N. 450 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 18 gennaio 2007 dal tribunale di Potenza sul ricorso proposto da S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali Procedimento civile - Spese processuali - Ricorso per la nomina di curatore ad eredita' giacente - Cessazione della giacenza per carenza di attivo ereditario - Liquidazione delle spettanze dovute al curatore a titolo di onorario e di rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico - Previsto onere a carico del ricorrente alla stregua della normativa vigente - Omessa previsione dell'anticipazione erariale per le spese e gli onorari spettanti al curatore nel caso di cessazione della procedura per carenza dell'attivo ereditario - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 8, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.24 del 20-6-2007 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 81/2005 R.G. Vol. Giur., avente ad oggetto la nomina di un curatore all'eredita' giacente del defunto Moscogiuri Francesco, nato a Viggiano (Potenza) il 13 ottobre 1937 e deceduto a Marsicovetere (Potenza) il 9 dicembre 1999, su istanza della «S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali», con sede in Potenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore. I Con ricorso depositato il 15 febbraio 2005, la «S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali» adiva il Tribunale di Potenza, chiedendo la nomina di un curatore all'eredita' giacente del defunto Moscogiuri Francesco, nato a Viggiano (Potenza) il 13 ottobre 1937 e deceduto a Marsicovetere (Potenza) il 9 dicembre 1999. Assumendo di essere creditrice del de cuius, nella qualita' di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Potenza, la ricorrente deduceva che i suoi successibili ex lege - nelle persone di Moscogiuri Cosimo Rocco, Moscogiuri Enrico, Moscogiuri Lucia, Moscogiuri Lucia, Moscogiuri Antonietta e Moscogiuri Vincenza Anna - avevano congiuntamente rinunziato all'eredita', a mezzo di rogito redatto dal notaio Beatrice Simone da Potenza il 6 maggio 2000, rep. n. 39396. Acquisiti taluni documenti, con decreto reso il 19 aprile 2005, il giudice designato nominava il curatore dell'eredita' giacente nella persona dell'avv. Michele De Bonis da Potenza. Con dichiarazione depositata il 10 maggio 2005, quest'ultimo accettava l'incarico conferitogli, prestando il giuramento di rito all'udienza camerale del 9 giugno 2005. Il decreto di nomina era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Foglio delle inserzioni del 15 giugno 2005, n. 137, avviso C-12077 (a pagamento). Con relazione depositata il 13 febbraio 2006, il curatore dell'eredita' giacente rendeva il conto della propria gestione, riferendo, tra l'altro: 1) che Tempone Pasqualina, coniuge superstite del de cuius, aveva dichiarato l'inesistenza di beni mobili o immobili di cui lo stesso fosse proprietario o possessore in vita; 2) che l'inesistenza di beni immobili era stata confermata dalla consultazione dei registri immobiliari; 3) che l'espletamento dell'incarico conferitogli aveva comportato l'anticipazione di spese per euro 225,47 (duecentoventicinque virgola quarantasette). Pertanto, egli chiedeva l'approvazione del rendiconto, la liquidazione (ove possibile) del compenso spettantegli secondo la tariffa professionale ed il rimborso delle spese anticipate nell'espletamento dell'incarico conferitogli. Instaurato il contraddittorio nei confronti della ricorrente, il giudice designato si riservava per la decisione all'udienza del 9 giugno 2006. II Secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimita' (in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, portante il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), la definizione di «ausiliario del giudice» come colui che esercitava una funzione strumentale al provvedimento che il giudice emetteva a chiusura di un determinato procedimento non si poteva ritenere esaustiva, dal momento che, come pure era stato generalmente evidenziato dalla dottrina, si palesava necessario prendere in esame anche elementi estrinseci e formali (quali l'essere l'ausiliare estraneo all'ufficio ed alle parti, l'avere egli prestato la sua attivita' in relazione ad un processo od in occasione dello stesso, al fine precipuo di consentirne lo svolgimento o di realizzarne le finalita' particolari, l'aver ricevuto l'incarico da un organo giudiziario, l'essere l'incarico stesso caratterizzato da temporaneita' ed occasionalita) (vedasi, in motivazione: Cass. SS.UU., 21 novembre 1997, n. 11619). Si doveva, cosi', ritenere che ausiliare del giudice fosse il privato «esperto in una determinata arte o professione» e, in generale, idoneo «al compimento di atti che il giudice non puo' compiere da solo» (cosi' l'art. 68 cod. proc. civ.) temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale, sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali, prestava la sua attivita' in occasione di un processo, in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentirne la realizzazione delle particolari sue finalita'. In tale ottica, ben poteva il curatore dell'eredita' giacente essere annoverato tra gli «ausiliari del giudice», ricorrendo gli elementi, obiettivi e subbiettivi, innanzi indicati. Doveva, infatti, sul punto anche considerarsi che gli artt. 528 ss. cod. civ. attribuivano specificamente al pretore al tribunale, dopo le modifiche apportate dall'art. 145 del d.lgs. l9 febbraio 1998 n. 51) il compito di provvedere alla conservazione del patrimonio ereditario nel caso in cui il chiamato non fosse nel possesso dei beni ereditari e non avesse ancora accettato l'eredita'; che tale compito notoriamente veniva svolto mediante il compimento di numerose, complesse e multiformi attivita', che il pretore (il Tribunale, dopo le modifiche apportate dagli artt. 105 e 144 del d.lgs. l9 febbraio 1998 n. 51, rispettivamente, agli artt. 782 s. cod. proc. civ. e 529 s. cod. civ.) poteva non essere «in grado di compiere da se' solo» e che invece richiedevano l'assistenza di «esperti in una determinata arte o professione» o di «persona idonea» (art. 68, primo comma, cod. proc. civ.); che la strumentalita' del compito affidato al curatore rispetto a quello del pretore (del tribunale, dopo le modifiche apportate dagli artt. 105 e 144 del d.lgs. l9 febbraio 1998 n. 51, rispettivamente, agli artt. 782 s. cod. proc. civ. e 529 s. cod. civ.) emergeva chiaramente sia dalla prestazione del giuramento, previsto dall'art. 193 disp. att. cod. proc. civ., di «custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredita», sia dall'attivita' di direzione e di sorveglianza svolta costantemente dalla stesso pretore (dallo stesso tribunale, dopo le modifiche apportate dall'art. 105 del d.lgs. l9 febbraio 1998 n. 51) ai sensi dell'art. 782 cod. .proc. civ. e caratterizzata da appositi provvedimenti lungo l'intero iter del procedimento, sia dal provvedimento finale con il quale veniva dichiarata chiusa la procedura, al quale consegnivano l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio ereditario convenientemente gestito (vedasi, in motivazione: Cass. SS.UU., 21 novembre 1997, n. 11619). Ne' a conclusioni contrarie poteva pervenirsi in considerazione del fatto che l'art. 68 cod. proc.. civ non annoverasse - in termini espliciti - il curatore dell'eredita' giacente tra gli «ausiliari del giudice», perche' esso apertamente definiva tali soltanto il custode ed il consulente tecnico d'ufficio, ma, prevedendo «altri ausiliari» nei «casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessita», dava adito ad una categoria aperta, nella quale rientravano tutti i soggetti privati chiamati a prestare la loro attivita' in occasione di un processo ed in relazione a concrete necessita' individuabili di volta in volta dal giudice (od anche dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario). Ne', per altro aspetto, si poteva ritenere che il procedimento camerale non fosse idoneo ad assicurare il rispetto di diritti soggettivi e del principio del contraddittorio. In particolare, non era conferente il rilievo che la liquidazione del compenso atteneva ad un diritto soggettivo, perche' la tutela di quest'ultimo veniva assicurata sia in prime cure, con la partecipazione al procedimento di ogni controinteressato, sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre l'omessa previsione da parte del legislatore del principio del doppio grado di merito non violava precetti di natura costituzionale. Doveva, pertanto, conclusivamente ritenersi che, in forza degli artt. 68 cod. proc. civ. e 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredita' giacente spettava allo stesso pretore (allo stesso tribunale, dopo le modifiche apportate dall'art. 145 del d.lgs. l9 febbraio 1998 n. 51 all'art. 528 cod. civ.) che l'avesse in precedenza nominato: cio', peraltro, nel rispetto della ratio dell'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., essendo parso al legislatore che il giudice che avesse seguito l'attivita' dell'ausiliare nel corso del suo diuturno espletamento fosse meglio informato della qualita' e dell'importanza della stessa ed in grado di provvedere meglio di altri, ex causa cognita, alla liquidazione del compenso (vedasi, in motivazione: Cass. SS.UU., 21 novembre 1997,n. 11619). In seguito, l'art. 3, lett. n, del d.P.R. 31 maggio 2002 n. 115 ha tipizzato la piu' ampia figura dell'«ausiliare del magistrato», definendolo come «il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge». Ad ogni buon conto, la ricostruzione proposta in precedenza dalla giurisprudenza di legittimita' con riguardo alla natura giuridica del curatore dell'eredita' giacente appare, sostanzialmente, compatibile con l'attuale nozione di «ausiliario del magistrato», essendo rimasti immutati i caratteri distintivi di siffatta figura nel novellato contesto del sistema normativo. Pertanto, la liquidazione delle «spettanze» (comprensive di «onorario» e «rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico»: art. 49, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) dovute al curatore dell'eredita' giacente (al termine dell'incarico espletato) e' ora disciplinata dall'art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale - al pari che per ogni altro «ausiliario» di nomina giudiziale - ne riconosce la competenza al «magistrato che procede». III Posta in siffatti termini la configurazione del c.d. «diritto vivente», e' il caso di precisare che il legislatore si e' limitato a prevedere la cessazione della curatela (recte: della giacenza) per accettazione dell'eredita' (art. 532 cod. civ.). Cio' non di meno, l'interpretazione dottrinale ha individuato altre cause di cessazione della giacenza, fra le quali rientra anche la carenza (originaria o sopravvenuta) di attivo ereditario (ipotesi verificatasi, per l'appunto, nella fattispecie sub judice). Ora, l'obbligazione relativa alle spettanze dovute al curatore dell'eredita' giacente e' normalmente destinata a gravare su chi acquista l'eredita' (quindi, anche in caso di devoluzione ex lege a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 586 cod. civ.). Viceversa, il principio enunciato in ordine alla corresponsione dell'onorario ed al rimborso delle spese al curatore dell'eredita' giacente non puo' valere nell'ipotesi di carenza (originaria o sopravvenuta) di attivita', non essendovi alcun soggetto chiamato a subentrare nell'universum jus defuncti. Tuttavia, il legislatore non ha dettato una disciplina specifica in subjecta materia. Con riferimento al rimborso delle spese relative al procedimento di nomina del curatore dell'eredita' giacente che sia stato promosso d'ufficio, l'art. 148 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si e' limitato a distinguere le «spese prenotate a debito» (il contributo unificato; i diritti di copia) e le «spese anticipate dall'erario» (le spese di spedizione; le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni richieste d'ufficio; le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati ed appartenenti agli uffici per il compimento di atti del procedimento fuori della sede in cui si svolge; le spese per la pubblicita' dei provvedimenti giudiziari), stabilendo che entrambe siano poste a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, ovvero a carico del curatore, nella qualita', se il procedimento si conclude senza che. intervenga accettazione. Secondo la relazione governativa al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, «... la norma in commento recepisce l'istituto del recupero delle spese cosi' come esso vive nell'ordinamento sulla base dei principi generali», per cui, «all `esito della procedura (tendente all'inventario, alla gestione, alla liquidazione dell'eredita), il giudice pone le spese in questione a carico del curatore, nella qualita'; quindi a carico dell'eredita' (devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.)»; viceversa, «se successivamente alla nomina del curatore dell'eredita' giacente, interviene accettazione dell'eredita', con conseguente cessazione delle funzioni da parte del curatore, ex art. 532 c.c., il giudice pone le spese della procedura a carico dell'erede». «Naturalmente, se l'eredita' giacente e' a istanza di parte, o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ritornano le regole generali». In altri termini, si applica la disciplina dettata dall'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, secondo cui le spese del procedimento sono anticipate dalla parte ovvero, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario o prenotate a debito secondo la previsione dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Piu' specificamente, con riguardo agli «ausiliari del magistrato», l'art. 131, terzo comma e quarto comma, lett. c), del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che gli onorari sono prenotati a debito (ove non ne sia possibile la ripetizione), mentte le indennita' e le spese di viaggio, nonche' le spese per l'adempimento dell'incarico, sono anticipate dall'erario. Pertanto, in caso di procedimento promosso su istanza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'onere economico delle spettanze dovute al curatore dell'eredita' giacente, qualora vi sia carenza (originaria o sopravvenuta) di attivita', viene comunque a gravare sull'erario secondo il distinto regime della prenotazione a debito (onorari) o dell'anticipazione (indennita' e spese di viaggio; spese per l'adempimento dell'incarico). Viceversa, in caso di procedimento promosso su istanza di parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la carenza (originaria o sopravvenuta) di attivita' pone la questione dell'individuazione del soggetto obbligato alla corresponsione dell'onorario ed al rimborso delle spese nei confronti del curatore dell'eredita' giacente. In totale assenza di specifici riferimenti nell'ordinamento vigente, non resterebbe all'interprete che applicare la norma generale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (ricalcata sul testo dell'art. 90 cod. proc. civ.), in base alla quale il costo della giacenza (onorario e spese) verrebbe a gravare sulla parte proponente l'istanza di nomina del curatore, non potendo esservi alcun acquisto jure hereditario. IV Su tali premesse in punto di diritto, l'adito giudicante valuta di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), denunciando la violazione degli artt; 3 e 24 Cost., nella parte in cui esso non prevede che, nella procedura di eredita' giacente attivata su istanza di parte, di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attivita', le spese e gli onorari al curatore siano anticipate dall' erario. V La questione appare rilevante ai fini della decisione. Difatti, il procedimento non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, per la semplice ragione che la rigorosa applicazione della norma richiamata nell'attuale formulazione farebbe gravare su colui che abbia chiesto la nomina del curatore dell'eredita' giacente, non soltanto le spese della procedura (secondo l'elencazione contenuta nell'art. 148 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), ma anche i costi della gestione (in particolare, l'onorario da corrispondere e le spese da rimborsare al curatore). VI La questione non e' manifestamente infondata. Difatti, se e' vero che la sopportazione delle spese della procedura trova la sua giustificazione nell'assunzione dell'iniziativa volta alla dichiarazione della giacenza ereditaria, essendo preciso interesse dell'istante addivenire alla nomina del curatore (ad esempio, per esercitare un diritto o un'azione nei confronti dell'eredita), non altrettanto puo' dirsi per la sopportazione dei costi della gestione. Invero, gli effetti dell'amministrazione esercitata dal curatore sono destinati a riverberarsi, rispettivamente, a vantaggio di colui a cui favore si devolve il relictum, nel caso di cessazione della giacenza per acquisto dell'eredita' (anche da parte dello Stato, nell'ipotesi prevista dall'art. 586 cod. civ.) ovvero a vantaggio dello Stato, nel caso di cessazione della giacenza per carenza (originaria o sopravvenuta) di relictum. In quest'ultima ipotesi, piu' precisamente, non essendovi, come si e' detto, devoluzione di beni a favore di un altro soggetto, la ratio della giacenza si esaurisce nella tutela dell'interesse pubblico alla definizione dei rapporti facenti capo al de cuius. Per cui, sarebbe contrario ai canoni della logicita' e della ragionevolezza addossare i costi della gestione a chi, in ultima analisi, non possa ritrarne alcun vantaggio (anche sul piano extrapatrimoniale). Ed altrettanto varrebbe ove si volesse negare al curatore il diritto alla percezione dell'onorario maturato ed al rimborso delle spese anticipate (con una palese disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi del successivo acquisto dell'eredita), cagionandogli un duplice danno sia per il mancato guadagno che per la sofferta perdita (in proposito si possono richiamare - per l'evidente analogia juris - le argomentazioni sottese alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 146, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per la mancata previsione tra le «spese anticipate dall'erario» delle spese e degli onorari al curatore del fallimento: Corte Cost., 28 aprile 2006, n. 174). Peraltro, l'onerosita' dei costi della gestione rischia di frustrare e vanificare la stessa tutelabilita' dell'interesse alla nomina di un curatore per la conservazione del patrimonio ereditario. Cio' anche ove si tenga conto che non sempre e' possibile avere esatta cognizione della consistenza e del valore dell'asse ereditario al momento in cui si adisce il tribunale per la nomina del curatore. Per cui, l'istante verrebbe ad accollarsi l'alea connessa all'eventualita' (non sempre prevedibile) di una damnosa hereditas, rischiando di essere esposto alla paradossale sopravvenienza di un pregiudizio conseguente all'assunzione di un'iniziativa diretta (secondo l'intenzione del legislatore: art. 528 cod. civ.) alla tutela di un interesse personale. Con la conseguenza che sarebbe precluso l'esercizio meditato e ponderato del diritto di difesa. Il che rende indispensabile l'intervento del giudice delle leggi per l'adeguamento del sistema normativo, stante la verificata impossibilita' di interpretazioni costituzionalmente orientate della disciplina vigente. Pertanto, sussistendo i presupposti stabiliti dall'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, il giudicante dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione incidentale della questione pregiudiziale.
P. Q. M. Pronunziando nel procedimento promosso, con ricorso depositato il 15 febbraio 2005, dalla «S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali», con sede in Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la nomina di un curatore all'eredita' giacente del defunto Moscogiuri Francesco, nato a Viggiano (Potenza) il 13 ottobre 1937 e deceduto a Marsicovetere (Potenza) il 9 dicembre 1999, cosi' provvede: 1) solleva d'ufficio, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esso non prevede che, nella procedura di eredita' giacente attivata su istanza di parte, di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attivita', le spese e gli onorari al curatore siano anticipate dall'erario; 2) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) sospende il presente procedimento; 4) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente, al curatore dell'eredita' giacente ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso il 28 dicembre 2006. Il giudice designato: Lo Sarado 07C0769