N. 406 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2006

Ordinanza  emessa  l'11  ottobre  2006  dal  tribunale amministrativo
regionale  delle Marche - Ancona sul ricorso proposto da Maddii Laura
contro  Istituto  Autonomo  per  le  Case Popolari della provincia di
Ancona

Edilizia  e  urbanistica  -  Edilizia residenziale pubblica - Regione
  Marche  -  Assegnazione  di  alloggio  - Diritto del familiare (non
  originariamente   convivente  e  autorizzato  dall'Ente  gestore  a
  risiedere   nell'alloggio   a  titolo  di  ampliamento  del  nucleo
  familiare)  del  titolare  deceduto  a subentrare nella titolarita'
  dell'alloggio  stesso  - Condizione - Decorso alla data della morte
  del  titolare  di  almeno  due  anni  dal  rilascio  della predetta
  autorizzazione  -  Ingiustificata  diversa  disciplina  rispetto al
  subentro  alla domanda di assegnazione presentata prima della morte
  dell'assegnatario   -  Incidenza  sul  principio  di  tutela  della
  famiglia.
- Legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44, art. 43, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 29.
(GU n.22 del 6-6-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la presente ordinanza.
    Sul  ricorso numero di registro generale 00209 del 2005, proposto
da   Maddii   Laura,   rappresentata   e  difesa  dall'avv.  Raffaele
Napoletano,  presso  il quale e' elettivamente domiciliata in Ancona,
al Corso Garibaldi n. 43;
    Contro  l'Istituto  Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Ancona, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e
difeso  dall'avv.  Barbara Bocci dell'ufficio legale, presso il quale
e'  elettivamente domiciliata in Ancona, alla piazza Salvo D'Acquisto
n. 40, per l'annullamento:
        del  decreto  n. 368  del  27  dicembre  2004,  a  firma  del
presidente   dell'Istituto   Autonomo  per  le  Case  Popolari  della
Provincia  di Ancona, notificato il 27 gennaio 2005, con cui e' stato
disposto il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica,
sito  in  Comune  di  Ancona, alla via Fano n. 39, in quanto asserito
occupato senza titolo dalla ricorrente sig.ra Maddii Laura;
        di  ogni  atto  anteriore e successivo comunque finalizzato a
negare  il  diritto  della  ricorrente a subentrare nell'alloggio ERP
suddetto,  in  quanto  figlia convivente dell'originaria assegnataria
sig.ra  Ripesi  Armanda,  ivi  comprese  le  precedenti lettere dello
stesso  IACP n. 15935 del 13 ottobre 2004 e n. 17708 dell'11 novembre
2004,   con   le  quali  e'  stato,  rispettivamente,  ingiunto  alla
ricorrente  il  rilascio  dell'alloggio  ERP  suddetto  e respinte le
osservazioni presentate dalla medesima per rivendicare il diritto del
subentro nell'assegnazione della stessa abitazione;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Ancona;
    Vista  l'ordinanza  n. 217  del  23  marzo 2005, con cui e' stata
accolta  la  domanda  cautelare  di  sospensione  dell'esecuzione del
provvedimento impugnato.
    Relatore,  nell'udienza  pubblica  del  giorno 10 maggio 2006, il
dott.  Galileo  Omero  Manzi  e  uditi  per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;

                              F a t t o

    Con  atto  notificato  il  1°  marzo 2005, depositato il 22 marzo
2005,  la ricorrente ha impugnato l'epigrafato provvedimento adottato
dal  presidente  dell'Istituto  Autonomo  per  le Case Popolari della
Provincia  di  Ancona,  con  cui  e'  stato  disposto a suo carico il
rilascio  e  la  restituzione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima.
    Il  provvedimento  di  restituzione  dell'abitazione  popolare e'
stato    giustificato    dal    fatto   che   l'interessata,   figlia
dell'originaria assegnataria in locazione dell'immobile, regolarmente
autorizzata  in  data  13 settembre 2002 ad abitare stabilmente nello
stesso insieme alla propria famiglia, con formale atto di ampliamento
del  nucleo  familiare  della  titolare  dell'assegnazione,  ai sensi
dell'art. 43  della  legge regionale Marche n. 44 del 1997 alla morte
del  genitore,  non  e'  stata ritenuta in possesso del requisito per
subentrare a titolo successorio nella titolarita' e dell'assegnazione
dell'alloggio  popolare,  in quanto, alla data del decesso del padre,
non    erano    ancora   trascorsi   due   anni   dall'autorizzazione
all'ampliamento  del  nucleo  familiare  del de cuius, secondo quanto
stabilito dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997.
    Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte
censure  di  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 7, 43 e 53
della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 43; eccesso di potere
per   incompetenza,  contraddittorieta',  illogicita'  e  difetto  di
motivazione,   nonche'  violazione  degli  artt.  2,  3  e  97  della
Costituzione.
    La   dedotta   censura   di  incompetenza  viene  atta  dipendere
dall'asserito  mancato  coinvolgimento  del  sindaco nel procedimento
concluso  con l'adozione dell'atto impugnato, come previsto dall'art.
43, terzo comma della legge regionale n. 43 del 1997.
    In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta il frutto di una
errata  applicazione  dell'art.  43  e  delle altre norme della legge
regionale  Marche  n. 44  del  1997  le  quali,  in  caso  di decesso
dell'assegnatario   di   un   alloggio   ERP,   prevede  il  subentro
nell'assegnazione  i  componenti del suo nucleo familiare, per cui la
richiesta   di   restituzione   dell'alloggio  popolare  pretesa  nei
confronti della ricorrente risulta illegittima, atteso suo conclamato
stato  di  convivenza abituale con il proprio genitore esistente alla
data della morte di quest'ultimo.
    Secondo  il  difensore di parte ricorrente, la pretesa dello IACP
intimato  di condizionare il diritto di subentro alla esistenza di un
periodo   di  convivenza  di  almeno  due  anni  con  l'assegnatario,
opererebbe  soltanto  allorquando  si  e' in presenza di una rinuncia
volontaria  all'assegnazione  da  parte  del titolare con conseguente
abbandono dell'alloggio e non in caso di decesso dello stesso.
    In  via  subordinata il difensore di parte attrice ha eccepito la
incostituzionalita'  dell'art. 43  della  legge n. 43 del 1997, nella
parte  in  cui  subordina  il  subentro  dei  soggetti  autorizzati a
convivere  stabilmente con gli assegnatari di alloggi ERP, in caso di
decesso  di  questi ultimi, alla protratta esistenza di un periodo di
legittima  presenza  nell'alloggio di almeno due anni, in quanto tale
norma  risulta  elusiva dei principi di uguaglianza e di solidarieta'
sociale affermati dagli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale.
    Per  resistere  alla iniziativa giuidiziaria di parte ricorrente,
in  data  22  marzo  2005,  si  e'  costituito in giudizio l'Istituto
Autonomo  per  le  Case  Popolari  della  Provincia di Ancona, il cui
difensore  ha  confutato  gli  argomenti  invalidatori dedotti con il
ricorso.
    Per  quanto  riguarda la censura di incompetenza, viene precisato
che  il  coinvolgimento  del  sindaco  e' previsto dall'art. 43 della
legge  regionale  n. 43  del  1997  soltanto  in  caso  di  decadenza
dall'assegnazione  che  viene  pronunciata  nell'ipotesi  di  mancato
possesso   dei   requisiti   di   reddito   previsti  per  subentrare
all'assegnazione  e  non  nel caso di soggetti che non hanno comunque
titolo  al  subentro  per  mancanza  del  requisito  della  stabile e
protratta convivenza nell'alloggio ERP.
    Il  difensore  dell'amministrazione ha poi negato fondamento agli
assunti  invalidatori  di  parte ricorrente, a fronte della chiara ed
inequivocabile  previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata
legge  regionale  n. 43 del 1997 che preclude tassativamente, in caso
di  decesso  degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica,  il  subentro  ai  familiari  autorizzati a convivere con i
titolari   a   titolo  di  successivo  ampliamento  del  loro  nucleo
familiare,  in  caso di mancato decorso di almeno due anni dalla data
di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento suddetto.
    Con  ordinanza  n. 217 del 22 marzo 2005, il tribunale ha accolto
la  domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento
impugnato,  fissando  nel contempo la pubblica udienza di discussione
della causa.

                            D i r i t t o

    1) Infondata va valutata la dedotta censura di incompetenza fatta
pendere   dall'asserito  mancato  coinvolgimento  del  sindaco  nella
adozione del provvedimento impugnato.
    Giova  al  riguardo considerare che la posizione della ricorrente
e'  stata  qualificata  dall'ente  intimato  come quella di occupante
senza titolo dell'alloggio ERP in cui era stata autorizzata a vivere,
in  quanto  non  titolare  di  un  formale atto di assegnazione dello
stesso   ne'  avente  titolo  a  subentrare  al  genitore  originario
legittimo assegnatario dello stesso a seguito del suo decesso.
    Nelle  situazioni  disciplinate  dagli  artt. 49 e 50 della legge
regionale   Marche   n. 44   del   1997   che   possono   dare  luogo
all'annullamento,  alla  revoca o alla decadenza del provvedimento di
assegnazione  di  un  alloggio popolare, l'adozione di atti di ritiro
dell'assegnazione,  sulla  base  della teoria del contrarius actus, e
riservata  alla  stessa  autorita'  che  ha provveduto a formalizzare
l'originario  atto  costitutivo  dello  status  di  assegnatario  che
risulta, appunto, il sindaco.
    Nell'ipotesi,  invece,  di  semplice  rilascio  degli  alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica, disposto nei confronti di occupanti
senza  titolo  in  quanto  non  titolari  di  una  precedente formale
assegnazione  e  ne'  legittimati  al  subentro  nella  posizione del
precedente intestatario, ritiene il Collegio che non e' necessario il
coinvolgimento  dell'autorita' comunale nel procedimento, dal momento
che  il rilascio dell'alloggio, in tal caso, non deve esser preceduto
dal   preliminare   ritiro  a  vario  titolo  (revoca,  annullamento,
decadenza)  del  provvedimento  di assegnazione e, quindi, l'adozione
dell'atto  di recupero dell'abitazione al suo uso istituzionale e' da
ritenere   riservato  alla  esclusiva  competenza  dell'ente  gestore
dell'alloggio,  come  infatti  e'  avvenuto  nella  vicenda di cui e'
causa.
    2)  Prive  di  pregio  debbono  essere considerate anche le altre
censure  di violazione di legge e di eccesso di potere, preordinate a
denunciare  un'errata  applicazione  ed  interpretazione dell'art. 43
della  l.r.  Marche  n. 44  del  1997,  poiche'  il  chiaro contenuto
dispositivo  della  stessa  non poteva prestarsi a letture diverse da
quella formata dall'ente resistente con il provvedimento impugnato.
    Infatti,  tale  norma,  pur  riconoscendo il diritto a subentrare
nella   titolarita'   dell'alloggio   popolare,   in  caso  di  morte
dell'assegnatario,  a  coloro  che, dopo l'assegnazione dello stesso,
sono   stati   autonzzati  a  soggiornare  stabilmente  a  titolo  di
permanente   ampliamento   del  nucleo  familiare  del  titolare  del
contratto  di  locazione,  subordina,  tuttavia,  tale  diritto,  con
disposizione  estremamente  chiara,  alla condizione dell'intervenuto
decorso,  al  momento  del  decesso, di almeno due anni dalla data di
formalizzazione    dell'autorizzazione    all'ampliamento   familiare
suddetto.
    Per  cui,  a  fronte  di  tale inequivoca disposizione normativa,
sicuramente   destinata   ad  evitare  improprie  strumentalizzazioni
nell'utilizzo  dell'alloggio ERP, il comportamento tenuto nel caso di
specie  dall'ente  edilizio  gestore con l'adozione del provvedimento
impugnato,  risulta  corretto e, quindi, legittimo dal momento che la
ricorrente,   alla   data   della   morte   del   genitore,  titolare
dell'alloggio  popolare, non poteva far valere un periodo di regolare
coabitazione autorizzata di almeno due anni.
    3)  Sulla base di quanto precisato, il ricorso deve dunque essere
respinto,  attesa  la riferita previsione dell'art. 43, quinto comma,
della  legge  regionale  Marche n. 44 del 1997 che, come si e' visto,
preclude   alla   ricorrente   di   divenire   formale   intestataria
dell'allogio  popolare  assegnato  al  proprio genitore a seguito del
decesso di quest'ultimo.
    Tuttavia,  il  Collegio, tenuto conto di tale esito del giudizio,
in  adesione  anche  all'apposita  eccezione  formulata  dalla  parte
ricorrente,  dubita  della  costituzionalita'  della  suddetta  norma
regionale   nella   parte   in   cui  subordina  a  limiti  temporali
inderogabili  di  presenza  negli alloggi ERP, il diritto di subentro
nella  loro  titolarita',  in  qualita'  di  rego1ari assegnatari, ai
componenti  del  nucleo  familiare autorizzati a tutti gli effetti ad
abitare  negli  stessi  dopo  l'assegnazione,  in caso di decesso del
parente intestatario dell'alloggio.
    3/A)  Tale  questione di incostituzionalita', sollevata d'ufficio
dal  Collegio,  e'  sicuramente  rilevante  nel contesto del presente
giudizio,  poiche',  nella  ipotizzata  condivisione,  da  parte  del
Giudice   delle   leggi,   dei   dubbi  prospettati  in  ordine  alla
compatibilita'  con i principi ed i valori costituzionali della norma
di  legge  sopra  segnalata,  e'  indubbio  che la attuale ricorrente
potrebbe  vedere accolta la propria iniziativa giudiziaria e, quindi,
conseguire  un  sicuro  vantaggio, potendo ottenere il riconoscimento
del  suo  diritto  alla intestazione e conservazione dell'alloggio di
edilizia  residenziale  pubblica  di  cui  si  controverte che con il
provvedimento  impugnato  in  questa sede gli e' stato negato, con il
conseguente  diverso  esito  favorevole  del presente giudizio per la
parte attrice.
    Da  cio' la sicura rilevanza della questione di costituzionalita'
sollevata.
    3/B)   Quanto   alla  non  manifesta  infondatezza  (giacche'  il
tribunale  puo'  evitare  di  rimettere  alla Corte costituzionale la
questione  di  incostituzionalita' eccepita o rilevata d'ufficio solo
ove la ritenga manifestamente infondata) si osserva quanto segue.
    La legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante norme in
materia   di  assegnazione  e  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica (ERP), ha dettato una specifica disciplina per
quanto  riguarda  il subentro nella posizione del sogetto aspirante a
conseguire  l'assegnazione di un alloggio popolare o gia assegnatario
a  tutti  gli  effetti  dello stesso, in caso di morte o rinuncia, da
parte   dell'interessato,   alla  sua  posizione  di  assegnatario  o
aspirante tale.
    Dal  combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge citata, si
evince  infatti  che, per quanto riguarda la posizione dell'aspirante
concorrente    all'assegnazione   di   un   alloggio   ERP,   possono
prioritariamente subentrare nella posizione giuridica di colui che ha
presentato  la relativa domanda i componenti del suo nucleo familiare
conviventi,  legati  da  rapporto  di  coniugo,  di  parentela  o  di
affinita' con il medesimo.
    In  via  subordinata, secondo le previsioni delle norme suddette,
possono  poi  subentrare  nella  segnalata  posizione  di  vantaggio,
derivante  dall'avvenuta  presentazione della domanda di assegnazione
di un alloggio ERP, anche persone non legate da rapporti di parentela
ed  affinita'  con  il  soggetto  aspirante  assegnatario, ma facenti
comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno
due  anni  alla  data di pubblicazione del bando di concorso, indetto
per  la  formazione  della  relativa  graduatoria degli aventi titolo
all'assegnazione,  ed  a  condizione  che la presenza di estranei nel
nucleo  familiare  del  richiedente  sia  giustificata  da  motivi di
reciproca  assistenza  morale  e materiale opportunamente documentata
nei modi di legge.
    Per cui, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un
alloggio  popolare, la posizione dei familiari parenti dell'aspirante
assegnatario  e  degli estranei facenti comunque parte del suo nucleo
familiare  risulta differenziata, dal momento che, in caso di decesso
o  di  rinuncia  alla  domanda  dell'originario presentatore, i primi
possono  subentrare  senza  condizioni nella domanda del loro parente
nell'ordine  di priorita' individuato dalla legge regionale (art. 43,
primo comma), mentre i secondi oltre a poter subentrare nella domanda
soltanto  in caso  di  mancanza  di  sogetti  legati  da  vincoli  di
parentela  con l'aspirante assegnatario, debbono comunque provare una
stabile  convivenza  anagraficamente  certificata  con il medesimo da
almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.
    Al  contrario,  nel  caso  di  subentro,  non  nella  domanda  di
assegnazione di alloggio ERP, ma nella posizione di assegnatario gia'
conseguita  con  la  successiva  stipula  del  relativo  contratto di
locazione  dell'abitazione,  il  Legislatore  regionale,  in  caso di
decesso  del  titolare  dell'alloggio,  ha  parimenti riconosciuto il
diritto  al  subentro  a  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare
dell'originario   locatario  individuati  nell'atto  di  assegnazione
dell'immobile, nell'ordine stabilito dalla legge che privilegia prima
i  parenti  del  titolare  deceduto  e poi i conviventi non legati da
vincoli di parentela con il medesimo.
    La situazione risulta diversa, invece, per i soggetti non facenti
parte  dell'originario  nucleo familiare dell'assegnatario al momento
di  consegna  dell'alloggio,  i quali, parenti o estranei, sono stati
autorizzati nel corso del rapporto locativo a risiedere nell'alloggio
popolare  dall'ente  gestore,  a  titolo  di  stabile ampliamento del
nucleo  familiare  del  titolare  dell'abitazione, ai sensi di quanto
previsto  dall'art. 43,  quarto  comma,  della legge regionale Marche
n. 44 del 1997.
    A  costoro, infatti, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ha
riconosciuto,  in  caso  di  decesso  dell'assegnatario, il diritto a
subentrare   nell'assegnazione   dell'alloggio,   sempre  nell'ordine
suddetto,  soltanto  a  condizione  che,  al  momento della morte del
titolare,  sia comunque trascorso almeno un periodo di due anni dalla
data  dell'intervenuto  rilascio  dell'autorizzazione all'ampliamento
stabile  del  nucleo  familiare  del  medesimo,  senza  differenziare
in alcun  modo  la situazione dei familiari di quest'ultimo da quella
dei soggetti non legati da vincoli di parentela con il medesimo, come
invece e' avvenuto nel caso di subentro nella domanda di assegnazione
degli alloggi popolari (art. 7 e art. 43, primo comma).
    3/C)   Il   Collegio   dubita  della  costituzionalita'  di  tale
previsione  normativa  nei limiti in cui, la norma suddetta (art. 43,
quinto  comma) ai fini del subentro nell'assegnazione di alloggi ERP,
pone  sullo stesso piano, senza alcuna differenziazione, la posizione
dei  parenti  inseriti  nel  nucleo  familiare  del titolare, dopo la
costituzione  del  rapporto  locativo,  su  autorizzazione  dell'ente
gestore,  e  quella  dei  soggetti  estranei non legati da vincoli di
parentela con l'assegnatario.
    In particolare, tali dubbi si prospettano in relazione agli artt.
3 e 29 della Costituzione.
    Secondo  il  Collegio,  la  norma  in questione si pone, in primo
luogo,  in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, venendo
a  determinare,  nel caso di decesso del titolare della domanda o del
beneficiario   del   provvedimento   di  assegnazione  di  abitazione
popolare,   una  ingiustificata  discriminazione  nei  confronti  dei
componenti  del loro nucleo familiare, legati ai medesimi da rapporti
di parentela e affinita', nelle due diverse ipotesi di subentro nella
domanda di assegnazione, prima del conseguimento della disponibilita'
dell'alloggio  popolare,  e  di  subentro  nel rapporto locativo, una
volta   intervenuta   l'assegnazione   e   perfezionata  la  consegna
dell'immobile.
    Come   si  e'  avuto  modo  di  precisare,  infatti,  mentre  per
subentrare  nella  domanda  di  assegnazione  la  legge  non  pone ai
familiari  alcuna  condizione di protratta convivenza con l'aspirante
assegnatario,  nella  diversa  ipotesi  di subentro nell'assegnazione
gia'  perfezionata  e nel relativo rapporto locativo in essere con il
titolare  dell'alloggio  successivamente  deceduto, l'art. 43, quinto
comma  della  legge regionale Marche n. 44 del 1997, subordina, per i
familiari  autorizzati a risiedere stabilmente nell'alloggio popolare
dopo  l'assegnazione  e,  quindi, nel corso del rapporto locativo, il
diritto   al   subentro   all'avvenuta   decorrenza,  alla  data  del
verificarsi del decesso del titolare dell'alloggio ERP, di un periodo
di  almeno due anni di stabile convivenza nell'abitazione, decorrente
dalla  data di rilascio della relativa autorizzazione all'ampliamento
stabile  del  nucleo  familiare ex art. 43, quarto comma della stessa
legge.
    Ad  avviso  del  Collegio, il differente trattamento riservato ai
parenti  dell'assegnatario di alloggio ERP per subentrare, in caso di
morte  di  quest'ultimo,  nel  rapporto  locativo in essere con il de
cuius,   appare  ingiustificatamente  discriminatorio  e  lesivo  del
diritto  di  uguaglianza  di fronte alla legge, affermato dall'art. 3
della   Costituzione,   rispetto   a  quello  previsto  nell'identica
eventualita'   del   decesso  dello  stesso  prima  dell'assegnazione
dell'alloggio  popolare.  Cio'  in  quanto,  in  tal modo, secondo il
Collegio,  il  Legislatore  regionale  ha  riservato  un  trattamento
diverso  a soggetti giuridici che si trovano in una uguale condizione
di  parentela  rispetto  ad  altro  soggetto  giuridico  (l'aspirante
assegnatario  e  l'assegnatario  di alloggio di edilizia residenziale
pubblica)   nelle  cui  ragioni  gli  stessi  vengono  autorizzati  a
subentrare dalla stessa norma incriminata.
    Infatti,  secondo  il  consolidato orientamento del Giudice delle
leggi   in   materia   di  interpretazione  dell'art. 3  della  Carta
costituzionale,  il  principio di uguaglianza formale sancito da tale
norma  impone  al  Legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di
trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive
alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione.
    Cio'  comporta  che,  ove  le  situazioni siano omogenee, il loro
trattamento  deve  essere  uniforme,  ove  non sussistano ragioni per
differenziarle.
    Ne',  per  quanto  riguarda  la  vicenda  all'esame,  puo' essere
addotto  a  giustificazione di tale accennato diverso trattamento, la
circostanza  che  il  periodo  biennale di protratta convivenza viene
richiesto  solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio
popolare  dopo  la  sua  assegnazione  a  titolo di ampliamento e del
nucleo  familiare  del suo titolare e non per coloro che hanno sempre
fatto   parte   della   famiglia   sin   dalla  data  dell'originaria
assegnazione dell'abitazione.
    A  tale  proposito,  ritiene  il  Collegio che, indipendentemente
dalla  data  di  ingresso  nel  nucleo familiare dell'assegnatario di
alloggio  ERP,  la  posizione  di un parente non puo' comunque essere
assimilata  a  quella di soggetti non legati da vincolo di coniugio e
di  parentela  con il medesimo, ai fini dell'eventuale subentro nella
intestazione   dello   stesso   alloggio,  soprattutto  nel  caso  di
sopravvenuto decesso del suo titolare.
      Cio'  in  quanto tutte le norme della legge regionale n. 44 del
1997   sono  ispirate  a  valorizzare  la  famiglia  come  potenziale
fruitrice  degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia nella
fase  di individuazione dei beneficiari degli stessi, con il previsto
riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi e
composti  da  soggetti portatori di disabilita', sia nella successiva
fase  di gestione del rapporto locativo con il favore riconosciuto ai
familiari  dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare
anche   in   vista   dell'eventuale   trasferimento   in   proprieta'
dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione.
    Tale convincimento del Collegio trova ulteriore conferma in punto
di  fatto  nella  circostanza  che, nella vicenda di cui e' causa, il
familiare  ricorrente,  a  cui l'ente gestore ha negato il diritto al
subentro per mancato decorso del termine biennale dall'autorizzazione
al   suo   ingresso   nell'alloggio,   risultava   essere  la  figlia
dell'assegnatario   deceduto,   la  quale  faceva  parte  del  nucleo
familiare  del  medesimo gia' alla data della originaria assegnazione
dell'abitazione  popolare  che,  successivamente  e  temporaneamente,
aveva lasciato a seguito di matrimonio.
    Per  cui,  con  riferimento  a  quanto  precisato,  la  norma  in
questione,   sospettata   di   incostituzionalita'   nel   parificare
ingiustificatamente  i parenti dell'assegnatario deceduto ai soggetti
comunque  facenti  parte del suo nucleo familiare ma a lui non legati
da  rapporto  di  parentela, ad avviso del Collegio, si pone anche in
contrasto  con  l'art. 29  della  Costituzione, poiche', in tal modo,
disconosce  la  posizione  di  favore  che  tale norma costituzionale
intende  assicurare  alla  famiglia  ed  ai  suoi  componenti,  quale
comunita'  naturale  basata  su  vincoli  affettivi e di solidarieta'
economica e sociale dei suoi membri.
    Il  convincimento  del  Collegio  e' avvalorato dal fatto che, in
caso di contemporanea presenza nel nucleo familiare dell'assegnatario
di alloggio popolare di parenti e di estranei autorizzati nel tempo a
convivere  con  il  medesimo, l'accennata norma della legge regionale
Marche  (art. 43,  quinto  comma,  l.r.  n. 44  del  1997)  per  come
formulata,   consente   di   privilegiare,   ai   fini  del  subentro
all'assegnazione  in  caso  di  decesso  del  titolare,  gli estranei
conviventi  da piu' di due anni con quest'ultimo, a danno dei parenti
presenti nell'alloggio da meno tempo.
    Pertanto,  l'avere  subordinato  il riconoscimento del diritto al
subentro  dei  familiari  nell'assegnazione  di  un alloggio ERP alla
decorrenza  di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, in
caso  di  morte  di  quest'ultimo,  comporta, secondo il Collegio, il
disconoscimento delle prerogative assicurate dall'art. 29 della Carta
costituzionale alla comunita' familiare.
    In  tal  modo,  infatti,  si  vengono  a creare le condizioni per
privare  ingiustificatamente  gli  eredi  dell'assegnatario  deceduto
della  possibilita' di conservare l'utilizzo dell'abitazione popolare
in  regime  di  locazione,  dal momento che il riconoscimento di tale
prerogativa  viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto nel
quando,  quale  risulta  la  morte  del  loro dante causa, per giunta
indipendente   dalla   volonta'  dei  familiari  conviventi,  con  la
conseguenza che, se tale evento luttuoso interviene prima di due anni
dell'inizio  della  convivenza  con  il de cuius, esso e' in grado di
determinare  la  definitiva  perdita  dell'alloggio  per  gli  stessi
parenti  i  quali,  a  causa  di  tale circostanza fortuita,vengono a
risultare  degli  occupanti senza titolo dell'abitazione, tenuti come
tali  al suo rilascio, con grave pregiudizio delle esigenze abitative
della loro famiglia che l'art. 29 intende tutelare.
    4)  Le  accennate  questioni  di  incostituzionalita',  oltre che
rilevanti,  non sono dunque manifestamente infondate e debbono quindi
essere  sottoposte  al  vaglio  della  Corte  costituzionale,  previa
sospensione del giudizio.
                              P. Q. M.
    Ai   sensi   di   quanto   previsto   dall'art. 23  della,  legge
costituzionale  11  marzo  1953,  n. 87,  dichiara  rilevanti  e  non
manifestamente   infondate   le   questioni   di  incostituzionalita'
dell'art. 43,  quinto  comma  della  legge regionale Marche 22 luglio
1997,  n. 44,  in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per
le ragioni esposte in motivazione.
    Dispone  pertanto  l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
    Dispone la sospensione del giudizio di cui al ricorso in epigrafe
in attesa delle decisioni della Corte costituzionale.
    Manda alla segreteria di notificare nei modi di legge la presente
ordinanza  alle  parti,  al  Presidente  della Giunta regionale delle
Marche  e al Presidente del Consiglio di ministri e di comunicarla al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
    Cosi'  deciso  in Ancona, nella Camera di consiglio del giorno 10
maggio 2006.
                       Il Presidente: Sammarco
L'estensore: Manzi
07C0713