N. 518 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 29 gennaio 2007 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Mastafa Ahmed Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti per il recidivo reiterato - Violazione del principio di uguaglianza e, conseguentemente, di ragionevolezza e di proporzionalita' della pena. - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.27 del 11-7-2007 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento sopra indicato in epigrafe, a carico di Mastafa Ahmed, meglio identificato in atti; imputato del delitto previsto e punito dall'art. 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49/2006 per avere illecitamente detenuto all'interno della propria abitazione gr 5,67 di sostanza stupefacente del tipo eroina rinvenuti all'interno di un involucro in nylon, nonche' ulteriori gr 1,28 della medesima sostanza avvolti in un involucro di carta stagnola. In Prato il 23 dicembre 2007. Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ha emesso la seguente ordinanza. L'imputato viene giudicato con rito direttissimo per il reato sopra indicato, per il quale e' sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Il difensore ha sollecitato il giudice a sollevare la questione di costituzionalita' dell'art. 69, quarto comma del c.p., nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti per il recidivo reiterato. A tale riguardo, si osserva quanto segue. La questione e' certamente rilevante: nel caso in esame la esigua quantita' dello stupefacente rinvenuto, nonche' l'assenza di ulteriori elementi che inducano a ritenere provata una piu' rilevante attivita' di spaccio, fanno senza dubbio propendere per la configurabilita' dell'ipotesi di lieve entita' del fatto contestato, ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sarebbe sicuramente iniqua e sproporzionata una pena commisurata al primo comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990. La questione e' anche fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione e quindi al principio di uguaglianza e, conseguentemente, di ragionevolezza e proporzionalita' della pena. La generalizzata preclusione del giudizio di prevalenza sopra ricordato, introdotta dal legislatore del 2005, sembra certamente irragionevole, laddove preclude una valutazione concreta e specifica del singolo caso. Tale rigorosa previsione, di fatto, determina che: due soggetti che detengano in concorso lo stesso minimo quantitativo di stupefacente vengano puniti in maniera estremamente diversa (se uno dei due e' recidivo reiterato); un recidivo reiterato che detenga un minimo quantitativo di stupefacente venga punito in maniera estremamente piu' severa di un incensurato che detenga un quantitativo sensibilmente maggiore. Non sembra sufficiente, per controbattere a tali considerazioni, osservare che il recidivo reiterato, proprio perche' tale, e' particolarmente pericoloso e merita quindi un trattamento sanzionatorio piu' rigoroso. Ma tali argomenti, astrattamente ineccepibili, possono essere fatti valere, nell'esame attento del caso specifico, proprio con gli ordinari strumenti legislativi, che consentono al giudice (ma non impongono) di ritenere le aggravanti prevalenti sulle attenuanti, o viceversa, oppure equivalenti.
P. Q. M. Visti gli artt. 134, Costituzione e 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma del c.p., cosi' come modificato dall'art. 3 della legge n. 251/2005, in relazione all'art. 3 Cost.; Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, altresi', che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Prato, addi' 29 gennaio 2007 Il giudice: Fedelino 07C0906