N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 15 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Milano - Sezione specializzata per la proprieta' industriale - nel procedimento civile promosso da Company Shirt S.r.l. in liquidazione contro Stefano Conti S.r.l. ed altri Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale istituite presso le corti d'appello e i tribunali indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, la sezione istituita presso la Corte di appello di Milano) delle controversie in grado di appello introdotte dopo l'entrata in vigore del codice della proprieta' industriale, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprieta' industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, la Corte di appello di Brescia) - Estraneita' all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto piu' profili. - Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2. - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273.(GU n.27 del 11-7-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n.r.g. 4088 del 2005, promossa, con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, da: Company Shirt S.r.l. in liquidazione, difesa e rappresentata dagli avv.ti Alberto Ferrarese e dal domiciliatario avv. Alfio Rapisardi, con studio in Milano, piazzale Cadorna n. 10, appellante contro Stefano Conti S.r.l., difesa e rappresentata dagli avv.ti Gaspare Bertolino e Silvio M. Unito, con studio in Galleria S. Babila 4/C - Milano, appellata e Kamiciando S.n.c. di Piazza Lucia, difesa e rappresentata dagli avv.ti Bruno Giampaoli e Stefania Zanardi, domiciliataria con studio in via Podgora n. 12/A - Milano, appellata e appellante incidentale e Enrico Conti, difeso e rappresentato dagli avv.ti Mara Donati e Alessandra Milanoli, domiciliataria, con studio in Milano, via Podgora n. 12/A, appellato e appellante incidentale. In fatto e in diritto 1. - Con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2000 Stefano Conti S.r.l. conveniva avanti il Tribunale di Brescia la S.n.c. Kamiciando, la S.r.l. Company Short e Enrico Conti chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti esclusivi vantati dalla societa' attrice sul marchio registrato «Stefano Conti», data di deposito 17 giugno 1983, concernente prodotti di abbigliamento e di biancheria e utilizzato per contraddistinguere camicie da giorno e da notte, camiciole, polsini ecc. La controversia, svoltasi nel contraddittorio delle parti e caratterizzata da varie iniziative di carattere cautelare, nonche' da una complessa istruttoria, era definita dal Tribunale di Brescia con sentenza depositata il 20 giugno 2005 con la quale, in accoglimento della domanda dell'attrice, i convenuti erano condannati al pagamento della somma di Euro 80.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni, con le ulteriori misure sanzionatorie e inibitorie derivanti dall'accertamento della loro responsabilita' per l'indebito utilizzo del patrominico «Conti», interferente con l'ambito di protezione del marchio «Stefano Conti». Con atto di citazione in appello notificato il 20 ottobre 2005 Company Shirt S.r.l. conveniva avanti la Corte di appello di Milano la S.r.l. Stefano Conti, Kamiciando S.n.c. e Stefano Conti, chiedendo la riforma della sentenza con reiezione di ogni domanda proposta da Stefano Conti S.r.l. Si costituiva la S.n.c. Kamiciando, la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza di questa Corte, essendo competente la Corte di appello di Brescia a conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia. Nel merito chiedeva, anch'essa, la riforma della sentenza con rigetto della domanda di condanna proposta nei suoi confronti. Si costituiva, altresi', Stefano Conti S.r.l., la quale resisteva e all'eccezione di incompetenza, richiamando il tenore dell'art. 245 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 codice della proprieta' industriale, e, quanto al merito, insisteva per il rigetto dell'impugnazione. Si costituiva, infine, Stefano Conti che chiedeva, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza, con esclusione di qualsiasi pronunzia di condanna o inibitoria nei suoi confronti. All'udienza del 9 novembre 2006 le parti precisavano le conclusioni, insistendo nelle rispettive difese; inoltre la difesa di Kamiciando S.n.c., nel riproporre la questione di incompetenza di questa Corte, prospettava eccezione di illegittimita' costituzionale del citato art. 245, sul rilievo della lesione del precetto ricavabile dall'art. 76 Cost. 2. - La questione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa Kamiciando S.n.c. - ad avviso di questa Corte - appare rilevante e non manifestamente infondata. Circa la rilevanza, deve osservarsi che l'eccezione di incompetenza territoriale e funzionale di questa Corte di Milano e' ammissibile, giacche' sollevata nella prima difesa svolta dalla parte appellata qui convenuta. Inoltre, e' di tutta evidenza che la competenza della Corte di appello di Milano e' individuabile unicamente in virtu' della previsione introdotta dal d.lgs. n. 30/2005, art. 245, secondo comma, giacche', in difetto, sarebbe competente a conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia la locale Corte di appello, secondo le regole ordinarie dell'ordinamento. A tale riguardo va osservato sin d'ora che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di Stefano Conti S.r.l., l'art. 6 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 1968 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), per le motivazioni di cui infra, non aveva affatto individuato la competenza delle sezioni specializzate di diritto industriale istituite presso le Corti di appello (nella specie di Milano, competente territorialmente per l'intera Lombardia), per tutti i giudizi di impugnazione gia' pendenti, inerenti alla materia dei marchi. Pertanto, ove e in quanto fosse ritenuta la illegittimita' costituzionale dell'art. 245, secondo comma, questa Corte di Milano dovrebbe abdicare alla propria competenza in favore della Corte di appello di Brescia. 3. - Riguardo al merito della questione appare ineludibile la constatazione che i temi proposti dalla difesa di Kamiciando S.n.c. invero, escludono la ricorrenza di una manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalita' dell'art. 245, secondo comma. L'eccezione propone aspetti gia' evidenziati da vari commentatori al momento dell'emanazione del codice di diritto industriale e denunziati (per profili analoghi) dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza 12 aprile 2006 (v. Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 48 del 2006) con cui e' stata sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 134, primo comma del codice di diritto industriale, per contrasto con l'art. 76 Cost. La legge 12 dicembre 2002, n. 273 ha delegato il Governo «per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale», art. 15, e «per l'istituzione di sezioni di tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale», art. 16. In esplicita attuazione di tale seconda delega e' stato adottato il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, con cui, contestualmente all'istituzione delle sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte di appello di Milano, e' stata attribuita ad esse la competenza anche riguardo ai «territori ricompresi nei distretti di Corte di appello (di Milano) e di Brescia (art. 4 lettera F)». L'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, norma transitoria, ha attribuito alla competenza delle istituite sezioni specializzate solo i giudizi instaurati successivamente al 1° luglio 2003, prevedendosi espressamente, al secondo comma, che le controversie gia' pendenti alla data del 30 giugno seguono la regola di competenza «in base alla normativa previgente». Con tale disposizione transitoria e' stata data razionale attuazione al principio di delega contenuto nel citato art. 16, comma 3°, che imponeva al Governo di adottare, riguardo al regime transitorio, regole atte a consentire il piu' efficace avvio delle nuove sezioni, che non dovevano essere gravate, tendenzialmente, da carichi iniziali. L'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 non ha suscitato problemi nella giurisprudenza di questa Corte (ne' risultano in diverso senso provvedimenti di altre Corti): gli appelli proposti avverso sentenze di primo grado emesse in giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 permanevano nella competenze delle sezioni ordinarie e, per quanto qui rileva, secondo la definizione della competenza territoriale derivante dalla normativa previgente. Interpretazione costantemente seguita e informata a principi piu' volte affermati dalla giurisprudenza di legittimita' in sede di lettura di norme transitorie inerenti alla regolamentazione di nuovi regimi processuali e di nuove regole di competenza, in riferimento alla definizione dei concetti di «controversia» e «giudizio» (comprensivi delle varie fasi del procedimento): cfr. tra le altre Cass. SS.UU. n. 23837/2004, n. 7263/2003, n. 11110/1997. Situazione espressamente mutata dall'art. 245, secondo comma del Codice che impone la devoluzione alla cognizione delle nuove sezioni di diritto industriale istituite presso la Corte di appello di tutti i giudizi di impugnazione promossi dopo l'entrata in vigore del codice, ivi compresi quelli attinenti a controversie introdotte, in primo grado, anteriormente al 30 giugno 2003. Cio' premesso e constatato che con l'adozione del d.lgs. n. 168/2003 si e' esaurita la delega attribuita al Governo anche in relazione alla disciplina del regime transitorio, la difesa di Kamiciando S.n.c. evidenzia che l'art. 245, secondo comma del d.lgs. n. 30/2005 appare disposizione emanata in difetto di delega e, anzi, in violazione della disposizione transitoria - l'unica validamente adottata in esecuzione della delega ex art. 16 - di cui al citato art. 6, d.lgs. n. 168/2003. Infatti, affermando che anche i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 sono devoluti, in grado di appello, alla cognizione delle sezioni specializzate della Corte di appello si determinerebbe, in virtu' delle nuove regole di competenza territoriale escludenti la competenza della Corte di appello di Brescia per le controversie di diritto industriale, una grave alterazione del sistema ordinamentale e processuale anteriormente vigente e cio' senza che sia individuabile un conferimento di potere delegato al Governo da parte dell'art. 15, legge n. 273/2002. A fronte di tale prospettazione non sono dedotti contrari argomenti che possano indurre ad un giudizio di manifesta infondatezza. Anzi, depongono a favore della tesi della difesa di Kamiciando S.n.c. varie ragioni idonee a concretizzare un serio dubbio di violazione dell'art. 76 della Costituzione. 4. - Questa Corte e' ben consapevole che la giurisprudenza della Corte costituzionale e' orientata nell'escludere una violazione del limite dell'art. 76 Costituzione la' dove il Governo, nell'ambito di un'opera di ridefinizione di un settore omogeneo di materia, funzionale allo snellimento delle procedure e del sistema normativo, innovi riguardo a determinati profili anche di natura processuale (cfr. sentenza n. 334 del 2005); ma nella specie, la questione attiene a profili che presentano un'accentuata peculiarita'. Infatti, l'intervento del legislatore delegante si e' esplicitamente attestato nel conferimento di due distinte deleghe: la prima, riconducibile all'art. 16, attinente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, alla disciplina della loro competenza e alla definizione del regime transitorio: delega gia' attuata ed esauritasi al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 30 del 2005, attuativo della diversa delega contenuta nell'art. 15. Ne' invero e' dato individuare, nei principi espressi da quest'ultima disposizione, una qualche voce che abiliti il Governo ad introdurre ulteriori e diverse disposizioni modificative dell'assetto processuale previgente (ivi ricomprendendosi quello scaturito dall'esercizio della delega ex art. 16, vale a dire l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003). Cosi' pure non appaiono rinvenibili esigenze sopravvenute di «adeguamento», «coordinamento» che legittimino, in ipotesi, l'alterazione delle regole di competenza anche per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003. Deve osservare, per completezza, questa Corte che neppure sembra possa individuarsi nel testo della legge 29 settembre 2003, n. 229, interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione, una qualche previsione che legittimi il Governo, rispetto alle «deleghe» ancora in corso, un ampiamento dei poteri tale da riconoscere allo stesso la possibilita' di interventi in tema di modifica della competenza giurisdizionale. Peculiarita' dei profili in considerazione che si rafforza nel considerare che l'intervento contenuto dall'art. 245, secondo comma non appare in armonia con principi generali dell'ordinamento processuale, che trovano espressione nell'art. 5 del c.p.c. La norma stabilisce che la determinazione della competenza del giudice non puo' essere mutata da leggi emanate successivamente alla proposizione della domanda che ha instaurato il giudizio: una tale disposizione, di per se', certo, non e' di rango costituzionale, ma costituisce utile canone ermeneutico, in sede sistematica, per la definizione dei principi presupposti e sottesi alla legge delega. Principi, come gia' evidenziato, rispondenti alla disciplina introdotta dal Governo con l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, con il mantenimento della competenza, per i giudizi gia' instaurati, secondo le regole pregidenti: principi poi disattesi con la successiva disposizione del codice di proprieta' industriale, rispetto alla quale e' proposta la questione di costituzionalita'. Pertanto, ritiene questa Corte che sia doveroso investire la Corte costituzionale della rispondenza ai criteri indicati dall'art. 76 Cost. della disposizione di cui all'art. 245, secondo comma, in riferimento alla denunziata carenza di delega per l'introduzione di nuova disciplina inerente alla competenza per i giudizi di appello. Il giudizio di merito deve essere conseguentemente sospeso.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita', per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, dell'art. 245, secondo comma del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui prevede la devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale di tutte le controversie in grado di appello, ivi comprese quelle per le quali il giudizio di primo grado e' stato instaurato anteriormente al 30 giugno 2003, rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio di impugnazione. Dispone che a cura della cancelleria siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale e che sia effettuata la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Milano, addi' 25 gennaio 2007 Il Presidente: Urbano 07C0897