N. 414 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  30 novembre 2006 dal tribunale di Lanciano nel
procedimento penale a carico di Di Ciano Nicola ed altri

Sicurezza  pubblica  -  Violazioni  nella  produzione,  importazione,
  distribuzione  e  installazione  di  apparecchi da gioco (art. 110,
  comma  9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione
  -   Inapplicabilita'   alle  violazioni  commesse  anteriormente  -
  Disparita'  di  trattamento - Ingiustificata deroga al principio di
  retroattivita' della legge piu' favorevole al reo.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.23 del 13-6-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza, di trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Premesso   che   nel  procedimento  iscritto  al  n. 243/06  R.G.
Tribunale  di  Lanciano  la difesa di alcuni imputati ha sollevato la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 547,
legge n. 266/2005 nella parte in cui prevede che le violazioni di cui
all'art.  110, nono comma del T.U.L.P.S. commesse in data antecedente
al  1° gennaio  2006  si  applicano  le disposizioni vigenti al tempo
delle violazioni stesse;

                            O s s e r v a

    Con  le  modifiche  introdotte  ad alcuni articoli del T.U.L.P.S.
dall'art.  1,  legge  n. 266/2005  (legge  finanziaria 2006) e' stata
rimodellata la disciplina normativa degli apparecchi da gioco di tipo
automatico. In particolare, l'art. 110 T.U.L.P.S. e' stato modificato
nel  senso  che le violazioni previste in materia di installazione in
esercizi pubblici di apparecchi automatici da gioco non conformi alle
disposizioni   di   legge,   sono   attualmente   sanzionate  in  via
esclusivamente  amministrativa,  laddove precedentemente costituivano
illeciti penali.
    Il  comma  547 dell'art. 1, legge n. 266/2005, stabilisce che per
le  violazioni  commesse  anteriormente alla data del 1° gennaio 2006
(come  il  caso  che  qui occupa) restano applicabili le disposizioni
anteriormente  vigenti e, pertanto, le sanzioni penali previste nella
formulazione originaria della norma.
    Dal   quadro   appena  delineato  si  evince  una  disparita'  di
trattamento  ingiustificata  tra  soggetti  che  pongano in essere la
medesima  condotta  primo o dopo il 1° gennaio 2006, senza che vi sia
una  sufficiente  ragione  giustificativa, con violazione dell'art. 3
Costituzione.  Infatti,  premesso  che  la giurisprudenza della Corte
costituzionle  ha  piu'  volte  ribadito  che  eventuali  deroghe  al
principio  di  retroattivita'  della lex mitior, previsto come regola
generale   dell'art.   2,  terzo  comma  c.p.,  ma  privo  di  tutela
costituzionale  diretta, possono essere disposte dal legislatore solo
quando  ricorra una sufficiente ragione giustificativa (da ultimo, la
sentenza n. 393/2006), nel caso di specie non sembra ricorrere alcuna
ragione giustifciativa alla deroga del principio della retroattivita'
della legge piu' favorevole.
    Si   tratta   di   questione  ad  opinione  dello  scrivente  non
manifestamente  infondata  e rilevante per la decisione del processo,
atteso  che  agli  odierni  imputati,  cui  si  attribuisce  un fatto
commesso prima del 1° gennaio 2006, e' contestata anche la violazione
dell'art. 110 T.U.L.P.S., unitamente ad altre ipotesi di reato.
    Pertanto  deve  essere  sospeso  il  giudizio in corso e gli atti
devono  essere  trasmessi alla Corte costituzionale a mente dell'art.
23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.
        Lanciano, addi' 30 novembre 2006
                         Il giudice: Marino
07C0728