N. 256 SENTENZA 20 giugno - 6 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorsi  della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte
  -  Impugnazione  di  numerose  disposizioni della legge finanziaria
  23 dicembre  2005,  n. 266 - Trattazione separata dei commi 65 e 67
  dell'art. 1 Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate
  pronunce.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.
Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per
  la  copertura  dei  costi  di  funzionamento  dell'Autorita' per la
  vigilanza  a  partire  dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del
  ricorso  al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento
  all'Autorita'   per   la   vigilanza   sui  lavori  pubblici  della
  determinazione  annuale  dell'ammontare delle contribuzioni ad essa
  dovute   dai  soggetti  vigilati  e  delle  relative  modalita'  di
  riscossione   -   Ricorso   della  Regione  Piemonte  -  Denunciata
  violazione dell'art. 120 Cost. - Assoluta carenza di argomentazioni
  a sostegno della censura - Inammissibilita' della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.
- Costituzione, art. 120.
Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per
  la  copertura  dei  costi  di  funzionamento  dell'Autorita' per la
  vigilanza  a  partire  dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del
  ricorso  al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento
  all'Autorita'   per   la   vigilanza   sui  lavori  pubblici  della
  determinazione  annuale  dell'ammontare delle contribuzioni ad essa
  dovute   dai  soggetti  vigilati  e  delle  relative  modalita'  di
  riscossione  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Denunciata  lesione  della  potesta'  legislativa  primaria e della
  correlata  potesta'  amministrativa  della  Provincia  autonoma  in
  materia  di  lavori  pubblici  di interesse provinciale - Lamentata
  violazione     dell'autonomia     finanziaria     provinciale     -
  Riconducibilita' dei contributi previsti dalle norme censurate alla
  categoria  delle  entrate  tributarie  statali  e  alla materia, di
  competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello
  Stato» - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per
  la  copertura  dei  costi  di  funzionamento  dell'Autorita' per la
  vigilanza  a  partire  dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del
  ricorso  al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento
  all'Autorita'   per   la   vigilanza   sui  lavori  pubblici  della
  determinazione  annuale  dell'ammontare delle contribuzioni ad essa
  dovute   dai  soggetti  vigilati  e  delle  relative  modalita'  di
  riscossione  -  Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata lesione
  delle  funzioni  amministrative  regionali  in  materia  di  lavori
  pubblici,    nonche'   dell'autonomia   finanziaria   regionale   -
  Riconducibilita' dei contributi previsti dalle norme censurate alla
  categoria  delle  entrate  tributarie  statali  e  alla materia, di
  competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello
  Stato» - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 67.
- Costituzione,   art. 117,   comma  quarto;  statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, e 16.
Lavori  pubblici  -  Norme della legge finanziaria 2006 - Deferimento
  all'Autorita'   per   la   vigilanza   sui  lavori  pubblici  della
  determinazione  annuale  dell'ammontare delle contribuzioni ad essa
  dovute   dai  soggetti  vigilati  e  delle  relative  modalita'  di
  riscossione  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Lamentata  violazione  delle  norme statutarie riguardanti la quota
  parte  del  gettito delle entrate tributarie statali spettanti alla
  Provincia  -  Qualificazione del contributo come entrata tributaria
  di un ente pubblico - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 67.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 75.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 65 e
67,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  promossi con ricorsi della Provincia autonoma di
Bolzano  e  della  Regione  Piemonte, notificati il 24 febbraio 2006,
depositati  in  cancelleria  il  2  e  il 3 marzo 2006 ed iscritti ai
nn. 33 e 35 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17 aprile  2007  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Uditi  gli  avvocati  Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la
Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte
e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio  Tallarida per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito   nuovamente   nell'udienza  pubblica  del  5  giugno 2007,
rifissata  in  ragione  della intervenuta modifica della composizione
del collegio, il giudice relatore Giuseppe Tesauro;
    Uditi  nuovamente  nell'udienza  pubblica  del  5 giugno 2007 gli
avvocati  Roland  Riz  e  Giuseppe  Franco  Ferrari  per la Provincia
autonoma  di  Bolzano,  Emiliano  Amato  per  la  Regione  Piemonte e
l'avvocato  dello  Stato  Antonio  Tallarida  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato in
data  24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo, ha promosso
questioni  di  legittimita'  costituzionale  di numerose disposizioni
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  e,  tra  queste,  dell'art. 1,  comma 67, in riferimento agli
artt. 8,  numero  17,  e  16  dello  statuto  speciale per la Regione
Trentino-Alto  Adige  (nonche'  all'art. 1  del d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed opere
pubbliche») ed all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
    La ricorrente sostiene che la disposizione censurata, nella parte
in  cui  stabilisce  che  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui lavori
pubblici,  ai  fini  della  copertura  dei  costi relativi al proprio
funzionamento, «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni
ad  essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso
l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da  parte degli operatori
economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
delle  procedure  finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche»,
interferirebbe  illegittimamente  nelle  competenze  della  Provincia
autonoma di Bolzano, costituendo norma di dettaglio nella materia dei
lavori  pubblici,  assegnata alla competenza legislativa residuale di
cui  all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile alla
Provincia di Bolzano ex art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
    La  norma  impugnata,  in  ogni  caso,  sarebbe - ad avviso della
ricorrente   -   lesiva  delle  proprie  competenze,  statutariamente
attribuite  dagli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige (nonche' dall'art. 1 del d.P.R. n. 381
del 1974) nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale,
in  quanto non esprimerebbe un principio dell'ordinamento giuridico e
neppure  sarebbe configurabile quale norma fondamentale delle riforme
economico-sociali  della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello
statuto di autonomia.
    Il  comma 67  dell'art. 1  della  legge  n. 266 del 2005 sarebbe,
infine,  in  contrasto anche con l'art. 75 dello statuto speciale che
attribuisce  alle  Province  autonome, tra le quote del gettito delle
entrate  tributarie  dello  Stato,  «i  nove decimi di tutte le altre
entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate
[...]  ad  eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti
pubblici»,  in  quanto  imporrebbe  ai  soggetti  pubblici  e privati
comunque  coinvolti  nelle procedure di appalto in ambito provinciale
una  contribuzione obbligatoria, in violazione della predetta riserva
di gettito.
    1.2.  - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    La  prescrizione  del  versamento di un contributo da parte degli
operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta -
nell'ambito  delle  procedure finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche  -  sarebbe,  infatti,  secondo  la difesa erariale, misura
attinente  alla  disciplina  del  prelievo, la quale solo di riflesso
ricade  sulle  procedure  per la realizzazione delle opere pubbliche,
mirando  piuttosto  a  prevenire  evasioni  dalla  contribuzione  e a
facilitarne la riscossione.
    2. - Con ricorso, notificato in data 24 febbraio 2006, depositato
il  successivo 3 marzo, anche la Regione Piemonte ha promosso, tra le
altre,   questione   di   legittimita'  costituzionale  del  comma 67
dell'art. 1  della  legge n. 266 del 2005, congiuntamente al comma 65
del  medesimo  art. 1,  in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120
della Costituzione.
    La  Regione  deduce  che le predette disposizioni - nel prevedere
che  l'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della
copertura  dei costi relativi al proprio funzionamento, provvede, dal
2007,  mediante  «finanziamento del mercato di competenza» costituito
dalle  contribuzioni  ad  essa dovute dai soggetti pubblici e privati
sottoposti alla sua vigilanza, determinandone annualmente l'ammontare
nonche' le relative modalita' di riscossione, e che il versamento del
contributo  e'  condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
delle  procedure  finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche -
determinerebbero  una  lesione  dell'autonomia finanziaria regionale.
Esse,   infatti,   trasferirebbero   gli   oneri   di   funzionamento
dell'Autorita',  finora  integralmente  imputati  al  bilancio  dello
Stato,  anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali quali
stazioni  appaltanti,  con  conseguente  maggior aggravio finanziario
diretto  nell'esplicazione  delle proprie funzioni, non compensato da
altre  misure  di  incremento  dell'entrata,  oltre che con indirette
conseguenze  di  maggiori costi incidenti sull'importo dei lavori, in
relazione  all'obbligo  di  contribuzione  degli  operatori economici
partecipanti alle gare.
    Inoltre,  le  medesime  norme,  stabilendo  che la determinazione
delle  entita' e delle modalita' di versamento delle contribuzioni e'
compiuta   dall'Autorita'   con   propria  deliberazione,  sottoposta
all'approvazione   con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di
ministri,  sentito  il  Ministro dell'economia e delle finanze, senza
che  sia  prevista  intesa,  ne' forma alcuna di consultazione con la
Conferenza   Stato-Regioni,   recherebbero   vulnus  alle  competenze
amministrative  regionali  in materia di lavori pubblici, sulle quali
tale deliberazione inevitabilmente inciderebbe.
    La  prescrizione,  infine, del versamento del contributo da parte
degli   operatori   economici,  quale  condizione  di  ammissibilita'
dell'offerta   nelle  procedure  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche, inciderebbe sull'ambito dell'autonomia organizzativa delle
amministrazioni   pubbliche,   pur  non  evidenziandosi  esigenze  di
carattere  generale  relative all'accesso ed all'andamento delle gare
che ne giustifichino l'imposizione.
    2.1.  -  Nel giudizio si e' costituto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
    3.   -   All'udienza   pubblica  le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

                       Considerato in diritto

    1.  - La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Piemonte, con
due  distinti  ricorsi,  hanno  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).
    1.1.  -  Per  ragioni  di omogeneita' di materia, le questioni di
costituzionalita' aventi ad oggetto i commi 65 e 67 dell'art. 1 della
legge  n. 266  del  2005  devono  essere trattate separatamente dalle
altre,   sollevate  con  i  medesimi  ricorsi,  oggetto  di  distinte
decisioni.
    Considerata  la  sostanziale analogia delle questioni relative ai
menzionati commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge impugnata, i giudizi
promossi  dalle  ricorrenti, per questa parte, possono essere riuniti
per essere decisi con un'unica sentenza.
    2.  -  Le  ricorrenti  impugnano  il  comma 67  (entrambe)  ed il
comma 65  (la  sola  Regione Piemonte) dell'art. 1 della legge n. 266
del  2005,  nella  parte  in  cui stabiliscono che l'Autorita' per la
vigilanza  sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei
costi  relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del
mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute
dai  soggetti  pubblici  e privati sottoposti alla sua vigilanza; che
l'Autorita'  determina  annualmente - con propria delibera sottoposta
all'approvazione   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  -
l'ammontare  delle  contribuzioni,  nonche'  le relative modalita' di
riscossione;   che  il  versamento  del  contributo  da  parte  degli
operatori  economici  costituisce  una  condizione  di ammissibilita'
dell'offerta    nell'ambito    delle   procedure   finalizzate   alla
realizzazione di opere pubbliche.
    Le   norme   censurate   sarebbero   invasive   della  competenza
legislativa  ed  amministrativa  regionale  e  provinciale (in virtu'
dell'applicazione  dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n. 3)  nella  materia  dei lavori pubblici, non compresa negli
elenchi  di  cui  al  terzo  ed  al  quarto comma dell'art. 117 della
Costituzione,  quindi  riconducibile  alla  competenza  regionale  (e
conseguentemente provinciale) residuale.
    Le   stesse   norme   sarebbero  inoltre  illegittime  in  quanto
attribuiscono alla predetta Autorita' il compito di fissare entita' e
modalita' di versamento delle contribuzioni, senza individuare alcuna
forma  di  collaborazione  con  le  Regioni,  nonostante  la relativa
delibera incida su funzioni amministrative regionali.
    La   Provincia   autonoma   di   Bolzano  deduce,  altresi',  che
l'impugnato  comma 67  violerebbe  le  proprie  competenze statutarie
nella  materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (artt. 8,
numero  17,  e 16 dello statuto speciale), non essendo configurabile,
nella  specie, un principio generale dell'ordinamento giuridico o una
norma  fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica,
ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto.
    Le  norme  impugnate,  secondo  la Regione Piemonte, recherebbero
vulnus   all'autonomia   finanziaria   regionale   anche   in  quanto
trasferirebbero  gli  oneri  di  funzionamento dell'Autorita', finora
integralmente  imputati al bilancio dello Stato, alle amministrazioni
pubbliche  regionali  e  locali,  rientrando  queste  ultime  fra  le
stazioni  appaltanti,  con  conseguente  maggior aggravio finanziario
diretto nell'esplicazione delle proprie funzioni.
    In  via  subordinata,  infine,  la  Provincia autonoma di Bolzano
deduce  la  violazione dell'art. 75 dello statuto speciale, in quanto
il   menzionato  comma 67  impone  ai  soggetti  pubblici  e  privati
coinvolti  nelle  procedure  di  appalto  in  ambito  provinciale una
contribuzione  obbligatoria,  in  violazione  della riserva in favore
delle  Province  autonome  dei  nove decimi del gettito delle entrate
tributarie erariali riscosse nel territorio provinciale.
    3.  -  La questione di legittimita' costituzionale promossa dalla
Regione  Piemonte  avente  ad  oggetto l'art. 1, commi 65 e 67, della
legge   n. 266   del   2005,   in   riferimento   all'art. 120  della
Costituzione,  e'  inammissibile  poiche' la ricorrente non ha svolto
alcun argomento a sostegno della censura.
    4.  -  Le  questioni  aventi  ad oggetto l'art. 1, commi 65 e 67,
della  legge  n. 266  del  2005, proposte dalla Provincia autonoma di
Bolzano e dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 117, 118 e
119  della  Costituzione, nonche' agli artt. 8, numero 17, e 16 dello
statuto  speciale  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  non  sono
fondate.
    4.1.  -  La decisione di dette questioni impone l'identificazione
della  materia  alla  quale  le citate disposizioni vanno ricondotte,
avendo  riguardo  all'oggetto  ed  alla  disciplina  delle  medesime,
tenendo   conto  della  ratio  dell'intervento  legislativo  nel  suo
complesso  e  non  degli  aspetti  marginali e degli effetti riflessi
delle medesime (sentenza n. 165 del 2007).
    Le norme denunciate, benche' abbiano ad oggetto la determinazione
e  la  disciplina  dei contributi imposti ai soggetti sottoposti alla
vigilanza  dell'Autorita' per i lavori pubblici, non attengono ad una
materia  spettante alla competenza regionale residuale (e provinciale
ex  art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), quale sarebbe,
secondo le istanti, la materia dei lavori pubblici.
    Anzitutto,  si  ribadisce che - contrariamente a quanto sostenuto
dalle  ricorrenti  -  la mancata inclusione dei lavori pubblici nella
elencazione  dell'art. 117  della  Costituzione  non implica che essi
siano  oggetto  di  potesta'  legislativa residuale delle Regioni. Si
tratta, infatti, di ambiti di legislazione che non integrano una vera
e  propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale
afferiscono  e  pertanto  possono essere ascritti di volta in volta a
potesta'   legislative   esclusive  dello  Stato  ovvero  a  potesta'
legislative concorrenti (sentenza n. 303 del 2003).
    4.2.  -  Le disposizioni censurate, come risulta anche dai lavori
preparatori,  perseguono  il  principale  obiettivo,  nel  quadro dei
crescenti  vincoli  posti  alla  finanza pubblica, di riduzione della
spesa,  mediante  il  trasferimento sui soggetti, privati e pubblici,
sottoposti  al  controllo  dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici  dei  costi  di  funzionamento  della  stessa,  fino  ad ora
interamente a carico del bilancio statale.
    Pertanto,  le  norme  in  questione stabiliscono un meccanismo di
autofinanziamento  dell'Autorita',  cui  attribuiscono  il  potere di
identificare,  con  proprie delibere (sottoposte all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro
dell'economia  e delle finanze), i soggetti tenuti alla contribuzione
(individuati,  con  le  delibere  26 gennaio  2006 e 10 gennaio 2007,
nelle stazioni appaltanti, negli operatori economici e nei cosiddetti
organismi   di   attestazione);   e   di  stabilire  l'entita'  della
contribuzione e le modalita' del versamento.
    Siffatto meccanismo - che opera solo «per la parte non coperta da
finanziamento  a  carico del bilancio dello Stato» (art. 1, comma 65,
della   legge   n. 266   del   2005)  -  comporta  una  contribuzione
obbligatoria   gravante  sul  «mercato  di  competenza»,  determinata
annualmente    dalla   medesima   Autorita',   sotto   il   controllo
dell'esecutivo,  nell'osservanza  di  precisi  limiti  indicati dalla
medesima  legge.  In particolare, il comma 67 dell'art. 1 della legge
n. 266  del  2005  stabilisce che: «in sede di prima applicazione, il
totale  dei  contributi  versati non deve, comunque, superare lo 0,25
per  cento  del  valore complessivo del mercato di competenza. [...].
Eventuali   variazioni   delle   modalita'   e   della  misura  della
contribuzione  e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4
per  cento  del valore complessivo del mercato di competenza, possono
essere adottate dall'Autorita' ai sensi del comma 65».
    L'oggetto  delle disposizioni impugnate e', dunque, la disciplina
dei  contributi  obbligatori  gravanti  sui  soggetti sottoposti alla
vigilanza  dell'Autorita',  fra  i  quali  possono  esservi  anche le
Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti».
    Tali  contributi, in quanto costituiscono risorse - in precedenza
ed  in parte ancora oggi reperite attraverso la fiscalita' generale -
per  il  funzionamento  di  un  organo  quale l'Autorita', chiamata a
svolgere  una  funzione  di vigilanza sui lavori pubblici «unitaria a
livello  nazionale»  (sentenza  n. 482  del 1995), sono riconducibili
alla  categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i
principali requisiti.
    Si  tratta,  infatti, di una contribuzione - imposta in base alla
legge  e  connessa  ad  una  particolare situazione in cui i soggetti
obbligati si vengono a trovare per effetto dell'attivita' dell'ente -
alle  spese  necessarie  a consentire l'esercizio della sua attivita'
istituzionale,   che   si   caratterizza  per  la  doverosita'  della
prestazione,  il  collegamento  di questa ad una pubblica spesa ed il
riferimento  ad  un  presupposto  economicamente  rilevante (sentenza
n. 73  del  2005).  Il  primo requisito e' soddisfatto in quanto essa
grava  sull'intero  mercato  di  riferimento,  senza alcuna relazione
diretta  con  il  godimento  di specifici servizi ed in difetto di un
rapporto  sinallagmatico  tra  prestazione  e beneficio percepito dal
singolo;  il  secondo,  in  quanto e' connessa alla spesa relativa al
servizio  di  vigilanza del settore dei lavori pubblici, obbligatorio
in  relazione  all'istituzione  dell'Autorita';  il terzo, infine, in
quanto  l'entita'  di  detta  contribuzione  e'  determinata  con una
percentuale fissa rispetto ai ricavi annui delle imprese regolate.
    Le norme censurate, in quanto recanti la disciplina di contributi
riconducibili  alla  categoria  dei  tributi  statali, costituiscono,
dunque,  legittimo  esercizio  della  competenza statale esclusiva in
materia  di  «sistema  tributario e contabile dello Stato» (art. 117,
secondo comma, lettera e, della Costituzione).
    Le   disposizioni   denunciate   neppure   vulnerano  l'autonomia
finanziaria  regionale  e  provinciale, dato che l'introduzione della
contribuzione  obbligatoria  a  carico  dei  soggetti sottoposti alla
vigilanza dell'Autorita', fra i quali possono esservi anche Regioni e
Province  autonome in qualita' di stazioni appaltanti, e' finalizzata
alla   realizzazione  dell'obiettivo  della  manovra  finanziaria  di
contenimento  della  spesa  pubblica. Come questa Corte ha piu' volte
affermato, a seguito di manovre della finanza pubblica, possono anche
determinarsi   riduzioni   nella   disponibilita'  finanziaria  delle
Regioni,  purche'  esse  non  siano tali da comportare uno squilibrio
incompatibile  con  le  complessive  esigenze  di  spesa  regionale e
rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone
per  l'adempimento  dei  propri  compiti  (sentenza n. 155 del 2006),
evenienze, queste ultime, affatto dimostrate dalle ricorrenti.
    5.  -  Neppure  la  censura concernente l'art. 1, comma 67, della
legge  n. 266  del  2005, proposta in via subordinata dalla Provincia
autonoma  di  Bolzano,  con  riferimento  all'art. 75  dello  statuto
speciale, e' fondata.
    L'evocato parametro statutario stabilisce che, oltre ad una quota
del  gettito  di  alcune  specifiche  entrate tributarie dello Stato,
«sono  attribuite  alle  province le seguenti quote del gettito delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi
territori  provinciali:  [...]  g)  i  nove  decimi di tutte le altre
entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate
[...],  ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti
pubblici».   Tale   norma   statutaria,  pertanto,  esclude  che  sia
attribuita alle Province autonome una quota del gettito del censurato
contributo   obbligatorio,  perche'  questo  costituisce  un  tributo
erariale di spettanza - per espressa disposizione della legge statale
-  di  un  soggetto  sostanzialmente  riconducibile,  ai  fini  della
presente   questione,  alla  categoria  degli  enti  pubblici,  cioe'
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a separate pronunce la decisione delle altre questioni
di  legittimita'  costituzionale  promosse, nei confronti dell'art. 1
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano;
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi 65  e 67, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006), promossa, in
riferimento  all'art. 120  della Costituzione, dalla Regione Piemonte
con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in
riferimento  agli  artt. 117,  118  e 119 della Costituzione, nonche'
agli  artt. 8,  numero  17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  dalla Regione
Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
07C0918