N. 254 SENTENZA 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Ammissione  al patrocinio a spese dello Stato per i non
  abbienti  -  Procedimento penale - Possibilita' per lo straniero di
  nominare  un  interprete  a spese dello Stato - Omessa previsione -
  Violazione del diritto di difesa, essendo la nomina dell'interprete
  finalizzata ad assicurare la partecipazione consapevole e cosciente
  dell'imputato  al  procedimento  - Illegittimita' costituzionale in
  parte qua.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 102.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia),  promosso con ordinanza del 4 maggio 2006 dal giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Venezia sul ricorso proposto
da B. L., iscritta al n. 605 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  B.  L.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'8 maggio  2007  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito  l'avvocato  Luciano  Faraon  per  B. L. e l'avvocato dello
Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di
Venezia,   con   ordinanza   del  4 maggio  2006,  ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilita',
per  lo  straniero  ammesso  al  patrocinio  a  spese dello Stato, di
nominare un interprete.
    In  punto  di  fatto,  il  rimettente rileva che B. L., dopo aver
chiesto  la  liquidazione  degli  onorari  per l'opera prestata quale
traduttrice  tra  A.  Y.,  imputata  del  reato di omicidio, e il suo
difensore,  vedeva  rigettata  la  propria istanza in quanto, sebbene
l'imputata  fosse  stata ammessa al patrocino a spese dello Stato, il
difensore non aveva provveduto a nominarla quale sua consulente.
    Il  rimettente, investito del giudizio di impugnazione avverso il
provvedimento di rigetto sopra indicato, quanto alla rilevanza e alla
non manifesta infondatezza, osserva che il d.P.R. n. 115 del 2002 non
contempla  «la  nomina  di  un  interprete  da parte dell'imputato o,
comunque, un intervento privato di tale ausiliario, ne' tanto meno il
pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato», limitandosi
a  prevedere la possibilita' di nomina di un sostituto del difensore,
di  un investigatore e di un consulente tecnico di parte (artt. 101 e
102),  precisando,  ulteriormente,  che il G.I.P. liquida il compenso
all'ausiliario del magistrato e non ad altri (art. 105).
    A  parere del giudice a quo, tale normativa, in quanto pone delle
spese  a  carico dello Stato, ha carattere di eccezionalita' e non e'
suscettibile   di   applicazione   analogica,   di  talche',  seppure
l'istituto  del  patrocinio  a  spese dello Stato risulta ispirato ai
principi   di   cui   al  primo  e  terzo  comma  dell'art. 24  della
Costituzione,   non   sarebbe   possibile  liquidare  alcun  compenso
all'interprete nominato dall'imputato, con conseguente violazione del
diritto di difesa di quest'ultimo.
    In  particolare,  il  rimettente  osserva  che, una volta ammessa
anche  per  gli stranieri la possibilita' di accedere al patrocinio a
spese  dello  Stato,  deve essere loro conseguentemente consentita la
possibilita'  di nominare un interprete al fine di soddisfare le loro
necessita'  difensive  consistenti  sia  nella  traduzione  di atti e
documenti,  sia  nella possibilita' di poter conferire con il proprio
difensore.
    2.  -  Si  e'  costituita in giudizio B. L., parte ricorrente nel
giudizio  principale,  la  quale,  dopo  aver  rilevato  che il pieno
esercizio  del  diritto  di  difesa deve essere assicurato anche agli
stranieri  mediante  la  conoscenza  degli  atti  processuali  che li
riguardano,  ha  chiesto  che  la Corte dichiari fondata la sollevata
questione di legittimita' costituzionale.
    In  particolare, la difesa di B. L. osserva che, sulla base delle
norme  internazionali  - art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma
il  4 novembre  1950,  ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955,  n. 848; e art. 14, par. 3, lettera f), del Patto delle Nazioni
Unite  sui  diritti  civili  e  politici,  adottato  a  New  York  il
19 dicembre  1966,  ratificato  e reso esecutivo con legge 25 ottobre
1977,  n. 881  -  deve  essere  garantita  allo straniero la presenza
gratuita   di  un  interprete  di  parte.  Cio'  risulta  tanto  piu'
necessario  nei  casi,  come  quello  di  specie, in cui l'interprete
nominato  dall'autorita'  giudiziaria non sia idoneo allo svolgimento
dell'incarico,  in  quanto l'errata traduzione degli atti processuali
ha  fatto  si'  che l'assistita della B. L., da testimone e' divenuta
imputata del reato di cui all'art. 575 cod. pen.
    3.  -  E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che ha chiesto di dichiarare la questione inammissibile o, in
subordine, infondata.
    La difesa erariale, in via preliminare, rileva che l'ordinanza di
rimessione  difetterebbe del requisito della rilevanza, non avendo il
rimettente  indicato  se  l'attivita' svolta dall'interprete nominata
dal   difensore   dell'imputata   abbia  assunto  i  caratteri  della
necessita'.
    Nel  merito,  l'Avvocatura  osserva  che  gli artt. 101 e 102 del
d.P.R.  n. 115  del  2002,  nel  prevedere la facolta' di nomina, per
l'imputato  del  difensore,  di un suo sostituto, di un investigatore
privato  e  di un consulente tecnico, risultano conformi all'art. 24,
terzo comma, della Costituzione.
    La   mancata   indicazione   dell'interprete  nelle  norme  sopra
indicate,   infatti,   sarebbe  giustificata  dalla  circostanza  che
l'attivita'  da  questo  svolta e' diretta a rendere comprensibili al
difensore  e  all'imputato  le  rispettive lingue e, pertanto, non e'
tipica  dell'ufficio  di difesa. In ragione di cio' tutte le volte in
cui  risulti  necessaria  la  nomina  di  un interprete, il difensore
dovrebbe liquidarne il compenso e farsi successivamente rimborsare il
relativo importo ex art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di
Venezia  dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della
legittimita'  costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  spese  di  giustizia), nella parte in cui non prevede la
possibilita',  per  lo  straniero ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, di nominare un proprio interprete.
    Il  rimettente osserva che tale omessa previsione, non garantendo
allo  straniero,  che  non  comprende  la  lingua  italiana, il pieno
esercizio  del diritto di difesa, sarebbe causa del denunciato vulnus
costituzionale.
    Lamenta,  infatti,  il giudice a quo che se, da un lato, le norme
sul  patrocinio  a spese dello Stato risultano applicabili anche agli
stranieri,  in  attuazione  dei  principi  di  cui  all'art. 24 della
Costituzione, dall'altro, proprio nel rispetto dei suddetti principi,
non puo' essere negata loro la possibilita' di nominare un interprete
di parte.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art. 102  del d.P.R. n. 155 del 2002 prevede al primo comma che
«Chi  e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di
parte  residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il
processo», e non prevede, altresi', la possibilita' per lo straniero,
ammesso  al  gratuito patrocinio, che non conosca la lingua italiana,
di  ricorrere  all'ausilio  di  un  proprio interprete, la cui figura
differisce  sia  da  quella  del  consulente  di  parte sia da quella
dell'interprete nominato dal giudice.
    In  proposito  va  rilevato  che  il  codice  di procedura penale
prevede,  agli  artt. 143  e  seguenti,  la  figura  dell'interprete,
attribuendo  all'autorita'  procedente  il  relativo potere di nomina
qualora  le  parti  coinvolte nel processo non ne conoscano la lingua
ufficiale (che, in base all'art. 109 cod. proc. pen., e' l'italiano),
o  non  la  conoscano  a  sufficienza per affrontare adeguatamente la
dinamica  processuale.  Tale  nomina  e' motivata dalla necessita' di
garantire  all'imputato  che  non capisce e/o non parla l'italiano il
diritto  di comprendere le accuse formulate contro di lui e intendere
il  procedimento  al  quale  partecipa,  in  modo  tale  da  renderne
effettiva  la  partecipazione. Questa deve avvenire consapevolmente e
porre   l'imputato   in  condizione  di  comprendere  il  significato
linguistico  delle  espressioni degli altri soggetti processuali, tra
le  quali  quelle del proprio difensore, nonche' di esprimersi, a sua
volta, essendo da questi compreso.
    La   partecipazione  personale  e  consapevole  dell'imputato  al
procedimento,    mediante    il   riconoscimento   del   diritto   in
capo all'accusato  straniero,  che non conosce la lingua italiana, di
nominare un proprio interprete, rientra nella garanzia costituzionale
del  diritto  di  difesa  nonche'  nel diritto al giusto processo, in
quanto  l'imputato  deve  poter  comprendere,  nella  lingua  da  lui
conosciuta,  il significato degli atti e delle attivita' processuali,
ai  fini  di  un  concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto
alla  difesa  (art. 24,  comma secondo, della Costituzione). Inoltre,
l'art. 111  della  Costituzione  stabilisce che la legge assicura che
«la  persona  accusata  di un reato sia assistita da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo».
    I  principi costituzionali sopra riportati trovano riconoscimento
in   alcune   norme   internazionali  che  prevedono  fra  i  diritti
dell'accusato   quello   di  «farsi  assistere  gratuitamente  da  un
interprete  se  non comprende o non parla la lingua usata in udienza»
(art. 6,   n. 3,   lettera   e   della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
firmata  a  Roma  il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge  4 agosto 1955, n. 848; disposizione riproposta in modo analogo
nell'art. 14,  comma 3,  lettera  f,  del  Patto internazionale delle
Nazioni  Unite,  sui  diritti civili e politici del 19 dicembre 1966,
adottato  a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo
con legge 25 ottobre 1977, n. 881).
    In  ragione  di  tali  principi, questa Corte (sentenze n. 10 del
1993  e  n. 341  del  1999),  seppure  con  riferimento  alla diversa
posizione  dell'interprete  nominato  dal  giudice,  ha  ritenuto che
l'art. 143  cod. proc. pen., laddove statuisce che l'imputato che non
conosce   la   lingua   italiana   «ha  diritto  di  farsi  assistere
gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa
contro  di  lui  formulata  e di seguire il compimento degli atti cui
partecipa»,  configura  «il  ricorso  all'interprete non gia' come un
mero  strumento  tecnico  a disposizione del giudice per consentire o
facilitare lo svolgimento del processo in presenza di persone che non
parlino  o  non comprendano l'italiano, ma come oggetto di un diritto
individuale    dell'imputato,    diretto    a   consentirgli   quella
partecipazione  cosciente  al  procedimento che, come si e' detto, e'
parte ineliminabile del diritto di difesa».
    Il  riconoscimento in capo all'imputato straniero che non conosce
la lingua italiana del diritto di nomina di un proprio interprete non
puo',   in   virtu'  dei  principi  sopra  esposti,  soffrire  alcuna
limitazione.  Invero,  l'istituto del patrocinio a spese dello Stato,
essendo  diretto  a  garantire anche ai non abbienti l'attuazione del
precetto  costituzionale  di  cui  al  terzo comma dell'art. 24 della
Costituzione,  prescrive  che  a  questi siano assicurati i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e cio' in esecuzione
del  principio  posto  dal  primo  comma  della  stessa disposizione,
secondo  cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
    Pertanto  deve  essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 102  del  d.P.R.  n. 115  del  2002, nella parte in cui non
prevede,  per  lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato
che  non  conosce  la lingua italiana, la possibilita' di nominare un
proprio   interprete.   Resta   fermo   che   il  legislatore  dovra'
compiutamente  disciplinare  la  materia  inerente a questa figura di
interprete.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102 del d.P.R.
30 maggio  2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia di spese di giustizia), nella parte in cui
non prevede la possibilita', per lo straniero ammesso al patrocinio a
spese  dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un
proprio interprete.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
07C0916