N. 503 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2007

Ordinanza  emessa  il  1° febbraio  2007  dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile promosso da De Felice Luigi ed altra contro Banca
di Credito Popolare Soc. Coop. a r.l.

Societa'  -  Controversie  in  materia  di  diritto  societario  e di
  intermediazione  finanziaria  - Procedimento di primo grado dinanzi
  al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal
  legislatore  delegante  -  Mancata  o  insufficiente indicazione di
  principi   e   criteri  direttivi  nella  legge  di  delegazione  -
  Illegittimita' derivata della disciplina introdotta dal legislatore
  delegato.
- Legge  3 ottobre  2001, n. 366, art. 12; «per derivazione», decreto
  legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Riunito  in  Camera  di  consiglio nella causa iscritta al N.R.G.
28832/2005
    Letti gli atti osserva;

                              In fatto

    Con  citazione  regolarmente notificata De Felice Luigi e Mignano
Carmela  premesso  che  erano  intestatari  del  c/c n. 102081 presso
l'agenzia  di  S.  Giorgio  a Cremano della Banca di Credito Popolare
S.c.a.r.l.;
        che  nel  giugno  2001  si  vedevano proporre dal funzionario
addetto  al  servizio  titoli,  l'acquisto di obbligazioni argentine,
garantendo  la  sicurezza  delle  stesse  e  senza  rilasciare  alcun
prospetto informativo;
        che  aderendo a tale sollecitazione acquistavano obbligazioni
per  un  valore di Euro 102.766,45, peraltro sottoscrivendo un modulo
firmato in bianco;
        che  non erano mai venuti in possesso della copia dell'ordine
e non avevano potuto verificare la data di effettiva scadenza;
        che convinti che la durata dell'investimento fosse fissata al
20  ottobre  2001,  recatosi in banca, l'attore aveva scoperto che le
obbligazioni sarebbero scadute solo in data 10 ottobre 2002;
        che   il   contratto  concluso  doveva  ritenersi  nullo  per
violazione delle regole poste a carico degli operatori finanziari;
    Tanto  premesso,  hanno convenuto in giudizio la Banca di Credito
Popolare   S.c.a.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, per sentire:
    In via principale:
    Accertare  e  dichiarare  la nullita' ovvero l'annullamento degli
ordini  di acquisito dei bond argentini in questione, e per l'effetto
condannare  la  convenuta a restituire integralmente le somme versate
in  virtu'  degli  invalidi  contratti  oltre rivalutazione monetaria
dalla   stipula   dei  contratti  e  interessi  legali  con  medesima
decorrenza sulle somme rivalutate;
    Si  costituiva  la  convenuta che eccepiva preliminarmente che la
causa   doveva   essere  trattata  secondo  le  regole  del  processo
societario,  mentre nel merito insisteva per il rigetto della domanda
attrice.
    Disposta la cancellazione della causa dal ruolo, ed effettuato lo
scambio  degli  scritti difensivi in base alle norme di cui al d.lgs.
n. 5  del  2003, all'esito della richiesta di fissazione dell'udienza
avanzata  da  parte  attrice, con istanza notificata in data 29 marzo
2006  e  depositata  il  5  aprile  2006,  il  giudice  designato  ha
provveduto    sulle   richieste   istruttorie,   fissando   l'udienza
collegiale.
    Nel  corso  della  stessa  il Tribunale ha indicato alle parti la
questione rilevabile d'ufficio in ordine alla incostituzionalita' del
decreto legislativo n. 5/2003.
    All'esito  dell'udienza  collegiale,  sentite  le parti in ordine
alla  questione  di  costituzionalita' il collegio si e' riservato in
merito   alla  predetta  questione  e  sulle  richieste  di  modifica
dell'ordinanza che ha ammesso le prove.
    La   questione   di   costituzionalita'   va  affrontata  in  via
preliminare rispetto alle altre questioni.

                             In diritto

    L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:
      «1.  Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza
modifiche  della  competenza  per  territorio  e  per  materia, siano
dirette  ad  assicurare  una  piu'  rapida ed efficace definizione di
procedimenti nelle seguenti materie:
        a)  diritto  societario, comprese le controversie relative al
trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
        b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n. 58,  e  successive modificazioni, e dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
    2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al
comma  1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in
particolare possano prevedere:
        a)  la  concentrazione  del  procedimento  e la riduzione dei
termini processuali;
        b)  l'attribuzione  di tutte le controversie nelle materie di
cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi
eccezionali  di  giudizio  monocratico in considerazione della natura
degli interessi coinvolti;
        c)  la  mera  facoltativita'  della  successiva instaurazione
della  causa  di  merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso
all'esito  di  un  procedimento  sommario cautelare in relazione alle
controversie  nelle  materie  di  cui  al comma 1, con la conseguente
definitivita'   degli   effetti   prodotti  da  detti  provvedimenti,
ancorche'  gli  stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
        d)   un   giudizio   sommario  non  cautelare,  improntato  a
particolare   celerita'   ma   con  il  rispetto  del  principio  del
contraddittorio,  che  conduca  alla  emanazione  di un provvedimento
esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
        e)  la  possibilita'  per  il giudice di operare un tentativo
preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi
essenziali,  assegnando eventualmente un termine per la modificazione
o  la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso
di    mancata    conciliazione,    tenendo    successivamente   conto
dell'atteggiamento  al  riguardo  assunto  dalle  parti ai fini della
decisione sulle spese di lite;
        f)  uno  o  piu'  procedimenti  camerali,  anche  mediante la
modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile
ed  in  estensione  delle  ipotesi  attualmente  previste  che, senza
compromettere  la  rapidita'  di  tali  procedimenti,  assicurino  il
rispetto dei principi del giusto processo;
        g)  forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata
dei  diversi  tipi  di  procedimento  di  cui alle lettere precedenti
trattati  dai  tribunali,  dalle  Corti  di  appello e dalla Corte di
cassazione».
    In  relazione alla struttura che il legislatore delegato e' stato
chiamato a delineare per il processo ordinario - e con esclusione del
riferimento  ai  principi  dettati  in tema di giudizio cautelare che
concernono  profili  non  rilevanti in questo giudizio - dal disposto
dell'art. 12  della  legge  n. 366  del  2001  sono  estrapolabili  i
seguenti   principi:   1)   divieto   di  modifica  della  competenza
territoriale  e  per  materia;  2)  necessita' di assicurare una piu'
rapida  ed  efficace  definizione di procedimenti; 3) possibilita' di
dettare  regole processuali, che in particolare possano prevedere: a)
la  concentrazione  del  procedimento  e  la  riduzione  dei  termini
processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie
di  cui  al  comma  1  al tribunale in composizione collegiale, salvo
ipotesi  eccezionali  di giudizio monocratico in considerazione della
natura  degli  interessi coinvolti; c) la possibilita' per il giudice
di  operare  un  tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente  gli  elementi  essenziali, assegnando eventualmente un
termine  per  la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su
cui  verte  la  causa  e,  in  caso di mancata conciliazione, tenendo
successivamente  conto  dell'atteggiamento  al riguardo assunto dalle
parti ai fini della decisione sulle spese di lite.
    Nella legge n. 366/2001 il legislatore, dunque, si e' limitato ad
indicare  le  materie  nelle  quali  il  governo  poteva intervenire,
l'obiettivo  di  rendere  piu'  rapida ed efficace la definizione dei
procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e
materia,   la   tendenziale   collegialita'   del   procedimento,  la
possibilita'  di  valutare  l'atteggiamento  delle  parti  in sede di
tentativo  di  conciliazione  e la possibilita' di dettare regole che
favorissero   la  riduzione  dei  termini  e  la  concentrazione  del
procedimento.
    L'assoluta  genericita'  e  parzialita' dell'indicazione relativa
alle  modalita'  da  seguire,  per  la  realizzazione  dell'obiettivo
dichiarato   di   voler   assicurare  una  piu'  rapida  ed  efficace
definizione  di  procedimenti  nelle materie individuate, ha di fatto
lasciato  libero  il  legislatore delegato di creare un nuovo modello
processuale  che  esula  completamente  dallo schema del procedimento
ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.
    A  fronte della situazione di fatto venutasi a creare che vede da
un lato una legge delega che nulla o quasi dice in ordine ai principi
direttivi  che  avrebbero  dovuto  ispirare il legislatore delegato e
dall'altro   un   decreto  legislativo  che  crea  un  nuovo  modello
processuale,  sovvertendo,  nelle  materie  indicate  dalla  legge di
delega,  i  tradizionali  canoni  che governano il processo civile, a
questo  collegio  si  pongono  due opzioni interpretative che in ogni
caso  conducono  ad  un  dubbio  di  costituzionalita'  in  relazione
all'art. 76 della Costituzione.
    L'opzione  interpretativa che questo collegio reputa piu' consona
allo  spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e
dal  decreto  legislativo,  e'  quella di ritenere che il legislatore
delegante   non  abbia  indicato  con  sufficiente  determinazione  i
principi  e  criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato
del   legislatore   delegato  e  che  quindi  l'art. 12  della  legge
n. 366/2001  non soddisfi il precetto dell'art. 76 della Costituzione
che  consente  la delega dell'esercizio della funzione legislativa al
Governo solo previa determinazione di principi e criteri direttivi.
    Non  ignora  questo  Tribunale  come, per giurisprudenza costante
della  Corte costituzionale, i principi direttivi che l'art. 76 Cost.
richiede  alla legge delega non escludono la possibilita' di lasciare
al   legislatore   delegato  un  ampio  margine  di  discrezionalita'
nell'individuazione  delle  modalita'  attraverso le quali realizzare
gli  obiettivi prefissati dalla legge delega. Il potere attribuito al
legislatore   delegato,   pero',  per  quanto  ampio,  non  puo'  mai
travalicare  il  limite della discrezionalita' nel senso che, come la
Corte  costituzionale  insegna, sin da risalenti pronunzie, «la legge
delegante   va   considerata   con   riferimento   all'art. 76  della
Costituzione,  per  accertare se sia stato rispettato il precetto che
ne  legittima  il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro
cui  puo'  essere  conferito  al  Governo  l'esercizio della funzione
legislativa.  Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo
generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in
funzione   di   limite   per  lo  sviluppo  dell'ulteriore  attivita'
legislativa  del  Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi,
del  tempo  entro  il quale puo' essere emanata la legge delegata, di
oggetti  definiti,  servono da un lato a circoscrivere il campo della
delegazione  si'  da  evitare  che la delega venga esercitata in modo
divergente  dalle  finalita'  che la determinarono; devono dall'altro
consentire   al  potere  delegato  la  possibilita'  di  valutare  le
particolari  situazioni giuridiche della legislazione precedente, che
nella  legge  delegata deve trovare una nuova regolamentazione. Se la
legge  delegante  non  contiene, anche in parte, i cennati requisiti,
sorge   il  contrasto  tra  norma  dell'art. 76  e  norma  delegante,
denunciabile  al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo
l'emanazione della legge delegata» (cfr. Corte cost. 26 gennaio 1957,
n. 3).
    In  particolare,  per  quel  che  rileva in questa sede, nulla ha
detto  la legge delega in ordine allo schema processuale da adottare,
lasciato  non  piu'  alla  scelta  discrezionale, ma all'arbitrio del
legislatore  delegato,  come  emerge  chiaramente  dal  contenuto del
decreto  legislativo che ha creato un nuovo modello di processo al di
fuori delle regole dettate dal codice di procedura civile.
    Il  nuovo  rito societario previsto per il processo di cognizione
davanti  al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa
relazione  della  commissione  ministeriale,  un vero e proprio nuovo
modello  processuale,  che  si  distacca  volutamente sia dal modello
processuale  del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973
ed  infine  anche  da  quello delineatosi con la riforma del 1990. Il
nuovo  rito  di  cognizione  di  primo  grado davanti al tribunale in
materia  societaria  prevede  tutta  la prima fase del processo senza
l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2
non  e'  piu'  indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che
l'attore  fissa  al  convenuto per la comunicazione della comparsa di
risposta  e'  stabilito  solo  nel  minimo,  cosi'  nella comparsa di
risposta  ai  sensi dell'art. 4 il convenuto puo' a sua volta fissare
all'attore  per  eventuale  replica  un  termine stabilito ancora una
volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la
possibilita'  di  una  replica  da  parte  dell'attore  e l'art. 7 la
possibilita' di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora
ulteriori  repliche  e controrepliche. Solo a seguito dell'istanza di
fissazione  di udienza di cui all'art. 8 interviene il giudice, in un
momento  pero'  in cui sia il thema decidendum che il thema probandum
si sono gia' definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi,
del  controllo  del  giudice.  D'altra  parte  la  stessa  istanza di
fissazione  di  udienza,  con  gli  effetti preclusivi rilevantissimi
stabiliti  dall'art. 10,  e'  uno  strumento  lasciato  nella  totale
disponibilita'  delle  parti  o  anche  di una sola di esse, che puo'
utilizzarlo  a  suo  piacimento, nel momento ritenuto piu' opportuno.
Ancora   poi   va   segnalato  l'art. 13  in  tema  di  contumacia  o
costituzione   tardiva  del  convenuto,  che  introduce  l'innovativo
principio  (di  cui nella delega non vi e' traccia), per cui nel caso
in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine
stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati
dall'attore  ...  si  intendono  non contestati e il tribunale decide
sulla domanda in base alla concludenza di questa».
    Da  quanto  precede  emerge  con  chiarezza  che  il  legislatore
delegato,  in  forza  di  una  delega  assolutamente carente sotto il
profilo  dell'indicazione  di criteri direttivi, ha potuto creare una
disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione
ordinaria,  anticipando  quel  rito  ordinario  prefigurato dal testo
redatto  dalla  commissione  ministeriale per la riforma del processo
civile.
    Non  reputa  questo Tribunale che possa andare esente da dubbi di
costituzionalita' una legge di delega che nel consentire la creazione
di  un  nuovo processo, seppur circoscritto a determinate materie, si
limiti  ad  indicare  un  obiettivo,  quello  di «assicurare una piu'
rapida  ed efficace definizione di procedimenti», tra l'altro nemmeno
particolarmente qualificante in quanto comune a qualsivoglia progetto
di  riforma  del  processo  civile,  un  divieto  di  «modifica della
competenza  territoriale  e  per  materia»,  una  preferenza  per  la
collegialita',  un  rilevante  ruolo del tentativo di conciliazione e
un'indicazione   di   massima  a  favore  della  «concentrazione  del
procedimento e riduzione dei termini processuali».
    Di   conseguenza   ad   avviso   del   Collegio,  in  quanto  non
manifestamente    infondata,    va    rimessa    la    questione   di
costituzionalita'  dell'art. 12  della  legge n. 336/2001 nella parte
relativa al procedimento ordinario di primo grado e, per derivazione,
degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
    La  questione  e' altresi' rilevante in quanto vertendosi in tema
di  responsabilita'  dell'intermediatore  finanziario  il giudizio e'
stato  instaurato  nelle  forme  previste  dal  d.lgs.  n. 5 del 2003
emanato  in  forza  della predetta legge di delega, e dalla pronunzia
della Corte Costituzionale dipende l'applicabilita' dell'intera nuova
disciplina processuale alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio
di questo Tribunale.
    Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del
presente   giudizio   e   la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale  per  la  decisone  sulla  questione  pregiudiziale di
legittimita'  costituzionale,  siccome rilevante e non manifestamente
infondata.   Alla  cancelleria  vanno  affidati  gli  adempimenti  di
competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
                              P. Q. M.
    Dichiara   rilevante   per   il  giudizio  e  non  manifestamente
infondata,  in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001
nella  parte  in  cui,  in  relazione  al giudizio ordinario di primo
grado,  in  materia  societaria  non  indica  i  principi  e  criteri
direttivi  che  avrebbero  dovuto  guidare  le scelte del legislatore
delegato  e,  per  derivazione,  degli articoli da 2 a 17 del decreto
legislativo n. 5 del 2003.
    Ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica ed al Presidente della
Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti, comprensivi della
documentazione   attestante   il   perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
    Sospende il giudizio in corso.
    Si comunichi a cura della cancelleria.
        Cosi'  deciso  in  Napoli,  nella  Camera di consiglio del 31
gennaio 2007.
                        Il Presidente: Bobbio
07C0891