N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2007
Ordinanza emessa il 30 marzo 2007 dal G.I.P. del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bernardini Marco ed altri Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta del pubblico ministero di disporre la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni - Modalita' di svolgimento - Mancata previsione: della possibilita' di esercizio di attivita' istruttoria su richiesta delle parti, di poteri di intervento del giudice, della partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione - Lesione del diritto alla prova - Violazione del principio del contraddittorio. - Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, commi primo, secondo e quarto. Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Redazione, all'esito dell'udienza camerale davanti al giudice per le indagini preliminari, di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non puo' contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui e' stata disposta la eliminazione - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, art. 24. Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza camerale davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Lesione dei diritti soggettivi delle persone offese dal reato. - Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, art. 24, primo comma. Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Redazione di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non puo' contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui e' stata disposta la eliminazione - Irragionevolezza - Lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. - Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, art. 112.(GU n.27 del 11-7-2007 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico - tra gli altri - di Bernardini Marco, Bidini Rolando, Bilancetta Stefano, Bresciani Fabio, Bolognesi Moreno, Cipriani Emanuele, Cocomello Alessia, Dovile Gregorio, Ghioni Fabio, Iezzi Pierguido, Mancini Marco, Nuzzi Giovanni, Rizzo Nicolo', Sasinini Guglielmo, Serreli Giorgio, Spagnuolo Antonio Michele, Tavaroli Giuliano, in cui si procede anche per i seguenti reati: Capo A Ghioni Fabio, Sasinini Guglielmo, Mancini Marco, Tavaroli Giuliano, Cipriani Emanuele, Iezzi Pierguido, Rizzo Nicolo' Maria Fabrizio, Bernardini Marco, Bresciani Fabio, Serreli Giorgio, Dovile Gregorio, Spagnuolo Antonio Michele, Bilancetta Stefano, Cocomello Alessia, Nuzzi Giovanni, delitto di cui all'art. 426 c.p., perche' Tavaroli, Cipriani, Mancini, Bernardini con il ruolo di organizzatori e promotori, si associavano con agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio permanente effettivo ovvero in congedo ed attivi come investigatori privati nonche' con identificando personale in servizio presso i sistemi informativi dello Stato, sfruttando l'organizzazione di mezzi e persone della direzione Security Pirelli e quindi Telecom e Tim messe a disposizione dal Tavaroli e suoi sodali, nonche' l'organizzazione aziendale dell'agenzia di investigazione zione Polis d'Istinto s.r.l. e System Group S.a.s. messe a disposizione dal Cipriani, e l'organizzazione di mezzi apprestato dall'investigatore privato Marco Bernardini nonche' le fonti informative dei servizi di sicurezza messe a disposizione da persone in corso d'identificazione per compiere una pluralita' di delitti ed in particolare: corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri d'ufficio, ossia atti di indagine clandestine ed illecite, utilizzazione a fini patrimoniali di segreti d'ufficio, ovverosia di informazioni tratte da banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonche' di informazioni riservate acquisite dai servizi di informazione dello Stato Italiano e di Stati stranieri, utilizzazione dei dati relativi al traffico storici di utenze TIM, attinti tramite l'applicativo Radar, accessi abusivi a sistemi informatici, appropriazione indebita in danno del gruppo Telecom - Pirelli principale committente di Cipriani, acquisizione e procacciamento illeciti di notizie e documenti attinenti la sicurezza dello Stato di cui e' vietata la divulgazione, in violazione dell'art. 262 cp accessi ed intrusioni illeciti in sistemi informatici di banche, aziende, privati cittadini ricoprendo i seguenti ruoli: Tavaroli Giuliano, in qualita' di responsabile progetti di sicurezza internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1° aprile 1996, responsabile Sicurezza affiliate nel medesimo ambito dal 1° giugno 1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo Telecom Italia, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorita' Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in Pirelli per attivita' di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di Pirelli-Telecom, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione; Iezzi Pierguido, assunto in Pirelli in qualita' di responsabile qualita' e sicurezza sistemi informativi dal 2 giugno 2000, dal 1° giugno 2001 responsabile sicurezza delle informazioni Pirelli, dal 16 novembre 2001 responsabile IT Security Telecom, dal 1° marzo 2003 direttore della Security Pirelli; Cipriani Emanuele, in qualita' di amministratore della Polis d'Istinto S.r.l., gia' S.a.s., amministratore della System Group S.a.s., nonche' amministratore di fatto delle societa' Wordwilde Consultants Security Ltd e Security Research advisors Ltd, investigatore privato titolare di licenza, organizzatore della struttura operativa che svolgeva gli incanchi commissionati, anche avvalendosi delle prerogative e delle immunita' proprie della funzione di console onorario di paese straniero; Bernardini Marco in qualita' di socio assieme a Spinelli Giampaolo e legale rappresentante della Global Security Services S.n.c.» socio nella «Detector S.r.l.» ulteriore agenzia di investigazione in fiorenti rapporti di affari con il medesimo gruppo Telecom-Pirelli, gia' operativo per conto di Cipriani, quindi, organizzatore di una struttura simile a quella di Cipriani che ne continua gli illeciti incarichi; Mancini Marco, in qualita' di alto funzionario del Sismi, stabile collaboratore di Cipriani e Tavaroli con i quail organizza la raccolta sistematica di informazioni riservatissime in grado di assicurare fiducia nel gruppo Pirelli-Telecom e quindi stabilita' al consorzio delittuoso che fondava sui cospicui fondi aziendali per la Security il perno della poliedrica e multiforme attivita' illecita; Ghioni Fabio quale responsabile del settore Information Security presso la Telecom e responsabile del c.d. «tiger team» costituito presso il predetto settore, addetto ad effettuare illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto; Sasinini Guglielmo, quale consulente della Pirelli e della Telecom, incaricato di redigere dossier su individui ed aziende, suscettibili di essere approfonditi dai fornitori del gruppo; Rizzo Nicolo', gia' sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in qualita' di investigatore privato, amministratore della Althon S.r.l., stabile collaboratore di Emanuele Cipriani sub appaltatore di parte delle pratiche illecite commissionate al Cipriani; Bresciani Fabio, in qualita' di appartenente alla Polizia di Stato, stabile collaboratore del Cipriani, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso le banche dati in uso alle forze di polizia per conto dell'associazione; Bilancetta Stefano, appartenente alla squadra mobile della Questura di Firenze e Cocomello Alessia, in servizio presso UPG questura di Prato stabili, «terminalisti» dell'associazione per delinquere, effettuavano per lo piu' su incarico mediato di Cipriani gli accertamenti alla banca dati in uso alle forze di polizia; Serreli Giorgio, gia' ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualita' di investigatore privato, collaboratore dell'Agenzia Investigativa Minerva, stabile collaboratore di Emanuele Cipriani, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso la banca dati dell'anagrafe tributaria; Dovile Gregorio, brigadiere dei Carabinieri effettivo al Centro Operativo della Dia di Firenze, stabile collaboratore del Cipriani nelle attivita' illecite e per le quali metteva al servizio dell'associazione le proprie prerogative; Spagnuolo Antonio Michele, assistente di PS in congedo dal 26 aprile 2006, in qualita' di pubblico ufficiale che mette a disposizione le proprie prerogative per atti di indagine, sia dinamiche sia mediante ricerche in banche dati; Nuzzi Giovanni, in qualita' di ufficiale di PG in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che procurava sistematicamente al Cipriani gli estratti del casellario generale giudiziale relativamente alle persone fisiche investigate dal Cipriani. In Milano e altrove con condotta permanente dal 2000. Capo H Bresciani Fabio, Cocomello Alessia, Bilancetta Stefano, Tilli Paolo, delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, c.p. perche', con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro in qualita' agenti di agenti di PS e di Polizia Giudiziaria, percepivano retribuzione concordata in Euro 30-50 ad accertamento perche' comunicassero precedenti di polizia acquisiti tramite consultazione della banca dati telematica in uso alle Forze di Polizia dei nominativi richiesti; in Firenze dal 2000. Capo I Vezzi Spartaco, Bidini Rolando, delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, c.p. perche', con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro in qualita' di impiegati presso l'Ufficio unico delle Entrate dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, percepivano retribuzione concordata in Euro 20 ad accertamento perche' comunicassero accertamenti sulla dichiarazione dei redditi e visure catastali acquisiti tramite consultazione della banca dati telematica anagrafe tributaria dei nominativi richiesti; in Firenze dal 2003 al 2004. Capo M Tavaroli Giuliano, Iezzi Pierguido, Lombardi Alessandro, Cipriani Emanuele, Rizzo Nicolo', Bresciani Fabio, Cocomella Alessia, Bilancetta Stefano, Tilli Paolo, Nuzzi Giovanni, Galante Antonio, Serreli Giorgio, Vezzi Spartaco, Bidini Rolando, Dovile Gregorio, Spagnuolo Antonio Michele, Bolognesi Moreno, reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perche', in concorso fra loro nei ruoli che seguono: Tavaroli Giuliano, in quallta' di responsabile progetti di sicurezza internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1° aprile 1996, responsabile sicurezza affiliate nel medesimo ambito dal 1° giugno 1998, responsabile direzione security in Pirelli dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo Telecom Italia, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro nazionale autorita' giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in Pirelli per attivita' di consulenza per la security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di Pirelli-Telecom, committente degli in carichi delittuosi svolti dall'associazione; Iezzi Pierguido, assunto in Pirelli in qualita' di responsabile quallta' e sicurezza sistemi informativi dal 2 giugno 2000, dal 1° giugno 2001 responsabile sicurezza delle informazioni Pirelli, dal 16 novembre 2001 responsabile IT Security Telecom, dal 1° marzo 2003 direttore della Security Pirelli; Lombardi Alessandro, in qualita' di dipendente della security Pirelli dal 7 gennaio 2003, quindi transitato a Telecom dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005 con nuova assunzione in Pirelli come responsabile della Sicurezza America Latina; Cipriani Emanuele, in qualita' di amministratore della Polis D'Istinto S.r.l., gia' s.a.s., nonche amministratore di fatto delle societa' Wordwilde Consultants Security Ltd e Security Research Advisors Ltd, investigatore privato titolare di licenza; Rizzo Nicolo', gia' sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in quallta' di investigatore privato, amministratore della Althon S.r.l., stabile collaboratore di Emanuele Cipriani; Serreli Giorgio, gia' ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in quailta' di investigatore privato, collaboratore dell'Agenzia Investigativa Minerva, stabile collaboratore di Emanuele Cipriani, tutti in funzione di istigatori e remuneratori dei pubblici ufficiali; Bresciani Fabio, Bilancetta Stefano, Cocomella Alessia, in quallta' di appartenenti alla Polizia di Stato, i primi due alla Questura di Firenze, la terza di Prato, agenti di PG e PS, in funzione di pubblici ufficiali; Spagnuolo Antonio Michele, Bolognesi Moreno, Converso Alessandro, in qualita' di appartenenti alla Polizia di Stato, il primo assistente di PS in congedo dal 26 aprile 2006, il secondo e il terzo ispettori di PS tutti all'epoca dei fatti in servizio presso il compartimento di Polizia Stradale di Torino; Nuzzi Giovanni, in qualita' di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, gia' in servizio presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Firenze, in funzione di pubblico ufficiale; Galante Antonio, in qualita' di appartenente alla Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Novara, in funzione di pubblico ufficiale; Dovile Gregorio, ufficiale di polizia giudiziaria effettivo al Centro operativo della DIA di Firenze in funzione di pubblico ufficiale; Vezzi Spartaco e Bidini Rolando, in servizio impiegato dell'Ufficio unico delle entrate di' Firenze, in funzione di pubblici ufficiali, i pubblici ufficiali, dopo aver avuto abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'interno SDI e alla banca dati telematica dell'anagrafe tributaria, per procurare agli investigatori privati il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti dell'agenzia e per procurare a loro stessi il profitto consistito nel prezzo della loro corruzione, comunicavano dati segreti acquisiti mediante accesso alle banche dati di cui disponevano per motivi del loro ufficio, secondo la analitica tabella allegata (inciso prima eliminato, a seguito di richiesta in tal senso avanzata dal p.m. in data 4 agosto 2006, e poi reinserito, a seguito del deposito dell'integrazione di richiesta di misura cautelare effettuato in data 31 agosto 2006, con relative tabelle che di seguito si riportano); In particolare Emanuele Cipriani, per ogni incarico ricevuto dava mandato a Fabio Bresciani di controllare i precedenti di polizia risultanti dalla banca dati SDI; inoltre su espresso incarico della sicurezza Pirelli, sotto il nome di «operazione filtro» nonche' della sicurezza Telecom, sotto il nome di «operazione Scanning», fatturate in realta' da WCS e SRA per la complessiva somma di Euro 2.343.081 per «operazione filtro» dal 2000 al 2004 e Euro 409.471 per «operazione scanning» nel 2004, dava mandato a Fabio Bresciani di controllare al terminale SDI i precedenti di polizia del personale che sarebbe stato assunto da Pirelli e da Telecom; Bresciani quindi svolgeva questi accertamenti delegandoli a suoi colleghi Bilancetta Stefano Tilli Paolo e Cocomella Alessia; Altre volte il Cipriani Emanuele compiva le medesime interrogazioni sui precedenti di polizia tramite Dovile Gregorio; Infine, sempre in merito alla comunicazione dei precedenti di poilzia consultati tramite, banca dati SDI, a volte provvedeva lo stesso Pizzo Nicolo', incaricando Galante Antonio; Infine il Cipriani riceveva la comunicazione di dati relativi ai redditi delle persone investigate tramite Serreli Giorgio che a sua volta delegava l'accertamento a Vezzi Spartaco e Bidini Rolando accertato in Milano e consumato in Milano, Firenze, Novara, Torino dal 2000; Bidini Rolando ad integrazione del Capo M): in qualita' di pubblico ufficiale dipendente dell'ufficio unico delle Entrate di Firenze, risulta aver sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici dei soggetti che il Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto, nei tempi di seguito riportati, gli accertamenti sui soggetti, «indagati» dal Cipriani, nelle sotto elencate pratiche: Omissis. Z0056803 Galizia Carlo 7 maggio 1947 - 5 febbraio 2003; Z0056703 Dini Silvio 5 marzo 1965 - 19 febbraio 2003; Z0056803 Marcolin Sandro 12 maggio 1945 - 10 febbraio 2003; Z0056703 Mattavelli Giampietro 1° settembre 1971 - 19 febbraio 2003. Bolognesi Moreno, ad integrazione del Capo M), in ordine agll accessi abusivi allo SDI per comunicare, dietro compenso il contenuto dei precedenti di polizia risultante dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno risultano dall'informativa del 29 agosto 2006 consegnati al Cipriani dati sui precedenti di polizia dei seguenti soggetti: Omissis. Z0056803 Marcolin Sandro 12 maggio 1945 - 9 febbraio 2003. Cocomello Alessia, ad integrazione del Capo M), sulla posizione di questo pubblico ufficiale in servizio presso l'UPG della Questura di Prato si reputa sufficiente indicare i dati collazionati nell'ultima informativa del 29 agosto 2006 senza ulteriormente riportare ulteriori episodi, per altro puntualmente indicati nell'informativa depositata l'8 febbraio 2006, essendo sufficiente contestare 545 violazioni del segreto d'ufficio a seguito di corruzione relative a persone fisiche di cui sono stati controllati i precedenti di polizia tramite la banca dati telematica SDI: Omissis. Z0056803 Galizia Carlo 7 maggio 1947 - 4 luglio 2003; Z0056703 Dini Silvio 5 marzo 1965 - 14 febbraio 2003; Z0056703 Mattavelli Giampietro 1° settembre 1971 - 14 febbraio 2003 Premesso che il p.m. in data 16 novembre 2006, chiedeva che il giudice per le indagini preliminari procedesse alla distruzione - ai sensi dell'articolo 240, commi 3 e 5 cpp - di n. 4 documenti relativi ai soggetti Galizia Carlo, Dini Silvio, Mattavelli Giampietro e Marcolin Sandro, in quanto frutto della illegale raccolta di informazioni personali da parte di Cocomello Alessia, Bidini Rolando e Bolognesi Moreno, il giudice fissava la procedura in camera di consiglio come stabilita dalla citata normativa; Alla udienza del 2 marzo 2007, il p.m. chiedeva volersi rimettere alla Corte costituzionale l'articolo 240 cpp. per violazione degli articoli 3, 24 e 112 Cost.; Le difese delle persone offese Galizia, Mattavelli e Dini si associavano alla richiesta del p.m., denunciando altresi' violazione dell'articolo 24 Cost.; La difesa dell'indagato Ghioni chiedeva rimettersi alla Corte i commi 3 e 5 dell'articolo 240 cpp. per violazione dell'articolo 24 Cost. Le questioni di costituzionalita' poste dalle parti sopra indicate appaiono rilevanti e non manifestamente infondate. 1. - L'oggetto della procedura di distruzione. Il presente sub-procedimento camerale concerne la distruzione di report personali, formati a carico di Galizia Carlo, Dini Silvio, Mattavelli Giampietro e Marcolin Sandro e asseritamente contenenti dati illegalmente tratti dalla anagrafe tributaria e dalla banca dati SDI. Per la migliore comprensione della vicenda e' bene esplicitare che i documenti cartacei inoltrati dal p.m. per la udienza di distruzione e allegati al fascicolo del procedimento descrivono il contenuto di file informatici conservati in un DVD oggetto di sequestro (perche' cosi', originariamente, questi rapporti vennero memorizzati dall'indagato CIPRIANI). Cio' per chiarire che oggetto di eventuale distruzione finale dovrebbero chiaramente essere predetti file (eventualmente a disposizione delle parti richiedenti), nei quali sono indicate le informazioni riservate riguardanti ciascuna della persone offese e che non sono stati integralmente stampati per ragioni di tutela della riservatezza delle persone coinvolte. 2. - La rilevanza della questione. La attuale procedura e' avviata per consentire la esecuzione del disposto di cui all'articolo 240 cpp. nella versione modificata con legge n. 259 del 22 settembre 2006; quindi la applicazione di tale disposizione - in particolare dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 - e' materia di cognizione diretta nel caso di specie. Cio' detto, si deve altresi' tenere presente che l'odierno procedimento pende (tra gli altri) per il reato di associazione a delinquere nonche' per quelli di corruzione e di rivelazione di segreto di ufficio, ove la notizia rivelata e' esattamente quella riportata nei documenti di cui si chiede la distruzione (ovvero dati estratti da banche dati ministeriali ad uso istituzionale). Quindi la eliminazione dei documenti in questione comporterebbe la contestuale eliminazione di una prova diretta del fatto materiale oggetto di contestazione. Di qui la rilevanza, anche in concreto, della questione in discussione. 3. - La non manifesta infondatezza delle censure prospettate. Preliminarmente alla indicazione delle ritenute violazioni costituzionali, e' indispensabile definire il contenuto precettivo delle disposizioni in discorso, nella sola interpretazione che pare a questo giudice sostenibile. L'articolo 240, comma terzo cpp sancisce che, allorche' il p.m. acquisisca «documenti formati attraverso la illegale raccolta di informazioni», entro 48 ore egli chieda al g.i.p. di disporne la distruzione. Il giudice deve fissare una udienza camerale e - «sentite le parti comparse» -, nel caso in cui ritenga sussistente il presupposto oggettivo della illegale formazione dei documenti, deve ordinare la distruzione (comma quinto). Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si deve dare atto delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, ma senza alcun riferimento al contenuto dei documenti (comma sesto). Questo verbale, per effetto della contestuale modifica operata sull'articolo 512 cpp., puo' essere oggetto di lettura dibattimentale, con piena utilizzabilita' nel processo. Ora, si ritiene che la unica possibile interpretazione di questa successione normativa sia quella che impone di avviare la procedura di distruzione nel piu' breve tempo possibile. In particolare, il riferimento al giudice delle indagini preliminari come autorita' procedente e la previsione della formazione di un verbale ammesso alle letture dibattimentali, fa ritenere che la udienza ad hoc dovra' trovare collocazione nella fase delle indagini. E' vero che la rigorosa previsione di un termine stretto per il p.m. - di sole 48 ore dalla acquisizione dei documenti illegalmente formati - per la richiesta di fissazione della udienza al g.i.p., non puo' essere intesa come 48 ore dalla materiale apprensione della documentazione. Questo perche' il p.m., attraverso le sue indagini, deve essere in grado di affermare motivatamente la presenza di «illegale raccolta di informazioni», che' altrimenti mancherebbe il presupposto stesso per la applicazione della legge. In piu' il g.i.p., all'esito della udienza camerale, deve verbalizzare modalita' e mezzi utilizzati per la formazione del documento da distruggere, il che comprova ancora di piu' che su tali aspetti e' necessario che il pm sia pervenuto ad accertamenti (da lui ritenuti) concludenti, da riversare al g.i.p. in sede di udienza. Nondimeno, una volta che il p.m. - attraverso le sue indagini - abbia ragione di ritenere raggiunto il convincimento di essere in presenza di documenti illegalmente formati, deve senza ritardo chiedere l'intervento del g.i.p. D'altronde il carattere di urgenza della intera procedura, cosi' come la assoluta omissione di ogni riferimento al contenuto del documento nel verbale di distruzione, e' connaturato alla ratio della legge, la quale e' palesemente quella di togliere dalla circolazione il prima possibile notizie che potrebbero nuocere alla riservatezza delle persone e, mediatamente, alla reputazione e onorabilita' delle stesse. Cio' posto, pare a questo giudice che si debba valutare se questo meccanismo, a presidio dei predetti valori, sia compatibile con il quadro costituzionale, ovvero prevarichi altri diritti di massimo rango. Art. 24 Cost., secondo comma Cost. e art. 111 Cost. La questione e' sollevata in relazione alla posizione processuale dell'indagato nel procedimento in cui viene attivata la sequenza di cui all'articolo 240 cpp. Preliminarmente e' opportuno un breve quadro dei principi costituzionali consolidati in materia di diritto di difesa ex articolo 24 Cost., nella articolazione del secondo comma. La Corte ha - da tempo - piu' volte affermato che la inviolabilita' del diritto di difesa comporta la necessita' che sia assicurato il diritto alla prova, circa i fatti rilevanti per la decisione, nelle forme del contraddittorio completo ed effettivo. Tra le molteplici pronunce, Corte cost. n. 70/1961 che sancisce che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione... e' compromesso allorche' il contraddittorio non sia assicurato e sussistono ostacoli processuali a far valere le ragioni delle parti; Corte cost. n. 133/1963, ove si dice che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione..., pone come garanzia essenziale della giurisdizione, il principio della inviolabilita' del diritto di difesa e quello del contraddittorio, che del primo costituisce un corollario imprescindibile e Corte cost. n. 70/1965, che ribadisce analogo principio. D'altronde, predetti asserti hanno trovato consolidamento nel novellato articolo 111 Cost., il quale eleva a rango costituzionale il diritto al giusto processo, che si dice essere solo quello regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (Corte cost. n. 134/2002 e n. 368/2002 per la correlazione tra diritto alla prova e diritto di difesa). Orbene, ritiene questo giudice che la procedura disegnata dall'articolo 240, commi 3, 5 e 6 cpp. non rispetti tale canone. Invero, due sono gli aspetti ai quali si legano i dubbi di non costituzionalita': il primo - in ordine logico - riguarda le modalita' di svolgimento della udienza camerale e il secondo il risultato che con essa si consegue. La legge prefigura una udienza camerale semplificata (sulla disomogeneita' del processo camerale rispetto a quello a cognizione piena cfr. Corte cost. 194/2005) in cui e' prevista una mera audizione delle parti intervenute all'esito della quale si consolida - in un verbale destinato ad essere letto nella fase processuale - il risultato consistente nella accertata provenienza illecita delle notizie utilizzate per la formazione dei documenti. Tenuto conto dei tempi estremamente ristretti che il legislatore prevede per la intera procedura (udienza da fissare entro dieci giorni e immediata esecuzione della distruzione dei documenti alla presenza del p.m. e dei difensori intervenuti), non sembra che la medesima preveda la possibilita' di esercizio di attivita' istruttoria su richiesta delle difese interessate, ne' di poteri di intervento da parte del giudice. Non solo, ma la legge non contempla neppure la partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione. Dunque, all'esito di una cognizione sommaria, il giudice si trova a dovere valutare la sussistenza, sulla sola base delle indagini svolte e presentate dalla accusa, dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 240 cpp. Il tutto con il fine di pre-costituire al giudizio una prova che dovra' essere successivamente valutata da altro giudice. Con questo non si vuole affermare che la acquisizione della prova non possa essere - in astratto - anticipata rispetto alla sua fase naturale. Anzi, nei casi di incidente probatorio, l'anticipata assunzione della prova si appalesa addirittura indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettivita' del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta (Corte cost. n. 77/1994). Tuttavia tale anticipazione dovrebbe avere luogo - proprio come stabilito nella ipotesi di incidente probatorio dall'articolo 401, comma 50 cpp - con una pari anticipazione delle forme processuali, in grado di garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti e la pienezza del loro diritto alla prova. Mentre le modalita' previste dalla normativa in esame - in quanto non in grado di garantire un contraddittorio reale tra le parti - sembrano comportare tanto la violazione dell'articolo 24, secondo comma che, ancora prima, dell'articolo 111, commi 1°, 2° e 4° della Costituzione. Ma la questione pare anche piu' complessa. Pure ove si garantisse la piena esplicazione del diritto di difesa nella fase procedurale, il risultato finale, consistente nella redazione di apposito verbale «nel quale si da' atto della avvenuta .. detenzione o acquisizione illecita di documenti.., nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati», non e' in grado di surrogare in modo integralmente equivalente il dato di conoscenza che si perde in modo definitivo. Il verbale - come detto - «non puo' contenere alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti». Questo comporta che il giudice naturale, davanti al quale l'indigato dovra' essere giudicato, non potra' mai avere cognizione di un «fatto» che e' direttamente rilevante per la prova del reato per il quale si procede e, piu' in generale, per il giudizio di responsabilita'. Ad esempio, la mancata menzione del contenuto del documento illegalmente formato, impedisce all'indagato di contestare successivamente - e cioe' nella sede processuale propria - la natura delle informazioni riportate nel documento stesso. In particolare non e' difficile prospettare come, anche nel caso che qui interessa, la controprova della assenta (dal Pm) provenienza illegale delle notizie riportate nei vari documenti possa passare attraverso la contestazione della verita' delle stesse (ad esempio non e' vero che quella scheda contenente accertamenti allo SDI o alla anagrafe tributaria utilizza notizie illegalmente acquisite perche' i dati riportati non sono veri e quindi non sono stati effettivamente prelevati dalla banca dati, ma inventati dal compilatore del documento). Questa possibilita' viene definitivamente perduta nel momento in cui il contenuto del documento, a seguito della distruzione, scompare per sempre dal processo. O ancora, l'indagato vuole dimostrare che - ferma restando la illecita raccolta - non ne e' lui l'autore e, per provare cio', necessita' di conoscere il contenuto dell'accertamento SDI o tributario, da sottoporre a testimoni chiamati a confermare che proprio quel contenuto fu rivelato, al compilatore del documento, da altri pubblici ufficiali ovvero era gia noto per altra via. Questo tipo di verifica non puo' essere condotta nel corso della procedura di distruzione, la quale non e' volta ad accertare la responsabilita' degli indagati; ma non puo' neppure essere svolta nella fase processuale, una volta che il contenuto del documento venga eliminato in modo non reversibile. Oppure - in caso di condanna - il giudice dovra' valutare, ai fini della commisurazione della pena, la gravita oggettiva del reato, tra l'altro desumibile dalla gravita' del danno cagionato alla persona offesa (art. 133 cp). Ma questo aspetto non potra' piu' essere oggetto di prova o di interlocuzione da parte dell'indagato, in quanto la gravita' della condotta e' determinata anche dal contenuto concreto delle informazioni illecitamente acquisite e divulgate e queste informazioni il giudice non ha piu' modo di conoscerle. In breve, la procedura di distruzione non e' solo una modalita' di anticipazione nella formazione della prova - pure realizzata con modalita' che non garantiscono il diritto di difesa -, ma anche di anticipata eliminazione definitiva della prova, con diretto pregiudizio del diritto di difesa. Art. 24, quinto comma Cost. La questione si pone in relazione alla posizione delle persone offese nel presente giudizio. Agire in giudizio per la tutela dei propri diritti rappresenta la prima garanzia che il costituente ha sancito nell'alveo della nutrita serie di liberta' fondamentali contenute nel titolo I della parte I della carta. Ma il diritto di azione implica una tutela giurisdizionale effettiva e completa (Cort cost. n. 70/1961). Nel caso di specie, la tutela dei diritti soggettivi della persone offese - i quali, peraltro, vanno ricondotti a quella stessa area dei diritti delle personalita' che si vorrebbero preservare con la normativa in questione - rimane pregiudicata in via definitiva dalla sparizione del contenuto illegale raccolto a loro carico. Pare a chi scrive evidente che, sia la prova del danno subito da tali soggetti che la sua quantificazione, non possa prescindere dal tenore obiettivo della informazione illegalmente acquisita. Si pensi al caso di precedenti penali, per i quali era stata disposta la non menzione, e che nondimeno finiscano nella disponibilita' di privati, cagionando seri danni in relazione alla attivita' lavorativa dell'interessato; o ad accertamenti allo SDI tali da palesare abitudini di vita o frequentazioni strumentalizzabili in chiave discriminatonia. In tutte queste situazioni chi si dice danneggiato dalla illegale raccolta deve potere dimostrare che cosa e' stato raccolto e quali pregiudizi egli ha subito dalla non consentita propalazione di quelle notizie. Eppero' la immediata distruzione del documento, con definitiva obliterazione del suo contenuto, priva la parte interessata della possibilita' di' spendere questo dato fondamentale nel successivo giudizio civile (o nella azione esercitata in seno al giudizio penale) per il risarcimento del danno. In una parola la vittima della raccolta illegale di informazioni non potra' mai mostrare davanti al «suo» giudice il contenuto delle informazioni che lo riguardano; Art. 112 Cost. La questione e' posta dal Pm. Pare potersi affermare - come punto di partenza - che il principio di obbligatorieta' della azione penale riflette il rilievo costituzionale della attivita' di repressione dei reati in quanto conforme ad un interesse pubblico generale (Corte cost., n. 34/1973). Ebbene, sembra a questo giudice, che la celere e definitiva distruzione di prove, nella fase delle indagini preliminari, puo' vulnerare suddetto principio, impedendo al Pm di perseguire reati anche di notevole gravita'. Tale conclusione si fonda sul gia' segnalato presupposto che il verbale di distruzione, in cui non si menziona nulla del contenuto del documento, non e' in grado di surrogare integralmente la prova rappresentata dal documento stesso. Detto argomento rappresenta la faccia speculare della medaglia relativa alla lesione dell'articolo 24, secondo comma cost.. Cioe', nella misura in cui il deficit relativo al diritto di difesa dell'imputato si possa tradurre - in sede processuale - in una carenza di prova a carico del medesimo, esattamente nel medesimo istante il p.m. avra' definitivamente perso la possibilita' di perseguire quel reato, non disponendo piu' della relativa prova. Inoltre la repentina distruzione della documentazione illegalmente formata, con eliminazione del suo contenuto, potra' rendere non piu' possibile la identificazione di' eventuali correi non raggiunti dalle indagini nella fase in cui viene obbligatoriamente avviata la procedura di distruzione. Piu' in generale si ravvede una irragionevolezza di fondo della normativa in oggetto, in comparazione con i valori che essa vuole proteggere. In particolare, non pare che la rapidissima eliminazione dei documenti formati mediante illegali acquisizioni di notizie rappresenti l'unica modalita' possibile per tutelare il valore della riservatezza e onorabilita' delle persone (il cui rilievo altrettanto costituzionale non e' messo in dubbio da questo giudice). Esempio di un possibile contemperamento si trae dalla normativa in tema di intercettazione. Osserva Corte cost. n. 281/1998: in materia di intercettazioni la normativa vigente mira a contemperare il potenziale contrasto tra i due valori costituzionali espressi dal diritto dei singoli individui alla liberta' e alla segretezza delle loro comunicazioni, riconosciuto come inviolabile dagli artt. 2 e 25 Cost., e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che deilnquono (sentenza n. 366 del 1991, nonche' sentenze nn. 63 e 463 del 1994). Ne sono significativa espressione la disciplina dei limiti di ammissibilita' delle intercettazioni, dei presupposti e delle forme del provvedimento del giudice, dei limiti di durata delle operazioni e dei provvedimenti di proroga (artt. 266 e 267, comma 3, cod. proc. pen.) nonche' la disciplina relativa allo stralcio delle conversazioni manifestamente irrilevanti e delle registrazioni di cui e' vietata l'utilizzazione, anche in vista della tutela dei terzi di cui siano state occasionalmente registrate le conversazioni nel corso delle operazioni di intercettazione (art. 268, comma 6, cod. proc. pen.) e la previsione dei limiti e dei divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, (artt. 270 e 272 c.p.p.). Questo bilanciamento, nel caso del novellato articolo 240 c.p.p., non sembra che sia stato raggiunto, avendo il legislatore preferito privilegiare le ragioni della riservatezza, con totale sacrificio di altri valori di rilievo costituzionale. Anzi, il fatto che proprio quelle disposizioni a protezione della riservatezza della vittima della illegale raccolta di informazioni comportino la compromissione delle possibilita' di tutela del diritto soggettivo da parte della vittima stessa, sembra indice significativo della irragionevolezza delle disposizioni in oggetto.
P. Q. M. Visto l'articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 240, commi 3, 4, 5, 6, c.p.p. - come modificati con legge 20 novembre 2006, n. 281 - in relazione agli articoli 24, primo e secondo, comma, 111, primo, secondo e quarto comma, 112 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte; Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza alle parti non presenti alla lettura del provvedimento, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il procedimento in corso. Milano, addi' 30 marzo 2007 Il giudice: Gennari 07C0896