N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2006
Ordinanza emessa il 6 novembre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno sul ricorso proposto da Spaziani Gianluigi contro Comune di Grottammare Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Disciplina di proroga dei termini per la liquidazione dell'imposta - Deroga al principio di improrogabilita' dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta - Ricorso avverso avvisi di liquidazione dell'I.C.I. - Denunciata violazione dell'art. 77 Cost. per difetto dei presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza. - Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, art. 1-quater, aggiunto dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. - Costituzione, art. 77.(GU n.24 del 20-6-2007 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 83/2006, depositato il 23 gennaio 2006, avverso avviso di liquidazione n. 1720 I.C.I. 2000, contro comune di Grottammare, difeso da: Rosati Paolo, via Carducci n. 64 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), proposto dal ricorrente: Spaziani Gianluigi, via dei Ligustri n. 1 - 63013 Grottammare (Ascoli Piceno), difeso da: Di Buo' Mario, piazza P. Fazzini n. 8 - Int. 11 - 63039 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Parte ricorrente eccepisce la legittimita' degli accertamenti per intervenuta prescrizione del termine, diritto alla difesa, violazione dell'art. 97 della Costituzione italiana, violazione dell'art 6 legge n. 212/2000 e violazione degli artt. 5, 8 e 11, d.lgs. n. 504/1992. L'Ufficio eccepisce con controdeduzioni costituendosi in giudizio argomentando che essendo i termini stati prorogati gli atti posti in essere sono tutti legittimi e che, nel merito, sono state prese in considerazione tutte le condizioni favorevoli al contribuente e quindi conclude con la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna alle spese. La Commissione preliminarmente esamina la circostanza della illegittimita' in relazione alla violazione della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) ed all'art 77 della Costituzione italiana. Ritenuto che la normativa sospetta di incostituzionalita' istituisce, in deroga all'art 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, una proroga per termini per l'I.C.I. che, al momento della entrata in vigore della proroga, peraltro erano scaduti; Rilevato che tale proroga e' stata giustificata «per la straordinaria necessita' e urgenza» di assicurare la funzionalita' degli enti locali; Rilevato che in termini I.C.I. si sono avute nel tempo gia' le seguenti proroghe: art 18, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001); art. 1, comma 67, legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), tutte in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); Rilevato inoltre che tale deroga, in realta' reiterata in altre precedenti occasioni, lungi dal sanare una situazione «straordinaria ed urgente» appare prendere atto di una congenita incapacita' degli enti locali di rispettare i termini; Rilevato ancora che cio' comporta violazione dell'art. 77 della Costituzione italiana, a nulla importando che la modifica si sia avuta solo in sede di conversione, in quanto in tale norma appare irrazionalmente volta a prendere atto di una cronica deficienza degli enti locali, con il falso presupposto che sia «straordinario» e «solo riferentesi al periodo in cui e' emanato il d.l. n. 314/2004 convertito, con modificazioni, con la legge 1° marzo 2005, n. 26;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 77 della Costituzione, della proroga disposta in deroga all'art. 3, comma 3, dello statuto del contribuente. Ritiene la Commissione assolutamente rilevante la questione di legittimita' costituzionale nel presente giudizio, in quanto solo dalla decisione sulla stessa dipende il contenuto della pronuncia che questa Commissione tributaria si e' riservata di prendere. Dichiara la sospensione del presente giudizio e la trasmissione immediata alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria per le notifiche di rito alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Cosi' deciso in Ascoli Piceno, il 6 novembre 2006. Il Presidente: Merletti Il relatore-estensore: Gabrielli 07C0767