N. 507 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2007

Ordinanza  emessa  il  5  marzo  2007  dalla  Corte di cassazione nel
procedimento civile promosso da Morettini Valerio contro I.N.P.S.

Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri
  in   conseguenza   di  convenzioni  ed  accordi  internazionali  di
  sicurezza   sociale   -   Previsione,   con  norma  autoqualificata
  interpretativa,    della    determinazione    della    retribuzione
  pensionabile  relativa  al  periodo  di  lavoro  svolto  all'estero
  moltiplicando  l'importo  dei  contributi  trasferiti  per  cento e
  dividendo  il  risultato  per l'aliquota contributiva in vigore nel
  periodo  cui  si  riferiscono  i contributi stessi - Violazione del
  principio  di  affidamento, per l'efficacia retroattiva di norma di
  carattere  innovativo  -  Ingiustificato  deteriore trattamento dei
  lavoratori  italiani emigrati all'estero - Incidenza sulla garanzia
  previdenziale.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777.
- Costituzione,  artt. 3,  primo comma, 35, comma quarto, e 38, comma
  secondo.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                       LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto   da  Morettini  Valerio,  domiciliato  in  Roma  presso  la
cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato  Giannetta  Mario,  giusta delega in atti; - ricorrente
contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona
del  legale  rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma   via   della   Frezza,   17,   presso   l'Avvocatura   Centrale
dell'Istituto,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Alessandro
Riccio,  Nicola Valente, Giovanna Biondi, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso atti; - resistente con mandato - avverso
la  sentenza  n. 116/04 della Corte di appello di Brescia, depositata
il 13 maggio 2004 - R.G.N. 487/2003;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15 febbraio 2007 dal Consigliere dott. Ulpiano Morcavallo;
    Udito  il  p.m.  in  persona  del  sostituto procuratore generale
dott. Marcello  Matera  che ha concluso, per la remissione alla Corte
costituzionale o in subordine rigetto del ricorso.
    Ritenuto che con sentenza del 19 - 24 settembre 2003 il tribunale
di  Bergamo  ha accertato il diritto del ricorrente Morettini Valerio
al  ricalcolo  della pensione di anzianita' categoria VO n. 10 111425
con  decorrenza  dal  1° maggio  1998  sulla  base  di contributi sia
svizzeri che italiani tenendo conto della retribuzione effettivamente
percepita   in   Svizzera   negli   ultimi  cinque  anni  di  lavoro,
diversamente  da  quanto sostenuto dall'INPS resistente (che sostiene
invece  doversi  riparametrare  tale retribuzione secondo le aliquote
contributive vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;
        che   il   tribunale  di  Bergamo  ha  accolto  la  tesi  del
ricorrente,   avversata   dall'INPS,   facendo   applicazione,  nella
fattispecie   concreta,   della  Convenzione  ltalo-Svizzera  del  14
dicembre  l962,  ratificata  con  legge 31 ottobre 1963, n. 1781, che
prevede  la  possibilita'  per  i  cittadini italiani di chiedere, al
verificarsi   dell'evento   assicurato   in  caso  di  vecchiaia,  il
trasferimento  alle assicurazioni italiane dei contributi versati dai
loro  stessi  e  dai  datori  di lavoro all'assicurazione vecchiaia e
superstiti  svizzera, nonche' del1'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo del
4  luglio 1969, cui e' stata data esecuzione con la legge di ratifica
18 maggio 1973, n. 283;
        che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 18 marzo
-   13  maggio  2003,  ha  riformato  la  pronuncia  di  primo  grado
accogliendo  la tesi difensiva dell'ente previdenziale secondo cui il
montante   dei  contributi  trasferiti  dalla  gestione  assicurativa
elvetica a quella dell'INPS doveva essere riparametrato tenendo conto
delle   aliquote  contributive  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  determinare  la retribuzione pensionabile, talche'
era  infondata  la  pretesa  dell'originario  ricorrente al ricalcolo
della  pensione  sulla base della effettiva retribuzione percepita in
Svizzera;
        che contro tale sentenza il Morettini ha proposto ricorso per
cassazione   con   un   unico  motivo  invocando  in  particolare  la
giurisprudenza  di questa Corte espressa da Cass., sez. lav., 6 marzo
2004, n. 4623;
        che  nelle more del giudizio di cassazione e' sopravvenuta la
legge  27  dicembre  2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.,
che all'art. 1, comma 777, prevede: «l'articolo 5, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive  modficazioni,  si  interpreta  nel  senso che, in caso di
trasferimento  presso  l'assicurazione generale obbligatoria italiana
dei  contributi  versati  ad  enti  previdenziali  di Paesi esteri in
conseguenza  di  convenzioni  ed  accordi internazionali di sicurezza
sociale,  la  retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro
svolto  nei  Paesi  esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei
contributi   trasferiti  per  cento  e  dividendo  il  risultato  per
l'aliquota  contributiva per l'invalidita', vecchiaia e superstiti in
vigore  nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi
i  trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data
di entrata in vigore della presente legge»;
        che  all'odierna  udienza il procuratore generale ha eccepito
l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione.
    Considerato   che   in  questo  giudizio  all'esame  della  Corte
troverebbe   applicazione  lo  jus  superveniens  appena  citato  che
disciplina   appunto   la   fattispecie   del   trasferimento  presso
l'assicurazione  generale obbligatoria dei contributi versati ad enti
previdenziali  di  Paesi  esteri  in  conseguenza  di  convenzioni ed
accordi  internazionali  di  sicurezza  sociale,  qual  e' appunto la
fattispecie  -  oggetto del giudizio in esame - della Convenzione tra
l'Italia  e  la  Svizzera  relativa  alla  sicurezza  sociale  del 14
dicembre 1962 e dei successivi Accordi aggiuntivi;
        che   pertanto  sussiste  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita'  prospettata  dal  procuratore  generale talche' e'
ammissibile l'incidente di costituzionalita';
        che,  nel  merito,  deve  considerarsi  che  la  disposizione
indubbiata,  ancorche'  qualificata  come  interpretativa  (ossia  di
interpretazione autentica), ha invece carattere innovativo;
        che in generale l'accertamento circa la natura interpretativa
di  una  legge  non  si  converte  di  per  se'  in  una  verifica di
legittimita'  costituzionale,  non  essendo  decisivo,  a  tali fini,
verificare  se  la  norma  censurata  abbia  carattere effettivamente
interpretativo  (e sia percio' retroattiva) ovvero sia innovativa con
efficacia  retroattiva  (cfr. Corte cost. n. 229 del 1999, n. 374 del
2002, n. 274 del 2006);
        che  ne  consegue che la giurisdizione comune puo' verificare
se,  anche  a  prescindere  dalla  esplicita  autoqualificazione,  un
precetto   legislativo   si  riveli  come  effettivamente  idoneo  ad
assolvere  una funzione interpretativa, e cioe' come disposizione che
non  ha  significato  autonomo ma lo acquista solo nel collegamento e
nell'integrazione  con  precedenti  disposizioni  di cui chiarisce il
senso  e  la  portata,  ovvero  se difetti in realta', nel meccanismo
legislativo,  quella  necessaria  saldatura  fra  precetti normativi,
l'uno    attributivo    di    significato,    l'altro    oggetto   di
quell'attribuzione,  essendo  finalizzato, dunque, il rilevamento del
giudice,  in  questa seconda ipotesi, non gia' ex se alla denuncia di
un  abuso  di interpretazione, bensi' all'accertamento circa la reale
natura   dell'intervento   del  legislatore  e  gli  effetti  che  ne
conseguono in relazione ai diritti tutelati;
        che nella fattispecie sul regime dei contributi trasferiti in
forza   della   Convenzione  suddetta  non  sussisteva  contrasto  di
giurisprudenza,  ma  si era invece affermato un orientamento unico ed
ormai consolidato;
        che  in particolare Cass., sez. lav., 6 marzo 2004, n 4623 ha
ritenuto  che  ai  sensi  dell'art. 1  dell'accordo  aggiuntivo  alla
convenzione  tra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativa  alla sicurezza
sociale  del  14  dicembre  1962,  concluso a Berna il 4 luglio 1969,
ratificato  con  legge 18 maggio 1973, n. 283, il lavoratore italiano
puo'  chiedere  il  trasferimento  all'INPS dei contributi versati in
Svizzera  in  suo  favore, al fine di conseguire i vantaggi derivanti
dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidita', vecchiaia
e superstiti, e tra questi quello della determinazione della pensione
con  il  metodo  retributivo; sicche', non essendo state adottate dal
legislatore  italiano disposizioni particolari per regolare l'effetto
del   trasferimento   dei   contributi,  per  la  determinazione  del
trattamento   previdenziale  in  favore  del  lavoratore  deve  farsi
riferimento  alla retribuzione da questi percepita, a nulla rilevando
che i contributi accreditati in Svizzera e trasferiti in Italia siano
stati  calcolati sulla base dell'aliquota prevista dalla legislazione
svizzera,   di   gran   lunga   inferiore  a  quella  prevista  dalla
legislazione italiana;
        che  questo  orientamento  e' stato confermato da Cass., sez.
lav.,  26  ottobre  2004,  n. 20731, e da Cass., sez. lav., 12 aprile
2005,  n. 7455, talche' nella disciplina dei contributi previdenziali
cosi'  trasferiti,  quale  ricostruita dalla giurisprudenza di questa
Corte, poteva ravvisarsi ormai una situazione di diritto vivente;
        che  pertanto  il recente jus superveniens, che ha introdotto
una  diversa  regola  juris,  deve  qualificarsi come innovativo, con
efficacia  retroattiva,  e  non  gia'  di  interpretazione autentica,
avendo   introdotto   un   nuovo   criterio  contabile  nient'affatto
ricavabile  dalla  disposizione  interpretata,  sicche' si impone una
verifica della ragionevolezza della sua applicabilita' retroattiva;
        che  nel  caso della menzionata Convenzione italo-svizzera la
nuova  disciplina  dei  contributi  trasferiti e' peggiorativa per il
pensionato essendo pacifico in causa - come del resto accertato dalla
sentenza  impugnata  -  che  l'aliquota  contributiva  in Svizzera e'
sensibilmente  inferiore  a  quella  vigente  in  Italia  nel periodo
rilevante  per  il  calcolo  della  pensione  spettante al lavoratore
ricorrente (circa l'8% in Svizzera contro il 32% in Italia);
        che pertanto la retribuzione pensionabile secondo il criterio
introdotto   dalla   disposizione  indubbiata  sarebbe  sensibilmente
inferiore  a  quella  spettante  secondo il diverso criterio operante
alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte;
        che la nuova disposizione trova applicazione anche nel caso -
che  e'  quello  di  specie  - in cui il lavoratore abbia maturato il
diritto   alla   pensione   di  anzianita'  e  ne  abbia  chiesto  la
corresponsione,  ancorche'  non  abbia ottenuto la liquidazione della
stessa  per  aver  l'INPS  opposto l'applicabilita' di un criterio di
calcolo  diverso  (e  meno  favorevole)  rispetto  a quello corretto,
secondo  la  piu'  volte  menzionata  interpretazione  accolta  dalla
giurisprudenza di questa Corte;
        che  pertanto  il  lavoratore  ricorrente,  pur  avendo  gia'
maturato  il  diritto ad un trattamento pensionistico calcolato sulla
base  delle  retribuzioni  effettivamente percepite in Svizzera senza
alcuna   riparametrazione  sulla  base  delle  aliquote  contributive
vigenti  nell'assicurazione generale obbligatoria in Italia, si trova
a  subire  -  ex  tunc  -  una  decurtazione di tale trattamento gia'
entrato  nel suo patrimonio per effetto della menzionata disposizione
innovativa con efficacia retroattiva;
        che la riduzione ex post di un trattamento previdenziale gia'
maturato  ridonda  in  lesione  del  canone  costituzionale  espresso
dall'art. 38, secondo comma, Cost. giacche' - pur tenendo conto della
diversita'  di tutela, rispetto al parametro evocato, dei trattamenti
pensionistici  di  anzianita' rispetto a quelli di vecchiaia, i quali
entrambi  appartengono  comunque  al  sistema  generale  di sicurezza
sociale  -  priverebbe  il  pensionato  di  mezzi  adeguati  alle sue
esigenze  di  vita (cfr. C. cost. n. 211 del 1997 che ha censurato la
retroattivita'   di   una   disposizione   innovativa   che  incideva
negativamente su un diritto pensionistico gia' maturato);
        che   sarebbe   leso  altresi'  l'affidamento  riposto  nella
certezza  dei  rapporti giuridici dal medesimo pensionato che, avendo
operato  scelte  di  vita collocandosi in quiescenza sulla base della
normativa  all'epoca vigente, si vede ridimensionato - ora per allora
-  un  diritto  gia'  maturato,  ed anche esercitato, con conseguente
irragionevolezza    intrinseca    (art. 3,    primo   comma,   Cost.)
dell'efficacia   retroattiva   della   disposizione  indubbiata  (per
un'ipotesi  di  illegittimita'  costituzionale  di  una  disposizione
innovativa   con   efficacia  retroattiva  lesiva  del  principio  di
affidamento, cfr. C. cost. n. 39 del 1993);
        che  l'art. 1, comma 777, cit. collide altresi' con il canone
costituzionale  della tutela del lavoro all'estero (art. 35, comma 4,
Cost. in combinato disposto con l'art. 3, primo comma, Cost.) perche'
-  a  parita'  di  retribuzione  percepita  in  Italia e all'estero -
svantaggia  il  lavoratore emigrato rispetto al lavoratore rimasto in
Italia   in   quanto  riparametra  retroattivamente  la  retribuzione
pensionabile  del  primo  in  termini ingiustificatamente riduttivi e
penalizzanti;
        che tale disposizione viola anche il principio di eguaglianza
(art. 3,  primo  comma Cost.) atteso che la sua efficacia retroattiva
si  arresta  di  fronte  all'avvenuta  liquidazione della pensione (e
quindi  all'adempimento  dell'obbligo dell'INPS), che costituisce una
circostanza contingente e casuale, inidonea di per se' a giustificare
un  regime  differenziato (cfr., seppur in altra materia, la ritenuta
illegittimita' di un regime differenziato della retroattivita' di una
disposizione    innovativa   in   ragione   del   fatto   contingente
dell'adempimento  dell'obbligazione pur diversamente regolata da tale
disposizione: Cost. n. 416 del 2000 e n. 320 del 2005);
        che   pertanto   sussiste  anche  il  presupposto  della  non
manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata - in relazione
agli  artt. 3,  primo  comma,  35, quarto comma, e 38, secondo comma,
della  Costituzione  -  la  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 1,  comma 777, legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge  finanziaria  2007)  nella  parte  in  cui  trova applicazione
retroattiva anche ai lavoratori che alla data di entrata in vigore di
tale  disposizione  abbiano gia' maturato il diritto alla pensione di
anzianita'  e  l'abbiano  esercitato  chiedendo la liquidazione della
prestazione stessa.
    Dispone, la sospensione del procedimento n. 26487/2004.
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata
alle  parti  del  giudizio  di  legittimita'  ed  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  e che essa sia comunicata al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
        Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio del 15
febbraio 2007.
                       Il Presidente: Mercurio
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