N. 185 ORDINANZA 5 - 12 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione   stradale   -   Sanzione  amministrativa  pecuniaria  -
  Provvedimenti  del  Prefetto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento -
  Notificazione  nel  termine di 150 giorni, anziche' in quello di 90
  previsto  per  la  conclusione  dei  procedimenti amministrativi in
  genere  -  Denunciata  violazione del principio di eguaglianza, del
  diritto  di  difesa,  della  garanzia  del  giusto  processo  e del
  principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Questione   che   postula   una  sentenza  additiva  dal  contenuto
  costituzionalmente non obbligato - Manifesta inammissibilita'.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 204,
  comma 2,   modificato   dall'art. 4,   comma 1-sexies,   del   d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
  1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 204, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  modificato dall'art. 4, comma 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003,
n. 214   (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  27
giugno 2003,  n. 151,  recante  modifiche  ed  integrazioni al codice
della  strada),  promosso  con  ordinanza  del  19 novembre  2005 dal
giudice  di  pace  di  Torino,  nel  procedimento civile vertente tra
Gugliuzza  Manuela  e  il  Prefetto di Torino, iscritta al n. 609 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 maggio 2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  pronunciata il 19 novembre 2005 e
pervenuta  a  questa  Corte  il 12 aprile 2006, il giudice di pace di
Torino  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale (in via
incidentale)   dell'art. 204,   comma 2,   del   decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo codice della strada), in riferimento
agli  artt. 3,  24,  97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in
cui   tale   disposizione   prevede  che  l'ordinanza-ingiunzione  di
pagamento   di   sanzione   amministrativa  pecuniaria  debba  essere
notificata  nel  termine  di 150 giorni, anziche' in quello «previsto
dall'art. 2,  comma 3,  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241  per la
conclusione dei procedimenti amministrativi in genere»;
        che  il  rimettente premette di essere investito del giudizio
di  opposizione  disciplinato  dall'art. 205 del codice della strada,
avverso   5  ordinanze-ingiunzione  adottate  il  2 dicembre  2004  e
notificate  entro  il  termine  di  150  giorni  previsto dalla norma
impugnata,  introdotta  dall'art. 4,  comma 1,  del  decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito, con modificazioni, con la legge 1° agosto 2003,
n. 214   (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  27
giugno 2003,  n. 151,  recante  modifiche  ed  integrazioni al codice
della strada);
        che  la notifica si sarebbe perfezionata «per il notificante»
nell'ultimo giorno utile concesso a tal fine dalla legge;
        che   la   disposizione   impugnata  violerebbe,  secondo  il
rimettente, l'art. 3 della Costituzione per un duplice profilo;
        che,     anzitutto,    il    termine    per    la    notifica
dell'ordinanza-ingiunzione sarebbe stato irragionevolmente equiparato
a quello previsto dall'art. 201 del codice della strada ai fini della
notifica  del  verbale di contestazione della violazione, quando solo
in  quest'ultimo  caso  l'Amministrazione  e'  gravata  dall'onere di
identificare  il  trasgressore,  mentre nel primo il solo adempimento
richiesto  consiste  nel  «portare  il  provvedimento nella sua sfera
conoscitiva»;
        che,   inoltre,   per   effetto  della  norma  impugnata,  il
«procedimento   sanzionatorio-amministrativo»   potrebbe   protrarsi,
sommati i termini previsti dalla legge per ciascuna fase entro cui si
articola,   fino  a  «cinquecentodieci  giorni»,  mentre  l'opponente
dispone  di  sessanta giorni per ricorrere al Prefetto e di ulteriori
trenta  giorni  per impugnare l'ordinanza-ingiunzione: cio', a parere
del rimettente, configurerebbe «disparita' di trattamento»;
        che  sarebbero  altresi'  lesi gli artt. 24, 111, e 113 della
Costituzione,  poiche'  la  durata  del procedimento ostacolerebbe la
conclusione  del  giudizio  di  opposizione  «in tempi ragionevoli» e
introdurrebbe  il  rischio  di  «veder  dispersi  elementi  di prova»
difensivi, a causa del decorso del tempo;
        che, infine, il giudice a quo ritiene violato anche l'art. 97
della  Costituzione, poiche' il termine stabilito dalla norma oggetto
contrasterebbe  con  il  principio che assicura il buon andamento dei
pubblici   uffici  e  non  assicurerebbe  l'«effetto  deterrente,  in
relazione   alla   commissione   delle   violazioni,   creatosi   con
l'introduzione   della   patente   a   punti»,   poiche',   ai  sensi
dell'art. 126-bis   del   codice   della   strada,  la  comunicazione
all'anagrafe   nazionale  della  violazione  richiede  che  essa  sia
«definita»,  sicche'  nella  pendenza  del  ricorso  amministrativo e
giurisdizionale,  il  trasgressore potrebbe invece riacquistare punti
frequentando  un  corso di aggiornamento, ovvero potrebbe addossare a
terzi compiacenti la responsabilita' di ulteriori violazioni;
        che,  in  punto  di  rilevanza,  il  rimettente  premette  di
ritenere,  pur  nel  silenzio del legislatore, che l'inosservanza del
termine  previsto  dalla norma impugnata comporti «i medesimi effetti
estintivi  dell'obbligazione»  definiti dal comma 1-bis dell'art. 204
del  codice  della  strada,  quanto  alla tempestivita' dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione:    cio'    comporterebbe    l'inesistenza
giuridica  dell'ordinanza  impugnata e la conseguente declaratoria di
cessazione  della  materia del contendere, per difetto dell'interesse
ad  agire  dell'opponente,  ai  sensi  dell'art. 100  del  codice  di
procedura civile;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
infondata;
        che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile
per omessa descrizione della fattispecie, posto che il rimettente non
precisa   i   fatti   di   causa,  le  specifiche  censure  sollevate
dall'opponente,  i «tempi osservati nel procedimento amministrativo»,
ed  erra  nel  valutare i termini effettivamente concessi dalla legge
per ricorrere al Prefetto e al giudice di pace;
        che   la  questione  sarebbe  altresi'  irrilevante,  poiche'
l'inosservanza del termine per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione
non  determinerebbe,  diversamente  da quanto previsto al comma 1-bis
dell'art. 204  del  codice della strada, alcuna «nullita/inesistenza»
dell'ordinanza stessa;
        che,  nel  merito, l'Avvocatura nega la sussistenza di alcuna
disparita'  di trattamento tra opponente ed Amministrazione, giacche'
non   sarebbero   comparabili   in   radice  «il  termine  occorrente
all'Amministrazione  per partecipare all'interessato un provvedimento
sanzionatorio  con  il  termine  demandato  al privato per la propria
difesa in giudizio o in sede amministrativa»;
        che,  in  particolare,  alla  luce  degli  artt. 3 e 97 della
Costituzione,  la  fissazione  del termine oggetto di censura sarebbe
riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore  e apparirebbe in
concreto  congrua, in riferimento «ad evidenti esigenze organizzative
della  Amministrazione,  specie  nelle  zone urbane ovvero ad elevata
densita'   di   popolazione»,   ove  i  ricorsi  amministrativi  sono
particolarmente   numerosi,   e  ove  complessi  possono  essere  gli
«adempimenti  relativi  alla  individuazione  della residenza o della
sede del trasgressore», ai fini della notifica;
        che,  infine,  non  solo  sarebbe  inconferente  il  richiamo
dell'art. 111  della  Costituzione,  in  relazione ad un procedimento
amministrativo,  ma  in ogni caso il diritto di difesa dell'opponente
sarebbe  assicurato dalla facolta' di agire immediatamente innanzi al
giudice di pace, omettendo il ricorso amministrativo al Prefetto.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Torino  dubita della
legittimita'   costituzionale  dell'art. 204,  comma 2,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  nella  parte  in cui vi viene
fissato  in  150  giorni il termine assegnato all'Amministrazione per
notificare  al trasgressore l'ordinanza-ingiunzione, con cui e' stato
rigettato  il ricorso amministrativo proposto avverso l'inflizione di
una sanzione amministrativa pecuniaria;
        che  il giudice a quo formula espressamente il proprio dubbio
di  costituzionalita'  in  relazione  alla  previsione  del  predetto
termine,  «anziche'  di  quello  previsto dall'art. 2, comma 3, della
legge  7 agosto  1990,  n. 241  per  la  conclusione dei procedimenti
amministrativi in genere»;
        che  in  tal  modo  il  remittente  sollecita  una  soluzione
additiva, che non e' costituzionalmente obbligata, dato che non vi e'
ragione  per  ritenere  imposta  dalla  Costituzione l'osservanza del
termine  (fissato  al  diverso  fine  di  concludere  il procedimento
amministrativo,  e  non  di  notificarne  l'atto conclusivo) indicato
dall'art. 2,  comma 3,  della  legge  n. 241  del  1990  e successive
modificazioni;
        che,  viceversa,  la  rideterminazione del termine congruo ai
fini  della  notifica  dell'ordinanza-ingiunzione, ove fosse ritenuto
costituzionalmente   illegittimo   quello   stabilito   dalla   norma
denunciata, non potrebbe che ricadere nella sfera di discrezionalita'
legislativa;
        che,  non  essendo  prospettata  a questa Corte una soluzione
additiva costituzionalmente obbligata, la questione e' manifestamente
inammissibile (da ultimo, ordinanze n. 299 e n. 210 del 2006).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 204,  comma 2,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3,  24,  97, 111 e 113 della
Costituzione,  dal  giudice  di  pace  di  Torino  con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere: Milana
    Depositata in cancelleria il 12 giugno 2007.
                       Il cancelliere: Milana
07C0777