N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  6  novembre  2006 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Ascoli  Piceno  sul  ricorso  proposto  da  Spaziani
Gianluigi contro Comune di Grottammare

Imposte  e  tasse  -  Imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  -
  Disciplina  di proroga dei termini per la liquidazione dell'imposta
  -   Deroga   al   principio  di  improrogabilita'  dei  termini  di
  prescrizione  e decadenza per gli accertamenti di imposta - Ricorso
  avverso  avvisi di liquidazione dell'I.C.I. - Denunciata violazione
  dell'art. 77  Cost.  per difetto dei presupposti costituzionali per
  la decretazione d'urgenza.
- Decreto-legge  30 dicembre  2004,  n. 314,  art. 1-quater, aggiunto
  dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
- Costituzione, art. 77.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n. 83/2006,
depositato il 23 gennaio 2006, avverso avviso di liquidazione n. 1720
I.C.I.  2000,  contro comune di Grottammare, difeso da: Rosati Paolo,
via  Carducci n. 64 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno),
proposto  dal ricorrente: Spaziani Gianluigi, via dei Ligustri n. 1 -
63013  Grottammare  (Ascoli Piceno), difeso da: Di Buo' Mario, piazza
P.  Fazzini  n. 8  - Int. 11 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli
Piceno).
    Parte ricorrente eccepisce la legittimita' degli accertamenti per
intervenuta prescrizione del termine, diritto alla difesa, violazione
dell'art. 97 della Costituzione italiana, violazione dell'art 6 legge
n. 212/2000 e violazione degli artt. 5, 8 e 11, d.lgs. n. 504/1992.
    L'Ufficio eccepisce con controdeduzioni costituendosi in giudizio
argomentando  che essendo i termini stati prorogati gli atti posti in
essere  sono  tutti  legittimi e che, nel merito, sono state prese in
considerazione  tutte  le  condizioni  favorevoli  al  contribuente e
quindi  conclude  con  la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna
alle spese.
    La  Commissione  preliminarmente  esamina  la  circostanza  della
illegittimita'  in  relazione  alla violazione della legge n. 212 del
2000  (Statuto  del  contribuente)  ed  all'art 77 della Costituzione
italiana.
    Ritenuto   che   la  normativa  sospetta  di  incostituzionalita'
istituisce,  in  deroga  all'art  3,  comma  3, legge 27 luglio 2000,
n. 212,  una  proroga  per termini per l'I.C.I. che, al momento della
entrata in vigore della proroga, peraltro erano scaduti;
    Rilevato   che   tale  proroga  e'  stata  giustificata  «per  la
straordinaria  necessita'  e  urgenza» di assicurare la funzionalita'
degli enti locali;
    Rilevato  che  in  termini I.C.I. si sono avute nel tempo gia' le
seguenti  proroghe:  art  18, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria  2001); art. 1, comma 67, legge 31 dicembre 2004, n. 311
(Finanziaria  2005), tutte in deroga all'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente);
    Rilevato  inoltre  che tale deroga, in realta' reiterata in altre
precedenti  occasioni, lungi dal sanare una situazione «straordinaria
ed  urgente»  appare prendere atto di una congenita incapacita' degli
enti locali di rispettare i termini;
    Rilevato  ancora  che cio' comporta violazione dell'art. 77 della
Costituzione  italiana,  a  nulla  importando  che la modifica si sia
avuta  solo  in  sede  di conversione, in quanto in tale norma appare
irrazionalmente volta a prendere atto di una cronica deficienza degli
enti locali, con il falso presupposto che sia «straordinario» e «solo
riferentesi  al  periodo  in  cui  e'  emanato  il  d.l.  n. 314/2004
convertito, con modificazioni, con la legge 1° marzo 2005, n. 26;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  77  della
Costituzione,  della  proroga disposta in deroga all'art. 3, comma 3,
dello statuto del contribuente.
    Ritiene  la  Commissione  assolutamente rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  nel  presente  giudizio, in quanto solo
dalla decisione sulla stessa dipende il contenuto della pronuncia che
questa Commissione tributaria si e' riservata di prendere.
    Dichiara  la  sospensione del presente giudizio e la trasmissione
immediata alla Corte costituzionale.
    Manda alla segreteria per le notifiche di rito alle parti ed alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Cosi' deciso in Ascoli Piceno, il 6 novembre 2006.
                       Il Presidente: Merletti
Il relatore-estensore: Gabrielli
07C0767