N. 246 SENTENZA 20 giugno - 30 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento civile per il
  risarcimento   dei   danni   conseguenti   a  dichiarazioni  di  un
  parlamentare   asseritamene   diffamatorie   -   Deliberazione   di
  insindacabilita'  della  Camera  dei  deputati  delle dichiarazioni
  rilasciate  dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri
  dello  Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione prima civile -
  Denunciata  mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e
  le  attivita' parlamentari - Riproduzione solo parziale e sintetica
  delle  dichiarazioni  del  parlamentare  oggetto  della delibera di
  insindacabilita' - Inammissibilita' del ricorso.
- Deliberazione  della  Camera dei deputati del 3 dicembre 2003 (doc.
  IV-quater, n. 66).
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
3 dicembre    2003,    doc.    IV-quater,    n. 66,   relativa   alla
insindacabilita',   ai   sensi   dell'art. 68,   primo  comma,  della
Costituzione  delle  opinioni  espresse  dall'on.  Cesare Previti nei
confronti  di  Giuseppe  D'Avanzo  ed  altri promosso con ricorso del
Tribunale di Roma, prima sezione civile, notificato il 30 marzo 2006,
depositato  in  cancelleria il 7 aprile 2006 ed iscritto al n. 33 del
registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
    Visto l'atto di costituzione di Camera dei deputati;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'8 maggio  2007  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  del  14 aprile 2005, depositato il 29 luglio
2005,  il  Tribunale  di  Roma,  prima  sezione  civile, ha sollevato
conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei deputati, in relazione alla deliberazione da quest'ultima
adottata,   in   conformita'   alla  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni  (doc.  IV-quater, n. 66), nella seduta del 3 dicembre
2003, secondo la quale i fatti oggetto di domanda riconvenzionale nel
giudizio  civile,  pendente  tra  il  deputato Cesare Previti ed Ezio
Mauro,   Giuseppe   D'Avanzo  ed  il  Gruppo  editoriale  l'Espresso,
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
    1.1.  -  Il  ricorrente  riferisce  di essere stato investito del
giudizio  promosso  dal  deputato  Cesare  Previti  nei  confronti di
Giuseppe  D'Avanzo,  di Ezio Mauro e del Gruppo editoriale L'Espresso
S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito
della  pubblicazione,  in  data  7 settembre 2002, sul quotidiano «La
Repubblica»  di  un  articolo di contenuto asseritamente diffamatorio
dal titolo «La mafia vuole uccidere due deputati. Previti e Dell'Utri
nel mirino della mafia».
    Nel  costituirsi  in giudizio, i convenuti hanno proposto domanda
riconvenzionale  di  risarcimento  dei danni, deducendo che il giorno
stesso  della pubblicazione del predetto articolo su «La Repubblica»,
il  deputato aveva diffuso un comunicato stampa offensivo per la loro
reputazione. In particolare, il ricorrente riferisce che «gli istanti
addebitavano  all'on.  Previti  le  seguenti  affermazioni gravemente
diffamatorie:  - di avere il D'Avanzo, con l'articolo sopra indicato,
fornito  alla  mafia l'ispirazione all'attuazione dell'attentato alla
sua  persona;  -  di  avere  il D'Avanzo tratto dalla stessa mafia il
linguaggio   ambiguo   gli   intenti  intimidatori  e  l'abitudine  a
delegittimare moralmente la vittima prima di ucciderla fisicamente; -
di   avere   i   professionisti  del  giustizialismo,  non  riuscendo
nell'obiettivo  di abbattere il nemico per via giudiziaria, auspicato
la sua morte, cosi' da suggerire alla mafia che non vi avesse pensato
una soluzione diversa drammatica e definitiva».
    Cio'  premesso,  il  Tribunale di Roma assume che manchino, nella
specie, i presupposti per l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma,
della  Costituzione,  dal  momento che le dichiarazioni rese dall'on.
Previti,  oggetto  della  delibera  impugnata, non sono riconducibili
all'esercizio  delle  funzioni parlamentari. Infatti, da un lato, non
risulta  che  il  deputato  Previti abbia effettuato un intervento in
aula  il  giorno della pubblicazione dell'articolo di D'Avanzo o che,
comunque,  abbia  preso  parte  al  dibattito  politico eventualmente
scaturitone;  dall'altro,  l'assemblea,  nell'allegare  la difesa del
mandato  parlamentare,  non  ha fatto alcuno specifico riferimento ad
attivita'  funzionale  del  deputato,  cio'  che esclude sussista, in
linea  con  i principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale,
l'identita'  sostanziale  di  contenuto  tra le opinioni espresse nel
comunicato stampa e l'attivita' parlamentare del deputato Previti.
    1.2.  -  Il  ricorrente,  pertanto  -  premesso che la Camera dei
deputati  ha  interpretato in maniera erronea la nozione di esercizio
delle funzioni poiche' le dichiarazioni rese dal deputato Previti non
possono ritenersi legate alle sue funzioni parlamentari - chiede alla
Corte   di  annullare  la  deliberazione  di  insindacabilita'  delle
predette dichiarazioni.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 128 del 2006. Il Tribunale di Roma ha notificato l'ordinanza ed il
ricorso  introduttivo  alla  Camera  dei  deputati  il 30 marzo 2006,
depositando tali atti in data 7 aprile 2006.
    3.  -  Con atto depositato il 14 aprile 2006, si e' costituita in
giudizio la Camera dei deputati, che ha concluso, in via preliminare,
per l'inammissibilita' del ricorso.
    3.1.  -  Secondo  la  difesa  della  Camera,  il  ricorso sarebbe
inammissibile  per la carente prospettazione del thema decidendum, in
quanto  non sarebbero adeguatamente riportate le frasi che dovrebbero
costituire l'oggetto del conflitto, essendo stata operata una sintesi
delle  dichiarazioni,  ascritte al deputato, «inidonea in ogni caso a
prospettare  debitamente i termini della controversia sottoposta alla
cognizione della Corte».
    3.2.  - Ulteriore profilo di inammissibilita' del ricorso sarebbe
costituito  dalla mancata indicazione, nel medesimo atto introduttivo
del  giudizio,  della  doglianza  relativa alla pretesa lesione delle
attribuzioni  costituzionali  del ricorrente e della richiesta di una
pronunzia   di   non   spettanza   alla  Camera  dei  deputati  della
deliberazione assunta.
    3.3.  -  Nel  merito,  la Camera dei deputati chiede che la Corte
dichiari  l'infondatezza  del ricorso, in quanto le opinioni espresse
dal parlamentare nel comunicato stampa del 7 settembre 2002 avrebbero
carattere di una «replica tanto necessaria quanto subitanea dal punto
di   vista   del  deputato,  nello  stesso  giorno  di  pubblicazione
dell'articolo  di  stampa,  alle  gravi  implicazioni derivanti dalle
anzidette   ipotesi   giornalistiche   [...]   essendo   irrealistico
immaginare  tutto  l'agio  di una preventiva denunzia dei fatti nella
sede parlamentare e con gli atti all'uopo utilizzabili».
    A  sostegno  del  nesso  funzionale fra le dichiarazioni rese dal
deputato   Previti  oggetto  di  contestazione  e  l'esercizio  delle
funzioni   di   parlamentare,   la   difesa   della  Camera  richiama
l'interpellanza   n. 2/2000235   a   firma  del  sen.  Emiddio  Novi,
presentata  in Senato nella seduta del 17 settembre 2002, nella quale
si fa puntuale riferimento alla vicenda di cui si tratta.
    L'impegno  politico  parlamentare  del  deputato Previti sui temi
oggetto  della  vicenda sarebbe, altresi', dimostrato da una serie di
atti tipici (specificatamente l'interpellanza n. 2/2000252 presentata
alla   Camera   in  data  21 ottobre  1996,  nonche'  l'interpellanza
n. 2/2001065,   presentata   il   5 febbraio  2004,  delle  quali  il
parlamentare  era  cofirmatario).  Ad  ulteriore dimostrazione che il
contenuto  sostanziale  delle  dichiarazioni  rese dal deputato extra
moenia avrebbe consistenza propriamente parlamentare, la difesa della
Camera richiama, infine, la circostanza che, appena pochi giorni dopo
la    pubblicazione    dell'articolo   giornalistico,   il   Comitato
parlamentare  per  i  servizi  di  informazione  e sicurezza e per il
segreto  di  Stato ha ritenuto di dovere procedere alla audizione del
direttore del SISDE.
    4.   -   In  prossimita'  dell'udienza  la  parte  costituita  ha
depositato  una  memoria nella quale ha ribadito gli argomenti svolti
nell'atto di costituzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione sollevato dal Tribunale di
Roma,  prima  sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati
ha  ad oggetto la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del
3 dicembre  2003,  ha  affermato  che  i  fatti  oggetto  di  domanda
riconvenzionale  di  risarcimento  dei  danni  proposta  nel giudizio
civile,  promosso  dal  deputato Cesare Previti nei confronti di Ezio
Mauro,   Giuseppe   D'Avanzo  e  del  Gruppo  editoriale  l'Espresso,
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai
sensi  dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-quater,
n. 66).
    Le espressioni ritenute diffamatorie sono state rese dal deputato
Previti  in  un  comunicato  stampa  diffuso  il  7 settembre 2002, a
seguito  della  pubblicazione,  nella stessa data, sul quotidiano «La
Repubblica»,  di  un articolo dal titolo «La mafia vuole uccidere due
deputati.  Previti  e Dell'Utri nel mirino della mafia», in relazione
al  quale  il  medesimo  deputato  Previti  ha  promosso  il predetto
giudizio  civile  per  il  risarcimento dei danni; nel costituirsi in
giudizio,  le  parti  convenute  hanno  proposto  la suddetta domanda
riconvenzionale.  In  particolare,  il  ricorrente  precisa  che «gli
istanti   addebitavano   all'on.  Previti  le  seguenti  affermazioni
gravemente diffamatorie: - di avere il D'Avanzo, con l'articolo sopra
indicato,    fornito    alla   mafia   l'ispirazione   all'attuazione
dell'attentato  alla sua persona; - di avere il D'Avanzo tratto dalla
stessa  mafia  il  linguaggio  ambiguo  gli  intenti  intimidatori  e
l'abitudine  a delegittimare moralmente la vittima prima di ucciderla
fisicamente;  -  di  avere  i  professionisti  del giustizialismo non
riuscendo  nell'obiettivo di abbattere il nemico per via giudiziaria,
auspicato  la  sua  morte,  cosi'  da suggerire alla mafia che non vi
avesse pensato una soluzione diversa drammatica e definitiva».
    2. - Questa Corte, con ordinanza n. 128 del 2006, ha ritenuto, in
sede  di  prima  e  sommaria  delibazione,  ammissibile il conflitto,
riservando    espressamente   all'attuale   fase   processuale,   nel
contraddittorio   fra  le  parti,  ogni  ulteriore  decisione,  anche
relativamente all'ammissibilita'.
    3. - Il ricorso e' inammissibile.
    La    difesa    della    Camera    dei   deputati   ha   eccepito
l'inammissibilita'  del  ricorso  per  conflitto  sotto vari profili,
sostenendo,  in  particolare, che nell'atto introduttivo del giudizio
non   risultano  compiutamente  riportate  le  frasi  che  dovrebbero
costituire  lo  stesso oggetto del conflitto. Il ricorrente, infatti,
avrebbe  operato  un «libero sunto [...] delle opinioni formulate dal
deputato  nella  occasione di cui si tratta», con omissione di intere
proposizioni che figurano nel comunicato stampa e che sono riprodotte
nella  delibera di insindacabilita'. La mancata testuale riproduzione
delle  dichiarazioni  e  la  loro  sostituzione con la sintesi datane
nell'atto  introduttivo  renderebbero  carente  la prospettazione del
thema  decidendum,  impedendo  di identificare le dichiarazioni sulle
quali  si  e'  formato  il  convincimento  del giudice in ordine alla
elevazione  del  conflitto,  quindi  di  accertare la sussistenza del
nesso funzionale.
    L'eccezione e' fondata.
    Il  Tribunale  di  Roma ricorrente non ha, infatti, riprodotto in
modo    testuale   le   dichiarazioni   del   parlamentare   ritenute
diffamatorie,  oggetto  della impugnata delibera di insindacabilita',
ma  ha operato una propria sintesi delle predette dichiarazioni. Tale
modalita'  espositiva  non  permette  di  apprezzare al giusto quelle
rilevanti   ai   fini  della  corretta  valutazione  del  significato
complessivo  delle stesse e, quindi, di accertare il nesso funzionale
con  atti  parlamentari  tipici  di  cui  esse  possano eventualmente
costituire sostanziale divulgazione.
    La rielaborazione parziale dei presupposti di fatto del conflitto
e'   in  contrasto  con  il  principio  enunciato  dalla  consolidata
giurisprudenza  di questa Corte (sentenze n. 383 del 2006 e n. 79 del
2005).
    La  carenza  di  un requisito essenziale del ricorso ne comporta,
dunque, l'inammissibilita'.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
tra  poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, prima sezione
civile,  nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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