N. 189 SENTENZA 5 - 14 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudizio   di   legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
  Questioni  aventi ad oggetto norme legislative siciliane - Asserito
  contrasto  con  norme statali di grande riforma economico-sociale -
  Omessa  indicazione  della norma statutaria che si assume violata -
  Individuazione    del   parametro   desumibile   in   modo   chiaro
  dall'interpretazione  complessiva  dell'ordinanza  di  rimessione -
  Ammissibilita'  delle  questioni - Rigetto dell'eccezione formulata
  dalla Regione Siciliana.
Impiego  pubblico  - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa
  presso  gli  enti  locali  -  Prevista  applicazione ai giornalisti
  addetti   a   tali   uffici   del  contratto  nazionale  di  lavoro
  giornalistico   -   Contrasto   con  il  generale  principio  della
  legislazione  statale  che  riserva  la  disciplina del trattamento
  economico  dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione
  collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge   della  Regione  Sicilia  18 maggio  1996,  n. 33,  art. 58,
  comma 1,  come  modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della
  Regione  Sicilia  15 gennaio  1999,  n. 4 e dall'art. 111, comma 1,
  della legge della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17.
- Costituzione,  art. 117,  in  relazione  all'art. 1,  comma 3,  del
  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della
  legge  23 ottobre  1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10 della
  legge 7 giugno 2000, n. 150.
Impiego  pubblico  - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa
  presso  gli  enti  locali - Attribuzione per legge ai componenti di
  detti  uffici  della  qualifica  e  del trattamento contrattuale di
  capo servizio   -   Contrasto   con  il  generale  principio  della
  legislazione  statale  che  riserva  la  disciplina del trattamento
  economico  dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione
  collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, art. 16, comma 2.
- Costituzione,  art. 117,  in  relazione  all'art. 1,  comma 3,  del
  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della
  legge  23 ottobre  1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10 della
  legge 7 giugno 2000, n. 150.
Impiego  pubblico  - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa
  presso   gli   enti   locali  -  Attribuzione,  in  sede  di  prima
  applicazione  della  legge,  ai  giornalisti  componenti gli uffici
  stampa   gia'   esistenti   della   qualifica   e  del  trattamento
  contrattuale   di  redattore  capo  -  Contrasto  con  il  generale
  principio  della legislazione statale che riserva la disciplina del
  trattamento  economico  dei  dipendenti  pubblici privatizzati alla
  contrattazione  collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte
  qua.
- Legge Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 127, comma 2.
- Costituzione,  art. 117,  in  relazione  all'art. 1,  comma 3,  del
  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della
  legge  23 ottobre 1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10, della
  legge 7 giugno 2000, n. 150.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 1,
della  legge  della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi
urgenti  per  l'economia.  Norme  in materia di Impresa, Agricoltura,
Artigianato,  Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie,
modifiche  ed  abrogazioni  di  norme), come modificato dall'art. 28,
comma 1,  della  legge  della  Regione  Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4
(Integrazione  del  fondo  per  i comuni di cui all'articolo 11 della
legge  regionale  30 marzo  1998,  n. 5. Realizzazione di progetti di
utilita'  collettiva.  Disposizioni  finanziarie),  e  dall'art. 111,
comma 1,  della  legge  della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17
(Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie   per  l'anno 2005),
dell'art. 16,  comma 2,  della  legge  della Regione Sicilia 17 marzo
2000,   n. 8   (Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie   per
l'anno 2000),  e  dell'art. 127,  comma 2,  della legge della Regione
Sicilia   26 marzo   2002,   n. 2   (Disposizioni   programmatiche  e
finanziarie  per l'anno 2002), promosso con ordinanza del 13 febbraio
2006  dal  Tribunale  di  Marsala  nei  procedimenti  civili  riuniti
vertenti  tra  Maria  Rita  Domingo  ed altri e il comune di Marsala,
iscritta  al  n. 111  del  registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 16,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006.
    Visti  l'atto  di  costituzione  di Alessandro Tarantino ed altri
nonche' l'atto di intervento della Regione Siciliana;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  22 maggio  2007  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  gli  avvocati Salvatore Giacalone per Alessandro Tarantino
ed altri e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Nel corso di tre giudizi civili riuniti, promossi contro il
Comune  di  Marsala  da  due  dipendenti  e  dagli  eredi di un altro
lavoratore,  il  Tribunale  di Marsala, con ordinanza del 13 febbraio
2006,  ha  sollevato,  «in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo  n. 165/2001  ed  all'art. 2,  comma 1, lettera a), della
legge  23 ottobre  1992,  n. 421,  nonche'  in  relazione all'art. 9,
comma 5  e  10  della  legge  n. 150/2000», questioni di legittimita'
costituzionale:  1)  dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione
Sicilia  18 maggio  1996,  n. 33  (Interventi urgenti per l'economia.
Norme  in  materia  di  Impresa,  Agricoltura,  Artigianato,  Lavoro,
Turismo   e  Pesca.  Disposizioni  su  altre  materie,  modifiche  ed
abrogazioni  di  norme), come modificato dall'art. 28, comma 1, della
legge  della  Regione Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4 (Integrazione del
fondo  per  i  comuni  di  cui  all'articolo 11 della legge regionale
30 marzo   1998,   n. 5.   Realizzazione   di  progetti  di  utilita'
collettiva.  Disposizioni  finanziarie),  e  dall'art. 111,  comma 1,
della   legge   della   Regione   Sicilia   28 dicembre  2004,  n. 17
(Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie per l'anno 2005), nella
parte  in  cui prevede «l'istituzione di uffici stampa di cui faranno
parte  giornalisti  a cui si applica il contratto nazionale di lavoro
giornalistico  nella  sua interezza»; 2) dell'art. 16, comma 2, della
legge   della  Regione  Sicilia  17 marzo  2000,  n. 8  (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno 2000), nella parte in cui
stabilisce  che  «ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la
qualifica  ed  il  trattamento  contrattuale  di  capo servizio»;  3)
dell'art. 127,  comma 2,  della  legge della Regione Sicilia 26 marzo
2002,   n. 2   (Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie   per
l'anno 2002),  nella  parte  in  cui  dispone  che  «in sede di prima
applicazione   ai  giornalisti  componenti  gli  uffici  stampa  gia'
esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale
30 aprile  1991,  n. 10, e' attribuita la qualifica ed il trattamento
contrattuale   di  redattore  capo,  in  applicazione  del  Contratto
nazionale  di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'art. 72 della
legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41».
    Il   rimettente   espone   che   i   ricorrenti   hanno   chiesto
l'accertamento  del diritto all'applicazione del contratto collettivo
nazionale   di   lavoro  giornalistico  e  del  relativo  trattamento
retributivo  a decorrere dal 1° luglio 1998, nonche' del diritto alle
conseguenti  differenze retributive rispetto al trattamento economico
loro  erogato  in  forza del contratto collettivo nazionale di lavoro
degli enti locali.
    Circa  la  rilevanza  delle  questioni,  il  Tribunale di Marsala
deduce  che  dall'applicazione  delle  norme censurate puo' dipendere
l'accoglimento   dei  ricorsi,  poiche'  l'estensione  del  contratto
collettivo  di  lavoro  giornalistico  al  rapporto  di  impiego  dei
ricorrenti  -  conseguenza,  appunto,  delle  disposizioni  di  legge
impugnate   -   comporta  un  incremento  del  trattamento  economico
spettante a quei lavoratori.
    Per  quel  che  concerne  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione,  il giudice a quo ha evidenziato che, a norma dell'art. 1,
comma 3,   del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche),  «le  disposizioni  del presente decreto
costituiscono  principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.  Le  Regioni  a  statuto ordinario si attengono ad esse
tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I
principi  desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
e  successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo  1997,  n. 59,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono  altresi',  per  le Regioni a statuto speciale e per le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, norme fondamentali di
riforma  economico-sociale della Repubblica» e che l'art. 2, comma 1,
lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per
la  razionalizzazione  e  la revisione delle discipline in materia di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale), prevede che, salvi i limiti collegati al perseguimento
degli  interessi  generali  cui  l'organizzazione  e  l'azione  delle
pubbliche  amministrazioni  sono indirizzate, «i rapporti di lavoro e
di  impiego  dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli
altri  enti  di  cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma,
della   legge   29 marzo  1983,  n. 93,  siano  ricondotti  sotto  la
disciplina  del  diritto  civile  e siano regolati mediante contratti
individuali e collettivi».
    Secondo  il  Tribunale,  dal  combinato  disposto delle due norme
appena  citate  discende che la contrattazione collettiva costituisce
«metodo  di  disciplina» del rapporto di pubblico impiego che gode di
copertura costituzionale.
    Un  simile principio fondamentale sarebbe stato violato, a parere
del rimettente, sia dall'art. 58 della legge regionale n. 33 del 1996
e   successive   modificazioni   -   nella   parte   in  cui  prevede
l'applicazione  del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella
sua  interezza  ai  giornalisti  impiegati negli uffici stampa -, sia
dall'art. 16 della legge regionale n. 8 del 2000 - nella parte in cui
stabilisce  che  «ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la
qualifica  ed  il  trattamento  contrattuale di capo servizio» -, sia
infine dall'art. 127 della legge regionale n. 2 del 2002, nella parte
in  cui  prevede  che  «in  sede di prima applicazione ai giornalisti
componenti  gli  uffici  stampa gia' esistenti presso gli enti di cui
all'articolo 1  della  legge  regionale  30 aprile  1991,  n. 10,  e'
attribuita  la  qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore
capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico
ed  in  sintonia con l'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985,
n. 41».
    Ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale e' dedotto dal
giudice  a  quo  con  riferimento  all'art. 9, comma 5, della legge 7
giugno 2000,  n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni), il quale stabilisce
che    negli    uffici   stampa   delle   pubbliche   amministrazioni
l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono
affidate  alla  contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area   di   contrattazione,  con  l'intervento  delle  organizzazioni
rappresentative    della    categoria    dei   giornalisti,   e   che
dall'attuazione  di  tale  disposizione  non  devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  A  parere  del
rimettente,  anche questi precetti godono di copertura costituzionale
in virtu' del successivo art. 10 della legge n. 150 del 2000, a norma
del  quale  le  disposizioni  del capo I della medesima legge (tra le
quali rientra anche l'art. 9) «costituiscono principi fondamentali ai
sensi  dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresi',
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative
norme di attuazione».
    Il  Tribunale  di  Marsala, inoltre, svolge alcune argomentazioni
circa  la  diversa  operativita'  del limite previsto sia dalla norma
statale,  sia  da  quella  regionale.  In  particolare, il rimettente
afferma  che  nell'ultimo  periodo  dell'art. 9, comma 5, della legge
n. 150 del 2000, il legislatore statale ha imposto alle parti sociali
anche   un   preciso   limite   economico,   stabilendo   che,  dalla
individuazione e regolazione dei profili professionali dei dipendenti
addetti  agli  uffici  stampa,  non  devono derivare nuovi o maggiori
oneri  a  carico della finanza pubblica. Siffatto limite, individuato
esclusivamente  in  relazione  a questo aspetto, implicherebbe che il
trattamento  retributivo dei lavoratori impiegati negli uffici stampa
non  possa essere superiore a quello gia' spettante in relazione alla
categoria  in  cui essi erano inquadrati prima dell'assegnazione agli
uffici stampa, senza incidere, per il resto, sulla potesta' normativa
dell'amministrazione di rideterminare la propria dotazione organica e
di    sopportare,    per   effetto   delle   modifiche   all'apparato
organizzativo, un eventuale onere finanziario aggiuntivo.
    Viceversa,  l'art. 58  della  legge regionale n. 33 del 1996, nel
conferire  agli  enti  territoriali l'autorizzazione «a modificare le
piante  organiche  del  personale  riconvertendo  i  posti  vacanti e
disponibili,  e senza ulteriori oneri per le amministrazioni, al fine
di  prevedere  l'istituzione  di  uffici  stampa di cui faranno parte
giornalisti  a  cui  si  applica  il  contratto  nazionale  di lavoro
giornalistico     nella    sua    interezza»,    permetterebbe    che
dall'applicazione  di quel contratto collettivo consegua l'incremento
del   trattamento  retributivo  previsto  per  i  singoli  dipendenti
assegnati  agli  uffici  stampa,  perche'  il  divieto di nuovi oneri
finanziari  dovrebbe  essere riferito all'aspetto delle modificazioni
delle  piante  organiche,  modificazioni  che gli enti locali possono
disporre  esclusivamente mediante una riconversione dei posti vacanti
e disponibili.
    Il  giudice  a  quo  deduce,  infine,  che i rilievi sopra svolti
mantengono  validita'  anche  a  seguito  della modifica dell'art. 58
della  legge  regionale  n. 33  del 1996 disposta dall'art. 111 della
legge  regionale  n. 17  del  2004.  Quest'ultima norma, infatti, pur
prevedendo  che  gli  enti territoriali dovessero procedere, entro il
31 maggio  2005,  ad  adeguare  le  rispettive  piante organiche alle
previsioni  della  legge  n. 150 del 2000, non ha innovato il profilo
relativo  all'applicazione  del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro giornalistico.
    2.  -  Le parti private del giudizio a quo si sono costituite nel
giudizio  costituzionale  ed hanno chiesto che le questioni sollevate
dal Tribunale di Marsala siano dichiarate manifestamente infondate.
    Deducono,   in  proposito,  che  le  norme  censurate  non  hanno
assoggettato  il  rapporto di lavoro degli addetti agli uffici stampa
degli   enti   locali   ad   una   fonte  regolatrice  diversa  dalla
contrattazione   collettiva,  avendo  esse  disposto,  al  contrario,
proprio  l'applicazione  di  un  contratto collettivo, qual e' quello
nazionale di lavoro giornalistico, maggiormente aderente al contenuto
della prestazione lavorativa di quei dipendenti.
    3.  -  E'  intervenuta  la  Regione Sicilia che ha chiesto che le
questioni    di    legittimita'   costituzionale   siano   dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.
    Preliminarmente  la  difesa regionale eccepisce che il rimettente
deduce  la  violazione di norme statali alle quali attribuisce natura
di  leggi  di  grande  riforma  economico-sociale,  ma  non indica le
ragioni   per  le  quali  non  dovrebbe  assumersi,  quale  parametro
costituzionale,  l'art. 14,  lettera o),  dello  statuto di autonomia
speciale  che  attribuisce  alla  Regione  la  competenza legislativa
esclusiva in materia di enti locali.
    Nel  merito,  la  Regione  deduce  che  le  norme  censurate  non
involgono  direttamente  la  materia  del  trattamento  giuridico  ed
economico  del personale degli enti locali, bensi' la costituzione ed
il   funzionamento   degli   uffici   stampa   e,  quindi,  attengono
all'ordinamento degli enti stessi.
    Inoltre,  ad  avviso  della  difesa  regionale,  le  disposizioni
impugnate  ricalcherebbero  quelle  contenute  nella legge n. 150 del
2000,  la  quale  ha  previsto,  in  sede  di  prima applicazione, la
conferma del personale che gia' svolgeva le funzioni di comunicazione
ed  informazione  (art. 6)  e l'istituzione di appositi uffici stampa
costituiti  da dipendenti iscritti all'albo nazionale dei giornalisti
con affidamento della regolazione del relativo status ad una speciale
area   di  contrattazione  (art. 9),  previsione,  quest'ultima,  che
confermerebbe   come,   anche   secondo  il  legislatore  statale,  i
giornalisti   non  potrebbero  ritenersi  equiparati  tout  court  al
restante  personale  dell'amministrazione, in ragione del particolare
ruolo attribuito agli uffici stampa.
    La  Regione aggiunge che la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 34  del  2004, ha ammesso che si possa ragionevolmente derogare ai
principi   costituzionali   in   presenza   di  peculiari  situazioni
giustificatrici  e nell'esercizio di una discrezionalita' finalizzata
a  garantire  il buon andamento della pubblica amministrazione. Nella
fattispecie  il  legislatore  avrebbe  perseguito  appunto  tale buon
andamento,  individuando nel contratto collettivo dei giornalisti una
garanzia  di  indipendenza  e  liberta'  di  tali  professionisti che
altrimenti  verrebbe  meno  ove il loro status fosse subordinato alla
medesima fonte contrattuale del comparto delle autonomie locali.
    Ne'  potrebbe  ritenersi  violato  il  principio  secondo  cui la
regolazione  mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti
di  lavoro  nelle  pubbliche amministrazioni costituisce una norma di
riforma  economico-sociale che si impone a qualsiasi tipo di potesta'
legislativa   della  Regione  Sicilia,  poiche'  le  norme  censurate
richiamano pur sempre una fonte contrattuale collettiva.
    Infine,  a  parere  della  Regione, le disposizioni sospettate di
illegittimita' costituzionale sono intervenute nella fase transitoria
della  costituzione  degli uffici stampa e pertanto dovrebbero essere
considerate  legittime  sulla  base  dello  stesso art. 2 della legge
n. 421  del  1992  evocato  dal  rimettente,  norma  che contempla la
necessita'  di prevedere una fase transitoria idonea ad assicurare la
graduale  sostituzione  del  regime  all'epoca  in vigore nel settore
pubblico con quello previsto nello stesso art. 2.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  di  discussione, la Regione
Sicilia  ha  depositato  memoria  con la quale, oltre a richiamare le
argomentazioni  gia'  svolte  nell'atto  di intervento, deduce che le
norme  censurate  rispondono ad un'esigenza di disciplina dello stato
giuridico  ed  economico  degli addetti agli uffici stampa degli enti
locali  oggetto  di  un  apposito  protocollo  d'intesa  stipulato il
16 aprile  2003  fra  la  Conferenza  dei  Presidenti  dell'Assemblea
Siciliana,  dei  Consigli  regionali  e  delle  Province autonome, la
Federazione nazionale della stampa italiana e l'Associazione italiana
della   comunicazione  pubblica  istituzionale.  In  quel  protocollo
d'intesa  le  parti  avrebbero  convenuto  di  applicare il contratto
nazionale di lavoro dei giornalisti ai dipendenti degli uffici stampa
iscritti  all'ordine  dei  giornalisti,  in  maniera  da favorire una
omogenea  realta' professionale e retributiva all'interno di tutte le
Regioni e le Province autonome.

                       Considerato in diritto

    1.   -   Il  Tribunale  di  Marsala  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale: dell'art. 58, comma 1, della legge della
Regione   Sicilia  18 maggio  1996,  n. 33  (Interventi  urgenti  per
l'economia.  Norme  in  materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato,
Lavoro,  Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed
abrogazioni  di  norme), come modificato dall'art. 28, comma 1, della
legge  della  Regione Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4 (Integrazione del
fondo  per  i  comuni  di  cui  all'articolo 11 della legge regionale
30 marzo   1998,   n. 5.   Realizzazione   di  progetti  di  utilita'
collettiva.  Disposizioni  finanziarie),  e  dall'art. 111,  comma 1,
della   legge   della   Regione   Sicilia   28 dicembre  2004,  n. 17
(Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie per l'anno 2005), nella
parte  in  cui prevede «l'istituzione di uffici stampa di cui faranno
parte  giornalisti  a cui si applica il contratto nazionale di lavoro
giornalistico  nella  sua  interezza»;  dell'art. 16,  comma 2, della
legge   della  Regione  Sicilia  17 marzo  2000,  n. 8  (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno 2000), nella parte in cui
stabilisce  che  «ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la
qualifica   ed   il   trattamento   contrattuale  di  capo servizio»;
dell'art. 127,  comma 2,  della  legge della Regione Sicilia 26 marzo
2002,   n. 2   (Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie   per
l'anno 2002),  nella  parte  in  cui  dispone  che  «in sede di prima
applicazione   ai  giornalisti  componenti  gli  uffici  stampa  gia'
esistenti  presso  gli  enti  di cui all'art. 1 della legge regionale
30 aprile  1991,  n. 10, e' attribuita la qualifica ed il trattamento
contrattuale   di  redattore  capo,  in  applicazione  del  contratto
nazionale  di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'art. 72 della
legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41».
    Il rimettente ritiene che le disposizioni censurate si pongono in
contrasto  con  la  norma  fondamentale  di riforma economico-sociale
della   Repubblica   espressa   dall'art. 1,   comma 3,  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  e
dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione e la revisione delle
discipline  in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza
e  di  finanza  territoriale),  secondo  cui  la regolazione mediante
contratti   individuali   e   collettivi  costituisce  il  metodo  di
disciplina dei rapporti di lavoro nel settore pubblico.
    Inoltre,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  le  norme  impugnate
violerebbero   i   principi   fondamentali,   applicabili   ai  sensi
dell'art. 117  Cost. anche alle Regioni a statuto speciale nei limiti
e  nel  rispetto  degli statuti e delle relative norme di attuazione,
espressi  dal  combinato  disposto  degli  artt. 9 e 10 della legge 7
giugno 2000,  n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni), secondo il quale i
profili professionali degli addetti agli uffici stampa debbono essere
individuati e regolamentati dalla contrattazione collettiva senza che
dall'attuazione  di tale previsione possano derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
    2.  -  In  via  preliminare  la  Regione  Sicilia  deduce  che il
rimettente,    nell'affermare    che    le   disposizioni   censurate
contrasterebbero  con  norme statali alle quali attribuisce natura di
leggi  di  grande riforma economico-sociale, omette inammissibilmente
di  indicare  i motivi che impedirebbero di assumere, quale parametro
costituzionale,  l'art. 14, lettera o), del regio decreto legislativo
15 maggio  1946,  n. 455  (Approvazione  dello  statuto della Regione
siciliana),  convertito  nella legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2,  che  attribuisce alla Regione competenza legislativa esclusiva
in materia di «regime degli enti locali».
    2.1. - L'eccezione non e' fondata.
    E'  vero che il rimettente ha indicato solamente le norme statali
dal  cui  combinato  disposto  discenderebbe la norma fondamentale di
riforma   economico-sociale   con   la   quale   quelle  disposizioni
confliggerebbero,  ma  e'  anche  vero  che,  secondo  la consolidata
giurisprudenza   di   questa  Corte,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  e'  ammissibile  quando  il parametro costituzionale,
seppur  non menzionato, sia comunque chiaramente desumibile dal testo
dell'ordinanza  di  rimessione  (si  vedano,  ad esempio, le sentenze
n. 305  del  1994  e  n. 115  del  1993).  In simili casi l'omissione
dell'espressa  indicazione  delle  norme  statutarie  sui  limiti dei
poteri  legislativi  regionali  che  si assumono violate, puo' essere
superata  dalla  Corte  mediante  i  suoi  poteri  di interpretazione
dell'atto che solleva la questione di legittimita' costituzionale.
    Ora,   ricordato   che   le   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale della Repubblica costituiscono limiti alla potesta'
legislativa della Regione Sicilia (sentenze n. 308 del 2006, n. 4 del
2000 e n. 153 del 1995), nell'ordinanza di rimessione il Tribunale di
Marsala  denuncia  la  violazione  di  un  limite all'esercizio della
potesta'  legislativa  regionale di tipo esclusivo indicando le norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali violate. Pertanto dal
complesso  dell'atto di rimessione risultano in modo chiaro i termini
delle  questioni proposte, le quali sono dunque ammissibili (si veda,
per un caso analogo, la sentenza n. 352 del 1996).
    3. - Nel merito le questioni sono fondate.
    3.1.  - Questa Corte ha gia' affermato che il rapporto di impiego
alle   dipendenze   di   Regioni   ed   enti  locali,  essendo  stato
«privatizzato»  in  virtu'  dell'art. 2  della legge n. 421 del 1992,
dell'art. 11,  comma 4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e dei decreti legislativi emanati in
attuazione di quelle leggi delega, e' retto dalla disciplina generale
dei  rapporti  di  lavoro  tra  privati ed e', percio', soggetto alle
regole  che  garantiscono  l'uniformita'  di  tale  tipo  di rapporti
(sentenza  n. 95 del 2007). Conseguentemente i principi fissati dalla
legge  statale  in  materia  costituiscono  tipici  limiti di diritto
privato,  fondati  sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale
di  eguaglianza,  di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale
delle  regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra
privati  e,  come  tali,  si  impongono  anche alle Regioni a statuto
speciale (sentenze n. 234 e n. 106 del 2005; n. 282 del 2004).
    In  particolare,  poi, dalla legge n. 421 del 1992 puo' trarsi il
principio  (confermato  anche  dagli artt. 2, comma 3, terzo e quarto
periodo,  e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001) della regolazione mediante
contratti   collettivi   del  trattamento  economico  dei  dipendenti
pubblici  (sentenze  n. 308  del  2006 e n. 314 del 2003) che, per le
ragioni  sopra  esposte,  si  pone  quale limite anche della potesta'
legislativa  esclusiva  che  l'art. 14,  lettera o), dello statuto di
autonomia  speciale  attribuisce  alla  Regione Sicilia in materia di
«regime degli enti locali».
    3.2.  -  Alla  luce  dei  rilievi  appena  svolti  appare  chiara
l'illegittimita'   costituzionale   delle   disposizioni  legislative
regionali oggetto delle questioni sollevate dal Tribunale di Marsala.
    Si  tratta,  infatti,  di  norme  che  determinano il trattamento
economico dei dipendenti degli enti locali addetti agli uffici stampa
delle  amministrazioni  di  appartenenza.  Esse hanno previsto, in un
primo  momento  (art. 58 della legge regionale n. 33 del 1996), che a
quei  lavoratori  si  applica  il  contratto  collettivo nazionale di
lavoro  dei  giornalisti; poi (art. 16 della legge regionale n. 8 del
2000),  che  ad  essi e' attribuita la qualifica ed il trattamento di
capo servizio; infine (art. 127 della legge regionale n. 2 del 2002),
che  la  qualifica  ed  il  trattamento  economico che spetta loro e'
quella di redattore capo.
    Le  norme  censurate  si  pongono,  quindi,  in  contrasto con il
generale  principio  secondo  il  quale  il trattamento economico dei
dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro e' stato «privatizzato»
deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.
    Non  e' condivisibile l'assunto espresso sia dalle parti private,
sia  dalla  Regione, secondo cui quel principio nella fattispecie non
sarebbe  stato  leso perche' le norme impugnate fanno comunque rinvio
ad  una  fonte contrattuale collettiva, quale il contratto collettivo
nazionale di lavoro giornalistico.
    In  primo  luogo,  perche'  le  norme censurate non si limitano a
rinviare  alla  contrattazione  collettiva  di  un  certo settore, ma
specificano  anche  la qualifica ed il trattamento economico che deve
essere riconosciuto agli addetti agli uffici stampa (e quindi, per il
personale  in questione, la disciplina di questi fondamentali aspetti
del  rapporto  di  impiego  e'  il  frutto, non del libero esplicarsi
dell'autonomia   negoziale  collettiva,  bensi'  dell'intervento  del
legislatore).  In  secondo  luogo,  e  piu'  in  generale, perche' le
disposizioni  impugnate  in realta' non dispongono che il rapporto di
lavoro  degli  addetti agli uffici stampa debba essere regolato dalla
contrattazione   collettiva,   bensi'   individuano  esse  stesse  il
trattamento  che  si deve applicare a quel personale (appunto, quello
previsto dal contratto collettivo del lavoro giornalistico), onde gli
agenti    negoziali    rappresentativi    delle    categorie    delle
amministrazioni  datrici  di  lavoro e dei dipendenti interessati non
possono contrattare alcunche' in proposito.
    Neppure   e'   possibile   sostenere   che  le  disposizioni  sul
trattamento  giuridico  degli  addetti  agli  uffici stampa sarebbero
strettamente  funzionali alla regolamentazione di quegli uffici, onde
le norme impugnate sarebbero legittime perche' dirette, in realta', a
disciplinare   gli   uffici  stampa.  Invero,  la  definizione  della
struttura  e delle funzioni degli uffici stampa e' aspetto diverso da
quello  dell'individuazione della fonte della disciplina del rapporto
di  impiego  di  chi  a quegli uffici sia addetto. Ne' si scorgono le
ragioni   per  le  quali  l'applicazione  del  trattamento  economico
previsto  dal  contratto  collettivo  di lavoro giornalistico sarebbe
funzionale   alla  garanzia  della  trasparenza  e  dell'obiettivita'
dell'informazione dovuta dalla pubblica amministrazione ai cittadini.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1) Dichiara    l'illegittimita'    costituzionale   dell'art. 58,
comma 1,  della  legge  della  Regione  Sicilia 18 maggio 1996, n. 33
(Interventi  urgenti  per  l'economia.  Norme  in materia di Impresa,
Agricoltura,  Artigianato,  Lavoro,  Turismo e Pesca. Disposizioni su
altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), nella parte in cui
prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica
anche  ai  giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti
locali;
    2)   Dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 16,
comma 2,  della  legge  della  Regione  Sicilia  17 marzo  2000, n. 8
(Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie per l'anno 2000), nella
parte  in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale
di  capo servizio  si applica anche ai componenti degli uffici stampa
degli enti locali;
    3)   Dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 127,
comma 2,  della  legge  della  Regione  Sicilia  26 marzo  2002, n. 2
(Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie per l'anno 2002), nella
parte  in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa
gia'  esistenti  presso gli enti locali e' attribuita la qualifica ed
il  trattamento  contrattuale  di redattore capo, in applicazione del
contratto nazionale di lavoro giornalistico.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0781