N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2007

Ordinanza emessa il 15 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Milano
-   Sezione   specializzata  per  la  proprieta'  industriale  -  nel
procedimento  civile promosso da Company Shirt S.r.l. in liquidazione
contro Stefano Conti S.r.l. ed altri

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla
  cognizione  delle  sezioni  specializzate  in materia di proprieta'
  industriale  ed intellettuale istituite presso le corti d'appello e
  i tribunali indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del
  2003  -  Giudizio  di  appello  - Devoluzione alla cognizione delle
  sezioni specializzate (nella specie, la sezione istituita presso la
  Corte  di appello di Milano) delle controversie in grado di appello
  introdotte  dopo  l'entrata  in  vigore del codice della proprieta'
  industriale,  anche  se  il  giudizio  di primo grado o il giudizio
  arbitrale   sono  iniziati  e  si  sono  svolti  secondo  le  norme
  precedentemente  in  vigore  -  Previsione  introdotta  dal decreto
  legislativo  n. 30  del  2005,  recante  il codice della proprieta'
  industriale  -  Contrasto  con  la  disciplina  transitoria  di cui
  all'art. 6  del  decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le
  controversie  gia'  pendenti  alla  data del 30 giugno 2003 restano
  assegnate  al  giudice competente in base alla normativa previgente
  (nella  specie,  la  Corte  di  appello  di  Brescia) - Estraneita'
  all'oggetto  della  delega  per  il riassetto delle disposizioni in
  materia   di   proprieta'  industriale  -  Esorbitanza  dai  limiti
  temporali  della  delega  relativa  all'istituzione  delle  sezioni
  specializzate - Eccesso di delega sotto piu' profili.
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2.
- Costituzione,  art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega
  12 dicembre 2002, n. 273.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Riunita  in  Camera  di  consiglio,  ha  pronunciato  la seguente
ordinanza  nella  causa  n.r.g.  4088 del 2005, promossa, con atto di
citazione  notificato il 20 ottobre 2005, da: Company Shirt S.r.l. in
liquidazione, difesa e rappresentata dagli avv.ti Alberto Ferrarese e
dal  domiciliatario  avv.  Alfio  Rapisardi,  con  studio  in Milano,
piazzale  Cadorna  n. 10,  appellante  contro  Stefano  Conti S.r.l.,
difesa  e  rappresentata  dagli  avv.ti Gaspare Bertolino e Silvio M.
Unito,  con  studio  in  Galleria S. Babila 4/C - Milano, appellata e
Kamiciando  S.n.c.  di  Piazza  Lucia,  difesa  e rappresentata dagli
avv.ti  Bruno Giampaoli e Stefania Zanardi, domiciliataria con studio
in via Podgora n. 12/A - Milano, appellata e appellante incidentale e
Enrico  Conti,  difeso  e  rappresentato  dagli  avv.ti Mara Donati e
Alessandra  Milanoli,  domiciliataria,  con  studio  in  Milano,  via
Podgora n. 12/A, appellato e appellante incidentale.

                        In fatto e in diritto

    1.  -  Con  atto  di  citazione  notificato in data 15 marzo 2000
Stefano  Conti  S.r.l.  conveniva  avanti  il Tribunale di Brescia la
S.n.c.  Kamiciando,  la S.r.l. Company Short e Enrico Conti chiedendo
la  condanna  degli  stessi al risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione  dei  diritti esclusivi vantati dalla societa' attrice sul
marchio  registrato «Stefano Conti», data di deposito 17 giugno 1983,
concernente  prodotti  di  abbigliamento e di biancheria e utilizzato
per  contraddistinguere  camicie  da  giorno  e  da notte, camiciole,
polsini ecc.
    La  controversia,  svoltasi  nel  contraddittorio  delle  parti e
caratterizzata da varie iniziative di carattere cautelare, nonche' da
una  complessa istruttoria, era definita dal Tribunale di Brescia con
sentenza  depositata  il 20 giugno 2005 con la quale, in accoglimento
della domanda dell'attrice, i convenuti erano condannati al pagamento
della   somma  di  Euro  80.000,00,  oltre  accessori,  a  titolo  di
risarcimento  dei  danni,  con  le  ulteriori  misure sanzionatorie e
inibitorie derivanti dall'accertamento della loro responsabilita' per
l'indebito   utilizzo   del  patrominico  «Conti»,  interferente  con
l'ambito di protezione del marchio «Stefano Conti».
    Con  atto  di  citazione in appello notificato il 20 ottobre 2005
Company  Shirt  S.r.l. conveniva avanti la Corte di appello di Milano
la S.r.l. Stefano Conti, Kamiciando S.n.c. e Stefano Conti, chiedendo
la  riforma  della sentenza con reiezione di ogni domanda proposta da
Stefano Conti S.r.l. Si costituiva la S.n.c. Kamiciando, la quale, in
via  preliminare,  eccepiva  l'incompetenza  di questa Corte, essendo
competente la Corte di appello di Brescia a conoscere le impugnazioni
avverso  le  sentenze  emesse  dal  Tribunale  di Brescia. Nel merito
chiedeva,  anch'essa,  la  riforma  della  sentenza con rigetto della
domanda di condanna proposta nei suoi confronti.
    Si costituiva, altresi', Stefano Conti S.r.l., la quale resisteva
e  all'eccezione di incompetenza, richiamando il tenore dell'art. 245
d.lgs.  10 febbraio  2005, n. 30 codice della proprieta' industriale,
e,  quanto  al merito, insisteva per il rigetto dell'impugnazione. Si
costituiva,  infine,  Stefano  Conti  che chiedeva, in via di appello
incidentale,  la  riforma della sentenza, con esclusione di qualsiasi
pronunzia di condanna o inibitoria nei suoi confronti.
    All'udienza   del   9 novembre   2006  le  parti  precisavano  le
conclusioni, insistendo nelle rispettive difese; inoltre la difesa di
Kamiciando  S.n.c.,  nel  riproporre  la questione di incompetenza di
questa  Corte, prospettava eccezione di illegittimita' costituzionale
del   citato   art. 245,  sul  rilievo  della  lesione  del  precetto
ricavabile dall'art. 76 Cost.
    2.  -  La questione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa
Kamiciando  S.n.c.  -  ad avviso di questa Corte - appare rilevante e
non manifestamente infondata.
    Circa   la   rilevanza,   deve   osservarsi  che  l'eccezione  di
incompetenza  territoriale  e funzionale di questa Corte di Milano e'
ammissibile, giacche' sollevata nella prima difesa svolta dalla parte
appellata qui convenuta.
    Inoltre,  e'  di  tutta evidenza che la competenza della Corte di
appello  di  Milano  e'  individuabile  unicamente  in  virtu'  della
previsione introdotta dal d.lgs. n. 30/2005, art. 245, secondo comma,
giacche',  in difetto, sarebbe competente a conoscere le impugnazioni
avverso  le  sentenze emesse dal Tribunale di Brescia la locale Corte
di appello, secondo le regole ordinarie dell'ordinamento.
    A  tale  riguardo  va  osservato  sin  d'ora che, diversamente da
quanto prospettato dalla difesa di Stefano Conti S.r.l., l'art. 6 del
d.lgs.  27 giugno 2003, n. 1968 (Istituzione di sezioni specializzate
in  materia  di  proprieta'  industriale,  a norma dell'art. 16 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), per le motivazioni di cui infra, non
aveva  affatto  individuato la competenza delle sezioni specializzate
di  diritto  industriale  istituite presso le Corti di appello (nella
specie   di   Milano,   competente   territorialmente   per  l'intera
Lombardia),  per  tutti  i  giudizi  di  impugnazione  gia' pendenti,
inerenti alla materia dei marchi.
    Pertanto,  ove  e  in  quanto  fosse  ritenuta  la illegittimita'
costituzionale  dell'art. 245,  secondo comma, questa Corte di Milano
dovrebbe  abdicare  alla  propria competenza in favore della Corte di
appello di Brescia.
    3.  -  Riguardo  al  merito della questione appare ineludibile la
constatazione  che  i temi proposti dalla difesa di Kamiciando S.n.c.
invero,  escludono  la  ricorrenza  di una manifesta infondatezza del
dubbio di costituzionalita' dell'art. 245, secondo comma. L'eccezione
propone  aspetti  gia'  evidenziati  da  vari commentatori al momento
dell'emanazione  del  codice di diritto industriale e denunziati (per
profili  analoghi)  dalla  Corte  di  appello di Napoli con ordinanza
12 aprile 2006 (v. Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 48 del
2006)  con  cui  e'  stata  sollevata  questione di costituzionalita'
dell'art. 134,  primo  comma  del  codice di diritto industriale, per
contrasto con l'art. 76 Cost.
    La  legge 12 dicembre 2002, n. 273 ha delegato il Governo «per il
riassetto  delle  disposizioni in materia di proprieta' industriale»,
art. 15,  e  «per l'istituzione di sezioni di tribunali specializzate
in materia di proprieta' industriale e intellettuale», art. 16.
    In  esplicita attuazione di tale seconda delega e' stato adottato
il   d.lgs.   27   giugno 2003,   n. 168,  con  cui,  contestualmente
all'istituzione  delle sezioni specializzate presso il Tribunale e la
Corte di appello di Milano, e' stata attribuita ad esse la competenza
anche  riguardo  ai  «territori  ricompresi nei distretti di Corte di
appello (di Milano) e di Brescia (art. 4 lettera F)».
    L'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, norma transitoria, ha attribuito
alla  competenza delle istituite sezioni specializzate solo i giudizi
instaurati    successivamente   al   1° luglio   2003,   prevedendosi
espressamente,  al  secondo  comma, che le controversie gia' pendenti
alla data del 30 giugno seguono la regola di competenza «in base alla
normativa  previgente».  Con  tale  disposizione transitoria e' stata
data razionale attuazione al principio di delega contenuto nel citato
art. 16,  comma 3°,  che imponeva al Governo di adottare, riguardo al
regime  transitorio,  regole atte a consentire il piu' efficace avvio
delle    nuove    sezioni,   che   non   dovevano   essere   gravate,
tendenzialmente, da carichi iniziali.
    L'interpretazione  e  l'applicazione dell'art. 6 non ha suscitato
problemi  nella  giurisprudenza  di  questa  Corte  (ne' risultano in
diverso  senso  provvedimenti  di  altre Corti): gli appelli proposti
avverso   sentenze  di  primo  grado  emesse  in  giudizi  instaurati
anteriormente  al  30  giugno 2003 permanevano nella competenze delle
sezioni  ordinarie  e,  per quanto qui rileva, secondo la definizione
della  competenza  territoriale derivante dalla normativa previgente.
Interpretazione  costantemente  seguita  e  informata a principi piu'
volte  affermati  dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  in sede di
lettura  di norme transitorie inerenti alla regolamentazione di nuovi
regimi  processuali  e  di nuove regole di competenza, in riferimento
alla   definizione   dei  concetti  di  «controversia»  e  «giudizio»
(comprensivi  delle  varie  fasi del procedimento): cfr. tra le altre
Cass. SS.UU. n. 23837/2004, n. 7263/2003, n. 11110/1997.
    Situazione  espressamente mutata dall'art. 245, secondo comma del
Codice  che impone la devoluzione alla cognizione delle nuove sezioni
di  diritto industriale istituite presso la Corte di appello di tutti
i  giudizi  di  impugnazione  promossi  dopo  l'entrata in vigore del
codice,  ivi  compresi quelli attinenti a controversie introdotte, in
primo grado, anteriormente al 30 giugno 2003.
    Cio'   premesso  e  constatato  che  con  l'adozione  del  d.lgs.
n. 168/2003  si  e' esaurita la delega attribuita al Governo anche in
relazione  alla  disciplina  del  regime  transitorio,  la  difesa di
Kamiciando  S.n.c. evidenzia che l'art. 245, secondo comma del d.lgs.
n. 30/2005  appare disposizione emanata in difetto di delega e, anzi,
in  violazione  della  disposizione transitoria - l'unica validamente
adottata  in  esecuzione  della  delega ex art. 16 - di cui al citato
art. 6,  d.lgs.  n. 168/2003. Infatti, affermando che anche i giudizi
instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 sono devoluti, in grado di
appello,  alla  cognizione delle sezioni specializzate della Corte di
appello si determinerebbe, in virtu' delle nuove regole di competenza
territoriale  escludenti  la  competenza  della  Corte  di appello di
Brescia  per  le  controversie  di  diritto  industriale,  una  grave
alterazione  del  sistema  ordinamentale  e processuale anteriormente
vigente  e cio' senza che sia individuabile un conferimento di potere
delegato al Governo da parte dell'art. 15, legge n. 273/2002.
    A  fronte  di  tale  prospettazione  non  sono  dedotti  contrari
argomenti   che   possano   indurre   ad  un  giudizio  di  manifesta
infondatezza.
    Anzi,  depongono  a  favore della tesi della difesa di Kamiciando
S.n.c.  varie  ragioni  idonee  a  concretizzare  un  serio dubbio di
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
    4.  - Questa Corte e' ben consapevole che la giurisprudenza della
Corte  costituzionale  e' orientata nell'escludere una violazione del
limite  dell'art. 76 Costituzione la' dove il Governo, nell'ambito di
un'opera   di  ridefinizione  di  un  settore  omogeneo  di  materia,
funzionale  allo snellimento delle procedure e del sistema normativo,
innovi  riguardo  a  determinati  profili anche di natura processuale
(cfr.  sentenza  n. 334  del  2005);  ma  nella  specie, la questione
attiene a profili che presentano un'accentuata peculiarita'.
    Infatti,   l'intervento   del   legislatore   delegante   si   e'
esplicitamente attestato nel conferimento di due distinte deleghe: la
prima,  riconducibile  all'art. 16,  attinente  all'istituzione delle
nuove  sezioni specializzate, alla disciplina della loro competenza e
alla  definizione  del  regime  transitorio:  delega  gia' attuata ed
esauritasi  al  momento  dell'emanazione  del  d.lgs. n. 30 del 2005,
attuativo della diversa delega contenuta nell'art. 15.
    Ne'   invero  e'  dato  individuare,  nei  principi  espressi  da
quest'ultima disposizione, una qualche voce che abiliti il Governo ad
introdurre ulteriori e diverse disposizioni modificative dell'assetto
processuale   previgente   (ivi   ricomprendendosi  quello  scaturito
dall'esercizio  della  delega  ex  art. 16,  vale a dire l'art. 6 del
d.lgs.  n. 168/2003).  Cosi'  pure  non appaiono rinvenibili esigenze
sopravvenute  di  «adeguamento»,  «coordinamento» che legittimino, in
ipotesi, l'alterazione delle regole di competenza anche per i giudizi
instaurati anteriormente al 30 giugno 2003.
    Deve  osservare, per completezza, questa Corte che neppure sembra
possa  individuarsi  nel testo della legge 29 settembre 2003, n. 229,
interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto
normativo  e  codificazione,  una qualche previsione che legittimi il
Governo,  rispetto  alle «deleghe» ancora in corso, un ampiamento dei
poteri  tale da riconoscere allo stesso la possibilita' di interventi
in tema di modifica della competenza giurisdizionale.
    Peculiarita'  dei  profili  in considerazione che si rafforza nel
considerare  che  l'intervento contenuto dall'art. 245, secondo comma
non   appare   in  armonia  con  principi  generali  dell'ordinamento
processuale,  che trovano espressione nell'art. 5 del c.p.c. La norma
stabilisce  che  la  determinazione  della competenza del giudice non
puo' essere mutata da leggi emanate successivamente alla proposizione
della  domanda  che ha instaurato il giudizio: una tale disposizione,
di  per  se',  certo,  non e' di rango costituzionale, ma costituisce
utile canone ermeneutico, in sede sistematica, per la definizione dei
principi presupposti e sottesi alla legge delega. Principi, come gia'
evidenziato,  rispondenti  alla disciplina introdotta dal Governo con
l'art. 6   del   d.lgs.   n. 168/2003,   con  il  mantenimento  della
competenza,   per  i  giudizi  gia'  instaurati,  secondo  le  regole
pregidenti: principi poi disattesi con la successiva disposizione del
codice  di proprieta' industriale, rispetto alla quale e' proposta la
questione di costituzionalita'.
    Pertanto,  ritiene  questa  Corte  che  sia doveroso investire la
Corte   costituzionale   della   rispondenza   ai   criteri  indicati
dall'art. 76  Cost.  della  disposizione di cui all'art. 245, secondo
comma,   in   riferimento  alla  denunziata  carenza  di  delega  per
l'introduzione  di  nuova  disciplina  inerente alla competenza per i
giudizi di appello.
    Il giudizio di merito deve essere conseguentemente sospeso.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   rilevanza   e   la   non  manifesta  infondatezza
dell'eccezione  di  incostituzionalita',  per contrasto con l'art. 76
della   Costituzione,   dell'art. 245,   secondo   comma  del  d.lgs.
10 febbraio  2005,  n. 30,  nella parte in cui prevede la devoluzione
alla  cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale  di  tutte  le  controversie  in  grado  di  appello, ivi
comprese  quelle  per  le  quali  il giudizio di primo grado e' stato
instaurato  anteriormente  al  30  giugno 2003, rimette gli atti alla
Corte costituzionale e sospende il presente giudizio di impugnazione.
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria siano trasmessi gli atti
alla  Corte  costituzionale  e  che  sia effettuata la notifica della
presente  ordinanza  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio dei
ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del
Senato della Repubblica.
        Milano, addi' 25 gennaio 2007
                        Il Presidente: Urbano
07C0897