N. 242 ORDINANZA 18 - 26 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Soggetti  passivi  -  Esercenti  arti  e  professioni in maniera
  abituale  e  in  forma  individuale  ed  autonoma - Indetraibilita'
  dell'imposta   ai   fini  delle  imposte  sui  redditi  -  Asserito
  riferimento ad una astratta capacita' economica del contribuente ed
  ingiustificato    deteriore   trattamento   rispetto   agli   altri
  imprenditori  -  Asserita  violazione  dei  principi  di  capacita'
  contributiva e di eguaglianza, del diritto di difesa, nonche' della
  riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Questione
  contenente   richieste   incompatibili   tra   loro   -   Manifesta
  inammissibilita'.
- D.lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4,
  8 e 11.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Socio  di  societa'  in  nome  collettivo  -  Non  deducibilita'
  dell'imposta  ai  fini  della determinazione del reddito imponibile
  IRPEF  -  Asserito  contrasto  con  il  principio  della  capacita'
  contributiva  - Diversita' dei soggetti passivi delle due imposte -
  Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Istituzione  e  disciplina  -  Impugnazione  dell'intero decreto
  istitutivo  dell'imposta - Questione sollevata con mero rinvio alle
  argomentazioni  di parte, con conseguente difetto di motivazione in
  ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- Costituzione, artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale del decreto legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'IRPEF  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali), promossi, con ordinanza del 24 settembre 2004 dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di Macerata, limitatamente agli
artt. 2,  3,  comma 1,  lettera c),  4,  8  e  11,  con ordinanza del
21 ottobre 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza,
limitatamente  all'art. 1,  comma 2,  e con ordinanza del 20 dicembre
2001  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Enna in relazione
all'intero decreto legislativo; ordinanze rispettivamente iscritte al
n. 1026  del  registro  ordinanze  2004  ed  ai  numeri 150 e 383 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e numeri 21 e 41,
1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice
relatore Sabino Cassese;
    Udito  nuovamente  nella  camera  di consiglio del 4 giugno 2007,
rifissata  in  ragione  della intervenuta modifica della composizione
del collegio, il giudice relatore Sabino Cassese.
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Macerata ha
sollevato,   in   riferimento   agli  artt. 3,  23,  24  e  53  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2,
3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale  imposta,  nonche' riordino della disciplina dei tributi locali)
(r.o. n. 1026 del 2004);
        che  davanti  alla  Commissione rimettente pende un giudizio,
promosso   da   un  medico  convenzionato  con  l'ASL  nei  confronti
dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Macerata, avverso il silenzio
rifiuto  formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli
anni dal 1998 al 2002;
        che,  secondo  quanto  riferisce  la  stessa  Commissione, e'
pacifico tra le parti in causa che l'attivita' professionale e' stata
esercitata   dal   medico  in  via  esclusivamente  personale,  senza
l'ausilio  di  collaboratori  e dipendenti e con l'impiego di modesti
beni  strumentali  e  che,  nel giudizio principale, il ricorrente ha
chiesto il rimborso dell'IRAP, sostenendo la mancanza del presupposto
dell'imposta  in  presenza  di  una situazione (come quella esaminata
dalla  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 156 del 2001), in cui
l'esercizio   abituale  dell'attivita'  professionale  si  svolge  in
assenza   di   organizzazione   di  capitali  e  di  lavoro;  mentre,
l'Amministrazione   ha   sostenuto   l'assoggettabilita'  del  medico
all'imposta,   nonostante  l'impiego  di  modesti  beni  strumentali,
essendo  ininfluente  la  quantificazione  dei  singoli fattori della
produzione in presenza del dato organizzativo;
        che,  in  punto  di  rilevanza, la Commissione afferma di far
propria  l'interpretazione,  secondo  cui il presupposto dell'imposta
non si realizza solo nel caso in cui il lavoro autonomo sia svolto in
assenza  di  organizzazione  di capitali e lavoro, con la conseguenza
che dalla fondatezza della questione di costituzionalita' deriverebbe
l'accoglimento   della   domanda,   per   mancanza   del  presupposto
dell'imposta;
        che,  quanto  alla non manifesta infondatezza, la Commissione
rimettente  prende  le  mosse  dalla sentenza n. 156 del 2001, che ha
rimesso   al  giudice  l'accertamento  in  concreto  del  presupposto
d'imposta,  e sostiene che fondare l'assoggettabilita' al tributo sul
quantum dei beni organizzati comporta un'attivita' creativa piuttosto
che  interpretativa  della  norma,  atteso  che  questa  non contiene
elementi per stabilire in che cosa consista l'organizzazione;
        che,   prima   di   esporre   partitamente   le   censure  di
incostituzionalita',  il  giudice  rimettente si sofferma in generale
sulle  carenze della disciplina dell'IRAP relativa ai professionisti,
ritenendo  che  non  e' possibile enucleare una base certa e definita
per stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo;
        che,  in  particolare,  secondo la Commissione rimettente, le
norme  denunciate, non specificando ne' il concetto di organizzazione
necessaria  per l'assoggettabilita' all'IRAP, ne' gli elementi idonei
per  stabilire  il  quantum  del valore aggiunto determinato da detta
organizzazione  -  distinguendolo dal reddito prodotto dall'attivita'
professionale e personale del soggetto che prescinde dalla maggiore o
minore  organizzazione  (non  assoggettabile) -, rendono non chiara e
comunque   indeterminata   l'imposizione   tributaria  e  creano  una
disparita'  di  trattamento  tra  i  contribuenti  professionisti, in
relazione  ai  quali  e'  impossibile stabilire il quantum del valore
aggiunto  imponibile,  e gli altri contribuenti (come le imprese e le
societa),  in relazione ai quali e' possibile, invece, stabilire tale
valore aggiunto, cosi' violando gli articoli 3 e 53 Cost;
        che, sotto altro profilo, le norme censurate ledono l'art. 53
Cost.,  perche'  non  consentono di individuare «in modo specifico la
capacita'  contributiva  da  assoggettare  all'IRAP»,  atteso  che la
nozione  di  valore  aggiunto  e'  ipotizzata  solo  in via teorica e
generica, e non calata nella singola realta' di ogni fattispecie;
        che, inoltre, sarebbe leso l'art. 23 Cost., perche' le stesse
disposizioni non rispettano i canoni di chiarezza e di specificazione
nella  imposizione tributaria, ribaditi nello Statuto dei diritti del
contribuente;
        che,  infine, e' violato anche l'art. 24, primo comma, Cost.,
non  essendo  il  contribuente  in grado di conoscere quali siano gli
obblighi propri e quale tipo di difesa possa svolgere di fronte ad un
tributo mancante di doverosa specificazione;
        che,  in  esito  a tali argomentazioni, il giudice rimettente
chiede,  da un lato, l'annullamento delle norme censurate rispetto ai
professionisti,  «in  modo  [che]  poi  il legislatore possa dare una
nuova   disciplina   al   tributo   che   tenga  conto  dei  principi
costituzionali», dall'altro, la dichiarazione di illegittimita' delle
stesse  disposizioni  nella parte in cui «assoggettano all'[...] IRAP
anche  gli  esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la
propria  attivita'  in forma individuale ed in modo autonomo, purche'
non  difetti  in  modo  assoluto  la  organizzazione di capitali e di
lavoro»;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di Piacenza ha
sollevato,   in   riferimento   all'art. 53   Cost.,   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1,   comma 2,  del  decreto
legislativo  n. 446  del  1997,  nella  parte  in  cui  l'IRAP non e'
deducibile dalle imposte sui redditi (r.o. n. 150 del 2006);
        che  davanti  alla  Commissione  rimettente pende un giudizio
promosso da un socio di una societa' in nome collettivo nei confronti
dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Piacenza, avverso il silenzio
rifiuto  formatosi  sull'istanza  di  rimborso dell'IRPEF relativa ai
periodi  di  imposta  dal  1998  al  2003,  in  ragione della mancata
deduzione di quanto versato a titolo di IRAP;
        che,  secondo  quanto  riferisce  la  stessa  Commissione, il
ricorrente   ha  chiesto  il  rimborso  di  tali  somme,  ritenendole
indebitamente  versate  a  causa  dell'illegittima  non deducibilita'
dell'IRAP  di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del  1997, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF,
e  che ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della disposizione
suddetta;
        che,  in  punto  di  rilevanza,  il rimettente afferma che la
questione  di  legittimita' costituzionale condiziona direttamente la
domanda  formulata  dal  ricorrente,  volta  ad  ottenere il rimborso
dell'IRPEF che si ritiene indebitamente versata;
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ritiene leso l'art. 53 Cost. perche' «l'indeducibilita' dell'IRAP, ai
fini   della   determinazione   in  capo al  socio  dei  proventi  da
partecipazione   imponibili,  fa  si'  che  l'imposizione  non  venga
effettuata su di un reddito netto e realmente indicativo di capacita'
contributiva  ai  sensi  dell'art. 53  Cost., bensi' su di un reddito
lordo e fittiziamente imputato al contribuente»;
        che   la   Commissione  tributaria  provinciale  di  Enna  ha
sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 Cost.,
questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'intero  decreto
legislativo n. 446 del 1997 (r.o. n. 383 del 2006);
        che  davanti  alla  Commissione rimettente pende un giudizio,
promosso  da  un  commercialista  nei  confronti  dell'Agenzia  delle
entrate  -  Ufficio  di  Enna,  avverso  il  provvedimento di rigetto
dell'istanza di rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998 e 1999;
        che il giudice a quo riferisce le argomentazioni con cui, nel
giudizio  principale,  il  ricorrente  ha  eccepito  l'illegittimita'
costituzionale e l'Amministrazione ha controdedotto;
        che, tanto premesso, la Commissione rimettente rileva che «le
eccezioni   di   incostituzionalita'   investono   tutto  il  Decreto
legislativo  e  non  singoli  articoli,  mentre le argomentazioni del
ricorrente    e    dell'Ufficio    sollevano   grosse   problematiche
giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate»;
        che,  nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 383 del 2006
e  n. 1026  del  2004,  e' intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   deducendo   l'inammissibilita'  e,  comunque,  la  manifesta
infondatezza delle questioni sollevate.
    Considerato  che  oggetto  dei  giudizi di costituzionalita' sono
diverse  disposizioni  relative  all'IRAP e che, pertanto, gli stessi
possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
        che la Commissione tributaria provinciale di Macerata censura
gli   artt. 2,  3,  comma 1,  lettera c),  4,  8  e  11  del  decreto
legislativo   15 dicembre   1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali), in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e
53  della  Costituzione  e  alla  luce della sentenza n. 156 del 2001
della  Corte  costituzionale,  nella  parte  concernente  il  difetto
dell'elemento dell'organizzazione (r.o. n. 1026 del 2004);
        che,  ad avviso del rimettente, l'interpretazione delle norme
censurate  fornita  da  questa  Corte,  secondo cui solo l'assenza di
organizzazione  escluderebbe  il  presupposto  dell'IRAP, non sarebbe
sufficiente  ad  «enucleare  una base certa e definita per giungere a
stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo»;
        che   il  giudice  a  quo  chiede:  a)  l'annullamento  delle
disposizioni   censurate   rispetto  a  coloro  che  svolgono  lavoro
autonomo,   perche'   solo  il  legislatore  potra'  individuare  con
chiarezza  il  presupposto  dell'imposta  per i professionisti; b) la
dichiarazione di illegittimita' delle stesse disposizioni nella parte
in  cui  «assoggettano  all'[...]  IRAP  anche  gli  esercenti arti e
professioni  che  svolgano abitualmente la propria attivita' in forma
individuale  ed  in  modo  autonomo,  purche'  non difetti in maniera
assoluta  l'organizzazione di capitali e di lavoro», e, quindi, nella
parte  in cui non escludono il presupposto dell'imposta in assenza di
dipendenti e collaboratori e in presenza di modesti beni strumentali;
        che,  tralasciando  altri profili di inammissibilita', rileva
innanzitutto la circostanza che la Commissione rimettente propone due
diverse richieste, incompatibili tra loro, senza porle in rapporto di
graduazione e subordinazione;
        che,   pertanto,   la   questione   di  costituzionalita'  e'
manifestamente inammissibile;
        che   la   Commissione  tributaria  provinciale  di  Piacenza
solleva,  in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1 comma 2, dello stesso decreto legislativo
n. 446  del  1997,  nella  parte  in  cui  dispone  che l'IRAP non e'
deducibile dalle imposte sui redditi (r.o. n. 150 del 2006);
        che,  secondo  quanto  riferisce  la  stessa  Commissione, il
ricorrente  - socio di una societa' in nome collettivo - ha formulato
domanda   di   rimborso   dell'IRPEF,  eccependo  contestualmente  la
illegittimita'  costituzionale della disposizione che non consente la
deducibilita' dell'IRAP dall'IRPEF;
        che,  con  riferimento  alla  domanda  proposta  nel giudizio
principale,  il  giudice  rimettente  non  spiega  a  quale titolo il
ricorrente,  socio  di una societa' in nome collettivo, abbia chiesto
il  parziale  rimborso  di  un'imposta  pagata personalmente (IRPEF),
adducendo  a  motivo della richiesta l'illegittimita' delle norme che
impediscono la deducibilita' dall'IRPEF dell'IRAP, corrisposta, nella
specie,  dalla  societa',  cioe' da un soggetto d'imposta diverso dai
singoli soci;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente   inammissibile   per  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza (ordinanza n. 100 del 2007);
        che la Commissione tributaria provinciale di Enna solleva, in
riferimento  agli  artt. 3,  23,  35, 53, 76 e 77 Cost., questione di
legittimita'  costituzionale  dell'intero  decreto legislativo n. 446
del 1997 (r.o. n. 383 del 2006);
        che  il  giudice a quo si limita a riferire le argomentazioni
con  cui,  nel  giudizio  principale,  il  ricorrente ha formulato le
eccezioni    di    illegittimita'    costituzionale,    nonche'    le
controdeduzioni  dell'amministrazione,  senza motivare al riguardo, e
ad affermare che «le eccezioni di incostituzionalita' investono tutto
il   Decreto   legislativo   e   non   singoli  articoli,  mentre  le
argomentazioni   del   ricorrente  e  dell'Ufficio  sollevano  grosse
problematiche  giuridico-fiscali,  che  non  appaiono  manifestamente
infondate»;
        che, pertanto, l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente
di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  e  alla  non  manifesta
infondatezza,   con   conseguente  manifesta  inammissibilita'  della
sollevata questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi
    Dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4,
8  e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei  tributi  locali),  sollevata,  in  riferimento  agli
articoli 3,  23,  24  e  53  della  Costituzione,  dalla  Commissione
tributaria  provinciale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe (r.o.
n. 1026 del 2004);
    Dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 2, dello stesso decreto
legislativo  n. 446  del  1997, sollevata, in riferimento all'art. 53
della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Piacenza con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 150 del 2006);
    Dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'intero  decreto legislativo n. 446
del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53, 76 e
77  della  Costituzione,  dalla Commissione tributaria provinciale di
Enna con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 383 del 2006).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0885