare le autorita' consolari di adempimenti - quali la domiciliazione presso soggetti residenti nella circoscrizione del giudice adito - che la disposizione non prevede. Sulle disposizioni costituzionali che si assumono violate - Articoli 3 e 24 della Costituzione Alla luce dei rilievi sin qui esposti e dei principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 520/2002 e n. 98/2004, il giudice rimettente dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 8 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede che il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione possa essere presentato anche con il mezzo del servizio postale. Tale mancata previsione appare irragionevole rispetto all'estrema semplificazione del sistema procedurale delineato dall'art. 13, comma 8 del d.lgs. n. 286/1998 e alla necessita' di garantire la piu' ampia facilita' di accesso alla tutela giurisdizionale, avuto riguardo anche alla delicatezza della materia sui cui il giudizio verte (legittimita' del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e correlativo diritto soggettivo dello straniero a stabilirsi sul territorio nazionale) e alla gravita' delle sanzioni penali e amministrative correlate all'espulsione (divieto di rientro e reclusione per il caso di illegittimo trattenimento sul territorio nazionale o di rientro in violazione del divieto di rientro). Sotto il profilo dell'irragionevolezza, sembra a questo giudice che l'art. 13, comma 8 del d.lgs. n. 286/1998 si ponga in contrasto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo, oltre che alla omessa previsione del servizio postale come strumento di presentazione del ricorso, sebbene il mezzo della posta risulti ormai ampiamente previsto ed utilizzato come strumento di trasmissione degli atti nei giudizi ordinari e amministrativi, anche alla disparita' di trattamento tra colui che intende impugnare il decreto di espulsione e la p.a. che si avvale ampiamente dell'invio di atti processuali a mezzo posta e addirittura a mezzo fax. A tal proposito, non sembra fuori luogo rilevare incidentalmente, che proprio nel giudizio in esame la Questura di Torino - Ufficio Immigrazione, ha utilizzato il telefax per inviare le proprie note illustrative ed i documenti ritenuti rilevanti per la decisione della controversia. Sotto l'ulteriore profilo della illegittima e non giustificata frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di difesa, l'ottavo comma del citato articolo 13, solleva dubbi di legittimita' costituzionale anche in relazione all'art. 24, primo comma Cost. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98/2004 ha ribadito il proprio precedente orientamento riaffermando l'esigenza «di carattere costituzionale, che le norme che determinano l'inammissibilita' degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata» (Corte cost., sent. 18 marzo 2004, n. 98). Alla luce di tali principi, questo giudice ritiene che non sia manifestamente infondato il dubbio circa la legittimita' costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 13 d.lgs. n. 286 /1998.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 comma 8 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il ricorso avverso il decreto di espulsione possa essere presentato anche con il mezzo della posta, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio del ministri e della comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso sino alla pronuncia della Corte costituzionale. Torino, addi' 3 novembre 2006 Il giudice di pace: Bologna 07C0707