N. 206 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603,   comma 2,   se   la  nuova  prova  e'  decisiva)  -
  Applicazione  della  nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
  data   di   entrata   in   vigore   della  novella  -  Sopravvenuta
  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   della  norma
  censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod.  proc.  pen.  art. 593,  comma 2,  come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
  art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2,
del  codice  di  procedura  penale, come sostituito dall'art. 1 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento),  e  dell'art. 10 della medesima legge, promosso con
ordinanza  del  6 aprile  2006  dalla Corte di appello di Catania nel
procedimento  penale  a  carico  di  G.  G.,  iscritta  al n. 256 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello di Catania ha sollevato, in
riferimento   agli   artt. 3,   111,   secondo  comma,  e  112  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593,
comma 2,  del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),  nella  parte  in  cui  non  prevede  l'appello del
pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori
dei  casi,  di  nuova  prova  decisiva, di cui all'art. 603, comma 2,
nonche' dell'art. 10 della medesima legge;
        che  il rimettente premette di essere chiamato a celebrare il
giudizio  d'appello  su  impugnazione  del pubblico ministero avverso
sentenza  di  assoluzione  in  primo  grado, precisando che la difesa
dell'imputato  ha  chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile
ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006;
        che   la   disciplina  censurata  violerebbe  ad  avviso  del
rimettente plurimi parametri costituzionali;
        che  sarebbe,  in  primo luogo, irragionevole e quindi lesivo
dell'art. 3  Cost.  consentire  al  pubblico  ministero  di  proporre
appello  avverso le sentenze di condanna (quando «la pretesa punitiva
e'  stata  accolta  e  al  solo fine di richiedere un aggravamento di
pena») e negare invece tale potere in caso di proscioglimento (quando
cioe' «la pretesa punitiva» non e' stata soddisfatta);
        che  la  disciplina  censurata,  inibendo  tanto  al pubblico
ministero   che   all'imputato   l'appello  avverso  le  sentenze  di
proscioglimento,  realizzerebbe  inoltre una «parita' solo apparente»
tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera in
realta'  solo  nei  confronti  di  quella  parte  che ha interesse ad
impugnare   le   sentenze   di  proscioglimento,  ossia  il  pubblico
ministero,  con  conseguente violazione dell'art. 111, secondo comma,
Cost.;
        che,  ad  avviso  del rimettente, la limitazione dell'appello
del pubblico ministero determina anche una violazione degli artt. 3 e
111,  secondo  comma,  Cost. sotto il profilo del diverso trattamento
riservato  alla  parte  civile,  che  conserva  il potere di proporre
appello avverso le sentenze di proscioglimento;
        che  sarebbe evidente il contrasto della disciplina censurata
con  il  principio  della  ragionevole durata del processo (art. 111,
secondo  comma,  Cost.),  vanificato da una normativa transitoria per
effetto  della  quale,  in  caso  di  accoglimento  del  ricorso  per
cassazione  contro  la  sentenza  di assoluzione di primo grado, deve
essere disposto il rinvio non piu' al giudice d'appello ma al giudice
di  primo grado, con conseguente reiterazione dei gradi di giudizio e
con effetti anche sui termini di prescrizione dei reati;
        che  infine  il  rimettente,  richiamando  la  giurisprudenza
costituzionale  sul  principio di obbligatorieta' dell'azione penale,
ritiene  violato  anche l'art. 112 Cost., poiche' la soppressione del
potere  di  appello del pubblico ministero impedisce all'organo della
pubblica  accusa  di «coltivare la pretesa punitiva dello Stato [...]
attraverso  la  richiesta  al  giudice superiore di riesame dei fatti
affermati nella sentenza assolutoria».
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali  di  proscioglimento da parte del pubblico ministero e
l'immediata  applicabilita'  di  tale  regime,  in forza dell'art. 10
della  legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della medesima;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art.  10,  comma  2, della citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per
un nuovo esame della rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla  Corte  di appello di
Catania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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