N. 260 ORDINANZA 20 giugno - 6 luglio 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parita' delle parti nel processo e di obbligatorieta' dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.(GU n.27 del 11-7-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promossi, nel corso di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 15 e 26 maggio, del 5 giugno, del 12 aprile, del 26 e del 30 giugno (n. 2 ordd.) 2006 dalla Corte di appello di Messina, del 4 luglio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Messina e del 10 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 57, da 60 a 62, da 65 a 67, 184 e 209 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con nove ordinanze identiche nella parte motiva, la Corte di appello e la Corte d'assise d'appello di Messina hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilita' di appellare contro le sentenze di proscioglimento»; che i rimettenti, chiamati a celebrare i giudizi di secondo grado su appelli del pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione, adducono la rilevanza della questione di costituzionalita', stante la prescrizione, ex art. 10 della citata novella n. 46 del 2006, della immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilita' anche ai procedimenti in corso; che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, i giudici a quibus argomentano innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.; che, infatti, i limiti all'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 «solo apparentemente» soddisferebbero «l'esigenza di parita' garantita dalla disposizione costituzionale», posto che, in realta', e' unicamente con riferimento all'organo dell'accusa che tali limiti assumono «preponderanza e rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo gia' in precedenza inibito all'imputato l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento con formula piena; che i rimettenti - consapevoli della costante affermazione della Corte costituzionale secondo cui il principio di parita' delle parti nel processo non comporta necessariamente identita' dei loro poteri processuali e che disparita' di trattamento sono possibili purche' trovino «una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza» - ritengono che, nel caso di specie, la scelta legislativa sia priva di ragionevole giustificazione; che la disciplina censurata si risolverebbe nella soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte, portatrice per di piu' «non di un interesse proprio bensi' di istanze di legalita' e di difesa sociale», con conseguente violazione anche del principio della parita' tra le parti sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione; che, inoltre, l'art. 593 cod. proc. pen., come novellato, risulterebbe in contrasto con il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione. Considerato che il dubbio di costituzionalita' sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; che, stante l'identita' delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile»; che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello e alla Corte d'assise d'appello di Messina. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola 07C0922