N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2006
Ordinanza emessa il 30 novembre 2006 dal tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Di Ciano Nicola ed altri Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni commesse anteriormente - Disparita' di trattamento - Ingiustificata deroga al principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547. - Costituzione, art. 3.(GU n.23 del 13-6-2007 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza, di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Premesso che nel procedimento iscritto al n. 243/06 R.G. Tribunale di Lanciano la difesa di alcuni imputati ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 nella parte in cui prevede che le violazioni di cui all'art. 110, nono comma del T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse; O s s e r v a Con le modifiche introdotte ad alcuni articoli del T.U.L.P.S. dall'art. 1, legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e' stata rimodellata la disciplina normativa degli apparecchi da gioco di tipo automatico. In particolare, l'art. 110 T.U.L.P.S. e' stato modificato nel senso che le violazioni previste in materia di installazione in esercizi pubblici di apparecchi automatici da gioco non conformi alle disposizioni di legge, sono attualmente sanzionate in via esclusivamente amministrativa, laddove precedentemente costituivano illeciti penali. Il comma 547 dell'art. 1, legge n. 266/2005, stabilisce che per le violazioni commesse anteriormente alla data del 1° gennaio 2006 (come il caso che qui occupa) restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti e, pertanto, le sanzioni penali previste nella formulazione originaria della norma. Dal quadro appena delineato si evince una disparita' di trattamento ingiustificata tra soggetti che pongano in essere la medesima condotta primo o dopo il 1° gennaio 2006, senza che vi sia una sufficiente ragione giustificativa, con violazione dell'art. 3 Costituzione. Infatti, premesso che la giurisprudenza della Corte costituzionle ha piu' volte ribadito che eventuali deroghe al principio di retroattivita' della lex mitior, previsto come regola generale dell'art. 2, terzo comma c.p., ma privo di tutela costituzionale diretta, possono essere disposte dal legislatore solo quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa (da ultimo, la sentenza n. 393/2006), nel caso di specie non sembra ricorrere alcuna ragione giustifciativa alla deroga del principio della retroattivita' della legge piu' favorevole. Si tratta di questione ad opinione dello scrivente non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del processo, atteso che agli odierni imputati, cui si attribuisce un fatto commesso prima del 1° gennaio 2006, e' contestata anche la violazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., unitamente ad altre ipotesi di reato. Pertanto deve essere sospeso il giudizio in corso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale a mente dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali. Lanciano, addi' 30 novembre 2006 Il giudice: Marino 07C0728