N. 484 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2007

Ordinanza  emessa  il  1°  marzo  2007  dal  tribunale  di  Cuneo nel
procedimento civile promosso da comune di Saluzzo contro provincia di
Cuneo

Sanzioni  amministrative - Regione Piemonte - Smaltimento dei rifiuti
  -  Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
  di  cui all'art. 2 del d.lgs. n. 22/1997 - Applicazione di sanzioni
  amministrative ai comuni - Irragionevolezza.
- Legge  della  Regione  Piemonte  24 ottobre  2002,  n. 24, art. 17,
  comma 2, in relazione agli artt. 4 e 11 stessa legge.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Nello  sciogliere  la  riserva  nella  causa promossa ex art. 22,
legge n. 689/1981 da comune di Saluzzo, nella persona del sindaco pro
tempore  legale  rappresentante,  con l'avv. C. Papa giusta procura a
margine  del  ricorso,  nei  confronti  della  provincia di Cuneo, in
persona  del  Presidente  pro  tempore legale rappresentante, con gli
avv.  A. Gammaidoni e M. Rossi per delega a margine della comparsa di
costituzione e risposta;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 il comune di Saluzzo ha
proposto  opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 1014 del 18
novembre  2005  emessa dal responsabile Ufficio autonomo di staff del
Settore  tutela  ambientale  della  provincia di Cuneo che pone a suo
carico  la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8.040,00 per il
mancato  raggiungimento  della  percentuale di raccolta differenziata
rifiuti  urbani ex art. 17, comma 2, legge Regione Piemonte n. 24 del
2002.
    In   via   preliminare  il  comune  ricorrente  ha  censurato  di
illegittimita'  costituzionale  l'art. 17, legge regionale citata, in
relazione  all'art.  27  della  Costituzione,  in quanto la normativa
regionale  individua il comune - dunque una persona giuridica - quale
soggetto  destinatario della sanzione amministrativa in contrasto con
la  citata  norma  costituzionale,  in forza della quale «un illecito
puo'  essere  ascritto  solo  ad  una  persona  fisica» postulando la
sussistenza  dell'elemento  soggettivo,  e comunque perche' la stessa
legge,  dopo  avere previsto che il comune provveda alla gestione dei
rifiuti urbani obbligatoriamente in forma associata (art. 4, comma 1,
lett.  a)  e  11,  legge regionale cit.) demandando a soggetto terzo,
dotato  di personalita' giuridica (il Consorzio di bacino, in effetti
costituito:  cfr.  doc.  6  ricorrente)  i relativi compiti (art. 31,
legge regionale cit., pone inevitabilmente a carico del comune stesso
la responsabilita' per eventuali violazioni.
    La provincia di Cuneo, in memoria difensiva 30 novembre 2006, non
soltanto non si e' opposta alla censura di illegittimita', ma afferma
a   chiare  lettere  come  l'intervento  della  Corte  costituzionale
costituisca  «l'unica  via percorribile per risolvere definitivamente
il  contrasto  -  palese! - all'interno della legge regionale», e che
anche  nella  ipotesi  in cui il ricorso fosse accolto (per motivi di
merito),   «... al   di   fuori  di  un  pronunciamento  della  Corte
costituzionale,  tale  antinomia  permarra', dato che il giudice oggi
adito  non  puo'  statuire  su  tale  contrasto,  e  quindi le future
sanzioni  che  verranno  irrogate dalla provincia, saranno oggetto di
nuove opposizioni ...».
    Tanto  premesso  ritiene  il  giudice  di  non  poter decidere la
presente opposizione, dovendosi ritenere non manifestamente infondata
e rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente,   sia   pure   in   riferimento   a   diverso   parametro
costituzionale.  Non  pare  conferente  infatti  il  richiamo operato
all'art. 27 Cost. che si applica esclusivamente alla «responsabilita'
penale».
    Inoltre   nella   presente   fattispecie  il  trasgressore  viene
correttamente  individuato  nel  sindaco  del comune di Saluzzo quale
legale  rappresentante  della persona giuridica, essendo prevista per
il   comune,  ex  art.  6,  comma  3,  legge  n. 689/1981,  solo  una
responsabilita' solidale.
    Diversamente,  il  quadro  normativo  teste' descritto si pone in
contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione, ed in particolare con il
principio  di  ragionevolezza avuto riguardo alla illogicita' interna
della  normativa  ed  alla  assenza di motivi atti a giustificare una
differenza   di   trattamento   tra  il  soggetto  individuato  quale
destinatario  della  sanzione  (il  comune)  e coloro i quali, in via
generale, possano essere attinti da sanzione amministrativa secondo i
principi  stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 che, come e'
noto,  disciplina  nelle  sue  linee  fondamentali  la  materia delle
sanzioni  amministrative, in particolare quelle pecuniarie, salvo che
non  sia  diversamente  stabilito  dalla legge o da fonti alle stesse
equiparate (art. 12, legge cit.).
    La  normativa  censurata,  laddove prevede che il comune provveda
allo gestione dei rifiuti urbani obbligatoriamente in forma associata
(art.  4,  comma  1,  lett.  a)  e  11,  legge regionale cit.), salvo
sanzionare  il  comune stesso in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi  di  raccolta  differenziata  previsti dall'art. 24, d.lgs.
n. 22/1997,  a  differenza  della  generalita' dei casi, non consente
infatti  alcuna  verifica  dell'elemento  soggettivo  (art.  3, legge
n. 689/1981)  della condotta del soggetto indicato come trasgressore,
s'intende  il  comune  e  di  conseguenza  il sindaco, delineando una
irragionevole scissione con il soggetto che la legge individua invece
come   necessario   responsabile   della   condotta,   il   consorzio
obbligatorio,  il  quale  ai sensi dell'art. 13, legge regionale cit.
«... assicura  in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 22/1997 e del
piano  regionale.  I  Consorzi ... possono organizzare il servizio di
raccolta   in   base  a  criteri  di  tutela  ambientale,  efficacia,
efficienza ed economicita ...».
    Scissione  inevitabile anche perche' non si individuano poteri di
intervento  propri  del  sindaco quale membro dell'assemblea prevista
dall'art. 1, comma 9, legge regionale cit.
    Tanto  meno viene contestata al sindaco una presunta attivita' di
omesso  controllo  che d'altra parte non avrebbe fondamento normativo
in  quanto  l'art.  17,  comma 2 prevede una forma di responsabilita'
diretto per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
    Aggiungasi   che   ben   difficilmente   la   normativa  potrebbe
individuare   nel   consorzio   obbligatorio  il  destinatario  della
sanzione,  giacche' in tal caso l'onere della sanzione per il mancato
raggiungimento   degli   obiettivi  in  un  singolo  comune  andrebbe
immediatamente a cadere sugli altri incolpevoli comuni consorziati.
    Sotto  altro profilo, la rilevanza della questione e' evidente in
quanto la caducazione della normativa censurata avrebbe quale effetto
immediato l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata.
                              P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  17,  comma  2, legge regione
Piemonte  24 ottobre 2002, n. 24 in relazione agli artt. 4 e 11 della
stessa  legge,  nella  parte  in  cui prevede che nel caso in cui non
vengano  raggiunti,  a  livello  di comune, gli obiettivi di raccolta
differenziata  previsti  dall'art. 24  del  d.lgs.  n. 22/1997 ... si
applica  ai  comuni  la  sanzione  amministrativa ...» per violazione
dell'art. 3 Costituzione.
    Sospende  il  giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di
legittimita'.
    Ordina  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale in
Roma.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  della  Giunta regionale del Piemonte ed al
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.
    Si notifichi alle parti.
        Cuneo, addi' 28 febbraio 2007
                         Il giudice: Tetamo
07C0859