N. 483 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2007

Ordinanza  emessa  il  16  gennaio  2007 dal tribunale di Rossano nel
procedimento  civile  promosso  da  Novellis  Umberto  contro Olearia
Guinnicelli S.r.l.

Lavoro  (rapporto  di)  -  Lavoratori  che abbiano prestato attivita'
  lavorativa  a  tempo  determinato  -  Diritto  di  precedenza nella
  riassunzione  presso la stessa azienda e con la medesima qualifica,
  per   le   ipotesi   gia'  previste  dall'art. 23,  comma 2,  legge
  28 febbraio  1987, n. 56 - Mancata previsione - Eccesso di delega -
  Riproposizione  di  questione gia' oggetto dell'ord. n. 252/2006 di
  restituzione atti per ius superveniens.
- Decreto  legislativo  6 settembre 2001, n. 368, artt. 10, commi 9 e
  10, e 11, commi 1 e 2.
- Costituzione,  art. 76;  legge  29 dicembre  2000,  n. 422, art. 1,
  commi 1 e 3.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento n. 513/03
R.G.A.C.  tra  Novelis  Umberto,  nato  a  Rossano il 30 aprile 1942,
rappresentato  e  difeso  in  forza  di procura a margine del ricorso
introduttivo   dall'avv.   Filomena   Lepera  ed  Angela  Pirillo  ed
elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio delle stesse il Crosia
(Cosenza), frazione Mirto, via Saragat n. 6;
    Contro S.r.l. Olearia Guinnicelli, in persona dell'amministratore
l.r.p.t., con sede in Rossano.
    Per  il  riconoscimento del diritto alla riassunzione in rapporto
di lavoro a tempo determinato.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in  data 13 marzo 2003 Novellis Umberto
conveniva in giudizio la S.r.l. Olearia Guinnicelli allegando:
        di  aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1965 al
31  marzo  2002  ogni  anno  con distinti contratti di lavoro a tempo
determinato,  come  operaio, addetto alla distilieria della convenuta
(IX liv. CCNL oleari margarinieri);
        che  per  l'annata olearia 2002/2003 non era stato riassunto,
nonostante espressa manifestazione in tal senso alla convenuta;
        che   di   contro   erano  stati  assunti  altri  lavoratori,
nonostante fosse titolare di diritto di precedenza nelle riassunzioni
ex  art.  23,  comma  2,  legge n. 56/1987 e 10, commi 9 e 10, d.lgs.
n. 368/2001;
        che quindi aveva diritto al riconoscimento della retribuzione
e contribuzione per il periodo in cui non era stato riassunto.
    Concludeva  quindi  per  il  riconoscimento  del suo diritto alla
riassunzione,  del  rapporto  di  lavoro  anche  per l'annata olearia
2002/2003   con   condanna   della   convenuta   al  pagamento  della
retribuzione ed al versamento contributivo.
    La  S.r.l. Olearia Guinnicelli non si costituiva in giudizio e ne
veniva  dichiarata la contumacia. Questo giudice, con ordinanza del 3
maggio 2004, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 per
violazione  dell'art.  76 della Costituzione, nella misura in cui non
riconoscono  il  diritto  alla diritto di precedenza nella assunzione
presso  la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente
a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con
contratto  a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art.
23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura
di  cui alla legge n. 56/1987. La Corte costituzionale, con ordinanza
del  21 giugno 2006, n. 252, ha restituito gli atti a questo giudice,
al  fine  di consentirgli di riesaminare la questione alla luce dello
jus  superveniens, costituito dalla sentenza della Corte di giustizia
22  novembre 2005 nella causa n. C-144/04 ed in particolare del punto
52 della motivazione.
    Le ragioni della precedente ordinanza restano immutate per cui la
questione deve essere nuovamente sollevata.

                            D i r i t t o

    Questo  giudice  dubita  della  costituzionalita' degli artt. 10,
commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs n. 368/2001 per violazione
dell'art.  76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono
il  diritto  alla  diritto  di  precedenza nella assunzione presso la
stessa  azienda  e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore
dei   lavoratori   che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa  con
contratto  a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art.
23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura
di cui alla legge n. 56/1987.
    Deve  rilevarsi che l'art. 23, legge n. 56/1987 e' stato abrogato
dall'art.  11,  comma 1, d.lgs n. 368/2001 per cui unica disposizione
applicabile in subiecta materia, con riguardo al diritto degli operai
a  tempo  determinato  alla riassunzione, e' l'art. 10, commi 9 e 10,
d.lgs n. 368/2001.
    Non  opera la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del d.lgs
n. 368/2001,  considerato  che  il  CCNL non disciplina il diritto di
precedenza   nella  assunzione,  ma  fa  riferimento  a  disposizioni
normative ormai abrogate.
    La  questione  e' quindi rilevante atteso che all'epoca dei fatti
il  diritto  alla  precedenza  nella  riassunzione,  di cui si chiede
tutela, non appare riconosciuto.
    Tanto  premesso,  allo stato, l'eventuale incostituzionalita' del
combinato disposto di cui agli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, comma 1,
del  d.lgs  n. 368/2001  potra'  portare  a  diversa  decisione della
presente controversia.
    Quanto alla non manifesta infondatezza ritiene questo giudice che
al  legislatore  delegato  non  era consentito riconoscere diritti in
misura  inferiore  a quanto effettuato dalla precedente disciplina ed
in particolare elidere il diritto di precedenza in esame.
    Il  Governo,  con il decreto in esame, ha esercitato la delega di
cui  alla  legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'art.
1, commi 1 e 3, ed allegato B.
    Il  legislatore  delegato infatti aveva autorizzato il Governo ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di' entrata in vigore
della   presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
occorrenti  per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi
di  cui  agli  allegati  A  e  B della legge delega ed in particolare
quindi  a  dare  attuazione  alla direttiva 1999/70/CE: direttiva del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e  CEEP  sul  lavoro  a  tempo  determinato. Il contenuto della legge
delega   e'  quindi  limitato  alla  attuazione  di  detta  direttiva
comunitaria  che,  giova  sottolineare,  e' a sua volta di attuazione
dell'accordo   quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato  (cfr.  14°
considerato),  avente  lo  scopo  di  prevenire  ed  evitare  abusi e
discriminazioni  ed  anzi  l'accordo  quadro  del  18  marzo  1999 e'
divenuto  esso stesso testo della direttiva attraverso l'art. 1 della
stessa.
    Per  verificare  il  contenuto  della delega al Governo ed i suoi
limiti,  si  deve  quindi  fare  riferimento  a  detto accordo quadro
allegato,  tra  l'altro,  alla  direttiva  stessa.  Orbene  nel testo
dell'accordo  non vi e' traccia alcuna della necessita' di vietare il
diritto  alla  precedenza nelle assunzioni, per cui l'abrogazione del
diritto  di  precedenza  e'  frutto  di  una  scelta  del legislatore
delegato,  in assenza totale di delega, con violazione quindi diretta
e palese dell'art. 77 della Costituzione.
    Ma vi e' un ulteriore ed autonomo profilo di violazione dell'art.
77 della Costituzione.
    Vi  e'  infatti  espressa  disposizione in senso contrario ad una
modifica   peggiorativa,  attraverso  la  formulazione,  nell'accordo
quadro   allegato  alla  direttiva  stessa,  della  clausola  di  non
regressione.
    Quanto  al  primo profilo (assenza di disposizioni che indicano a
ritenere  la  volonta',  anche  implicita, di vietare il diritto alla
precedenza nelle riassunzioni) si deve rilevare che tutte le clausole
dell'accordo  hanno  lo  scopo  di  vietare  che  lavoratori  a tempo
determinato   abbiano   condizioni  di  lavoro  meno  favorevoli  dei
lavoratori  a  tempo  indeterminato (e' consentito un miglior favore)
per  cui  invero non e' sostenibile una delega per ridurre diritti di
prestatori di lavoro a tempo determinato; anzi la clausola 6 al comma
2  presuppone  l'inserimento  del  lavoratore a tempo determinato nel
circuito   della   sua   impresa   che  non  e'  certo  favorito  dal
disconoscimento  del  diritto  alla  precedenza  nelle  riassunzioni.
Quindi  ad  avviso  di  questo  giudice vi e' una assoluta assenza di
delega.
    Quanto  al  secondo  profilo (divieto espresso di ridurre diritti
dei  lavoratori  in  forza di pretesa attuazione dell'accordo, quindi
della direttiva di recepimento, quindi della legge delega che ad esse
fa   riferimento),   vi  e'  la  autorizzazione  al  mantenimento  di
disposizioni  di  maggior  favore  (clausola  8,  comma 1) ed anzi la
espressa   clausola  che  l'applicazione  del  presente  accordo  non
costituisce  motivo  valido per ridurre il livello generale di tutela
offerto   ai   lavoratori  nell'ambito  coperto  dall'accordo  stesso
(clausola 8, comma 3).
    Con  riferimento specifico alla interpretazione di detta clausola
nella  direttiva  indicata, e' intervenuta la sentenza della Corte di
giustizia  22  novembre 2005, resa nel procedimento n. C-144/04 ed in
particolare  il  punto  52  della  motivazione.  Ad  avviso di questo
giudice  la sentenza della Corte di giustizia evidenzia ulteriormente
i  profili  di  illegittimita'  costituzionale di cui alla precedente
ordinanza di remissione di questo ufficio.
    La questione della interpretazione della clausola di non regresso
era  espressamente  demandata alla Corte di Giustizia (cfr. punto 31,
sub 1-a)
    La Corte ha statuito che una reformatio in peius della protezione
offerta  ai lavoratori ... non e' in quanto tale vietata dall'accordo
quadro  quando  non e' in alcun modo collegata con la applicazione di
questo  e  che  le  restrizioni sono giustificate dalla necessita' di
incentivare   la  occupazione  indipendentemente  dalla  applicazione
dell'accordo (punto 54 della sentenza).
    Nel  caso  di  specie la legge delega consentiva solo decreti per
dare  attuazione  alla direttiva (art. 1): nel dare attuazione con il
decreto delegato, il Governo ha riformato in peius la disciplina, per
cui   detta  reformatio  e'  strettamente  collegata  all'adempimento
dell'obbligo  di adeguamento dell'Ordinamento italiano alla direttiva
indicata.
    Considerato  che  la  legge delega consentiva solo l'adeguamento,
con  il  rispetto  quindi  dei  principi  e  delle disposizioni della
direttiva,  e  rilevato  che  tra  detti principi vi e' il divieto di
reformatio  in  peius  della  protezione offerta ai lavoratori ove la
stessa  sia  strettamente collegata con la applicazione di questo, si
deve  dare  atto,  di  contro,  che  vi  e' stata reformatio in peius
proprio  in  stretto  collegamento  all'adempimento  dell'obbligo  di
adeguamento  dell'Ordinamento  italiano  alla  direttiva indicata: e'
consequenziale  ritenere  che  vi  e' stata espressa violazione della
delega.  E'  violata infatti la prescrizione fissata dalla direttiva,
cui invece il legislatore delegato doveva attenersi per effetto della
legge  delega. Si deve ritenere quindi non solo la assenza di delega,
con  violazione  dell'art. 77  della Costituzione, ma altresi' che il
legislatore  delegato  abbia  statuito  in  aperto  contrasto  con la
delega,  con  ulteriore  profilo  di  violazione  dell'art.  77 della
costituzione.
    Tanto  premesso gli atti vanno rimessi al giudice delle leggi per
le sue valutazioni in merito.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di
cui in motivazione, la questione di costituzionalita' degli artt. 10,
commi 9 e 10, e 1 1 commi 1 e 2, del d.lgs n. 368/2001 per violazione
dell'art.  76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono
il  diritto  alla  diritto  di  precedenza nella assunzione presso la
stessa  azienda  e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore
dei   lavoratori   che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa  con
contratto  a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art.
23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura
di cui alla legge n. 56/1987.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed alle parti in causa.
        Cosi' deciso in Rossano, il 13 gennaio 2007.
                         Il giudice: Coppola
07C0858