N. 181 ORDINANZA 23 maggio - 7 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Dati non
  addotti  e  documenti  non  esibiti  dal  contribuente  a richiesta
  dell'amministrazione  -  Impossibilita' di valutazione a favore del
  contribuente  in  sede  contenziosa  -  Denunciata  violazione  del
  principio di capacita' contributiva - Preclusione operante solo sul
  piano  processuale  e pertanto inidonea a menomare detto principio,
  avente natura sostanziale - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, quarto comma, introdotto
  dall'art. 25, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- Costituzione, art. 53, primo comma.
(GU n.23 del 13-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 32, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui  redditi),  comma  introdotto  dall'art. 25, comma 1, della legge
18 febbraio  1999,  n. 28  (Disposizioni  in  materia  tributaria, di
funzionamento   dell'Amministrazione   finanziaria   e  di  revisione
generale del catasto), promosso con ordinanza depositata il 22 maggio
2006  dalla  Commissione  tributaria  regionale  della  Lombardia nel
giudizio  vertente  tra  Belloni Giuliana e l'Agenzia delle entrate -
Ufficio di Milano 3, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata  il 22 maggio 2006, la
Commissione  tributaria  regionale  della Lombardia - nel corso di un
giudizio tributario di appello avverso la sentenza con cui il giudice
di  primo  grado  aveva  rigettato,  per difetto di documentazione in
ordine  alla  «certezza,  inerenza  e  competenza»  dei costi o spese
ripresi  a tassazione dall'ufficio tributario, il ricorso proposto da
una  contribuente  contro  un  avviso  di  accertamento in rettifica,
notificato  il  28 novembre  2002  e  «riguardante IRPEF, ILOR, CSSN,
Tassa  per  l'Europa  e  Tassazione separata 1996» - ha sollevato, in
riferimento    all'art. 53   [rectius:   53,   primo   comma]   della
Costituzione,  questione  di legittimita' del «terzo» [recte: quarto]
comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni  in  materia di accertamento delle imposte sui redditi), comma
introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28
(Disposizioni     in    materia    tributaria,    di    funzionamento
dell'Amministrazione   finanziaria   e   di  revisione  generale  del
catasto);
        che,  per  il  giudice  rimettente,  la norma censurata - nel
disporre  che  le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli atti, i
documenti,  i  libri  e  i  registri  non  esibiti o non trasmessi in
risposta  agli  inviti  dell'ufficio  non  possono  essere  presi  in
considerazione  a  favore del contribuente, ai fini dell'accertamento
in  sede amministrativa e contenziosa - impedirebbe l'accertamento in
giudizio   della   reale   «posizione  fiscale»  dell'interessato  e,
pertanto,   in   violazione  dell'evocato  parametro  costituzionale,
consentirebbe    un'imposizione   eccedente   l'effettiva   capacita'
contributiva del contribuente;
        che,  quanto alla rilevanza, il giudice a quo afferma che: a)
la  contribuente  ha prodotto solo nel giudizio di appello le fatture
dalle  quali  dovrebbero  risultare  la  certezza,  l'inerenza  e  la
competenza   dei   costi   e  delle  spese  recuperati  a  tassazione
dall'Agenzia delle entrate; b) tale documentazione, per effetto della
norma  censurata,  non  puo'  essere presa in considerazione a favore
della  contribuente;  c)  il  giudizio principale, pertanto, non puo'
essere   definito  indipendentemente  dalla  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che la questione sia dichiarata «inammissibile e/o
infondata»;
        che  in  particolare,  ad  avviso  della  difesa erariale, la
disposizione  denunciata:  a)  e'  stata  erroneamente  indicata  dal
rimettente nel «terzo» comma, invece che nel quarto, dell'art. 32 del
d.P.R. n. 600 del 1973; b) ha la funzione di impedire di rimettere in
discussione  i  risultati  gia'  acquisiti  nella precedente fase del
procedimento  ed  e',  pertanto,  coerente con la ratio di garantire,
mediante  preclusioni per ciascuna delle fasi intermedie, l'ordine ed
il  celere  raggiungimento  dell'esito  finale,  tipica  delle  norme
regolatrici dei procedimenti (amministrativi o tributari) preordinati
all'adozione  di un provvedimento finale suscettibile di pregiudicare
gli  interessi  di  cui  e'  portatore  il  soggetto destinatario del
provvedimento;   c)   risponde   all'ulteriore   specifica   esigenza
«dell'ordine    e    sicurezza    dell'attivita'    impositiva»,   in
considerazione anche dei sospetti circa la genuinita' ed originalita'
di  «scritture  contabili»  prodotte  con  rilevante ritardo; d) pone
divieti  di  produzione documentale per il giudizio di secondo grado,
perche'  va  letta  congiuntamente  al  comma successivo dello stesso
art. 32  del  d.P.R.  n. 600  del 1973, il quale stabilisce che detti
divieti  «non  operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato  all'atto  introduttivo  del giudizio di primo grado in sede
contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i libri e i registri,
dichiarando  comunque  contestualmente  di  non aver potuto adempiere
alle  richieste  degli  uffici  per  causa  a lui non imputabile»; e)
risponde  a principi di ragionevolezza e di efficienza della pubblica
amministrazione,  contemperati  con  l'esigenza  di  una  sufficiente
tutela del contribuente, in sede amministrativa e giudiziale.
    Considerato   che   la  Commissione  tributaria  regionale  della
Lombardia  dubita,  in  riferimento  all'art. 53,  primo comma, della
Costituzione,  della  legittimita'  del quarto comma dell'art. 32 del
d.P.R.  29 settembre  1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento   delle   imposte   sui   redditi),   comma   introdotto
dall'art. 25,   comma 1,   della   legge   18 febbraio   1999,  n. 28
(Disposizioni     in    materia    tributaria,    di    funzionamento
dell'Amministrazione   finanziaria   e   di  revisione  generale  del
catasto);
        che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione
denunciata   si   pone   in   contrasto   con   l'evocato   parametro
costituzionale,  perche' - nel disporre che «Le notizie ed i dati non
addotti  e  gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o
non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere
presi   in   considerazione   a  favore  del  contribuente,  ai  fini
dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa» - preclude al
contribuente,  in  conseguenza di un mero «inadempimento burocratico»
da  parte  di  quest'ultimo,  di documentare in giudizio la sua reale
«posizione  fiscale»  e,  pertanto,  «viene a trasmutare in addizioni
alla   [...]   effettiva  capacita'  contributiva  quelle  che  [...]
risultano  essere - o, in genere, potrebbero risultare essere - somme
da  portare in detrazione al totale delle poste positive determinanti
la capacita' contributiva del soggetto»;
        che  il  giudice  rimettente ha correttamente identificato la
disposizione  censurata,  riportandone  il  testo  nell'ordinanza  di
rimessione,  senza che in contrario possa rilevare l'errore materiale
in  cui  e'  incorso  nell'indicare  tale  disposizione  come «terzo»
anziche'  come  quarto  comma dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
(errore in cui, del resto, e' caduto lo stesso legislatore, il quale,
al  quinto  comma  del medesimo articolo, indica il quarto comma come
«terzo comma»);
        che, nel merito, la questione e' manifestamente infondata;
        che,  per  il giudice a quo, la norma censurata violerebbe il
principio   della   capacita'  contributiva,  perche'  la  denunciata
decadenza   dalla   facolta'   di   produrre  documenti  in  giudizio
impedirebbe  l'accertamento  della  effettiva situazione patrimoniale
del  contribuente  e,  pertanto, sarebbe causa di imposizione fiscale
eccedente la capacita' contributiva del medesimo contribuente;
        che,  tuttavia, tale prospettazione della questione e' frutto
di  una  evidente  confusione  tra  il  profilo  sostanziale e quello
processuale   della  tutela  del  contribuente,  perche',  mentre  il
principio  di capacita' contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) ha
natura  sostanziale,  in  quanto  attiene  al presupposto del tributo
(ordinanza n. 402 del 2005; sentenza n. 172 del 1986), le preclusioni
relative all'allegazione in giudizio di documenti o dati hanno invece
natura  processuale,  in quanto attengono alla tutela giurisdizionale
dei diritti (art. 24 Cost.);
        che - contrariamente a quanto ritiene il giudice rimettente -
la  preclusione  prevista  dalla  norma censurata, risolvendosi in un
divieto  di  allegazione  in  giudizio  dei  dati e dei documenti non
forniti  dal contribuente in risposta all'invito dell'amministrazione
finanziaria, opera sul piano esclusivamente processuale ed e' percio'
inidonea a menomare il principio di capacita' contributiva.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale del quarto comma dell'art. 32 del d.P.R.
29 settembre   1973,   n. 600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento  delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione
tributaria  regionale  della  Lombardia,  in riferimento all'art. 53,
primo   comma,   della  Costituzione,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 7 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0752