N. 484 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2007
Ordinanza emessa il 1° marzo 2007 dal tribunale di Cuneo nel procedimento civile promosso da comune di Saluzzo contro provincia di Cuneo Sanzioni amministrative - Regione Piemonte - Smaltimento dei rifiuti - Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 22/1997 - Applicazione di sanzioni amministrative ai comuni - Irragionevolezza. - Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, art. 17, comma 2, in relazione agli artt. 4 e 11 stessa legge. - Costituzione, art. 3.(GU n.26 del 4-7-2007 )
IL TRIBUNALE Nello sciogliere la riserva nella causa promossa ex art. 22, legge n. 689/1981 da comune di Saluzzo, nella persona del sindaco pro tempore legale rappresentante, con l'avv. C. Papa giusta procura a margine del ricorso, nei confronti della provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore legale rappresentante, con gli avv. A. Gammaidoni e M. Rossi per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 il comune di Saluzzo ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 1014 del 18 novembre 2005 emessa dal responsabile Ufficio autonomo di staff del Settore tutela ambientale della provincia di Cuneo che pone a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8.040,00 per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata rifiuti urbani ex art. 17, comma 2, legge Regione Piemonte n. 24 del 2002. In via preliminare il comune ricorrente ha censurato di illegittimita' costituzionale l'art. 17, legge regionale citata, in relazione all'art. 27 della Costituzione, in quanto la normativa regionale individua il comune - dunque una persona giuridica - quale soggetto destinatario della sanzione amministrativa in contrasto con la citata norma costituzionale, in forza della quale «un illecito puo' essere ascritto solo ad una persona fisica» postulando la sussistenza dell'elemento soggettivo, e comunque perche' la stessa legge, dopo avere previsto che il comune provveda alla gestione dei rifiuti urbani obbligatoriamente in forma associata (art. 4, comma 1, lett. a) e 11, legge regionale cit.) demandando a soggetto terzo, dotato di personalita' giuridica (il Consorzio di bacino, in effetti costituito: cfr. doc. 6 ricorrente) i relativi compiti (art. 31, legge regionale cit., pone inevitabilmente a carico del comune stesso la responsabilita' per eventuali violazioni. La provincia di Cuneo, in memoria difensiva 30 novembre 2006, non soltanto non si e' opposta alla censura di illegittimita', ma afferma a chiare lettere come l'intervento della Corte costituzionale costituisca «l'unica via percorribile per risolvere definitivamente il contrasto - palese! - all'interno della legge regionale», e che anche nella ipotesi in cui il ricorso fosse accolto (per motivi di merito), «... al di fuori di un pronunciamento della Corte costituzionale, tale antinomia permarra', dato che il giudice oggi adito non puo' statuire su tale contrasto, e quindi le future sanzioni che verranno irrogate dalla provincia, saranno oggetto di nuove opposizioni ...». Tanto premesso ritiene il giudice di non poter decidere la presente opposizione, dovendosi ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, sia pure in riferimento a diverso parametro costituzionale. Non pare conferente infatti il richiamo operato all'art. 27 Cost. che si applica esclusivamente alla «responsabilita' penale». Inoltre nella presente fattispecie il trasgressore viene correttamente individuato nel sindaco del comune di Saluzzo quale legale rappresentante della persona giuridica, essendo prevista per il comune, ex art. 6, comma 3, legge n. 689/1981, solo una responsabilita' solidale. Diversamente, il quadro normativo teste' descritto si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ed in particolare con il principio di ragionevolezza avuto riguardo alla illogicita' interna della normativa ed alla assenza di motivi atti a giustificare una differenza di trattamento tra il soggetto individuato quale destinatario della sanzione (il comune) e coloro i quali, in via generale, possano essere attinti da sanzione amministrativa secondo i principi stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 che, come e' noto, disciplina nelle sue linee fondamentali la materia delle sanzioni amministrative, in particolare quelle pecuniarie, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o da fonti alle stesse equiparate (art. 12, legge cit.). La normativa censurata, laddove prevede che il comune provveda allo gestione dei rifiuti urbani obbligatoriamente in forma associata (art. 4, comma 1, lett. a) e 11, legge regionale cit.), salvo sanzionare il comune stesso in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 24, d.lgs. n. 22/1997, a differenza della generalita' dei casi, non consente infatti alcuna verifica dell'elemento soggettivo (art. 3, legge n. 689/1981) della condotta del soggetto indicato come trasgressore, s'intende il comune e di conseguenza il sindaco, delineando una irragionevole scissione con il soggetto che la legge individua invece come necessario responsabile della condotta, il consorzio obbligatorio, il quale ai sensi dell'art. 13, legge regionale cit. «... assicura in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 22/1997 e del piano regionale. I Consorzi ... possono organizzare il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicita ...». Scissione inevitabile anche perche' non si individuano poteri di intervento propri del sindaco quale membro dell'assemblea prevista dall'art. 1, comma 9, legge regionale cit. Tanto meno viene contestata al sindaco una presunta attivita' di omesso controllo che d'altra parte non avrebbe fondamento normativo in quanto l'art. 17, comma 2 prevede una forma di responsabilita' diretto per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Aggiungasi che ben difficilmente la normativa potrebbe individuare nel consorzio obbligatorio il destinatario della sanzione, giacche' in tal caso l'onere della sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi in un singolo comune andrebbe immediatamente a cadere sugli altri incolpevoli comuni consorziati. Sotto altro profilo, la rilevanza della questione e' evidente in quanto la caducazione della normativa censurata avrebbe quale effetto immediato l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata.
P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, legge regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui prevede che nel caso in cui non vengano raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 22/1997 ... si applica ai comuni la sanzione amministrativa ...» per violazione dell'art. 3 Costituzione. Sospende il giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita'. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Si notifichi alle parti. Cuneo, addi' 28 febbraio 2007 Il giudice: Tetamo 07C0859