N. 252 ORDINANZA 20 giugno - 3 luglio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Finanza  regionale  - Fondo perequativo nazionale - Compartecipazione
  all'IVA  -  Deliberazione  del Consiglio dei ministri e decreto del
  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri recanti la determinazione
  delle  quote, in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al
  decreto legislativo n. 56 del 2000 - Ricorso della Regione Campania
  per  conflitto  di  attribuzione  - Sopravvenuto annullamento degli
  atti  impugnati  da  parte  del  TAR  Lazio con sentenza passata in
  giudicato - Cessazione della materia del contendere.
- Deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  14 maggio  2004;
  d.P.C.m. del 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 117, 119, comma terzo, e 76; d.lgs. 18 febbraio
  2000,  n. 56,  artt. 2  e 7; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3;
  legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 10, comma 1.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri del 14 maggio 2004 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004,
recante la «Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4,
del  decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56-Anno 2002», promosso
con  ricorso  della Regione Campania notificato il 20 settembre 2004,
depositato  in  cancelleria il 25 settembre 2004 ed iscritto al n. 22
del registro conflitti 2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 giugno 2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  20 settembre  2004 e
depositato  il  successivo  25 settembre  (reg. confl. enti n. 22 del
2004)  la  Regione  Campania,  in  persona del Presidente pro tempore
della  Giunta  regionale,  ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti  dello  Stato, in relazione alla delibera del Consiglio dei
ministri del 14 maggio 2004 e al contemporaneo decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri 14 maggio 2004, recante «Determinazione
delle  quote  previste  dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
18 febbraio   2000,   n. 56-Anno 2002»,   chiedendo   alla  Corte  di
dichiarare  che  non  spetta allo Stato, «in assenza di intesa con la
Conferenza  Stato-Regioni»,  «provvedere  alla  determinazione  delle
quote»  «in violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e del
principio di leale cooperazione», e chiedendo altresi' l'annullamento
degli atti suindicati;
        che  la  ricorrente  premette che il d.P.C.m. 14 maggio 2004,
assunto  sulla  base  della  contemporanea delibera del Consiglio dei
ministri,  e'  stato  adottato  in esecuzione del decreto legislativo
18 febbraio  2000,  n. 56  (Disposizioni  in  materia  di federalismo
fiscale,  a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), a
propria  volta  emanato  in  forza della delega legislativa contenuta
nell'art. 10  della  legge  13 maggio  1999,  n. 133 (Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
        che,  prosegue  la  ricorrente,  con tale legge il Governo e'
stato  delegato  ad  elaborare  un  meccanismo di finanziamento delle
Regioni a statuto ordinario, che prevedesse strumenti perequativi «in
funzione   della  capacita'  fiscale,  della  capacita'  di  recupero
dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari»;
        che  l'art. 2, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 56 del 2000
ha  conseguentemente  stabilito  che  le  somme da erogare a ciascuna
Regione  da  parte  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  siano  determinate annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, «sulla base dei criteri previsti»
dal successivo art. 7;
        che  in  primo  luogo,  secondo  la  ricorrente, tali criteri
sarebbero  stati  arricchiti,  rispetto  alla  previsione della legge
delega,  con «ulteriori parametri riferiti alla popolazione residente
e alla dimensione geografica», fermo l'obbligo di assicurare comunque
la  copertura del fabbisogno sanitario alle Regioni con insufficiente
capacita' fiscale (art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 56 del 2000);
        che  il d.P.C.m. 14 maggio 2004 e' stato adottato, in difetto
di  intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  sulla  base  di tali
previsioni  normative,  benche'  fosse  intervenuta  nel frattempo la
novella  dell'art. 119 della Costituzione, la quale avendo - a parere
della  ricorrente - efficacia immediata ed effetto abrogativo di ogni
altra  contraria  disposizione  di  legge, imporrebbe di ripartire le
risorse  del  fondo  perequativo,  previsto  dal  terzo comma di tale
disposizione costituzionale, sulla base della sola «capacita' fiscale
per abitante»;
        che  la  Regione  Campania denuncia pertanto l'illegittimita'
del  d.P.C.m.  14 maggio  2000  e  della  contemporanea  delibera del
Consiglio  dei  ministri, per violazione degli artt. 117 e 119, comma
terzo,  della  Costituzione,  in  quanto, presupponendo l'abrogazione
della  disciplina  legislativa  concernente  il  fondo perequativo ad
opera  di  questa  ultima norma costituzionale, la ripartizione delle
quote,  «nella parte in cui non utilizza, ai fini delle operazioni di
perequazione,  il  solo  criterio  della  capacita' fiscale», sarebbe
avvenuta in contrasto con il dettato costituzionale;
        che,  in  secondo  luogo,  qualora la Corte non ravvisasse il
prodursi  dell'effetto  abrogativo  sopra  descritto,  la  ricorrente
«solleva in via incidentale» questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7,  comma 2,  del  d.lgs.  n. 56  del  2000 e dell'art. 10,
comma 1,  lettera d),  della legge n. 133 del 1999, per contrasto con
gli  artt. 117  e  119 della Costituzione e con il principio di leale
cooperazione;
        che  il  solo  art. 7,  comma 2, del d.lgs. n. 56 del 2000 e'
altresi'  denunciato  per contrasto con l'art. 76 della Costituzione,
posto  che  il  legislatore  delegato  sarebbe  incorso in eccesso di
delega   nell'adottare,   quali   parametri  perequativi,  i  criteri
concernenti  la  popolazione  residente  e  la  dimensione geografica
regionale,  e  per  «irragionevolezza»,  giacche'  tali  criteri  non
avrebbero attinenza con la «ratio di natura sociale e di solidarieta'
del legislatore delegante»;
        che,  in  terzo  luogo,  il d.P.C.m. oggetto del conflitto e'
considerato  dalla Regione Campania in contrasto con l'art. 119 della
Costituzione,  con  il principio di ragionevolezza e con l'art. 7 del
d.lgs.  n. 56  del  2000, poiche' inidoneo ad assicurare la copertura
del fabbisogno sanitario regionale;
        che, infine, la ricorrente lamenta che lo stesso d.P.C.m. non
sia  stato  preceduto  dall'intesa  richiesta,  quale  meccanismo  di
attuazione  del  principio  costituzionale  di leale cooperazione, in
violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, del principio di
leale  cooperazione,  degli  artt. 2  e 7 del d.lgs. n. 56 del 2000 e
dell'art. 3   del  d.lgs.  28 agosto  1997,  n. 281  (Definizioni  ed
ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse
comune  delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali);
        che  il  Governo,  infatti,  non  avrebbe  tenuto in conto le
osservazioni  formulate  nella  Conferenza  da  numerose  Regioni, in
ordine  alla  necessita'  di  ripartire  le  quote  in conformita' al
sopravvenuto disposto dell'art. 119, comma terzo, della Costituzione,
ne' si sarebbe impegnato nella ricerca di una soluzione condivisa;
        che, anzi, sarebbe in se' illegittimo, per incompetenza, che,
in  difetto  di  intesa,  si sia proceduto alla ripartizione di dette
quote  mediante  d.P.C.m., anziche' per mezzo della motivata delibera
del  Consiglio  dei  ministri,  richiesta in tal caso dall'art. 3 del
d.lgs. n. 281 del 1997;
        che  si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato inammissibile o,
comunque, infondato;
        che l'Avvocatura contesta l'assunto della ricorrente, secondo
cui il Governo avrebbe omesso di ricercare l'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome, giacche', al contrario, l'adozione
del  d.P.C.m.  14 maggio  2004  sarebbe  stata  legittimata  solo dal
mancato  accordo  tra  le  Regioni  circa  i criteri di riparto delle
quote,  secondo  quanto  comunicato nella seduta della Conferenza del
10 luglio 2003, e ribadito dal Presidente della Conferenza stessa con
nota del 15 gennaio 2004;
        che  il  principio  di continuita' dell'ordinamento giuridico
escluderebbe  ogni  effetto  abrogativo  del nuovo art. 119 Cost., in
relazione alla legge n. 133 del 1999 e al d.lgs. n. 56 del 2000;
        che, peraltro, l'art. 119 della Costituzione non stabilirebbe
affatto  «i  meccanismi  di  alimentazione  e di gestione» del fondo,
limitandosi  ad  indicare  «i  destinatari  delle  risorse»,  sicche'
spetterebbe al legislatore provvedere in proposito;
        che,   quanto   alle   dedotte  questioni  di  illegittimita'
costituzionale  dell'art. 10, comma 2, lettera d), della legge n. 133
del   1999   e  dell'art. 7,  comma 2,  del  d.lgs  n. 56  del  2000,
l'Avvocatura  erariale  ne  eccepisce  l'inammissibilita', poiche' il
conflitto  di  attribuzione  non costituirebbe la sede per denunciare
profili   di   incostituzionalita'   della   legge   di   cui  l'atto
amministrativo  oggetto  di  conflitto costituisce attuazione, per di
piu' con elusione dei termine perentori previsti per impugnare in via
principale atti aventi forza di legge;
        che inammissibile sarebbe anche la censura mossa in relazione
alla  mancata  integrale  copertura  del fabbisogno sanitario, sia in
quanto  generica,  sia  in  quanto essa si esaurirebbe «nell'inesatta
applicazione  di  una  legge», relativamente alla quale sarebbe stato
necessario adire il giudice ordinario;
        che,  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,  le parti hanno
dichiarato  che  entrambi  gli  atti oggetto del conflitto sono stati
annullati  dal  Tribunale amministrativo per il Lazio con la sentenza
11 febbraio  2006,  n. 1051,  ed  hanno chiesto che sia dichiarata la
cessazione della materia del contendere;
        che,  a  seguito  di  ordinanza istruttoria del 2 marzo 2006,
questa   Corte   ha   acclarato   che   la   sentenza  del  Tribunale
amministrativo  per  il  Lazio  n. 1051  del 2006, con cui sono stati
annullati  entrambi  gli atti impugnati in questa sede, e' passata in
giudicato.
    Considerato  che  sia  la delibera del Consiglio dei ministri del
14 maggio   2004,  sia  il  contemporaneo  d.P.C.m.  14 maggio  2004,
impugnati  dalla  Regione Campania nel presente conflitto, sono stati
annullati con sentenza definitiva del Tribunale amministrativo per il
Lazio, resa tra le medesime parti dell'odierno giudizio;
        che,   pertanto,   deve  ritenersi  cessata  la  materia  del
contendere  (da  ultimo,  si  vedano  le  ordinanze n. 160 del 2004 e
n. 168 del 2003).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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