N. 214 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603,   comma 2,   se   la  nuova  prova  e'  decisiva)  -
  Applicazione  della  nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
  data   di   entrata   in   vigore   della  novella  -  Sopravvenuta
  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   delle  norme
  censurate - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge  20 febbraio  2006,  n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593
  cod. proc. pen., e art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento),  promosso  con  ordinanza  del  9 maggio 2006 dalla
Corte  d'assise d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di
L.  N.D.  ed  altri, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  1ª  serie
speciale, edizione straordinaria, del 2 novembre 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 23 maggio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Roma ha sollevato, in
relazione  agli  artt. 3  e  111,  comma secondo, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 10 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al  codice di procedura
penale   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze   di
proscioglimento),   «nella   parte  in  cui  inibiscono  al  pubblico
ministero di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel
merito»   ed   impongono   alla   Corte   di  appello  di  dichiarare
l'inammissibilita'  degli  appelli  proposti  dal  pubblico ministero
prima della data di entrata in vigore della medesima legge;
        che la Corte rimettente - nel corso di un giudizio instaurato
in esito all'impugnazione, da parte dell'organo dell'accusa, dei capi
assolutori  di  una  sentenza  nei  confronti di alcuni imputati ed a
fronte  delle  eccezioni  di  illegittimita' costituzionale sollevate
dalle  parti  civili  e dal pubblico ministero - ritiene innanzitutto
che  la questione si palesi rilevante in quanto, in forza delle norme
censurate,  «andrebbe  immediatamente  dichiarata  l'inammissibilita'
dell'appello   proposto  dal  Procuratore  della  Repubblica  avverso
l'assoluzione in primo grado degli imputati»;
        che,  quanto  alla  non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene  che  la  nuova  formulazione  dell'art. 593 cod. proc. pen.,
nella  parte in cui inibisce all'organo dell'accusa l'appello avverso
le  sentenze  di  proscioglimento,  risulti  lesivo  del principio di
parita'  tra  le parti sancito nel secondo comma dell'art. 111 Cost.,
difettando, senza alcuna ragionevole giustificazione, la reciprocita'
dei    poteri:   mentre,   infatti,   il   pubblico   ministero   «e'
impossibilitato  ad  ottenere  un  nuovo  giudizio  di  fatto avverso
l'assoluzione  di  merito»,  tale  possibilita' e' invece concessa al
soccombente imputato, legittimato all'appello avverso la condanna;
        che,  in  proposito,  il giudice a quo rammenta come la Corte
costituzionale  abbia  costantemente  giustificato «limitazioni assai
meno  gravi  ed  incisive»  poste  all'appello del pubblico ministero
dalla   disciplina  del  giudizio  abbreviato  solo  valorizzando  la
ragionevolezza  «del  bilanciamento  dei sacrifici imposti alle parti
dalla  scelta  di quel rito»; viceversa, nella situazione oggetto del
dubbio  di  costituzionalita', la preclusione all'appello dell'organo
dell'accusa  «non appare equilibrata da alcun sacrificio dei poteri e
diritti   processuali   dell'imputato,  ne'  da  esigenze  di  rapida
definizione del processo»;
        che  d'altra  parte  il «sacrificio della posizione del p.m.»
non  appare  neppure  ragionevolmente  «compensato»  dalla  possibile
deflazione  dei «carichi di lavoro» o dalla contrazione dei tempi del
processo:  quanto  al  primo  profilo, infatti, il nuovo regime delle
impugnazioni  e'  «fatalmente destinato» ad incrementare il carico di
lavoro della Corte di cassazione, mentre, quanto al secondo, in esito
all'abolizione  dell'appellabilita'  da parte del pubblico ministero,
per  la  definizione  del processo, in caso di doglianza del pubblico
ministero fondata, risulterebbero necessari cinque gradi di giudizio;
        che,   sotto   tale   profilo,  la  Corte  rimettente  deduce
l'ulteriore  contrasto  della  normativa  censurata  con il principio
della ragionevole durata del processo e, dunque, la violazione, sotto
diverso profilo, del medesimo comma secondo dell'art. 111 Cost.;
        che,   infine,  il  giudice  a  quo  denuncia  la  violazione
dell'art. 3 Cost. per contrasto con il principio di ragionevolezza: e
cio' tanto sul rilievo che, mentre al pubblico ministero e' garantito
il  potere  di  impugnazione  in  caso  di condanna diversa da quella
richiesta, esso viene negato nel caso di sentenza di proscioglimento,
quanto  sull'ulteriore  considerazione  che il potere di appellare in
capo all'organo    della    pubblica   accusa   viene   a   dipendere
dall'esistenza  o  meno  di  una  impugnazione della costituita parte
civile;  invero,  solo se quest'ultima decide di esercitare il potere
di  impugnativa  della  sentenza di proscioglimento, il ricorso della
parte   pubblica   si   converte   automaticamente  in  appello,  con
possibilita', cosi', di un nuovo giudizio in fatto.
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46,  dell'appello delle sentenze
dibattimentali  di  proscioglimento da parte del pubblico ministero e
l'immediata  applicabilita'  di  tale  regime,  in forza dell'art. 10
della  legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della medesima;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1  della  legge  20 febbraio  2006,  n. 46
(Modifiche   al   codice   di   procedura   penale,   in  materia  di
inappellabilita'  delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,    fatta   eccezione   per   le   ipotesi   previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art. 10,  comma 2,  della  citata legge n. 46 del
2006,  «nella  parte in cui prevede che l'appello proposto contro una
sentenza  di  proscioglimento dal pubblico ministero prima della data
di   entrata   in   vigore   della   medesima   legge  e'  dichiarato
inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per
un nuovo esame della rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello
di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0809