N. 209 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.(GU n.25 del 27-6-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 13 marzo e del 29 maggio 2006 dalla Corte di appello di Firenze, nei procedimenti penali a carico di Y. M. P. e di M. A. ed altro, iscritte ai nn. 277 e 481 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 36 e 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; che il rimettente premette di essere chiamato a celebrare il giudizio d'appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado e che l'appello proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile in base alla «normativa contestata»; che la disciplina censurata si porrebbe in primo luogo in contrasto con il principio di parita' tra le parti sancito nell'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando, attesa la diversita' delle rispettive posizioni, che il limite all'appello avverso le sentenze di proscioglimento valga anche nei confronti dell'imputato; che sarebbe violato il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale che implica la possibilita' di «coltivare» l'azione «in posizione di parita' fino all'esito definitivo del giudizio»; che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato, impedendo al pubblico ministero di rimuovere mediante l'appello una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione delle «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost. Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; che, stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile»; che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0804